IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
(Finalità)
1. Con il presente disegno di legge la
Regione Abruzzo intende:
a) rendere gratuita per l’utenza la
fornitura di pile monouso o ricaricabili per impianto cocleare;
b) rendere gratuita per l’utenza la
fornitura di parti di ricambio e di pile monouso o ricaricabili per le protesi
a processore impiantabili nell’orecchio medio;
c) integrare l’importo del DRG 49 corrispondente
alla procedura di impianto cocleare con tariffa aggiuntiva;
d) integrare l’importo del DRG 55
(impianto di apparecchio acustico elettromagnetico) corrispondente alla
procedura di protesi a processore impiantabile nell’orecchio medio con tariffa
aggiuntiva;
e) erogare fondi per il buon funzionamento
del centro regionale di audiologia e per gli impianti cocleari;
f) deliberare il riconoscimento del
centro come CRR (Centro di riferimento regionale).
Art.
2
(Disposizioni)
1. La Regione Abruzzo recepisce l’art. 6
del DPCM del 5 marzo 2007.
Art.
3
(Interventi
ammessi)
1. A integrazione dell’art. 6 del DPCM del
5 marzo 2007 si prevede la manutenzione, la riparazione, la sostituzione o
aggiornamento tecnologico gratuito del sistema di alimentazione per impianto
cocleare compresa la fornitura di batterie monouso o ricaricabili.
2. La fornitura della dotazione verrà
effettuata previa prescrizione unica annuale del Centro di riferimento di
audiologia e per gli impianti cocleari (alternativa la ASL di appartenenza).
3. La fornitura di batterie ricaricabili è
determinata in 3 pezzi per anno.
4. La fornitura di batterie monouso è
determinata in numero di 365 pezzi per anno.
5. Si prevede inoltre la manutenzione, la
riparazione, la sostituzione o l’aggiornamento tecnologico di componenti
esterne per tutte le protesi a processore digitale impiantabili nell’orecchio
medio con codici riconducibili alla tabella già in essere per gli impianti
cocleari oltre alle integrazioni effettuate all’art. 6 del DPCM 5 marzo 2007 riguardo
la manutenzione di impianti cocleari.
6. Si dispone che venga effettuato
rimborso aggiuntivo di € 25.000 corrispondente ai codici intervento: 20.96,
20.97, 20.98 quando siano collegati al DRG n. 49.
7. Si dispone che venga effettuato
rimborso aggiuntivo di € 10.000 corrispondente al codice intervento: 20.94 e
20.95 quando sia collegato al DRG n. 55.
8. Si dispone sovvenzione per il centro
regionale di audiologia e per gli impianti cocleari di € 150.000,00.
9. Si delibera il riconoscimento
definitivo del Centro regionale di audiologia e per gli impianti cocleari di
Pescara come CRR (Centro di riferimento regionale).
Art.
4
(Percorsi
formativi di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici)
1. La Regione Abruzzo provvede alla formazione
per l’esercizio dell’arte ausiliaria di massaggiatore e di capo bagnino degli
stabilimenti idroterapici di cui alla Legge 23 giugno 1927, n. 1964, recante la
Disciplina delle Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie, ed il R.D.
31.5.1928, n. 1334 attraverso l’organizzazione di corsi e delle relative
attività didattico formative, nel rispetto del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
2. Il percorso formativo di cui al comma 1
nonché i requisiti per l’accesso a detti percorsi, la tipologia e l’articolazione
dell’offerta formativa, gli accertamenti finali e la natura del titolo
rilasciato sono desunti dall’esperienza comunitaria quale apprezzata dallo
Stato Italiano ai fini del riconoscimento dei titoli corrispondenti a quelli di
massaggiatore e di capo bagnino, e dall’esperienza di altre Regioni che operano
nella formazione della predetta figura. I requisiti sono individuati
dall’allegato A alla presente legge.
3. Per le Scuole o Istituti già
precedentemente autorizzati ed aventi esperienza pluriennale nella formazione
della predetta figura, sarà possibile richiedere nuova autorizzazione
conformandosi alla presente legge.
4. La Regione Abruzzo riconosce i percorsi
di formazione avviati per il conseguimento dell’Arte di cui al primo comma, al
momento di entrata in vigore della presente legge.
Art.
5
(Norma
finanziaria)
1. In fase di prima applicazione, agli
oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui alla presente legge,
stimati per il corrente esercizio finanziario in € 150.000,00, si fa fronte con
le risorse stanziate sulla U.P.B. 12.01.001
denominata "Finanziamento regionale di parte corrente connesso al Servizio
Sanitario Nazionale" mediante il capitolo di nuova istituzione denominato
"Iniziative a favore del Centro Regionale di Audiologia".
2. Al bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in
termini di competenza e cassa:
in diminuzione U.P.B. 02.01.009- Capitolo 321906 per € 150.000,00;
in aumento U.P.B. 12.01.001 - Capitolo di nuova istituzione denominato
"Iniziative a favore del Centro Regionale di Audiologia" per €
150.000,00.
3. Per il biennio 2014-2015, agli oneri
stimati per ciascun anno in € 150.000,00 in termini di competenza si fa fronte
con le risorse iscritte nella U.P.B. 12.01.001
"Finanziamento regionale di parte corrente connesso al Servizio Sanitario
Nazionale".
4. Agli oneri per gli esercizi successivi
si fa fronte con legge di bilancio.
Art.
6
(Entrata
in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì
4.01.2014
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi
Segue
allegato