IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1.         Con il presente disegno di legge la Regione Abruzzo intende:

a)         rendere gratuita per l’utenza la fornitura di pile monouso o ricaricabili per impianto cocleare;

b)         rendere gratuita per l’utenza la fornitura di parti di ricambio e di pile monouso o ricaricabili per le protesi a processore impiantabili nell’orecchio medio;

c)         integrare l’importo del DRG 49 corrispondente alla procedura di impianto cocleare con tariffa aggiuntiva;

d)         integrare l’importo del DRG 55 (impianto di apparecchio acustico elettromagnetico) corrispondente alla procedura di protesi a processore impiantabile nell’orecchio medio con tariffa aggiuntiva;

e)         erogare fondi per il buon funzionamento del centro regionale di audiologia e per gli impianti cocleari;

f)          deliberare il riconoscimento del centro come CRR (Centro di riferimento regionale).

Art. 2

(Disposizioni)

1.         La Regione Abruzzo recepisce l’art. 6 del DPCM del 5 marzo 2007.

Art. 3

(Interventi ammessi)

1.         A integrazione dell’art. 6 del DPCM del 5 marzo 2007 si prevede la manutenzione, la riparazione, la sostituzione o aggiornamento tecnologico gratuito del sistema di alimentazione per impianto cocleare compresa la fornitura di batterie monouso o ricaricabili.

2.         La fornitura della dotazione verrà effettuata previa prescrizione unica annuale del Centro di riferimento di audiologia e per gli impianti cocleari (alternativa la ASL di appartenenza).

3.         La fornitura di batterie ricaricabili è determinata in 3 pezzi per anno.

4.         La fornitura di batterie monouso è determinata in numero di 365 pezzi per anno.

5.         Si prevede inoltre la manutenzione, la riparazione, la sostituzione o l’aggiornamento tecnologico di componenti esterne per tutte le protesi a processore digitale impiantabili nell’orecchio medio con codici riconducibili alla tabella già in essere per gli impianti cocleari oltre alle integrazioni effettuate all’art. 6 del DPCM 5 marzo 2007 riguardo la manutenzione di impianti cocleari.

6.         Si dispone che venga effettuato rimborso aggiuntivo di € 25.000 corrispondente ai codici intervento: 20.96, 20.97, 20.98 quando siano collegati al DRG n. 49.

7.         Si dispone che venga effettuato rimborso aggiuntivo di € 10.000 corrispondente al codice intervento: 20.94 e 20.95 quando sia collegato al DRG n. 55.

8.         Si dispone sovvenzione per il centro regionale di audiologia e per gli impianti cocleari di € 150.000,00.

9.         Si delibera il riconoscimento definitivo del Centro regionale di audiologia e per gli impianti cocleari di Pescara come CRR (Centro di riferimento regionale).

Art. 4

(Percorsi formativi di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici)

1.         La Regione Abruzzo provvede alla formazione per l’esercizio dell’arte ausiliaria di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui alla Legge 23 giugno 1927, n. 1964, recante la Disciplina delle Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie, ed il R.D. 31.5.1928, n. 1334 attraverso l’organizzazione di corsi e delle relative attività didattico formative, nel rispetto del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

2.         Il percorso formativo di cui al comma 1 nonché i requisiti per l’accesso a detti percorsi, la tipologia e l’articolazione dell’offerta formativa, gli accertamenti finali e la natura del titolo rilasciato sono desunti dall’esperienza comunitaria quale apprezzata dallo Stato Italiano ai fini del riconoscimento dei titoli corrispondenti a quelli di massaggiatore e di capo bagnino, e dall’esperienza di altre Regioni che operano nella formazione della predetta figura. I requisiti sono individuati dall’allegato A alla presente legge.

3.         Per le Scuole o Istituti già precedentemente autorizzati ed aventi esperienza pluriennale nella formazione della predetta figura, sarà possibile richiedere nuova autorizzazione conformandosi alla presente legge.

4.         La Regione Abruzzo riconosce i percorsi di formazione avviati per il conseguimento dell’Arte di cui al primo comma, al momento di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1.         In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, stimati per il corrente esercizio finanziario in € 150.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate sulla U.P.B. 12.01.001 denominata "Finanziamento regionale di parte corrente connesso al Servizio Sanitario Nazionale" mediante il capitolo di nuova istituzione denominato "Iniziative a favore del Centro Regionale di Audiologia".

2.         Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:

in diminuzione U.P.B. 02.01.009- Capitolo 321906 per € 150.000,00;

in aumento U.P.B. 12.01.001 - Capitolo di nuova istituzione denominato "Iniziative a favore del Centro Regionale di Audiologia" per € 150.000,00.

3.         Per il biennio 2014-2015, agli oneri stimati per ciascun anno in € 150.000,00 in termini di competenza si fa fronte con le risorse iscritte nella U.P.B. 12.01.001 "Finanziamento regionale di parte corrente connesso al Servizio Sanitario Nazionale".

4.         Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1.                  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 4.01.2014

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

Segue allegato

Allegato A