IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente
legge :
Art.
1
(Oggetto
e finalità)
1. La
Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e
nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione statale, detta
disposizioni relative all’impiego di medicinali e di preparati galenici
magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi
riportati nella tabella II, sezione B, di cui all’articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive
modificazioni, di seguito denominati medicinali cannabinoidi,
per finalità terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del
servizio sanitario regionale (SSR), fatti salvi i principi dell’autonomia e
della responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell’evidenza
scientifica.
Art.
2
(Ambito
di applicazione e disposizioni generali)
1. La
presente legge si applica alle strutture pubbliche regionali ed alle strutture
private accreditate, titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario
regionale, che erogano prestazioni in regime ospedaliero.
2. I
medicinali cannabinoidi possono essere prescritti,
con oneri a carico del SSR, da medici specialisti del SSR e da medici di
medicina generale del SSR, sulla base di un piano terapeutico redatto dal
medico specialista.
3. I
medici specialisti del SSR autorizzati alla prescrizione dei medicinali di cui
al comma 1 sono individuati con provvedimento di Giunta regionale, fatte salve
le limitazioni prescrittive poste dall’Agenzia Italiana del Farmaco nelle
Determinazioni di Autorizzazione all’Immissione in Commercio.
4. L'acquisto
dall'estero dei farmaci cannabinoidi è disciplinato
dal decreto del Ministro della Sanità 11 febbraio 1997 (Modalità di
importazione di specialità medicinali registrate all'estero) ed è consentito
solo quando altri farmaci disponibili si siano dimostrati inefficaci o
inadeguati al bisogno terapeutico del paziente, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 2 di tale decreto.
5. L'allestimento
e la prescrizione delle preparazioni magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi sono disciplinati ai sensi della normativa
statale.
Art.
3
(Modalità
di somministrazione e dispensazione)
1. L’avvio
del trattamento può avvenire:
a) in ambito ospedaliero o in strutture ad
esso assimilabile;
b) in ambito domiciliare.
2. I
medicinali cannabinoidi sono acquistati dalla farmacia
ospedaliera o dell'Azienda sanitaria di appartenenza dell'assistito e posti a
carico del SSR qualora l'inizio del trattamento avvenga nelle strutture
ospedaliere o in quelle alle stesse assimilabili, anche nel caso del
prolungamento della cura dopo la dimissione.
3. Nell’ipotesi
di cui al comma 1, il paziente può proseguire il trattamento in ambito
domiciliare, su prescrizione del medico di medicina generale, con oneri a
carico del SSR, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista
che ha in cura il paziente.
4. Il
rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato ad una valutazione
positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore,
valutata la variabilità individuale della risposta al trattamento.
Art.
4
(Informazione
sanitaria)
1. Al
fine di favorire la diffusione della conoscenza delle evidenze scientifiche più
aggiornate sull’efficacia e sicurezza dei trattamenti con medicinali cannabinoidi, entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, la Regione promuove, attraverso l’utilizzo dei mezzi che
ritiene idonei con il supporto del Centro Regionale di Farmacovigilanza di cui
all’art. 90 della L.R. 64/2012, una specifica
informazione ai medici e ai farmacisti operanti nella Regione Abruzzo.
Art.
5
(Acquisti
multipli)
1. Al
fine di ridurre le spese fisse connesse all’acquisto e preparazione di
medicinali cannabinoidi, entro tre mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, la Giunta regionale verifica la possibilità di
centralizzazione degli acquisti avvalendosi di un’unica ASL che funge da
stazione appaltante.
Art.
6
(Convenzioni
e attività sperimentali)
1. La
Giunta regionale può stipulare convenzioni con i centri e gli istituti
autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla
preparazione dei medicinali cannabinoidi.
2. La
Giunta regionale, ai fini della presente legge e anche per ridurre il costo dei
medicinali cannabinoidi importati dall’estero, è
autorizzata ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con lo
Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altri soggetti
autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre medicinali cannabinoidi.
Art.
7
(Disposizioni
attuative)
1. La
Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, provvedimenti finalizzati a:
a) assicurare omogeneità dell’applicazione
delle disposizioni contenute nella presente legge sul territorio regionale;
b) monitorare il consumo sul territorio
regionale dei medicinali cannabinoidi distinguendo i
medicinali importati dai preparati galenici magistrali e prevedendo la
periodica trasmissione dei relativi dati alla competente Direzione Politiche
della Salute.
2. La
Giunta regionale trasmette alla competente commissione consiliare, entro un
anno dall’entrata in vigore della presente legge e poi con cadenza annuale, una
dettagliata relazione sull’attuazione della presente legge, nella quale sono
contenuti in particolare:
a) numero di pazienti trattati con
medicinali cannabinoidi in ciascuna azienda sanitaria
della regione, distinti per patologia e per tipologia di assistenza;
b) criticità eventualmente verificatesi
nell’applicazione della presente legge, con particolare riferimento alle
disomogeneità riscontrate sul territorio regionale ed alle difficoltà inerenti
l’acquisto e l’erogazione dei medicinali cannabinoidi;
c) l’andamento della spesa, anche con
riferimento a quanto previsto dall’articolo 5.
Art.
8
(Norma
finanziaria)
1. Per
l’anno 2013, dall’applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio regionale.
2. All’onere
derivante dalle disposizioni di cui alla presente legge, quantificato in euro
50.000,00, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse
finanziarie iscritte nella U.P.B. 12.01.001, capitolo
di spesa di nuova istituzione denominato "Fornitura farmaci cannabinoidi ad uso terapeutico", del bilancio
pluriennale 2013-2015, individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8
della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 "Ordinamento contabile della
Regione Abruzzo".
3. Per
gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
Art.
9
(Entrata
in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
“Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 4 Gennaio 2014
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi