IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come
integrata con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio
2012 e
del 3 agosto 2012, con la quale il
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Abruzzo;
RILEVATO
che la predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specifica
competenza commissariale, la “definizione dei contratti con gli erogatori
privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni”;
CONSIDERATO
che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di
spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati
accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha
disposizione per tali finalità;
VISTO
il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre
1992, n. 421) e ss.mm.ii.;
VISTO
l’art 17, comma 1, lett a), del decreto- legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n.111. il quale prevede che le regioni adottano tutte le misure necessarie a
garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati,
intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni
sanitarie presso gli operatori privati accreditati;
VISTO il
D.L. 6 luglio
2012 n. 95 convertito
nella L. 7-8-2012 n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) ed in
particolare l’art 15 comma 14 -come successivamente modificato ed integrato
dall’ art. 49, comma 2-bis, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 - il quale prevede che “A
tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio
2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati
accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera,
si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in
misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma,
tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata
per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per
l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. Qualora nell'anno
2011 talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative
a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le
indicate percentuali di riduzione della spesa possono tenere conto degli atti
di programmazione regionale riferiti alle predette strutture rimaste inoperative, purché la regione assicuri, adottando misure
di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto
dell'obiettivo finanziario previsto dal presente comma. La misura di
contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle
misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e province autonome di
Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione
dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli
atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano
della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito
dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma
costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono
adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a),
terzo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”;
VISTO
il Decreto Commissariale n.67/2012 del 27/12/2012 “Definizione del fabbisogno
regionale di assistenza specialistica ambulatoriale 2013-2015. Diagnostica per
immagini, Laboratorio, Medicina Nucleare, Medicina fisica ed FKT, Odontoiatria
e Branche a visita”;
VISTO
il Decreto Commissariale n.46/2012 del 27.12.2012 “Definizione del fabbisogno
regionale di assistenza specialistica ambulatoriale 2013-2015: Diagnostica per
immagini, Laboratorio, Medicina Nucleare, Medicina fisica ed FKT, Odontoiatria
e Branche a visita”;
RILEVATA
la necessità di garantire nella misura più ampia possibile sul territorio
regionale, i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle
prestazioni di specialistica ambulatoriale;
VISTO
il Programma Operativo 2013-2015, approvato con Decreto Commissariale n.
84/2013 del 9 ottobre 2013, integrato e modificato con Decreto Commissariale n.
112/2013 del 30 dicembre 2013 il quale prevede, quale tetto massimo di spesa
per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale 2014, l’importo di
29,6 milioni di euro, determinato in conformità da quanto previsto dall’art 15
comma 14 del DL 95/2012 e ss. mm. e ii. ;
CONSIDERATO
che detto importo rappresenta il valore del tetto massimo complessivo di spesa
per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale 2013, riportato
nello stesso Programma operativo, decurtato dell’ 1% ;
RITENUTO
di assegnare alle strutture un tetto di spesa individuale determinato con
riferimento ai tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni di specialistica
ambulatoriale riportati per il 2013 nell’allegato 1 al Decret0 Commissariale n. 9/2013 del
04.02.2013 (Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di
prestazioni erogate dalla rete di specialistica ambulatoriale privata
provvisoriamente accreditata per l’anno 2013) decurtati dell’ 1%;
CONSIDERATO
che, pertanto, gli importi dei contratti per l’acquisto di prestazioni di
specialistica ambulatoriale, stabiliti per il 2014, corrispondenti ai volumi di
prestazioni da erogare a pazienti regionali ed extraregionali, vanno
determinati complessivamente per ciascuna struttura nella misura indicata nel
prospetto che si allega al presente decreto quale parte integrante e
sostanziale (Allegato 1 al presente atto);
RITENUTO
di stabilire, pertanto, l’importo massimo per l’acquisto di prestazioni di
specialistica ambulatoriale da privato da rendere a pazienti regionali ed
extraregionali nella somma complessiva di euro 29.574.339,00, che rappresenta
il valore massimo sostenibile per la Regione Abruzzo per l’acquisto di
prestazioni di specialistica ambulatoriale nel 2014;
VISTA
la L.R. 31-7-2007 n. 32 (Norme regionali in materia
di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) ed in particolare il
Titolo III (Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali);
VISTI
i seguenti Decreti Commissariali con i quali si è provveduto, in conformità
alla L.R. 31-7-2007 n. 32 e ai manuali di autorizzazione e
accreditamento di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 591/P del 2009,
all’accreditamento istituzionale delle strutture appresso indicate:
- Radiosanit S.rl., con sede in Roseto degli Abruzzi (TE) – Decreto del
Commissario ad Acta n.74/2013 del 07/10/2013 –
disciplina 5.6 Ambulatorio di diagnostica per immagini;
- Iulius
S.n.c., con sede in Tortoreto (TE) – Decreto del
Commissario ad Acta n.75/2013 del 07/10/2013 –
disciplina 5.5 Medicina di laboratorio ambulatoriale;
- Igea S.r.l., con sede in Teramo –
Decreto del Commissario ad Acta n.76/2013 del
07/10/2013 – disciplina 5.5 Medicina di laboratorio ambulatoriale;
- Clini.Lab.
S.r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi (TE) – Decreto del Commissario ad Acta n.77/2013 del 07/10/2013 - disciplina 5.5 Medicina di
laboratorio ambulatoriale;
- San Raffaele, con sede operativa in
Sulmona (AQ) – Decreto del Commissario ad Acta
n.78/2013 del 09/10/2013 - discipline 5.5 Medicina di laboratorio ambulatoriale
e 5.6 Ambulatorio di diagnostica per immagini;
- Villa Serena, con sede operativa in
Città S. Angelo (PE) – Decreto del Commissario ad Acta
n.79/2013 del 09/10/2013 – discipline 5.1 Ambulatorio di specialistica medica,
5.2 Ambulatorio di specialistica chirurgica, 5.5 Medicina di laboratorio
ambulatoriale, 5.6 Ambulatorio di diagnostica per immagini e 5.7 Ambulatorio di
riabilitazione fisica;
- Pierangeli,
con sede operativa in Pescara – Decreto del Commissario ad Acta
n.80/2013 del 09/10/2013 - discipline 5.1 Ambulatorio di specialistica medica,
5.2 Ambulatorio di specialistica chirurgica, 5.5 Medicina di laboratorio
ambulatoriale e 5.6 Ambulatorio di diagnostica per immagini;
- Villa Letizia, con sede operativa in Preturo (AQ) – Decreto del Commissario ad Acta n.88/2013 del 24/10/2013 - discipline 5.1 Ambulatorio
di specialistica medica, 5.2 Ambulatorio di specialistica chirurgica, 5.5
Medicina di laboratorio ambulatoriale, 5.6 Ambulatorio di diagnostica per
immagini e 5.7 Ambulatorio di riabilitazione fisica;
- Spatocco,
con sede operativa in Chieti – Decreto del Commissario ad Acta
n.89/2013 del 24/10/2013 - discipline 5.1 Ambulatorio di specialistica medica,
5.2 Ambulatorio di specialistica chirurgica, 5.5 Medicina di laboratorio
ambulatoriale, 5.6 Ambulatorio di diagnostica per immagini e 5.7 Ambulatorio di
riabilitazione fisica;
- Dr. Torinto Sciuba S.r.l., con sede in Sulmona (AQ) – Decreto del Commissario
ad Acta n.98/2013 dell’11/12/2013 – discipline 5.6
Ambulatorio di diagnostica per immagini e 5.7 Ambulatorio di riabilitazione
fisica;
- Santa Lucia S.r.l., con sede in Ortucchio (AQ) – Decreto del Commissario ad Acta n.110/2013 del 20/12/2013 – disciplina 5.7 Ambulatorio
di riabilitazione fisica;
VISTO
il Decreto del Commissario ad Acta del 29/03/2011 n° 11 avente ad oggetto “Riorganizzazione e
razionalizzazione della rete dei laboratori analisi privati. integrazione manuali
di autorizzazione ed accreditamento di cui alla Deliberazione GR 591/p del
01.07.2008 come successivamente modificati ed integrati con Deliberazione
Commissariale n. 36/09 del 01 giugno 2009 ed ulteriori disposizioni”;
VISTO
il Decreto del Commissario ad Acta del 02/12/2011 n° 62 recante “Riorganizzazione e razionalizzazione della
rete dei laboratori analisi privati di cui al Decreto Commissariale n. 11/2011
del 29/03/2011 approvazione delle domande ammesse alla riorganizzazione ed
ulteriori provvedimenti”;
ATTESO
che è tutt’ora in corso il complesso processo di riordino della rete
laboratoristica privata avviato con il decreto commissariale n.11/2011 del
29/03/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto, nelle more
della conclusione della riorganizzazione e razionalizzazione di che trattasi, i
laboratori aderenti ai consorzi approvati con decreto commissariale n.62/2011
del 02/12/2011 sono ammessi alla contrattazione per l’anno 2014 come singoli
erogatori provvisoriamente accreditati;
RITENUTO
di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale uniforme da
sottoscrivere tra la tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL.
e gli erogatori privati;
VISTO
l’allegato schema di contratto (allegato 2), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e gli
Stabilimenti FKT, gli Studi di
radiologia, i Laboratori di analisi , le
Case di Cura e gli Studi Medici-branche a
Visita per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale da rendere
nell’anno 2014, sia a pazienti regionali che extraregionali;
DATO
ATTO che per i Laboratori di analisi
provvisoriamente accreditati aderenti ai Consorzi, il contratto è efficace fino
al 31 dicembre 2014 o – eventualmente - fino alla scadenza inferiore derivante
dalla sottoscrizione del contratto tra la Regione Abruzzo ed il relativo
Consorzio di appartenenza;
CONSIDERATO
che:
- con nota acquisita al protocollo
regionale in data 25.09.2013 (prot n. RA/235438) la
Società Casa di Cura Santa Camilla SPA con sede in Roma ha comunicato di aver
sottoscritto in data 17.09.2013 il contratto di acquisto dell’Azienda Villa
Pini, a seguito dell’ aggiudicazione da parte del Curatore del Fallimento Villa
Pini D’Abruzzo SRL;
- con nota acquisita al protocollo
regionale n.RA/ 265532 del 25.10.2013,
l’Amministratore del Laboratorio di Analisi Salus
Pescara Srl, con sede in Pescara, ha comunicato che la società “Laboratorio
Analisi Salus Pescara Srl”, “previa risoluzione per
mutuo consenso del contratto di affitto di azienda, ripassato tra le società
“Laboratorio Analisi Salus Pescara Srl” e
“Laboratorio di Analisi Lifecare Srl” , ha ceduto
l’azienda alla Società “EAHS – Europe Adriatic Health Services Srl”, con sede legale in Teramo con richiesta di volturazione dell’accreditamento in capo al nuovo gestore;
- con nota acquisita al protocollo
regionale n.RA/ 62795 del 05.03.2013 l’amministratore
della società SOPREMA SRL ha comunicato la cessione del ramo di azienda che
esercita il laboratorio analisi alla società “Laboratorio di analisi Dr. R. Collevecchio & C. s.n.c.” avente sede in Pescara, con
richiesta di volturazione dell’accreditamento al
nuovo gestore;
ATTESO
che, a tutt’oggi, i relativi procedimenti per la volturazione
in capo ai nuovi gestori non risultano conclusi;
STABILITO
che per il laboratorio analisi Sant’Anna (punto prelievi del Consorzio ATQ) e
il Laboratorio analisi Analitica di Piergiuseppe Ceddia (punto
prelievi del Consorzio Biofleman) verranno adottati
eventuali successivi provvedimenti nell’ambito della definizione delle
condizioni contrattuali dei rispettivi Consorzi approvati con il decreto
commissariale n.62/2011;
PRECISATO
che, pertanto, i contratti per l’acquisto di prestazioni di specialistica
ambulatoriale per l’anno 2014 dalla Casa di Cura “Villa Pini” , dal
“Laboratorio analisi Salus”di Pescara, nonché dal
Laboratorio già di proprietà della SOPREMA SRL saranno stipulati con i nuovi
gestori solo a seguito della definizione dei suddetti procedimenti di volturazione, ferma restando l’assegnazione dei rispettivi
budget nella misura indicata nell’allegato 1 ;
PRESO
ATTO:
- della comunicazione di pensionamento
rimessa agli uffici competenti dal dott. Ezio Di Crecchio
specialista nella branca a visita in odontoiatria con nota acquisita al
protocollo regionale con il n.RA/310670 del
11.12.2013;
- della comunicazione di pensionamento
rimessa agli uffici competenti dal dott. Carlo Varrati
specialista nella branca a visita in oculistica con nota acquisita al
protocollo regionale con il n.RA/255625 del 16.10.2013;
PRESO
ATTO altresì della nota acquisita al protocollo regionale con il n.RA/250092 del 09.10.2013 con la quale il rappresentante
legale della struttura Laboratorio analisi cliniche San Damiano sas di Cappellini Egisto & C.
sito in Pescara ha comunicato “di avere sospeso l’attività per ristrutturazione
e riorganizzazione della stessa”;
CONSIDERATO
che a tutt’oggi non risulta pervenuta alcuna comunicazione di ripresa delle
attività della predetta struttura;
RITENUTO
di precisare che il contratto per l’acquisto di prestazioni di specialistica
ambulatoriale per l’anno 2014 dalla
struttura Laboratorio analisi cliniche San Damiano sas
di Cappellini Egisto & C. sito in Pescara sarà
stipulato solo a seguito della effettiva
ripresa delle attività verificata dalla ASL territorialmente competente ferma
restando l’assegnazione del budget indicato nell’allegato 1 riproporzionato in
dodicesimi sulla base del periodo di operatività della struttura;
VISTO
il Decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del
14/11/2012 recante “Approvazione protocolli di valutazione per le verifiche di
appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate
dalle strutture accreditate”;
ATTESO
che l’esistenza e la sottoscrizione di un contratto che stabilisca il tetto massimo
di spesa sostenibile dall’amministrazione regionale è condizione essenziale
affinché le strutture private accreditate possano erogare prestazioni a carico
del Servizio Sanitario Nazionale;
RITENUTO,
a tal fine, di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale da
sottoscrivere tra Regione Abruzzo, Direttori Generali delle AA.SS.LL.
ed Erogatori privati;
VISTO
l’ allegato schema di contratto che si acclude al presente provvedimento
(Allegato 2 al presente atto), che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le
AA.SS.LL. e le strutture private provvisoriamente
accreditate ovvero accreditate, che regola le modalità di erogazione delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale rese a pazienti regionali
ed extraregionali;
VISTO
il Decreto Commissariale n. 12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto
“Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale. D.M. 18.10.2012”;
VISTO
il Decreto del Commissario ad Acta n° 45/2013 del
12/06/2013 avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni ai Decreti del
Commissario ad acta n°
12/2013 del 20.02.2013 “Approvazione Nomenclatore Tariffario regionale per
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – D.M. 18.10.2012” e n° 13/2013 del 20.02.2013 “Approvazione del Tariffario
Regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera -
D.M. 18.10.2012”;
VISTO
l’art. 8, comma 4, della legge regionale n. 32 del 31.07.2007, che stabilisce
che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale
e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;
TENUTO
CONTO che il presente decreto, unitamente allo schema contrattuale (allegato 2
al presente atto), viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,
a ciascun erogatore privato entro il termine di sette giorni dalla data di
adozione, fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto con gli
erogatori ammessi alla contrattazione che deve essere effettuata entro i
successivi quindici giorni;
CONSIDERATO
che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dalla struttura privata
ammessa alla contrattazione ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni
al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante
dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il
Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi
quindici giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula
del contratto;
ATTESO
che, ad eccezione, per quanto sopra esposto, della Casa di cura Villa Pini, del
Laboratorio Salus di Pescara, del laboratorio analisi
già di proprietà della Soprema srl viene fissata la
data del 30.04.2014 come termine massimo per la sottoscrizione dei contratti
afferenti la specialistica ambulatoriale, anche a seguito della eventuale
procedura di interlocuzione;
CONSIDERATO
che i tetti fissati nel presente provvedimento, per ciascun erogatore privato,
costituiscono il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo può mettere
a disposizione per la copertura di contratti per gli erogatori privati
ed il cui rispetto è quindi condizione per l’esistenza e validità del
contratto;
VISTO
l’art 7 comma 5 lett b) della LR 32 del 31-7-2007 che
prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità,
nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali
è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 7,5%
il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;
PRECISATO
che nei confronti degli erogatori privati che non intenderanno stipulare il
contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.
8-quinquies, comma 2-quinquies, del D. Lgs. 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO
che le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il
presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha
decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2014 – ove ne venisse accertata da
parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno
indennizzate nella misura del 90% delle tariffe vigenti, fatto salvo il diritto
del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi
dell’art. 2041 del c.c.;
RILEVATO
che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità
di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con gli erogatori
provvisoriamente accreditati di che trattasi e che, pertanto, il presente atto
non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze;
Tutto
ciò premesso
DECRETA
per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:
1. di dare atto che gli erogatori privati
erogatori di prestazioni di specialistica ambulatoriale con i quali si procede
alla negoziazione 2014 sono quelli che hanno ottenuto l’accreditamento
istituzionale nonché quelli provvisoriamente accreditati operanti sul territorio
all’atto dell’emanazione della L.R.
31.07.2007, n. 32, ai sensi dell’articolo 12 della legge stessa;
2. di autorizzare nella misura di euro
29.574.339,00 il tetto di spesa massimo complessivo relativo all’anno 2014 per
l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale in favore di pazienti
regionali ed extraregionali, ripartito tra le singole strutture private come
indicato nell’allegato prospetto (Allegato 1), che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che il predetto valore
risulta coerente con il programma Operativo 2013-2015, approvato con Decreto
Commissariale n. 84 del 9 ottobre 2013, integrato e modificato con Decreto
Commissariale n. 112 del 30 dicembre 2013;
4. di coprire la spesa di ciascun
contratto con i singoli erogatori privati provvisoriamente accreditati ovvero
accreditati - in attuazione dei criteri indicati in narrativa- nella misura
indicata nell’Allegato 1, sia in favore dei residenti sul territorio regionale
sia in favore dei non residenti;
5. di approvare l’allegato schema di
contratto negoziale per l’acquisto di prestazioni di specialistica
ambulatoriale, erogate dalle seguenti strutture private provvisoriamente
accreditate ovvero accreditate: Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Laboratori di analisi,
Case di Cura, Studi Medici-branche a Visita (Allegato
2), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di stabilire che il presente decreto,
unitamente allo schema contrattuale allegato (Allegato 2) viene notificato, a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun erogatore privato entro
il termine di sette giorni dalla data di adozione, fissando, altresì, la data
di sottoscrizione del contratto con gli erogatori ammessi alla contrattazione
che deve essere effettuata entro i successivi quindici giorni;
7. di stabilire che il termine di cui
sopra può anche essere utilizzato dagli erogatori privati ammessi alla
contrattazione ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario
ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale
risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso,
il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi
quindici giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula
del contratto;
8. di fissare la data del 30.04.2014 come
termine massimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti con gli erogatori
privati di specialistica ambulatoriale ammessi alla contrattazione, anche a
seguito della eventuale procedura di interlocuzione;
9. di precisare che i contratti per
l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale per l’anno 2014 dalla
Casa di Cura “Villa Pini” , dal “Laboratorio analisi Salus”
di Pescara e del laboratorio analisi già di proprietà della Soprema
srl ,saranno stipulati con i nuovi gestori solo a seguito della definizione dei
procedimenti di volturazione di cui in premessa,
ferma restando l’assegnazione dei rispettivi budget nella misura indicata nell’allegato
1;
10. di precisare che il contratto per
l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale per l’anno 2014
dalla struttura Laboratorio analisi
cliniche San Damiano sas di Cappellini Egisto & C. sito in Pescara sarà stipulato solo a seguito della effettiva ripresa delle
attività verificata dalla ASL territorialmente competente ferma restando
l’assegnazione del budget indicato nell’allegato 1 riproporzionato in
dodicesimi sulla base del periodo di operatività della struttura;
11. di precisare che per il laboratorio
analisi Sant’Anna (punto prelievi del Consorzio ATQ) e il Laboratorio analisi
Analitica di Piergiuseppe Ceddia (punto prelievi del Consorzio Biofleman) verranno adottati eventuali successivi
provvedimenti nell’ambito della definizione delle condizioni contrattuali dei
rispettivi Consorzi di appartenenza;
12. di dare atto che, con riferimento agli
erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto,
trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies,
comma 2 quinquies, del D. L.vo
502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
13. di dare atto che le prestazioni
eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente
provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha
decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2014 – ove ne venisse accertata da
parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del
90% delle tariffe vigenti, fatto
salvo il diritto del privato
interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art.
2041 del c.c.;
14. di trasmettere il presente provvedimento
ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, come previsto
nell’Accordo con la Regione Abruzzo per
l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli
interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;
15. di disporre che il presente provvedimento
venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e
comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private
interessate accreditate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi
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