IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
TITOLO
I
Finalità
e oggetti degli interventi
Art.
1
(Finalità
della legge)
1. La Regione Abruzzo riconosce la
cooperazione allo sviluppo e l’attività di partenariato internazionale quali
strumenti essenziali di solidarietà tra i popoli ai fini della pace e della piena
realizzazione dei diritti umani.
2. La Regione, promuove e sostiene le
attività di cooperazione internazionale e di partenariato internazionale al
fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla
lotta contro la povertà e alla democratizzazione dei rapporti internazionali,
utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie.
3. Ai predetti fini la Regione,
valorizzando le esperienze dei soggetti attivi sul territorio regionale,
promuove e attua interventi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di
sviluppo e nei Paesi in via di transizione, come definiti dall'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.) e dalle altre
istituzioni a tal proposito qualificate, e di ricostruzione nei Paesi colpiti
da calamità, per quanto possibile in collaborazione con gli Enti locali ed i
soggetti pubblici e privati del proprio territorio, con altri soggetti omologhi
esteri pubblici e privati, con le Istituzioni nazionali, internazionali e
comunitarie competenti in materia.
4. La Regione sviluppa, promuove e
sostiene l’internazionalizzazione del territorio attuata dagli enti locali, la
responsabilità sociale d’impresa promuovendo una rete strutturata di attori
regionali, nazionali ed internazionali.
Art.
2
(Intervento
regionale nella materia della cooperazione internazionale)
1. L’intervento regionale nella materia
della cooperazione internazionale si svolge nel rispetto dei principi
fondamentali espressamente stabiliti con legge dello Stato o da essa dedotti,
nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di
rapporti internazionali di cui alla lettera a), del comma secondo dell’art. 117
della Costituzione.
2. Nelle materie di propria competenza,
per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, la Regione
provvede anche all’esecuzione ed all’attuazione degli accordi internazionali e
degli atti dell’Unione Europea, ai sensi e nel rispetto del comma quinto
dell’art. 117 della Costituzione.
3. Ai sensi del comma nono dell’art. 117
della Costituzione, la Regione stipula accordi con Stati e intese con Enti
territoriali di altro Stato nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello
Stato.
4. L’attività di mero rilievo
internazionale si svolge nell’ambito dei principi che la riguardano.
Art.
3
(Cooperazione
decentrata)
1. La cooperazione allo sviluppo promossa
e realizzata dalla Regione e dalle comunità locali attraverso le proprie
rappresentanze istituzionali e associative è definita «cooperazione
decentrata». Tale cooperazione presuppone un analogo coinvolgimento delle
comunità locali dei Paesi interessati.
2. L’esercizio in forma decentrata mira a
promuovere i valori della cooperazione allo sviluppo nella comunità regionale
e, in particolare, nelle sue espressioni culturali e sociali.
3. Per le finalità indicate all’art. 1, la
Regione promuove e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e di
partenariato internazionale realizzate da organismi pubblici e privati, senza
fini di lucro, operanti nel proprio territorio, ponendoli in relazione con i
soggetti dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione,
favorendone l’accesso e la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi
a livello nazionale, comunitario ed internazionale.
4. Per le finalità indicate all’art. 1, la
Regione assume altresì iniziative dirette, anche in attuazione di programmi
statali, dell’Unione europea e di Organizzazioni internazionali.
5. La Regione partecipa, promuovendone
altresì la realizzazione, ai progetti di cooperazione con altre Regioni ed Enti
locali europei e mediterranei, con particolare riferimento ai progetti
concordati nell’ambito dell’Assemblea delle Regioni d’Europa, della Conferenza
delle Regioni Periferiche e Marittime d’Europa e dell’Osservatorio Interregionale
sulla Cooperazione allo Sviluppo.
Art.
4
(Obiettivi
dell’azione regionale)
1. La Regione orienta la propria azione
secondo i seguenti obiettivi:
a) promuovere e valorizzare i contributi
dei soggetti e delle istituzioni che operano sul territorio regionale;
b) favorire una visione strategica delle
azioni favorendo il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative;
c) diffondere nella comunità regionale la
conoscenza dei soggetti attivi nelle materie di cui alla presente legge e delle
relative iniziative.
2. Le iniziative di cooperazione
internazionale sono finalizzate a favorire lo sviluppo sostenibile e l’autosviluppo delle comunità locali interessate, in
particolare attraverso azioni volte a sostenere:
a) il soddisfacimento dei bisogni primari,
l’autosufficienza alimentare e la salvaguardia della vita umana;
b) la valorizzazione delle risorse umane,
la conservazione del patrimonio ambientale e della biodiversità favorendo la
cultura dello sviluppo sostenibile;
c) il mantenimento dell’identità
culturale;
d) l'attuazione e il consolidamento dei
processi di sviluppo locale endogeno e la crescita economica, sociale e
culturale dei Paesi interessati;
e) la promozione e la difesa della
democrazia, dei diritti civili e politici e dei diritti al lavoro;
f) il miglioramento della condizione
femminile e dell'infanzia, la lotta allo sfruttamento minorile e la
realizzazione di pari opportunità;
g) il sostegno dei processi di
ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi e di
emergenza, l'assistenza e la ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità e/o
eventi bellici, la salvaguardia delle minoranze etniche;
h) lo svolgimento di interventi di
protezione civile all'estero e di messa in sicurezza del territorio colpito da
calamità o altri eventi emergenziali;
i) la promozione della Responsabilità
Sociale di Impresa;
l) la promozione del progresso con i
mezzi della cooperazione decentrata, creando lievito nell’ambiente in cui
operano le imprese regionali, mediante la testimonianza dei valori della
solidarietà, sviluppando un luogo favorevole all’internazionalizzazione delle
Piccole e Medie Imprese del territorio regionale;
m) l'attivazione di processi di autosviluppo creando in loco una rete di produzione e
distribuzione di beni di consumo primari, istituendo delle vere e proprie
filiere, realizzando in loco parte dei materiali di sostegno;
n) il trasferimento tecnologico;
o) la realizzazione di una rete di
solidarietà volta a creare presidi umanitari.
3. L'azione regionale è volta a
privilegiare il rapporto diretto con le popolazioni dei territori interessati
dai programmi di cooperazione, e con il corpo diplomatico presente, al fine di
ottimizzare le risorse, e di supportare lo sviluppo democratico e la
valorizzazione delle risorse umane, culturali e materiali. In quest'ambito
particolare importanza sarà data al coinvolgimento della popolazione femminile
ed all'attuazione delle politiche di genere.
Art.
5
(Soggetti
della cooperazione internazionale)
1. Ai fini della presente legge sono
soggetti della cooperazione internazionale:
a) gli Enti locali, le Organizzazioni non
governative (O.N.G.), le Organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (O.N.L.U.S.), le Organizzazioni di
volontariato, le Cooperative sociali e le Associazioni di promozione sociale,
che prevedono nello statuto attività di cooperazione e solidarietà
internazionale e loro forme associative;
b) le università, le scuole e gli istituti
di formazione accreditati in conformità alla normativa regionale, di iniziativa
culturale e di ricerca ed informazione, fondazioni con finalità attinenti alla
presente legge;
c) gli Enti e gli Istituti di ricerca;
d) le imprese, anche di pubblico servizio;
e) gli Enti pubblici non compresi nella
lettera a);
f) le organizzazioni sindacali e di
categoria;
g) le comunità di immigrati;
h) gli istituti di credito, le cooperative
ed imprese, con particolare riguardo a quelle artigiane, piccole e medie,
interessate alle finalità di cui alla presente legge;
i) il corpo diplomatico.
2. I soggetti di cui al comma 1, ad
esclusione degli organismi internazionali con cui il Ministero degli Affari
Esteri italiano collabora ai fini della cooperazione internazionale, al fine di
fruire delle azioni regionali per gli interventi di cui alla presente legge,
devono avere sede legale o una sede operativa ed essere attivamente presenti
nel territorio d'Abruzzo, nonché essere iscritti all’Albo Regionale
appositamente costituito, al fine di verificare l’idoneità dei richiedenti.
Art.
6
(Ambiti
di intervento)
1. Per il raggiungimento delle finalità di
cui all'art. 1, la Regione interviene nell'ambito delle proprie competenze
promuovendo, sostenendo, anche mediante la concessione di contributi,
coordinando o realizzando:
a) iniziative di cooperazione internazionale
con i Paesi in via di sviluppo, intese sia come interventi attuativi, sia come
predisposizione e verifica di fattibilità di interventi di particolare rilievo
ed azioni di assistenza e collaborazione istituzionale nei Paesi in via di
sviluppo e nei Paesi in via di transizione;
b) iniziative straordinarie di carattere
umanitario a beneficio di popolazioni dei Paesi colpiti da eventi eccezionali
causati da calamità, conflitti armati, situazioni di denutrizione e gravi
carenze igienico - sanitarie;
c) iniziative di educazione e
sensibilizzazione della comunità regionale ai temi della solidarietà
internazionale, dell'interculturalità e della pace, iniziative culturali, di
ricerca ed informazione sui temi della pace e della tutela dei diritti umani,
volte a prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare sulla
razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche o le condizioni
personali e sociali;
d) iniziative di formazione di personale
destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo e per favorire
l'accesso ai finanziamenti europei ed internazionali.
2. L'intervento regionale si attua per
mezzo di iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche
avvalendosi della collaborazione dei soggetti territoriali, nazionali ed
internazionali, come pure valorizzando e sostenendo, nei limiti e con le
modalità previste agli articoli 7, 8, 9 e 10, le iniziative promosse da
soggetti di cui all'art. 5.
Art.
7
(Interventi
di cooperazione e di partenariato internazionale)
1. La Regione, in attuazione dell'art. 6,
comma 1, lettera a), realizza iniziative o sostiene progetti di cooperazione
internazionale, anche d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri ai sensi
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le altre competenti istituzioni dello
Stato, gli organismi comunitari ed internazionali, altre Regioni italiane o
loro consorzi e associazioni, nonché in collaborazione con Stati ed Enti
territoriali esteri.
2. I progetti di cui al comma 1 possono
avere ad oggetto:
a) il supporto informativo e di
coordinamento alle attività dei soggetti di cui all'art. 5;
b) il sostegno, anche mediante la
concessione di contributi, alle attività dei soggetti di cui all'art. 5, comma
1, lettera a).
3. La Regione favorisce la cessione gratuita
ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), per iniziative di carattere
umanitario e di cooperazione, dei beni mobili propri, delle Aziende sanitarie e
degli Enti dipendenti dalla Regione, non più destinati a finalità pubbliche e
cancellati dai rispettivi inventari.
4. La Regione favorisce il trasferimento
di conoscenze e l'assistenza tecnica alle Pubbliche Amministrazioni dei Paesi
in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione, anche attraverso
l'impiego di personale qualificato della propria Amministrazione e degli Enti
da essa dipendenti, con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e
gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo
sviluppo e partenariato internazionale.
5. Il personale di cui al comma 4 impiegato,
su richiesta dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), in progetti
di cooperazione allo sviluppo che fruiscono di contributi o finanziamenti della
Regione Abruzzo, del Ministero Affari Esteri, dell'Unione Europea o di
Organismi internazionali, può essere collocato in aspettativa senza assegni
riconoscendo il servizio prestato ai fini delle progressioni di carriera, dei
trattamenti previdenziali e di quiescenza.
6. La Giunta regionale, d'intesa con
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, stabilisce i criteri e le
condizioni di applicazione dei commi 4 e 5, che sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
7. Nell'attuazione degli interventi di cui
al presente articolo, tramite il coordinamento di cui all'art. 11, comma 2,
lettera g), viene assicurata l'opportuna integrazione con le altre politiche
regionali dirette alle medesime aree, con particolare riferimento alle
politiche di collaborazione economica, produttiva, tecnologica e commerciale.
8. Le azioni concernono:
a) l'elaborazione di studi, la
progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture,
attrezzature e servizi e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e
l'attuazione delle iniziative, anche a carattere finanziario, atte a consentire
il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1;
b) la formazione professionale e la
promozione sociale di cittadini di Paesi in via di sviluppo, in loco e in
Abruzzo, anche al fine di favorirne il rientro nei Paesi di origine, nonché la
formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di
cooperazione allo sviluppo;
c) il sostegno alla realizzazione di
progetti e di interventi ad opera di organizzazioni non governative,
associazioni, gruppi di associazioni e/o cooperative anche tramite l'invio di
volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;
d) l'attuazione di interventi specifici
per il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere
lo sviluppo sociale e culturale della donna con la sua diretta partecipazione
ai programmi;
e) la promozione e il sostegno al
commercio equo e solidale, riconoscendolo parte integrante della cooperazione;
f) l'incentivazione di iniziative volte a
realizzare scambi con i produttori dei Paesi partner che valorizzano le
produzioni autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e a
basso impatto ambientale;
g) l'adozione di programmi di
riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in
via di sviluppo;
h) la promozione di esperienze di
microcredito per uno sviluppo endogeno sul lungo periodo;
i) la partecipazione a programmi di
cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di
rafforzamento dei processi di pace e di rafforzamento democratico;
l) la promozione e il sostegno di
gemellaggi tra istituzioni locali finalizzati a una evoluzione in accordi di
cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, nel rispetto della
vigente normativa nazionale;
m) la promozione di rapporti di
collaborazione tra le associazioni degli immigrati presenti nel proprio
territorio e i loro Stati di origine;
n) la promozione di programmi di
iniziative volte all’intensificazione degli scambi culturali fra l’Italia e i
Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli fra i giovani.
9. Non sono finanziabili nell'ambito di applicazione
della presente legge i programmi e i progetti che abbiano come fine la
promozione del commercio e degli investimenti italiani all'estero.
10. I finanziamenti regionali per la
cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui alla
presente legge non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente,
per finanziare attività di carattere militare.
11. Non hanno diritto ai finanziamenti
previsti dalla presente legge, con revoca immediata della concessione in corso,
gli enti e le imprese - italiani e dei Paesi partner - che si rendano
responsabili di violazioni delle norme di tutela del lavoro, dell'ambiente e
della salute, nonché di falso in bilancio e nelle comunicazioni sociali.
12. Non possono essere destinatari dei programmi
e dei progetti previsti dalla presente legge, con decadenza immediata della
concessione in corso, i Governi che si rendano responsabili di accertate
violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, o
che destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di
difesa del Paese, individuati dai competenti organi statali ai sensi della
Legge 9 luglio 1990, n. 184.
13. Le azioni progettuali devono essere
rispettose delle finalità di cui all'art. 1 e in particolare:
a) essere volte al sostegno delle azioni
di autosviluppo delle popolazioni destinatarie degli
interventi;
b) garantire la partecipazione attiva
della popolazione locale;
c) ricorrere prioritariamente a
professionalità locali, a tecnologie e metodologie rispettose delle culture,
degli usi e delle situazioni locali, nonché a beni e attrezzature reperibili
nei Paesi in via di sviluppo destinatari degli interventi o viciniori.
Art.
8
(Interventi
di emergenza)
1. In caso di eventi eccezionali causati da
calamità, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi
carenze igienico-sanitarie la Regione promuove, realizza, coordina o concorre
finanziariamente all'attuazione degli interventi di cui all'art. 6, comma 1,
lettera b), anche in collaborazione con le strutture regionali della Protezione
civile, O.N.G. e con soggetti pubblici e privati
dotati della necessaria esperienza e competenza, nei seguenti ambiti:
a) attività di protezione civile
all'estero e di messa in sicurezza dei territori colpiti da calamità;
b) attività di soccorso ed opere di
assistenza alle popolazioni colpite;
c) attività di soccorso ed opere di
assistenza alle popolazioni profughe o rifugiate nel territorio d’Abruzzo a
seguito degli eventi eccezionali di cui al presente articolo.
2. Gli interventi di cui al comma 1 e le
modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale al di
fuori delle procedure di programmazione previste dall'art. 11. Gli eventuali
finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1, possono raggiungere
il 100 per cento della spesa nell'ambito del limite delle disponibilità
previste a tale scopo dal bilancio regionale e possono essere erogati anticipi
fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa presunta. Il saldo verrà erogato
ad avvenuta approvazione del relativo rendiconto.
3. Per interventi indifferibili e urgenti,
il Presidente della Giunta regionale, sentite le competenti autorità statali, è
autorizzato ad effettuare spese, con proprio decreto, fino alla concorrenza
della somma di € 200.000,00, dando tempestiva comunicazione alla Giunta ed al
Consiglio regionale delle iniziative assunte. Di tali somme dovrà essere
approvato apposito rendiconto concernente le spese effettivamente sostenute.
4. Per il coordinamento e la realizzazione
degli interventi regionali di cui al comma 1, la Giunta regionale può
costituire un'apposita unità di crisi, implementare una Rete Infrastrutturale
con gli attori locali e sovralocali in tutte le aree
di interesse, per veicolare gli aiuti di emergenza e studiare modalità di
intervento rapido e predisporre una Forza di Intervento Rapido (F.I.R.) in
cooperazione con la Protezione Civile.
Art.
9
(Iniziative
di educazione allo sviluppo, culturali, di ricerca e di sensibilizzazione ai
principi della pace e dell'interculturalità)
1. La Regione Abruzzo, in attuazione
dell'art. 6, comma 1, lettera c), opera per rendere effettivi i principi
costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al
comma 1, la Regione Abruzzo può realizzare iniziative culturali, di ricerca, di
educazione, di informazione, di cooperazione e di formazione che tendano a
sensibilizzare la comunità regionale, e in particolare i giovani, ai valori
della pace, dell'interculturalità, della solidarietà fra i popoli e della
tutela dei diritti umani, volte a prevenire e combattere la discriminazione
fondata in particolare sulla razza e l'origine etnica, la religione, le
opinioni politiche o le condizioni personali e sociali, in collaborazione con i
soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a).
3. La Regione assume iniziative volte a
favorire la nascita e lo sviluppo di una cultura di pace nella scuola,
valorizzando il ruolo delle Scuole di pace presenti sul territorio regionale.
4. La Regione, d'intesa con le Autorità
competenti, assume iniziative volte a favorire altresì attività di
aggiornamento degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in materia
di pedagogia e di didattica della pace, di gestione e risoluzione non violenta
dei conflitti.
Art.
10
(Iniziative
di formazione nel campo della cooperazione internazionale)
1. La Giunta regionale, in attuazione
dell'art. 6, comma 1, lettera d), favorisce e finanzia iniziative di formazione
di operatori, volontari o cooperanti internazionali, dei soggetti di cui
all'art. 5, comma 1, lettera a), anche tramite convenzione con Enti e soggetti
pubblici e privati dotati di provata competenza nelle specifiche materie.
2. La Regione promuove inoltre la
realizzazione di attività di assistenza tecnica e di informazione ai soggetti
di cui all'art. 5, in particolare per favorire l'accesso ai finanziamenti
comunitari ed internazionali.
TITOLO
II
Programmazione
degli interventi
Art.
11
(Programmazione
degli interventi)
1. Il Consiglio regionale approva, su
proposta della Giunta, un documento di indirizzo programmatico triennale per
l'attuazione della presente legge, denominato "Programma regionale della
cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato
internazionale". Detto documento e gli eventuali aggiornamenti sono inviati
al Ministero degli Affari Esteri per gli adempimenti di competenza nel rispetto
della vigente normativa statale. Analoga comunicazione viene trasmessa al
Ministero degli Affari Esteri per quanto attiene agli interventi di emergenza.
2. Il documento triennale indica gli
obiettivi generali, le priorità di intervento e, per ogni ambito di cui
all'art. 6, ad esclusione degli interventi di emergenza, definisce:
a) l'insieme delle attività previste dalla
presente legge a esclusione degli interventi di emergenza di cui all'art. 8,
articolando le azioni per aree geografiche, per Paese o aree di interesse
interne a un Paese. Tale programma tiene conto delle azioni di cooperazione
avviate da soggetti pubblici e privati regionali grazie a finanziamenti
governativi e/o comunitari e raccorda gli interventi promossi dalla Regione
alle azioni medesime;
b) gli obiettivi da conseguire nell’arco
del triennio, le priorità settoriali e geografiche, indica i criteri per
l'individuazione dei soggetti pubblici e privati da coinvolgere nella
predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali e individua la
misura della partecipazione finanziaria regionale nei limiti dell'apposito
stanziamento di bilancio di cui all'art. 17;
c) i criteri di erogazione dei
finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e
privati senza finalità di lucro, compresi fra quelli indicati negli articoli 1
e 5, i criteri di ripartizione dei finanziamenti tra progetti di cooperazione
allo sviluppo e di cooperazione umanitaria, progetti e iniziative di
partenariato internazionale;
d) la scadenza annuale per la
presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni
all'Amministrazione regionale, le modalità di presentazione delle proposte, i
criteri di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare
e di verifica dei risultati degli stessi, i criteri di redazione e di
utilizzazione della graduatoria, le modalità di erogazione e di rendicontazione
dei contributi;
e) i limiti, i criteri e le priorità di
concessione dei contributi di cui all'art. 7, comma 2, lett. b);
f) le forme di monitoraggio e di
valutazione dei progetti in corso d'opera o realizzati;
g) le forme del coordinamento delle
politiche regionali nei confronti dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in
via di transizione, anche mediante appositi programmi di interventi integrati
d'area da realizzarsi in Paesi esteri.
3. Le indicazioni di cui all'art. 2, lett.
b), c), d), e) ed f) sono contenute nei bandi per la presentazione di proposte
progettuali, emanati ogni triennio dal Servizio Attività Internazionali –
Ufficio per la Cooperazione Internazionale.
4. La Giunta regionale, ai fini della
predisposizione del "Programma regionale della cooperazione allo sviluppo
e delle attività di partenariato internazionale", consulta preventivamente
i soggetti impegnati nella cooperazione internazionale, il Comitato Tecnico
Consultivo per la Cooperazione e lo Sviluppo di cui all’art. 14, tenendo conto
delle risultanze della Conferenza regionale sulla cooperazione internazionale
di cui al successivo comma 6, lett. a).
5. Annualmente la Giunta regionale
presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del
"Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di
partenariato internazionale" ed un programma annuale di attuazione del
medesimo documento.
6. Al fine di favorire la massima
partecipazione al processo di programmazione degli interventi di cui alla
presente legge, la Giunta regionale organizza periodicamente, almeno a cadenza
triennale e prima della predisposizione del programma triennale di cui all’art.
11:
a) una Conferenza regionale sulla
cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale, quale
occasione di confronto e di verifica delle iniziative intraprese, nonché di
formulazione delle linee della successiva programmazione, con la partecipazione
e la collaborazione di tutti i soggetti interessati agli interventi, e in
particolare gli Enti locali e i soggetti pubblici e privati;
b) una manifestazione, avente per oggetto
il mercato equo e solidale e del consumo critico al fine di promuovere la
vendita dei prodotti provenienti dai Paesi internazionalmente riconosciuti in
via di sviluppo, da parte di istituzioni e associazioni italiane o di immigrati
provenienti dai relativi Paesi che si occupano, senza fini di lucro, di
commercio equo e solidale.
Art.
12
(Attuazione
del programma regionale)
1. Le funzioni amministrative di
attuazione del programma regionale sono svolte dalla Giunta regionale, tramite
la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,
Rapporti Esterni – Servizio Attività Internazionali – Ufficio per la
Cooperazione Internazionale, che vi provvede secondo quanto stabilito dalla
presente legge.
2. Alla realizzazione dei programmi e dei
progetti di iniziativa regionale, la Giunta regionale provvede, previa
stipulazione di appositi convenzioni o contratti sottoscritti dal Presidente
della Giunta regionale:
a) direttamente, attraverso i propri Uffici
o quelli degli Enti dipendenti dalla Regione, nonché avvalendosi dell'attività
di strutture finanziarie dalla stessa controllate;
b) avvalendosi della collaborazione di
Enti locali, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato di
comprovata esperienza in materia, università, scuole, enti e istituti di
ricerca, imprese e cooperative aventi sede in regione, associazioni pubbliche e
private non aventi finalità di lucro;
c) concorrendo finanziariamente o in altra
forma alle iniziative dei soggetti di cui agli articoli 1 e 5, con esclusione
di quelli aventi finalità di lucro.
3. In sede di attuazione dei progetti e
delle iniziative di cui alla presente legge viene assicurata un'adeguata
pubblicizzazione degli stessi, al fine di garantirne la migliore conoscenza e
per favorire la diffusione dei metodi e dei risultati.
4. Il programma è accompagnato dalla
relazione sullo stato di attuazione e sui risultati delle iniziative in base ai
programmi degli anni precedenti; agli stessi è data ampia diffusione in ambito
regionale.
5. I programmi e i relativi progetti che
la Regione intende finanziare ai sensi della presente legge, devono prevedere
l'accertamento di compatibilità ambientale. Tale valutazione deve, inoltre,
essere estesa al medio e lungo periodo con particolare attenzione alle
tecnologie utilizzate, che devono risultare appropriate alla situazione
socioeconomica del Paese partner, nonché avere reali possibilità di gestione
autonoma con impiego di sole risorse locali.
Art.
13
(Osservatorio
regionale sulle politiche di cooperazione internazionale, sistema informativo
della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali e banca dati)
1. La Regione, attraverso la Direzione
Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni
– Servizio Attività Internazionali – Ufficio per la Cooperazione
Internazionale, svolge funzioni di osservatorio regionale sulle politiche di
cooperazione al fine di favorire l’integrazione tra le politiche della Regione
e di tutti gli operatori della cooperazione internazionale presenti sul
territorio d’Abruzzo.
2. Le funzioni di osservatorio comprendono
il reperimento delle informazioni necessarie all’attuazione di una banca dati
regionale delle attività di cooperazione internazionale e decentrata promosse
dalla Regione e da tutti gli operatori della cooperazione internazionale
presenti sul territorio d’Abruzzo.
3. La Regione, attraverso le funzioni di
osservatorio, si propone come punto informativo e divulgativo, nonché come
luogo di promozione delle varie iniziative in atto.
4. La Regione, allo scopo di fornire un
adeguato supporto analitico al sistema di programmazione di cui agli articoli
11 e 12 e di coordinare e diffondere le informazioni attinenti alla presente
legge a tutti i soggetti interessati, realizza un sistema informativo della
cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali che coinvolgono
soggetti operanti in Regione.
5. Le modalità di organizzazione e
gestione del sistema informativo sono stabilite con atto della Giunta regionale
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Nell'ambito della relazione annuale
della Giunta, di cui all'art. 11, comma 4, è dato atto dello stato di
attuazione del sistema informativo.
TITOLO
III
Organismi
tecnici e strumenti di partecipazione
Art.
14
(Comitato
tecnico per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale)
1. Presso la Giunta regionale è istituito
un Comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato
internazionale. Esso collabora all'elaborazione dei programmi, svolge funzioni
consultive e propositive in ordine all'attuazione delle attività di
cooperazione, anche attraverso la valutazione delle iniziative di cui all'art.
12, comma 2, lettera c) ed in relazione alle attività di cui all’art. 13, oltre
alla costituzione ed al relativo aggiornamento dell’Albo Regionale di cui
all’art. 5, comma 2.
2. Il Comitato è costituito:
a) dal Presidente della Giunta regionale o
suo delegato che lo presiede;
b) dal componente la Giunta preposto al
Settore cooperazione internazionale;
c) dal componente la Giunta preposto al
Settore emigrazione e immigrazione;
d) da tre consiglieri regionali, di cui
uno in rappresentanza delle minoranze consiliari e dei quali uno assume le
funzioni di vicepresidente;
e) dal Dirigente del Servizio Attività
Internazionali;
f) da tre rappresentanti degli Enti
locali, uno indicato da A.N.C.I., uno indicato da U.P.I. ed uno indicato da U.N.C.E.M. regionali;
g) da tre rappresentanti delle
confederazioni sindacali più rappresentative;
h) da sei rappresentanti delle
associazioni datoriali e cooperativistiche più rappresentative;
i) da tre rappresentanti delle
organizzazioni professionali agricole più rappresentative;
l) da tre rappresentanti di Università e
centri, istituti o organismi scientifici, di ricerca o culturali designati dai
rispettivi enti;
m) da un rappresentante della Direzione
Sviluppo Economico della Regione Abruzzo;
n) da un rappresentante della Direzione
Protezione Civile - Ambiente della Regione Abruzzo.
3. Partecipa ai lavori del Comitato, con
solo diritto di parola e con esclusione della valutazione dei progetti, un
unico rappresentante designato dalle organizzazioni non governative e dalle
associazioni di volontariato presenti sul territorio d’Abruzzo, riconosciute ai
sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
4. Possono essere chiamati a partecipare
alle riunioni del Comitato, con solo diritto di parola e con esclusione della
valutazione dei progetti, in relazione a specifici argomenti, funzionari della
Regione o esperti esterni, imprenditori e le organizzazioni dei lavoratori
immigrati riconosciute nella Regione.
5. Il Comitato è costituito con
deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni pervenute
dai gruppi consiliari o dalle organizzazioni di rappresentanza, ed i
componenti, salvo sostituzione, rimangono in carica per la durata della
legislatura; anche dopo tale evento, esso continua a esercitare le sue funzioni
ad interim sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo della deliberazione di nomina del nuovo Comitato.
6. Trascorsi trenta giorni dalle
richieste, qualora le designazioni non pervengano, il Comitato può essere
costituito, purché venga raggiunta la maggioranza dei componenti.
7. È fatta salva la possibilità di una
successiva integrazione relativamente alle nomine pervenute in ritardo.
8. Ai componenti il Comitato, esclusi i
consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dalla L.R.
2 febbraio 1988, n. 15.
9. Entro trenta giorni dal suo
insediamento, il Comitato adotta un regolamento per il proprio funzionamento.
10. La Segreteria del Comitato è assicurata
dal Servizio Attività Internazionali – Ufficio per la Cooperazione
Internazionale.
Art.
15
(Coordinamento
fra i soggetti della cooperazione decentrata)
1. Al fine di favorire il coordinamento
degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, si
prevede di promuovere l’utilizzo della quota dell’0,8 per cento dei primi
titoli delle entrate correnti dei bilanci di previsione degli Enti locali –
prevista dall’art. 19 del D.L. 18 febbraio 1993, n. 8, convertito con relative
modifiche dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 – nonché per coordinare il reperimento
delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione
promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionale.
2. La Giunta regionale, al fine di
favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per
area geografica, nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie
e la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionali, comunitari e
nazionali, convoca periodicamente, almeno una volta l’anno, Tavoli-Paese e/o
Forum della Cooperazione Regionale, costituiti dai soggetti di cui all’art. 5
interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una
determinata area tematica, assicurando, se necessario, nei rapporti con il
Ministero degli Affari Esteri il raccordo amministrativo ed informativo.
Art.
16
(Partecipazione
all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo)
1. La Regione Abruzzo è autorizzata ad
aderire, con quote associative, all'Osservatorio Interregionale sulla
Cooperazione allo Sviluppo (O.I.C.S.) in relazione
alle finalità statutarie di solidarietà sociale che esso persegue nel campo della
cooperazione internazionale.
2. La quota annuale di partecipazione all'O.I.C.S. grava sul fondo di cui all'art. 17.
TITOLO
IV
Norme
finali e transitorie
Art.
17
(Norma
finanziaria)
1. Per l’anno 2013 non si procede a dare
attuazione alle previsioni di spesa di cui alla presente legge.
2. Per le annualità successive al 2013,
gli oneri derivanti dall’art. 11 della presente legge trovano copertura
finanziaria nell’ambito degli stanziamenti del capitolo di spesa di nuova
istituzione denominato "Fondo regionale per le attività di cooperazione
allo sviluppo e partenariato internazionale", annualmente determinati ed
iscritti con la legge di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilità
25 marzo 2002, n. 3.
Art.
18
(Abrogazioni
e disposizioni transitorie)
1. A partire dall’approvazione del primo
programma triennale di cui all’art. 11, sono abrogate le seguenti leggi
regionali:
a) Legge regionale 14 dicembre 1989, n.
105;
b) Legge regionale 14 aprile 1992, n. 33;
c) Legge regionale 20 aprile 1995, n. 63.
2. Il Comitato Tecnico Consultivo per la
Cooperazione e lo Sviluppo di cui all’art. 5 della L.R.
14 dicembre 1989, n. 105, nominato con deliberazione della Giunta regionale
n. 789 del 8 agosto 2005, rimane in
carica nella composizione, fatte salve eventuali necessarie sostituzioni,
esistente al momento dell’entrata in vigore della presente legge regionale fino
allo scioglimento degli Organi regionali dell'attuale Legislatura.
Art.
19
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 4
Gennaio 2014
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi