IL  COMMISSARIO  AD  ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012  e  del  3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

RILEVATO che la predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specifica competenza commissariale, la “definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni”;

CONSIDERATO che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha disposizione per tali finalità;

VISTO il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e ss.mm.ii.;

VISTO l’art 17, comma 1, lett a), del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111. il quale prevede che le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

VISTO  il  D.L.  6  luglio  2012  n.  95  convertito nella L. 7-8-2012 n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) ed in particolare l’art 15 comma 14 -come successivamente modificato ed integrato dall’ art. 49, comma 2-bis, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 - il quale prevede che “A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. Qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della spesa possono tenere conto degli atti di programmazione regionale riferiti alle predette strutture rimaste inoperative, purché la regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal presente comma. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”;

VISTO il Decreto Commissariale n.67/2012 del 27/12/2012 “Definizione del fabbisogno regionale di assistenza specialistica ambulatoriale 2013-2015. Diagnostica per immagini, Laboratorio, Medicina Nucleare, Medicina fisica ed FKT, Odontoiatria e Branche a visita”;

VISTO il Decreto Commissariale n.46/2012 del 27.12.2012 “Definizione del fabbisogno regionale di assistenza specialistica ambulatoriale 2013-2015: Diagnostica per immagini, Laboratorio, Medicina Nucleare, Medicina fisica ed FKT, Odontoiatria e Branche a visita”;

RILEVATA la necessità di garantire nella misura più ampia possibile sul territorio regionale, i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale;

VISTO il Programma Operativo 2013-2015, approvato con Decreto Commissariale n. 84/2013 del 9 ottobre 2013, integrato e modificato con Decreto Commissariale n. 112/2013 del 30 dicembre 2013 il quale prevede, quale tetto massimo di spesa per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale 2014, l’importo di 29,6 milioni di euro, determinato in conformità da quanto previsto dall’art 15 comma 14 del DL 95/2012 e ss. mm. e ii. ;

CONSIDERATO che detto importo rappresenta il valore del tetto massimo complessivo di spesa per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale 2013, riportato nello stesso Programma operativo, decurtato dell’ 1%  ;

RITENUTO di assegnare alle strutture un tetto di spesa individuale determinato con riferimento ai tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale riportati per il 2013 nell’allegato 1 al  Decret0 Commissariale n. 9/2013 del 04.02.2013 (Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di specialistica ambulatoriale privata provvisoriamente accreditata per l’anno 2013) decurtati dell’ 1%;

CONSIDERATO che, pertanto, gli importi dei contratti per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale, stabiliti per il 2014, corrispondenti ai volumi di prestazioni da erogare a pazienti regionali ed extraregionali, vanno determinati complessivamente per ciascuna struttura nella misura indicata nel prospetto che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1 al presente atto);

RITENUTO di stabilire, pertanto, l’importo massimo per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato da rendere a pazienti regionali ed extraregionali nella somma complessiva di euro 29.574.339,00, che rappresenta il valore massimo sostenibile per la Regione Abruzzo per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale nel 2014;

VISTA la L.R. 31-7-2007 n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) ed in particolare il Titolo III (Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali);

VISTI i seguenti Decreti Commissariali con i quali si è provveduto, in conformità alla L.R. 31-7-2007 n. 32  e ai manuali di autorizzazione e accreditamento di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 591/P del 2009, all’accreditamento istituzionale delle strutture appresso indicate:

-          Radiosanit S.rl., con sede in Roseto degli Abruzzi (TE) – Decreto del Commissario ad Acta n.74/2013 del 07/10/2013 – disciplina 5.6 Ambulatorio di diagnostica per immagini;

-          Iulius S.n.c., con sede in Tortoreto (TE) – Decreto del Commissario ad Acta n.75/2013 del 07/10/2013 – disciplina 5.5 Medicina di laboratorio ambulatoriale;

-          Igea S.r.l., con sede in Teramo – Decreto del Commissario ad Acta n.76/2013 del 07/10/2013 – disciplina 5.5 Medicina di laboratorio ambulatoriale;

-          Clini.Lab. S.r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi (TE) – Decreto del Commissario ad Acta n.77/2013 del 07/10/2013 - disciplina 5.5 Medicina di laboratorio ambulatoriale;

-          San Raffaele, con sede operativa in Sulmona (AQ) – Decreto del Commissario ad Acta n.78/2013 del 09/10/2013 - discipline 5.5 Medicina di laboratorio ambulatoriale e 5.6 Ambulatorio di diagnostica per immagini;

-          Villa Serena, con sede operativa in Città S. Angelo (PE) – Decreto del Commissario ad Acta n.79/2013 del 09/10/2013 – discipline 5.1 Ambulatorio di specialistica medica, 5.2 Ambulatorio di specialistica chirurgica, 5.5 Medicina di laboratorio ambulatoriale, 5.6 Ambulatorio di diagnostica per immagini e 5.7 Ambulatorio di riabilitazione fisica;

-          Pierangeli, con sede operativa in Pescara – Decreto del Commissario ad Acta n.80/2013 del 09/10/2013 - discipline 5.1 Ambulatorio di specialistica medica, 5.2 Ambulatorio di specialistica chirurgica, 5.5 Medicina di laboratorio ambulatoriale e 5.6 Ambulatorio di diagnostica per immagini;

-          Villa Letizia, con sede operativa in Preturo (AQ) – Decreto del Commissario ad Acta n.88/2013 del 24/10/2013 - discipline 5.1 Ambulatorio di specialistica medica, 5.2 Ambulatorio di specialistica chirurgica, 5.5 Medicina di laboratorio ambulatoriale, 5.6 Ambulatorio di diagnostica per immagini e 5.7 Ambulatorio di riabilitazione fisica;

-          Spatocco, con sede operativa in Chieti – Decreto del Commissario ad Acta n.89/2013 del 24/10/2013 - discipline 5.1 Ambulatorio di specialistica medica, 5.2 Ambulatorio di specialistica chirurgica, 5.5 Medicina di laboratorio ambulatoriale, 5.6 Ambulatorio di diagnostica per immagini e 5.7 Ambulatorio di riabilitazione fisica;

-          Dr. Torinto Sciuba S.r.l., con sede in Sulmona (AQ) – Decreto del Commissario ad Acta n.98/2013 dell’11/12/2013 – discipline 5.6 Ambulatorio di diagnostica per immagini e 5.7 Ambulatorio di riabilitazione fisica;

-          Santa Lucia S.r.l., con sede in Ortucchio (AQ) – Decreto del Commissario ad Acta n.110/2013 del 20/12/2013 – disciplina 5.7 Ambulatorio di riabilitazione fisica;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta del 29/03/2011 11 avente ad oggetto “Riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei laboratori analisi privati. integrazione manuali di autorizzazione ed accreditamento di cui alla Deliberazione GR 591/p del 01.07.2008 come successivamente modificati ed integrati con Deliberazione Commissariale n. 36/09 del 01 giugno 2009 ed ulteriori disposizioni”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta del 02/12/2011 62 recante “Riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei laboratori analisi privati di cui al Decreto Commissariale n. 11/2011 del 29/03/2011 approvazione delle domande ammesse alla riorganizzazione ed ulteriori provvedimenti”;

ATTESO che è tutt’ora in corso il complesso processo di riordino della rete laboratoristica privata avviato con il decreto commissariale n.11/2011 del 29/03/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto, nelle more della conclusione della riorganizzazione e razionalizzazione di che trattasi, i laboratori aderenti ai consorzi approvati con decreto commissariale n.62/2011 del 02/12/2011 sono ammessi alla contrattazione per l’anno 2014 come singoli erogatori provvisoriamente accreditati;

RITENUTO di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale uniforme da sottoscrivere tra la tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e  gli erogatori privati;

VISTO l’allegato schema di contratto (allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e  gli Stabilimenti FKT,  gli Studi di radiologia, i Laboratori di analisi , le  Case di Cura e gli Studi Medici-branche a Visita per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale da rendere nell’anno 2014, sia a pazienti regionali che extraregionali;

DATO ATTO che per i  Laboratori di analisi provvisoriamente accreditati aderenti ai Consorzi, il contratto è efficace fino al 31 dicembre 2014 o – eventualmente - fino alla scadenza inferiore derivante dalla sottoscrizione del contratto tra la Regione Abruzzo ed il relativo Consorzio di appartenenza;

CONSIDERATO che:

-          con nota acquisita al protocollo regionale in data 25.09.2013 (prot n. RA/235438) la Società Casa di Cura Santa Camilla SPA con sede in Roma ha comunicato di aver sottoscritto in data 17.09.2013 il contratto di acquisto dell’Azienda Villa Pini, a seguito dell’ aggiudicazione da parte del Curatore del Fallimento Villa Pini D’Abruzzo SRL;

-          con nota acquisita al protocollo regionale n.RA/ 265532 del 25.10.2013, l’Amministratore del Laboratorio di Analisi Salus Pescara Srl, con sede in Pescara, ha comunicato che la società “Laboratorio Analisi Salus Pescara Srl”, “previa risoluzione per mutuo consenso del contratto di affitto di azienda, ripassato tra le società “Laboratorio Analisi Salus Pescara Srl” e “Laboratorio di Analisi Lifecare Srl” , ha ceduto l’azienda alla Società “EAHS – Europe Adriatic Health Services Srl”, con sede legale in Teramo con richiesta di volturazione dell’accreditamento in capo al nuovo gestore;

-          con nota acquisita al protocollo regionale n.RA/ 62795 del 05.03.2013 l’amministratore della società SOPREMA SRL ha comunicato la cessione del ramo di azienda che esercita il laboratorio analisi alla società “Laboratorio di analisi Dr. R. Collevecchio & C. s.n.c.” avente sede in Pescara, con richiesta di volturazione dell’accreditamento al nuovo gestore;

ATTESO che, a tutt’oggi, i relativi procedimenti per la volturazione in capo ai nuovi gestori non risultano conclusi;

STABILITO che per il laboratorio analisi Sant’Anna (punto prelievi del Consorzio ATQ) e il Laboratorio analisi Analitica di Piergiuseppe Ceddia  (punto prelievi del Consorzio Biofleman) verranno adottati eventuali successivi provvedimenti nell’ambito della definizione delle condizioni contrattuali dei rispettivi Consorzi approvati con il decreto commissariale n.62/2011;

PRECISATO che, pertanto, i contratti per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale per l’anno 2014 dalla Casa di Cura “Villa Pini” , dal “Laboratorio analisi Salus”di Pescara, nonché dal Laboratorio già di proprietà della SOPREMA SRL saranno stipulati con i nuovi gestori solo a seguito della definizione dei suddetti procedimenti di volturazione, ferma restando l’assegnazione dei rispettivi budget nella misura indicata nell’allegato 1 ;

PRESO ATTO:

-          della comunicazione di pensionamento rimessa agli uffici competenti dal dott. Ezio Di Crecchio specialista nella branca a visita in odontoiatria con nota acquisita al protocollo regionale con il n.RA/310670 del 11.12.2013;

-          della comunicazione di pensionamento rimessa agli uffici competenti dal dott. Carlo Varrati specialista nella branca a visita in oculistica con nota acquisita al protocollo regionale con il n.RA/255625 del 16.10.2013;

PRESO ATTO altresì della nota acquisita al protocollo regionale con il n.RA/250092 del 09.10.2013 con la quale il rappresentante legale della struttura Laboratorio analisi cliniche San Damiano sas di Cappellini Egisto & C. sito in Pescara ha comunicato “di avere sospeso l’attività per ristrutturazione e riorganizzazione della stessa”;

CONSIDERATO che a tutt’oggi non risulta pervenuta alcuna comunicazione di ripresa delle attività della predetta struttura;

RITENUTO di precisare che il contratto per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale per l’anno 2014 dalla  struttura Laboratorio analisi cliniche San Damiano sas di Cappellini Egisto & C. sito in Pescara sarà stipulato solo a  seguito della effettiva ripresa delle attività verificata dalla ASL territorialmente competente ferma restando l’assegnazione del budget indicato nell’allegato 1 riproporzionato in dodicesimi sulla base del periodo di operatività della struttura;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14/11/2012 recante “Approvazione protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate”;

ATTESO che l’esistenza e la sottoscrizione di un contratto che stabilisca il tetto massimo di spesa sostenibile dall’amministrazione regionale è condizione essenziale affinché le strutture private accreditate possano erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

RITENUTO, a tal fine, di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale da sottoscrivere tra Regione Abruzzo, Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed Erogatori privati;

VISTO l’ allegato  schema di contratto che  si acclude al presente provvedimento (Allegato 2 al presente atto), che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e le strutture private provvisoriamente accreditate ovvero accreditate, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale rese a pazienti regionali ed extraregionali;

VISTO il Decreto Commissariale n. 12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18.10.2012”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta 45/2013  del 12/06/2013 avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni ai Decreti del Commissario ad acta 12/2013 del 20.02.2013 “Approvazione Nomenclatore Tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – D.M. 18.10.2012” e 13/2013 del 20.02.2013 “Approvazione del Tariffario Regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera - D.M. 18.10.2012”;

VISTO l’art. 8, comma 4, della legge regionale n. 32 del 31.07.2007, che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

TENUTO CONTO che il presente decreto, unitamente allo schema contrattuale (allegato 2 al presente atto), viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun erogatore privato entro il termine di sette giorni dalla data di adozione, fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto con gli erogatori ammessi alla contrattazione che deve essere effettuata entro i successivi quindici giorni;

CONSIDERATO che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dalla struttura privata ammessa alla contrattazione ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al  rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

ATTESO che, ad eccezione, per quanto sopra esposto, della Casa di cura Villa Pini, del Laboratorio Salus di Pescara, del laboratorio analisi già di proprietà della Soprema srl viene fissata la data del 30.04.2014 come termine massimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti la specialistica ambulatoriale, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;

CONSIDERATO che i tetti fissati nel presente provvedimento, per ciascun erogatore privato, costituiscono il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo  può mettere  a disposizione per la copertura di contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione per l’esistenza e validità del contratto;

VISTO l’art 7 comma 5 lett b) della LR 32 del 31-7-2007 che prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;

PRECISATO che nei confronti degli erogatori privati che non intenderanno stipulare il contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2014 – ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe vigenti, fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con gli erogatori provvisoriamente accreditati di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;

Tutto ciò premesso

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:

1.         di dare atto che gli erogatori privati erogatori di prestazioni di specialistica ambulatoriale con i quali si procede alla negoziazione 2014 sono quelli che hanno ottenuto l’accreditamento istituzionale nonché quelli provvisoriamente accreditati operanti sul  territorio  all’atto  dell’emanazione  della L.R. 31.07.2007, n. 32, ai sensi dell’articolo 12 della legge stessa;

2.         di autorizzare nella misura di euro 29.574.339,00 il tetto di spesa massimo complessivo relativo all’anno 2014 per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale in favore di pazienti regionali ed extraregionali, ripartito tra le singole strutture private come indicato nell’allegato prospetto (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.         di dare atto che il predetto valore risulta coerente con il programma Operativo 2013-2015, approvato con Decreto Commissariale n. 84 del 9 ottobre 2013, integrato e modificato con Decreto Commissariale n. 112 del 30 dicembre 2013;

4.         di coprire la spesa di ciascun contratto con i singoli erogatori privati provvisoriamente accreditati ovvero accreditati - in attuazione dei criteri indicati in narrativa- nella misura indicata nell’Allegato 1, sia in favore dei residenti sul territorio regionale sia in favore dei non residenti;

5.         di approvare l’allegato schema di contratto negoziale per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale, erogate dalle seguenti strutture private provvisoriamente accreditate ovvero accreditate: Stabilimenti FKT,  Studi di radiologia, Laboratori di analisi, Case di Cura, Studi Medici-branche a Visita (Allegato 2), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

6.         di stabilire che il presente decreto, unitamente allo schema contrattuale allegato (Allegato 2) viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun erogatore privato entro il termine di sette giorni dalla data di adozione, fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto con gli erogatori ammessi alla contrattazione che deve essere effettuata entro i successivi quindici giorni;

7.         di stabilire che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dagli erogatori privati ammessi alla contrattazione ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

8.         di fissare la data del 30.04.2014 come termine massimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti con gli erogatori privati di specialistica ambulatoriale ammessi alla contrattazione, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;

9.         di precisare che i contratti per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale per l’anno 2014 dalla Casa di Cura “Villa Pini” , dal “Laboratorio analisi Salus” di Pescara e del laboratorio analisi già di proprietà della Soprema srl ,saranno stipulati con i nuovi gestori solo a seguito della definizione dei procedimenti di volturazione di cui in premessa, ferma restando l’assegnazione dei rispettivi budget nella misura indicata nell’allegato 1;

10.       di precisare che il contratto per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale per l’anno 2014 dalla  struttura Laboratorio analisi cliniche San Damiano sas di Cappellini Egisto & C. sito in Pescara sarà stipulato solo a  seguito della effettiva ripresa delle attività verificata dalla ASL territorialmente competente ferma restando l’assegnazione del budget indicato nell’allegato 1 riproporzionato in dodicesimi sulla base del periodo di operatività della struttura;

11.       di precisare che per il laboratorio analisi Sant’Anna (punto prelievi del Consorzio ATQ) e il Laboratorio analisi Analitica di Piergiuseppe Ceddia  (punto prelievi del Consorzio Biofleman) verranno adottati eventuali successivi provvedimenti nell’ambito della definizione delle condizioni contrattuali dei rispettivi Consorzi di appartenenza;

12.       di dare atto che, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

13.       di dare atto che le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2014 – ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta,  verranno indennizzate nella misura del 90%  delle tariffe vigenti,  fatto  salvo  il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.;

14.       di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, come previsto nell’Accordo con la Regione  Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

15.       di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate accreditate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi

 

Seguono allegati

Allegato 1- DCA 37

Allegato 2 -DCA 37