IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11.12.2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo é stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07 giugno 2012 con la quale, il dott. Giuseppe Zuccatelli  è stato  nominato Sub Commissario con il compito di affiancare il Commissario ad Acta, nella realizzazione degli interventi ivi declinati;

ATTESO che la riferita deliberazione del 07 giugno 2012 incarica tra l’altro il Sub Commissario, dott. Giuseppe Zuccatelli,  di collaborare con il Commissario ad Acta anche “ per l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, i quali siano necessari all’attuazione del Piano di Rientro”;

RICHIAMATO il decreto commissariale n. 20/2012 di presa d’atto dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario con decorrenza dell’incarico dall’11 giugno 2012;

CONSIDERATO che con Decreto Ministeriale 18.10.2012 “Remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale”, in attuazione delle disposizioni dell’art. 15 del D.L. 95/2012, sono state determinate le tariffe massime applicabili dalle regioni e dalle province autonome alle strutture accreditate e valide dalla sua entrata in vigore e fino al 31.12.2014;

ATTESO che  la Regione Abruzzo ha sottoscritto l’accordo di cui all’art. 1 c. 180 della L. n. 311/2004 su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione e di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale in ordine al quale detti Enti, nell’adottare i provvedimenti relativi alla definizione degli importi tariffari, sono tenuti ad applicare le tariffe massime per tutta la durata del Piano di rientro e/o per la durata del regime di commissariamento;

CONSIDERATO che con Decreto commissariale n. 12/2013 è stato approvato il nuovo tariffario regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, che tra l’altro prevedeva l’abrogazione delle tariffe approvate con DGR 1139/2006, per quanto attiene le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale di fisiokinesiterapia, precedentemente definite e disciplinate da appositi protocolli operativi recanti percorsi terapeutici;

ATTESO che detti protocolli hanno costituito, fino alla data di entrata in vigore del Decreto commissariale n. 12/2013, l’unico riferimento sia per i prescrittori che per gli erogatori, tanto ai fini del controllo e della corretta erogazione delle prestazioni, quanto ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate;

VISTE le richieste di chiarimenti e orientamenti applicativi provenienti sia dalle Aziende USL che dagli erogatori e la nota esplicativa del 17 luglio 2013 Prot. n. RA/183020/COMM, avente ad oggetto “Criteri per la prescrivibilità, la derogabilità e la valorizzazione delle prestazioni di medicina fisica e riabilitativa”, con la quale l’organo commissariale è intervenuto a formulare indirizzi circa le modalità prescrittive ed i criteri di erogazione delle prestazioni di medicina fisica e riabilitativa, perdurando incertezze interpretative in materia, nonché in considerazione delle impugnative medio tempore proposte;

RICHIAMATA la nota Prot. n. RA/199569 del 06.08.2013, con la quale il Dirigente del Servizio Programmazione  Sanitaria, “Riscontrando le intervenute Ordinanze Cautelari n. 227/2013 – 228/2013 – 229/2013 da parte del TAR di L’Aquila, relativamente alle Istanze cautelari ex art. 58 CPA di alcune strutture accreditate che erogano prestazioni fisioterapiche, di sospensione dell’applicazione delle tariffe per le prestazioni fisioterapiche, così come previste dal decreto commissariale n. 12/2013” ha invitato le Direzioni Generali delle Aziende USL a “provvedere, fino alla definizione del contenzioso pendente, all’applicazione delle tariffe delle suddette prestazioni, secondo quanto previsto dalle previgenti disposizioni, che pertanto trovano applicazione sino al definitivo pronunciamento”;

VISTE altresì le Ordinanze emanate dagli organi amministrativi, investiti del contenzioso incidentale, e da ultima l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 08462/2013 REG.RIC., con la quale il collegio riteneva che “l’Atto del Commissario ad Acta impugnato – rectius Decreto commissariale n. 12/2013 – era del tutto vincolato quanto a livello massimo delle tariffe massime da adottare e che le incongruenze andavano risolte adottando ulteriori misure di modifica delle procedure richieste alle strutture accreditate”;

CONSIDERATO che, con riferimento al periodo intercorrente dalla entrata in vigore delle tariffe di cui al Decreto commissariale n. 12/2013 e fino all’ultimo intervento dell’organo commissariale del 28.11.2013, confermato dalle suindicate ordinanze dei giudici amministrativi, si è ingenerata discrasia interpretativa, che ha determinato una prassi applicativa disomogenea e comunque non uniforme e rispondente ai criteri di fatturazione previsti dal decreto in questione;

RITENUTO, anche a tutela del più generale principio di certezza dei rapporti sinallagmatici con le strutture accreditate in via predefinitiva e di tutela dell’affidamento, necessario ed urgente assumere determinazioni atte a garantire, per il periodo considerato, la più opportuna omogeneità applicativa;

PRECISATO che per il periodo successivo al 30 novembre 2013, trovano comunque applicazione, salvo eventuali conguagli e definizioni transattive tra Aziende USL ed erogatori privati interessati, anche in relazione agli accordi negoziali per la specialistica ambulatoriale sottoscritti per l’anno 2013, le disposizioni di cui al Decreto commissariale n. 12/2013, per quanto compatibili con il DM 18.10.2012 ed efficaci fino al 31.12.2014;

STABILITO, in ragione del carattere di urgenza che riveste il presente decreto, di procederne all’inoltro ai Ministeri dell’Economia e Finanze e della Salute successivamente alla sua formale approvazione;

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DECRETA

-          di stabilire che, per il periodo intercorrente dall’entrata in vigore del richiamato decreto commissariale di cui in premesse e fino al 30 novembre 2013, trovano applicazione in relazione alla modalità di fatturazione oltre che di prescrizione, per quanto chiarito ed esposto, i previgenti protocolli operativi di cui alla DGR n. 1139/2006;

-          di precisare che, per il periodo successivo al 30 novembre 2013, trovano comunque applicazione, salvo eventuali conguagli e definizioni transattive tra Aziende USL ed erogatori privati interessati, anche in relazione agli accordi negoziali per la specialistica ambulatoriale sottoscritti per l’anno 2013, le disposizioni di cui al Decreto commissariale n. 12/2013, per quanto compatibili con il D.M. 18.10.2012 ed efficaci fino al 31.12.2014;

-          di dare mandato ai competenti Servizi della Direzione Politiche della Salute di trasmettere copia del presente provvedimento sul BURA per la relativa pubblicazione e di notificare,  esclusivamente a mezzo raccomandata A/R o posta certificata, copia del presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Usl per i seguiti di competenza, nonché di porre in essere gli ulteriori adempimenti connessi all’attuazione del presente provvedimento;

-          di trasmettere il presente decreto al Ministero dell’Economia e Finanze ed al Ministero della Salute per la successiva validazione.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi