IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall ‘ 01.11.2013
per uso di colture erbacee “ a
favore della Sig.ra CAVALLO Leonetta nata a Rosciano (PE) il 26.10.1937 e residente a Cepagatti
(PE) in Via Pagliette 20
, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al
successivo punto 5) , della superficie di mq. 610 circa
della zona del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Rosciano
(PE) distinta sulla planimetria generale
delle concessioni con il numero 166 ,
la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune
qualora l’ area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 15,33 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’ Agricoltura di
Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento
unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77609 del 19.03.2014 , per l’espletamento di tutti gli
adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’ Agricoltura di
Pescara , in sede della notifica
di cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato
concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
- divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni
agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale
che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota del S.I.P.A. di
Pescara n. RA/77609 del 19.03.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle
di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita