IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11.12.2009 con la quale il
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo é stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Abruzzo;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07 giugno 2012 con la quale, il
dott. Giuseppe Zuccatelli è stato
nominato Sub Commissario con il compito di affiancare il Commissario ad Acta, nella realizzazione degli interventi ivi declinati;
ATTESO
che la riferita deliberazione del 07 giugno 2012 incarica tra l’altro il Sub
Commissario, dott. Giuseppe Zuccatelli, di collaborare con il Commissario ad Acta anche “ per l’adozione dei provvedimenti attuativi
delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, i quali
siano necessari all’attuazione del Piano di Rientro”;
RICHIAMATO
il decreto commissariale n. 20/2012 di presa d’atto dell’insediamento del dott.
Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario con
decorrenza dell’incarico dall’11 giugno 2012;
CONSIDERATO
che con Decreto Ministeriale 18.10.2012 “Remunerazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di
lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale”, in
attuazione delle disposizioni dell’art. 15 del D.L. 95/2012, sono state
determinate le tariffe massime applicabili dalle regioni e dalle province
autonome alle strutture accreditate e valide dalla sua entrata in vigore e fino
al 31.12.2014;
ATTESO
che la Regione Abruzzo ha sottoscritto
l’accordo di cui all’art. 1 c. 180 della L. n. 311/2004 su un programma
operativo di riorganizzazione, di riqualificazione e di potenziamento del
Servizio Sanitario Regionale in ordine al quale detti Enti, nell’adottare i
provvedimenti relativi alla definizione degli importi tariffari, sono tenuti ad
applicare le tariffe massime per tutta la durata del Piano di rientro e/o per
la durata del regime di commissariamento;
CONSIDERATO
che con Decreto commissariale n. 12/2013 è stato approvato il nuovo tariffario
regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, che tra l’altro
prevedeva l’abrogazione delle tariffe approvate con DGR 1139/2006, per quanto
attiene le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale di fisiokinesiterapia,
precedentemente definite e disciplinate da appositi protocolli operativi
recanti percorsi terapeutici;
ATTESO
che detti protocolli hanno costituito, fino alla data di entrata in vigore del
Decreto commissariale n. 12/2013, l’unico riferimento sia per i prescrittori che per gli erogatori, tanto ai fini del
controllo e della corretta erogazione delle prestazioni, quanto ai fini della
remunerazione delle prestazioni erogate;
VISTE
le richieste di chiarimenti e orientamenti applicativi provenienti sia dalle
Aziende USL che dagli erogatori e la nota esplicativa del 17 luglio 2013 Prot. n. RA/183020/COMM, avente ad oggetto “Criteri per la prescrivibilità, la derogabilità e la valorizzazione delle
prestazioni di medicina fisica e riabilitativa”, con la quale l’organo
commissariale è intervenuto a formulare indirizzi circa le modalità
prescrittive ed i criteri di erogazione delle prestazioni di medicina fisica e
riabilitativa, perdurando incertezze interpretative in materia, nonché in
considerazione delle impugnative medio tempore proposte;
RICHIAMATA
la nota Prot. n. RA/199569 del 06.08.2013, con la
quale il Dirigente del Servizio Programmazione
Sanitaria, “Riscontrando le intervenute Ordinanze Cautelari n. 227/2013
– 228/2013 – 229/2013 da parte del TAR di L’Aquila, relativamente alle Istanze
cautelari ex art. 58 CPA di alcune strutture accreditate che erogano
prestazioni fisioterapiche, di sospensione dell’applicazione delle tariffe per
le prestazioni fisioterapiche, così come previste dal decreto commissariale n.
12/2013” ha invitato le Direzioni Generali delle Aziende USL a “provvedere,
fino alla definizione del contenzioso pendente, all’applicazione delle tariffe
delle suddette prestazioni, secondo quanto previsto dalle previgenti
disposizioni, che pertanto trovano applicazione sino al definitivo
pronunciamento”;
VISTE
altresì le Ordinanze emanate dagli organi amministrativi, investiti del
contenzioso incidentale, e da ultima l’ordinanza del Consiglio di Stato n.
08462/2013 REG.RIC., con la quale il collegio
riteneva che “l’Atto del Commissario ad Acta
impugnato – rectius Decreto commissariale n. 12/2013
– era del tutto vincolato quanto a livello massimo delle tariffe massime da
adottare e che le incongruenze andavano risolte adottando ulteriori misure di
modifica delle procedure richieste alle strutture accreditate”;
CONSIDERATO
che, con riferimento al periodo intercorrente dalla entrata in vigore delle
tariffe di cui al Decreto commissariale n. 12/2013 e fino all’ultimo intervento
dell’organo commissariale del 28.11.2013, confermato dalle suindicate ordinanze
dei giudici amministrativi, si è ingenerata discrasia interpretativa, che ha
determinato una prassi applicativa disomogenea e comunque non uniforme e
rispondente ai criteri di fatturazione previsti dal decreto in questione;
RITENUTO,
anche a tutela del più generale principio di certezza dei rapporti
sinallagmatici con le strutture accreditate in via predefinitiva
e di tutela dell’affidamento, necessario ed urgente assumere determinazioni
atte a garantire, per il periodo considerato, la più opportuna omogeneità
applicativa;
PRECISATO
che per il periodo successivo al 30 novembre 2013, trovano comunque
applicazione, salvo eventuali conguagli e definizioni transattive tra Aziende
USL ed erogatori privati interessati, anche in relazione agli accordi negoziali
per la specialistica ambulatoriale sottoscritti per l’anno 2013, le
disposizioni di cui al Decreto commissariale n. 12/2013, per quanto compatibili
con il DM 18.10.2012 ed efficaci fino al 31.12.2014;
STABILITO,
in ragione del carattere di urgenza che riveste il presente decreto, di
procederne all’inoltro ai Ministeri dell’Economia e Finanze e della Salute
successivamente alla sua formale approvazione;
Tutto
ciò premesso
per
le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente trascritte ed approvate
DECRETA
- di stabilire che, per il periodo
intercorrente dall’entrata in vigore del richiamato decreto commissariale di
cui in premesse e fino al 30 novembre 2013, trovano applicazione in relazione
alla modalità di fatturazione oltre che di prescrizione, per quanto chiarito ed
esposto, i previgenti protocolli operativi di cui alla DGR n. 1139/2006;
- di precisare che, per il periodo
successivo al 30 novembre 2013, trovano comunque applicazione, salvo eventuali
conguagli e definizioni transattive tra Aziende USL ed erogatori privati
interessati, anche in relazione agli accordi negoziali per la specialistica
ambulatoriale sottoscritti per l’anno 2013, le disposizioni di cui al Decreto
commissariale n. 12/2013, per quanto compatibili con il D.M. 18.10.2012 ed
efficaci fino al 31.12.2014;
- di dare mandato ai competenti Servizi
della Direzione Politiche della Salute di trasmettere copia del presente
provvedimento sul BURA per la relativa pubblicazione e di notificare, esclusivamente a mezzo raccomandata A/R o
posta certificata, copia del presente provvedimento ai Direttori Generali delle
Aziende Usl per i seguiti di competenza, nonché di porre in essere gli
ulteriori adempimenti connessi all’attuazione del presente provvedimento;
- di trasmettere il presente decreto al
Ministero dell’Economia e Finanze ed al Ministero della Salute per la
successiva validazione.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi