IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
1
(Principi)
1. La Regione Abruzzo riconosce nel bosco
e nei pascoli risorse indispensabili ed irrinunciabili per la collettività.
2. La Regione riconosce il ruolo
fondamentale delle foreste nella conservazione delle risorse naturali ed
ambientali in generale, nonché la funzione imprescindibile di esse nella
stabilizzazione del clima dovuta alla loro capacità di fissazione del carbonio,
così come definito nel protocollo di Kyoto.
3. La Regione riconosce, altresì, il
rilevante apporto dei sistemi silvo-pastorali per lo
sviluppo economico e sociale dell’Abruzzo.
Promuove la valorizzazione delle attività economiche ad essi connessi
anche al fine di individuare forme di compensazione a favore dei proprietari o
possessori pubblici e privati volte a remunerare le funzioni che gli stessi
svolgono a favore della collettività.
Art.
2
(Finalità)
1. Le disposizioni della presente legge
sono finalizzate alla conservazione, alla tutela, alla valorizzazione e allo
sviluppo del patrimonio forestale e dei pascoli, nel rispetto dei principi
fondamentali dello Stato, delle norme dell’Unione europea e degli impegni
assunti dall’Italia in sede internazionale per la protezione delle foreste, il
mantenimento della diversità biologica, la gestione sostenibile, la mitigazione
dei cambiamenti climatici e il contenimento dei gas serra.
2. La Regione, in accordo con i principi
di cui all’articolo 1, promuove la tutela e la valorizzazione delle risorse
forestali e dei pascoli, la loro gestione sostenibile e multifunzionale, con
particolare riguardo ad obiettivi di:
a) miglioramento e tutela dell’assetto
idrogeologico del territorio;
b) tutela del paesaggio;
c) mantenimento e incremento della
biodiversità;
d) tutela degli ecosistemi forestali dalle
avversità abiotiche e biotiche e dagli incendi boschivi;
e) tutela delle aree di rilevante valore
ambientale;
f) sviluppo delle aree montane e interne
attraverso la promozione dell’economia forestale e delle filiere dei prodotti
della selvicoltura e del pascolo, nonché dei prodotti secondari del bosco;
g) tutela e sviluppo dei sistemi silvo-pastorali, ivi compresi la tutela tecnica ed
economica dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli
altri enti pubblici.
Art.
3
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, i termini
bosco, foresta e selva ed i termini derivati sono considerati sinonimi.
2. Nel territorio della Regione è
considerata bosco l’area coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o
di origine artificiale, associata o meno a quella arbustiva, in qualsiasi
stadio di sviluppo, nonché da macchia mediterranea, che presenti i seguenti
requisiti: superficie non inferiore ai duemila metri quadrati, grado di
copertura esercitato dalle chiome degli alberi maggiore del 20 per cento e
larghezza non inferiore ai 20 metri, misurata alla base esterna dei fusti delle
piante di confine.
3. La continuità della vegetazione
forestale non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi
uso e natura che ricadano all’interno del bosco o che lo attraversino e che
abbiano superficie inferiore a duemila metri quadrati e larghezza mediamente
inferiore a 20 metri; nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il
bosco la continuità deve intendersi interrotta solo nel caso di infrastrutture
lineari prive di vegetazione, quali le strade e le ferrovie, della larghezza
mediamente non inferiore a 20 metri, indipendentemente dalla superficie
ricadente all’interno del bosco. Gli elettrodotti e le altre infrastrutture
lineari che determinino la presenza di fasce di vegetazione soggette a
periodici interventi di contenimento e manutenzione, ai fini del mantenimento
in efficienza delle opere, non interrompono il bosco anche nel caso che detta
fascia di vegetazione controllata abbia larghezza superiore a 20 metri lineari.
Le suddette infrastrutture ed aree conservano comunque la propria effettiva
natura e destinazione ed in esse sono consentite le relative attività colturali
o di uso e manutenzione.
4. Sono considerati altresì boschi i
castagneti da frutto, le tartufaie naturali, le tartufaie controllate, le
tartufaie coltivate realizzate con finanziamenti pubblici e le formazioni
riparie, purché presentino i requisiti minimi di superficie e larghezza di cui
al comma 2.
5. Sono inoltre considerati boschi le aree
ricoperte da vegetazione arbustiva, denominate arbusteti,
quando ricorrono contemporaneamente le condizioni seguenti: sono nuclei isolati
che presentano i requisiti minimi di superficie, copertura e larghezza di cui
al comma 2; sono ubicati in aree con pendenza mediamente maggiore del 60 per
cento; le aree su cui insistono non sono sottoposte a coltura agraria da almeno
quindici anni.
6. Sono assimilati a bosco i fondi gravati
dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del
territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico,
conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in
generale, nonché le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a
duemila metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
7. Sono altresì considerate bosco le aree
già boscate, nelle quali l’assenza del soprassuolo
arboreo o una sua copertura inferiore al 20 per cento abbiano carattere
temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali
o d’utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per
incendio. Inoltre sono considerate bosco, le aree sottoposte a rimboschimento
con finanziamenti pubblici, nelle quali una copertura inferiore al 20 per cento
abbia carattere temporaneo e sia ascrivibile all’età delle piante poste a
dimora e che siano suscettibili di raggiungere a maturità i requisiti di cui al
comma 2.
8. Ai fini della determinazione del
perimetro dei boschi, si considerano i segmenti di retta che uniscono la base esterna delle piante arboree di
margine poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già
determinate come facenti parte della superficie boscata
oggetto di rilievo.
9. Il perimetro delle aree assimilate a
bosco coincide con la linea di confine che separa la vegetazione forestale
arbustiva dalle altre qualità di coltura o insediamenti.
10. Non sono considerati bosco:
a) gli impianti di arboricoltura da legno,
gli impianti per la produzione a cicli brevi di biomassa legnosa, i pioppeti e
altre colture specializzate di impianto artificiale realizzate con alberi ed
arbusti forestali, ivi compresi gli impianti costituiti a seguito di contributi
comunitari, nazionali e regionali, per i quali risulti dall’atto di concessione
del contributo o nelle norme relative all’assegnazione dello stesso il vincolo
di destinazione solo per il primo ciclo colturale, nei quali le pratiche
agronomiche non siano abbandonate da più di quindici anni;
b) i parchi urbani e i giardini, ossia le
aree ricomprese entro il perimetro urbano come definito negli strumenti
urbanistici vigenti sulle quali è presente vegetazione forestale la cui
destinazione a parco, giardino, verde pubblico o privato risulti vincolata
dagli strumenti urbanistici vigenti, purché delimitate da specifiche opere e
presentanti caratteristiche vegetazionali diverse dai
boschi limitrofi e da quelli presenti in natura nella stessa zona;
c) i filari arborei, ossia le formazioni
lineari composte da specie forestali arboree associate o meno a specie
arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di
sviluppo, di larghezza sempre inferiore a 20 metri e copertura, intesa come
area di insidenza delle chiome, non inferiore al 20
per cento;
d) gli orti botanici, ossia le collezioni
di specie o varietà, anche forestali, destinate alla ricerca e alla didattica;
e) i vivai, ossia le aree agricole
destinate all’attività vivaistica nelle quali le pratiche agronomiche non siano
abbandonate da più di quindici anni;
f) le tartufaie coltivate realizzate in
assenza di finanziamenti pubblici;
g) i castagneti da frutto in attualità di
coltura, intesi quali impianti specializzati per la produzione di frutti
costituiti da piante prevalentemente coetanee, con sesto regolare, sottoposti
con cadenza almeno annuale alle ordinarie cure colturali;
h) i frutteti.
11. Sono considerati pascoli le formazioni
vegetali permanenti di specie erbacee naturali o spontanee, anche parzialmente arborate o cespugliate, destinate
o destinabili al nutrimento degli animali mediante pascolamento.
Art.
4
(Consulta
forestale)
1. La Regione persegue i fini di cui
all’articolo 2 anche attraverso la collaborazione con enti, istituzioni ed
organizzazioni a vario titolo interessati alla materia; a tale scopo è
istituita la Consulta forestale.
2. La Consulta forestale:
a) esprime pareri non vincolanti sugli
atti d’indirizzo e coordinamento nel settore forestale e dei pascoli della
Giunta e del Consiglio regionali prima che vengano approvati;
b) formula osservazioni e proposte, sia in
sede di redazione sia in sede di revisione, sul Piano forestale regionale e sul
Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
c) propone iniziative per promuovere la
conoscenza, la valorizzazione, la
gestione e la tutela del bosco, della flora spontanea nemorale e dei pascoli;
d) propone iniziative per la
valorizzazione delle filiere bosco-legno e legno-energia.
3. La Consulta forestale è presieduta dal
Componente la Giunta regionale preposto al settore forestale o da suo delegato
ed è composta da:
a) il Dirigente del Servizio competente in
materia forestale;
b) il Comandante regionale del Corpo
forestale dello Stato o suo delegato;
c) un rappresentante congiuntamente
designato dagli enti gestori delle aree naturali protette presenti sul
territorio regionale;
d) un rappresentante dell’Unione Province
Italiane d’Abruzzo (UPA);
e) un rappresentante dell’Associazione
Nazionale Comuni d’Abruzzo (ANCI);
f) il Segretario dell’Autorità dei bacini
di rilievo regionale dell'Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro;
g) un rappresentante della Federazione dei
Dottori agronomi e dei Dottori forestali dell’Abruzzo;
h) un rappresentante congiuntamente
designato dai Collegi dei Periti agrari e degli Agrotecnici dell’Abruzzo;
i) un rappresentante congiuntamente
designato dalle Organizzazioni professionali agricole più rappresentative a
livello nazionale;
j) un rappresentante congiuntamente
designato dalle Associazioni ambientaliste presenti sul territorio regionale;
k) un funzionario di categoria apicale del
Servizio competente in materia con funzioni di segretario.
4. La Giunta regionale con proprio atto
provvede a disciplinare le procedure e le modalità organizzative per le
designazioni di cui al comma 3 lettere
c), h), i) e j).
5. Su indicazione del Presidente, il
Segretario della Consulta convoca i membri della stessa con preavviso minimo di
sette giorni e indicazione dell’ordine del giorno.
6. I componenti la Consulta forestale sono
nominati su proposta della Direzione regionale competente in materia di
politiche forestali con decreto del Presidente della Giunta regionale e
decadono con la fine della legislatura; la partecipazione ai lavori della
Consulta è svolta a titolo gratuito e non comporta oneri per il bilancio
regionale.
Art.
5
(Regolamento
per la tutela e la gestione dei sistemi silvo-pastorali.)
1. Entro centottanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio
regionale una proposta di regolamento contenente le prescrizioni di massima per
la tutela e per la gestione dei sistemi silvo-pastorali
redatte dal Servizio competente in materia.
2. Il regolamento definisce le
prescrizioni ed i limiti d’uso dei boschi, dei pascoli e degli altri terreni
soggetti al vincolo idrogeologico di cui all’articolo 30.
3. Nel regolamento sono esplicitate le
modalità tecniche e le procedure amministrative di autorizzazione:
a) per la gestione dei boschi e dei
pascoli;
b) per l’utilizzazione dei boschi cedui,
dei boschi d’alto fusto e dei soprassuoli transitori;
c) per la ricostituzione e il restauro
forestale dei boschi degradati;
d) per l’effettuazione di sfolli,
diradamenti, potature e altri interventi selvicolturali;
e) per l’esercizio del pascolo e del
pascolo in bosco;
f) per la progettazione e realizzazione
di interventi selvicolturali;
g) per la progettazione, realizzazione e
manutenzione della viabilità, delle infrastrutture forestali e delle opere
connesse;
h) per la progettazione e realizzazione di
imboschimenti e rimboschimenti, anche compensativi, e di impianti di
arboricoltura da legno;
i) per la progettazione e realizzazione
di interventi di restauro forestale e rinaturalizzazione delle aree degradate e
abbandonate;
j) per la lotta fitosanitaria;
k) per la produzione, la raccolta e
l’utilizzazione dei prodotti forestali non legnosi e, più in generale, dei
prodotti secondari del bosco e dei pascoli, ove non disciplinate da norme
specifiche;
l) per la produzione raccolta e
utilizzazione delle biomasse forestali ai fini di della produzione di energia.
4. Il regolamento detta altresì tutte le
altre disposizioni necessarie all’attuazione della presente legge.
TITOLO
II
FUNZIONI
AMMINISTRATIVE
Art.
6
(Funzioni
amministrative)
1. Le funzioni amministrative concernenti
le materie disciplinate dalla presente legge sono esercitate dalla Regione, che
può con propria legge affidarle ad enti ed autonomie locali nel rispetto dei
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2. La Regione svolge le funzioni di cui al
comma 1 mediante il Servizio della Giunta regionale competente in materia di
politiche forestali.
3. Entro dodici mesi dalla entrata in
vigore della presente legge la Giunta regionale procede alla verifica
dell’assetto organizzativo del Servizio di cui al comma 2 e, al fine di
garantire che i procedimenti di sua competenza siano improntati ai criteri di
efficienza, efficacia, imparzialità ed economicità dell’azione amministrativa,
sentite le Commissioni consiliari competenti, approva l’atto di
riorganizzazione definendone l’articolazione degli uffici sul territorio
regionale, il suo funzionamento e le risorse umane, finanziarie e strumentali
messe a disposizione dello stesso.
4. In considerazione della natura degli
interessi pubblici tutelati nonché della particolare complessità e tecnicità
dei procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge e dal
regolamento di cui all’articolo 5, si osservano i termini finali per l’adozione
dei provvedimenti di volta in volta previsti nella presente legge e dal
regolamento, anche in deroga alla legge regionale 1 ottobre 2013, N. 31 (Legge
organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo
dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo
regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e
20/2013.)
Art.
7
(Dirigente
del Servizio competente in materia di politiche forestali)
1. Nelle funzioni riservate dalla presente
legge al Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, l’adozione del provvedimento
finale è di competenza del dirigente del Servizio medesimo.
2. Il Dirigente del Servizio di cui al
comma 1 provvede, prima della emissione dell’atto conclusivo del procedimento,
ad acquisire il nulla osta o l’autorizzazione di competenza di altri enti
quando richiesto dalle norme vigenti attivando, se necessario, una conferenza
di servizi.
Art.
8
(Corpo
forestale dello Stato)
1. Il Corpo forestale dello Stato
collabora con la Regione Abruzzo secondo le modalità definite da apposita
Convenzione tra le suddette amministrazioni.
2. La Convenzione specifica i campi di
applicazione, le mansioni ed i compiti che la Regione conferisce al Corpo
Forestale dello Stato nonché gli oneri della stessa.
TITOLO
III
PIANIFICAZIONE
E PROGRAMMAZIONE
Art.
9
(Pianificazione)
1. La Regione promuove la pianificazione e
la programmazione come strumento prioritario per realizzare i fini della
presente legge ed in particolare per garantire la gestione sostenibile dei
boschi e dei pascoli, la loro tutela, conservazione e valorizzazione e lo
sviluppo del settore forestale e delle comunità locali.
2. La pianificazione ha come presupposto
fondamentale la conoscenza delle risorse del territorio in rapporto ai fattori
ambientali, sociali ed economici, ed è articolata sui seguenti livelli:
a) regionale, mediante il Piano forestale
regionale (PFR);
b) sovra comunale, mediante il Piano
forestale di indirizzo territoriale (PFIT);
c) di singola proprietà, mediante il Piano
di gestione silvo-pastorale (PdG)
o il Piano di coltura e conservazione (PCC).
Art.
10
(Piano
forestale regionale)
1. Il Piano forestale regionale
costituisce il principale strumento di attuazione delle politiche silvo-pastorali della Regione; in esso sono individuati, in
coerenza con le finalità della presente legge ed in armonia con la legislazione
nazionale e comunitaria, gli obiettivi e le strategie da perseguire nel periodo
della sua validità.
2. Il Piano forestale regionale provvede,
in particolare, a:
a) verificare lo stato, le caratteristiche
e le funzionalità del bosco e del pascolo in relazione alla situazione
ambientale e territoriale della Regione ed alla sua economia;
b) stabilire gli obiettivi strategici nel
settore silvo-pastorale, indicare gli indirizzi e i
criteri generali di realizzazione di tali obiettivi, le previsioni di spesa e
le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti;
c) individuare gli interventi per
l’attuazione degli indirizzi e delle normative nazionali e comunitarie inerenti
il settore silvo-pastorale, con particolare
riferimento alle politiche di sviluppo rurale promosse dall’Unione Europea;
d) individuare, con riferimento a criteri
e indicatori di gestione sostenibile adottati a livello internazionale,
modalità di gestione ed utilizzazione dei boschi anche ai fini della produzione di energia da
biomasse e dei pascoli in grado di garantire la sostenibilità economica, sociale
ed ambientale degli interventi anche al fine di rilanciare l’economia e
contrastare lo spopolamento delle aree montane ed interne della Regione.
3. Il Piano forestale regionale tiene
conto delle previsioni del piano regionale di utilizzazione dei beni civici, di
cui all’articolo 13 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia
di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni
amministrative).
4. Il Piano forestale regionale è
coordinato con il piano paesaggistico di cui all’articolo 135 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e con i piani di
bacino di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale).
5. Il Piano forestale regionale è adottato
dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale, sentita la Consulta
forestale ed è pubblicato sul BURAT.
6. Il Piano forestale regionale è
approvato dal Consiglio regionale entro diciotto mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, ha validità di dodici anni e resta comunque in vigore
fino all’approvazione del nuovo Piano.
7. Eventuali variazioni del Piano
nell’arco di validità sono proposte ed approvate con le procedure di cui al
comma 5.
Art.
11
(Attuazione
del piano forestale regionale. - Programma forestale triennale)
1. Il Piano forestale regionale è attuato
mediante programmi forestali triennali.
2. Il Programma forestale triennale indica
gli interventi da realizzare nel triennio tra quelli previsti dal Piano
forestale regionale, le relative priorità, le direttive e le procedure per la
loro attuazione, le risorse economiche necessarie sulla base del bilancio
annuale e pluriennale della Regione.
3. Il Programma forestale triennale è redatto,
sentita la Consulta forestale, dal Servizio di cui all’articolo 6, comma 2 ed è
approvato dalla Giunta regionale entro i primi sei mesi del primo anno del
triennio di validità.
4. Il programma forestale triennale
recepisce le previsioni del programma di gestione delle terre civiche, di cui
all’articolo 11 della l.r. 25/1988.
Art.
12
(Piani
forestali di indirizzo territoriale)
1. Due o più comuni, associandosi tra
loro, ovvero l’unione dei comuni possono
definire la pianificazione di livello sovra-comunale attraverso Piani forestali
di indirizzo territoriale (PFIT), finalizzati alla valorizzazione
polifunzionale delle foreste e dei pascoli all’interno di aree contigue
omogenee per caratteristiche socio-economiche ed ambientali, sulla base
dell’interpretazione dei dati conoscitivo-strutturali
del territorio silvo-pastorale dell’area interessata.
2. Il Piano forestale di indirizzo
territoriale determina le destinazioni d’uso delle superfici boscate e le relative forme di governo e trattamento,
nonché le priorità d’intervento per i boschi e i pascoli ricadenti all’interno
dell’area.
3. La Giunta regionale con proprio
provvedimento stabilisce le norme tecnico-procedurali per la redazione e
l’approvazione dei Piani forestali di indirizzo territoriale in coerenza con i
contenuti del Piano forestale regionale; a tale scopo, la Regione rende
disponibili i dati conoscitivo-strutturali derivati
da apposite indagini territoriali e fornisce agli enti il necessario supporto
tecnico.
4. La Giunta regionale approva il Piano
forestale di indirizzo territoriale entro centoventi giorni dalla sua
presentazione, previa verifica della sua coerenza con i contenuti del Piano
forestale regionale e del rispetto delle norme tecnico-procedurali di cui al
comma 3.
5. I Piani forestali di indirizzo
territoriale hanno validità compresa tra un minimo di dieci e un massimo di
quindici anni e sono sottoposti ad aggiornamento ogni qualvolta venga approvato
un nuovo piano forestale regionale.
Art.
13
(Piani
di gestione silvo-pastorale)
1. La gestione pianificata dei boschi e
dei pascoli a livello di singola proprietà, sia pubblica sia privata, si attua
tramite Piani di gestione silvo-pastorale (PdG).
2. Ai fini della presente legge i termini
Piano di gestione, Piano economico e Piano di assestamento forestale sono
considerati equivalenti.
3. Gli enti pubblici, i comuni singoli o
associati, le amministrazioni separate dei beni di uso civico con patrimonio
boschivo superiore a mille ettari sono tenuti alla compilazione del Piano di
gestione delle superfici silvo-pastorali ricomprese
nel rispettivo territorio; nell’ambito del Piano è disciplinata anche la
regolamentazione degli eventuali usi civici esistenti.
4. Nel caso in cui la proprietà oggetto di
pianificazione ricada all’interno di un territorio per il quale è approvato e
vigente un Piano forestale di indirizzo territoriale il Piano di gestione è
sostituito dal Piano di coltura e conservazione di cui all’articolo 14.
5. Nei Piani predisposti dagli enti
pubblici possono essere inclusi anche i boschi e i pascoli privati purché i
rispettivi proprietari ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di
assoggettarsi ai conseguenti obblighi.
6. I Piani di gestione sono elaborati su
iniziativa della proprietà, hanno validità compresa fra un minimo di dieci e un
massimo di quindici anni e sono redatti in conformità alle disposizioni della
presente legge, del regolamento di cui all’articolo 5 e nel rispetto degli
indirizzi del Piano forestale regionale.
7. La Giunta regionale, con proprio
provvedimento, stabilisce i contenuti dei Piani di gestione, le procedure, i
criteri e le modalità per la loro redazione ed approvazione prevedendo, qualora
siano necessari ulteriori atti di assenso comunque denominati, la convocazione
di una conferenza di servizi.
8. I Piani di gestione possono derogare,
per ragioni motivate, alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 5
nonché ai divieti di cui all’articolo 33.
9. All’approvazione del Piano di gestione
è competente il Servizio di cui all’articolo 6, comma 2 che vi provvede entro il termine stabilito
dal regolamento di cui all’articolo 5.
L’approvazione del piano costituisce autorizzazione agli interventi
previsti dallo stesso. L’esecuzione dei singoli interventi è comunque
subordinata a comunicazione al Servizio di cui all’articolo 6, comma 2,
corredata da specifico progetto
esecutivo redatto e sottoscritto da tecnici abilitati secondo i vigenti
ordinamenti professionali ed iscritti ai rispettivi albi.
10. Per la redazione dei piani di cui al
presente articolo e agli articoli 12 e 14, la Giunta regionale può prevedere,
nell’ambito dei programmi di cui all’articolo 11, o nell’ambito di piani o
programmi attuativi delle politiche dell’Unione europea, la concessione agli
enti di cui al comma 3, anche non soggetti agli obblighi ivi previsti, di un
contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa calcolata
secondo i prezzi del vigente prezzario regionale..
11. La Regione, nell’ambito delle politiche
di tutela e sviluppo delle aree forestali e pascolive
che prevedono la concessione di incentivi, dà priorità a quelle amministrate
secondo piani di cui al presente articolo e all’articolo 14 approvati.
Art.
14
(Piano
di coltura e conservazione)
1. La gestione pianificata dei boschi e
dei pascoli di estensione o valore limitati può attuarsi, in alternativa ai
Piani di gestione di cui all’articolo 13, attraverso il Piano di coltura e
conservazione, avente durata minima di 5 anni e massima di 10 anni.
2. Il Piano di coltura e conservazione
tiene il posto del Piano di gestione nei seguenti casi:
a) le superfici silvo-pastorali
sono già oggetto di pianificazione nell’ambito di Piani forestali di indirizzo
territoriale approvati e vigenti;
b) la proprietà delle superfici silvo-pastorali è privata;
c) l’estensione complessiva delle
superfici boscate, se di proprietà pubblica, è
inferiore a mille ettari.
3. Il Piano di coltura non può derogare
alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 5 né alle previsioni del
Piano forestale di indirizzo territoriale ove esistente.
4. La Giunta regionale, con proprio
provvedimento, stabilisce i contenuti del Piano di coltura e conservazione, le
procedure, i criteri e le modalità per la sua redazione ed approvazione
prevedendo, qualora siano necessari ulteriori atti di assenso comunque
denominati, la convocazione di una conferenza di servizi.
5. L’approvazione dei Piani di cui al
presente articolo, per la quale è competente il Servizio di cui all’articolo 6,
comma 2, costituisce autorizzazione agli interventi previsti dagli stessi;
l’autorizzazione è perfezionata in sede di realizzazione degli interventi con
comunicazione al Servizio di cui all’articolo 6, comma 2 corredata da progetto
esecutivo redatto e sottoscritto da tecnici abilitati secondo i vigenti
ordinamenti professionali ed iscritti ai rispettivi albi.
Art.
15
(Pianificazione
forestale nelle aree protette e nei siti natura 2000)
1. La gestione pianificata delle superfici
silvo-pastorali ricadenti nelle aree protette, nei
siti della rete Natura 2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
soggiace alle prescrizioni contenute nella normativa e negli strumenti di
pianificazione e regolamentazione vigenti per l’area protetta o il sito.
2. Nei casi di cui al comma 1, i Piani di
gestione assicurano la conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario presenti nel
sito della rete Natura 2000 e sono soggetti alla valutazione di incidenza ai
sensi dell’articolo 5 del dpr 357/97.
3. Alla valutazione di incidenza dei piani, programmi, interventi
e lavori redatti o attuati in base alla presente legge o al regolamento di cui
all’articolo 5, procede il Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, sentito
l’ente gestore dell’area protetta all’interno della quale ricada, in tutto o in
parte, il sito della rete Natura 2000.
4. L’attuazione dei singoli interventi
previsti nei Piani di cui ai commi 1, 2 e 3 non è soggetta a valutazione di
incidenza.
TITOLO
IV
CONOSCENZA
E COMUNICAZIONE
Art.
16
(Inventario
forestale e carta dei tipi forestali)
1. La Giunta regionale, tramite il
Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, al fine di conoscere e controllare le
risorse forestali provvede alla realizzazione e all’aggiornamento della Carta
dei tipi forestali su base cartografica tecnica regionale, e dell’Inventario
forestale regionale.
2. L’Inventario forestale regionale ha
carattere permanente ed è soggetto ad aggiornamento periodico.
3. Il Servizio di cui all’articolo 6,
comma 2, stabilisce le specifiche e le modalità d’esecuzione della Carta dei
tipi forestali e dell’Inventario forestale, tenendo conto degli standard
vigenti a livello nazionale e comunitario.
4. Nell’ambito della Carta dei tipi
forestali e dell’Inventario forestale regionale dovranno essere adeguatamente
censiti e rilevati i boschi degradati come definiti all’articolo 24, comma 2,
lettera e).
5. Per la realizzazione dell’Inventario
forestale e della Carta dei tipi forestali il Servizio di cui all’articolo 6,
comma 2, può avvalersi di enti, istituzioni, imprese pubbliche o imprese private
operanti nel settore forestale.
6. Gli oneri derivanti dalla realizzazione
dell’Inventario e della Carta di cui al comma 4 sono determinati nell’ambito
dei Programmi triennali di cui all’articolo 11.
Art.
17
(Ricerca,
formazione, promozione e sviluppo)
1. La Giunta regionale promuove lo
sviluppo della ricerca e della sperimentazione nel settore forestale e dei
pascoli, prevedendole negli atti di piano e di programma di cui agli articoli
10 e 11.
2. Allo scopo di conseguire le finalità
individuate dalla presente legge, il Servizio di cui all’articolo 6, comma 2,
attiva progetti di studio, ricerca, sperimentazione, divulgazione e sviluppo
del settore forestale, specialmente intesi ad individuare modalità sostenibili
di gestione del bosco e dei pascoli quali risorse economiche per le popolazioni
locali, in particolare di quelle montane.
3. Per la realizzazione delle attività di
cui al comma 2, il Servizio si avvale delle Università, degli istituti di
ricerca e di altre istituzioni o soggetti, pubblici o privati, con specifica
qualificazione nel settore di intervento.
4. La Giunta regionale promuove,
nell’ambito dei Programmi triennali di cui all’articolo 11, la formazione
professionale degli operatori del settore forestale e della filiera bosco–legno al fine di migliorare la loro professionalità,
la sicurezza e la salute sui posti di lavoro, nonché di garantire la tutela e
la corretta gestione del bosco.
5. Al fine di contribuire allo sviluppo
economico del settore forestale e delle filiere ad esso sottese è istituito,
nell’ambito del Servizio di cui all’articolo 6, comma 2 e senza ulteriori oneri
a carico del bilancio regionale, l’Osservatorio regionale del mercato dei
prodotti e dei servizi della filiera bosco-legno; la Giunta regionale, con
proprio provvedimento da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, definisce la composizione ed il funzionamento
dell’Osservatorio.
Art.
18
(Informazione
e comunicazione)
1. La Giunta regionale promuove la
conoscenza del bosco e delle sue funzioni attraverso specifiche attività di
educazione, informazione e comunicazione, compresa la diffusione di materiale
divulgativo, prevedendole negli atti di piano e di programma di cui agli
articoli 10 e 11.
2. La Giunta regionale per le attività di
cui al comma 1 individua tempi, azioni e finanziamenti, coerentemente con la
programmazione regionale.
TITOLO
V
FORESTE
E PASCOLI DI PROPRIETA’ PUBBLICA. FORME ASSOCIATIVE DI GESTIONE
Art.
19
(Patrimonio
regionale)
1. Il patrimonio agro-silvo-pastorale
di proprietà della Regione si compone dei beni forestali e agropastorali
demaniali e patrimoniali, con le loro pertinenze e fabbricati, acquistati,
espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti alla Regione.
2. Fanno parte pertanto del patrimonio
forestale regionale i beni già facenti parte dell’Azienda di Stato per le
foreste demaniale (ASFD) trasferiti alla Regione nonché quelli provenienti da
altri enti pubblici disciolti e i vivai forestali regionali.
3. Il patrimonio agro-silvo-pastorale
regionale e i vivai forestali sono amministrati secondo le regole della
gestione attiva e sostenibile per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) salvaguardia ambientale, prevenzione
del dissesto idrogeologico, incremento del patrimonio faunistico e della
biodiversità, tutela e miglioramento del paesaggio e delle risorse di
particolare interesse naturalistico, culturale e storico;
b) ricerca e sperimentazione;
c) promozione di attività ricreative,
didattiche e culturali;
d) promozione delle attività economiche
nel campo della selvicoltura sostenibile, dell’agricoltura di montagna,
dell’allevamento del bestiame e delle attività connesse;
e) incremento delle produzioni della
selvicoltura e sviluppo delle attività di trasformazione del legno.
4. La Regione acquisisce al proprio
patrimonio prioritariamente i boschi iscritti nel Registro di cui all’articolo
58 per destinarli al proprio demanio forestale.
Art.
20
(Amministrazione
del patrimonio silvo-pastorale regionale)
1. La Regione provvede direttamente alla
gestione del proprio patrimonio agro-silvo-pastorale
e delle strutture vivaistiche avvalendosi di personale da essa dipendente a
tempo determinato o indeterminato; esso è amministrato dal Servizio di cui
all’articolo 6, comma 2, per complessi omogenei aventi unità fondiaria
rispondente a criteri ottimali di gestione.
Art.
21
(Interventi
nel patrimonio silvo -pastorale regionale)
1. Allo scopo di gestire i beni
costituenti il patrimonio agro-silvo-pastorale della
Regione Abruzzo è istituito presso la competente Direzione regionale il
Comitato di gestione delle foreste demaniali regionali.
2. Il Comitato è nominato con
provvedimento del direttore della Direzione regionale competente in materia ed
è composto:
a) dal Dirigente del Servizio di cui
all’articolo 6, comma 2, o suo delegato, che lo presiede;
b) dal Comandante regionale del Corpo
forestale dello Stato o suo delegato;
c) dai responsabili degli Uffici
amministrazione foreste demaniali regionali;
d) da un dipendente regionale del Servizio
di cui all’articolo 6, comma 2, di categoria apicale, con funzioni di
segretario.
3. La gestione del patrimonio forestale
regionale è effettuata sulla base di un Piano di gestione unitario articolato
in sezioni riguardanti i singoli complessi, redatto dal Servizio di cui
all’articolo 6, comma 2 ed approvato dalla Giunta regionale previo parere del
Comitato di cui al comma 1.
4. Il Piano di gestione, la cui validità è
di dodici anni, è attuato mediante programmi triennali di intervento,
predisposti sulla base delle proposte dei responsabili degli Uffici
amministrazione foreste demaniali regionali di cui alla legge regionale 3
aprile 1995, n. 28 (Norme concernenti la gestione delle foreste demaniali
regionali) nei quali sono esplicitati, per ogni annualità, gli interventi da
realizzare con i fondi disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio
regionale.
5. I programmi triennali sono approvati
con atto del Dirigente del Servizio di cui all’articolo 6, comma 2 previo esame
e parere del Comitato di cui al comma 1.
6. I lavori agricolo-forestali
previsti dal Piano di gestione sono realizzati prevalentemente in economia
mediante amministrazione diretta o, in alternativa, mediante affidamento alle
imprese iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 27 nonché ad imprenditori
agricoli ai sensi della normativa vigente.
7. Il Servizio di cui all’articolo 6,
comma 2, può concedere a titolo oneroso a soggetti pubblici o privati, sulla
base delle previsioni del Piano di gestione e compatibilmente con le finalità
previste dall’articolo 19, comma 3, l’uso temporaneo dei beni immobili facenti
parte del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale;
i criteri e le modalità della concessione sono stabiliti con atto della Giunta
regionale.
8. I proventi derivanti dalla gestione del
patrimonio agro-silvo-pastorale regionale sono
destinati ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e
valorizzazione dello stesso, con iscrizione in apposito capitolo di entrata e
di spesa e con vincolo di destinazione.
Art.
22
(Patrimonio
silvo-pastorale degli enti locali)
1. Il patrimonio silvo-pastorale
degli enti locali è costituito dai boschi e dai pascoli acquistati,
espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti agli stessi.
2. Il patrimonio silvo-pastorale
degli enti locali è gestito sulla base di Piani redatti ed approvati ai sensi
degli articoli da 12 a 14 nel rispetto delle norme in materia di contabilità
pubblica e di lavori pubblici.
3. Qualora si tratti di aree gravate da
uso civico, i Piani tengono conto dei regolamenti adottati ai sensi degli
articoli 42 e seguenti del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione
del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul
riordinamento degli usi civici del Regno)
e prevedono gli interventi necessari per il miglioramento della
gestione, la conservazione e la valorizzazione delle risorse.
4. In mancanza dei regolamenti di cui al
comma 3 i Piani contengono la regolamentazione degli usi civici gravanti sul
territorio oggetto di pianificazione.
5. Le terre di cui all’articolo 11, lett.
a), della legge 16 giugno 1927, n. 1766, (Conversione in legge del R.D. 22
maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno,
del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio
1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini
assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) sono gestite nelle
forme previste dall’articolo 16 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25; gli
enti di cui al presente articolo possono concedere, con provvedimento motivato
e sulla base delle previsioni dei piani di cui agli articoli da 12 a 14, l’uso
temporaneo delle terre ad altri soggetti
pubblici o privati.
6. Nel provvedimento di concessione di cui
al comma 5 devono essere definiti
almeno:
a) la motivazione della concessione ed
utilizzazione specifica concessa;
b) la durata della concessione;
c) l’ammontare del canone che deve essere
corrisposto dal concessionario;
d) le prescrizioni per la conservazione
del patrimonio;
e) gli oneri e gli obblighi a cui deve
attenersi il concessionario nella gestione del patrimonio;
f) le clausole di revoca della concessione.
7. I lavori previsti dai piani di cui agli
articoli da 12 a 14 sono realizzati in economia mediante amministrazione
diretta o mediante affidamento alle imprese iscritte all’elenco regionale di
cui all’articolo 27, nonché ad imprenditori agricoli ai sensi della normativa
vigente.
8. L’utile di gestione del patrimonio
degli enti è destinato, per una percentuale non inferiore al 20 per cento, ad
interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e valorizzazione dei
boschi e dei pascoli, con iscrizione in apposito capitolo di entrata e di spesa
e con vincolo di destinazione; per i patrimoni amministrati in attuazione di un
piano di gestione approvato e vigente, l’accantonamento di cui sopra è non
inferiore al 10 per cento.
9. In mancanza dei Piani di cui agli
articoli da 12 a 14 gli interventi selvicolturali
sono eseguiti sulla base di un progetto esecutivo approvato dal dirigente di
cui all’articolo 7.
Art.
23
(Consorzi
forestali e altre forme di associazione)
1. Al fine di migliorare la gestione dei
boschi e dei pascoli di proprietà pubblica e privata e di agevolare e
razionalizzare le attività di pianificazione, quelle silvo-pastorali,
nonché lavori ed opere silvo-pastorali, la Regione e gli enti locali promuovono la
costituzione di consorzi forestali e di altre forme associative o contrattuali
fra i proprietari di boschi e pascoli, le imprese forestali iscritte nell’albo
di cui all’articolo 27, imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in
genere, i soggetti della filiera bosco-legno, a condizione che gli stessi siano
costituiti da almeno due proprietari, che la superficie gestita sia non inferiore
ad ettari tremila e che il potere decisionale sia esercitato esclusivamente in
rapporto alla estensione della superficie conferita indipendentemente dalle
quote dell’eventuale fondo consortile sottoscritte.
2. Con proprio atto la Giunta regionale
disciplina le procedure e le modalità per la costituzione e per il
riconoscimento dei consorzi e delle associazioni forestali, lo statuto-tipo, la
stipulazione degli atti convenzionali o contrattuali fra i proprietari di
boschi o pascoli e gli altri soggetti interessati.
3. La Regione approva piani, interventi o
lavori, di cui alla presente legge o al regolamento di cui all’articolo 5,
soltanto se presentati o effettuati da consorzi regolarmente riconosciuti in
base alla presente legge.
4. Gli enti pubblici e collettivi possono
aderire ad iniziative di gestione associata dei boschi e dei pascoli per
l’amministrazione dei beni soggetti ad uso civico.
5. Negli statuti delle forme associative
alle quali aderiscono gli enti di cui al comma 3 sono specificate le forme ed i
modi dell’esercizio di uso civico.
6. L’affidamento da parte delle
associazioni e dei consorzi di cui al comma 1 dei lavori da eseguirsi nella
quota di beni gestiti di proprietà pubblica è soggetto alla disciplina sui
contratti della pubblica amministrazione, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n.
163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); la vendita degli eventuali
prodotti derivanti dalla realizzazione dei lavori di cui trattasi avviene nel
rispetto delle norme in materia di contabilità generale dello Stato.
7. Le norme di cui al presente articolo si
applicano anche ai Consorzi e alle altre forme associative già costituitesi
prima dell’entrata in vigore della presente legge; tali forme associative vi si
adeguano entro e non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, pena il diniego del riconoscimento di cui al comma 2 del
presente articolo entro e non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore
della stessa.
8. Per le associazioni forestali
costituite esclusivamente da proprietari privati o conduttori di proprietà
private ai sensi delle vigenti normative in materia il limite di superficie
minima di cui al comma 1 è determinato in ettari 100.
TITOLO
VI
INTERVENTI
PUBBLICI E PROMOZIONE DELLA SELVICOLTURA
Art.
24
(Lavori
ed opere silvo-pastorali)
1. La Regione promuove gli interventi e le
opere silvo-pastorali quale mezzo necessario per il
raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2; allo stesso scopo
recepisce ed attua le misure in tal senso promosse dall’Unione Europea.
2. Sono considerati interventi pubblici ai
fini della presente legge:
a) i rimboschimenti, realizzati con i
metodi e i principi propri del restauro forestale e finalizzati a difendere il
suolo, regimare le acque, preservare e migliorare la qualità dell’ambiente e
del paesaggio, prevenire e contenere i danni da valanghe o altre calamità,
consolidare le dune e le zone litoranee, ivi comprese le cure colturali
necessarie alla loro completa affermazione;
b) la cura e la manutenzione dei boschi e
dei pascoli di proprietà della Regione e degli altri enti pubblici;
c) l’impianto e miglioramento delle
formazioni riparie, dei boschi periurbani e di altre
formazioni forestali particolari quando destinati a fini ambientali, sociali,
culturali e didattici;
d) le sistemazioni idraulico-forestali e
le opere d’ingegneria naturalistica volte agli stessi fini di cui alla lett.
a), ivi compresa la loro manutenzione al fine di garantirne l’efficienza nel
tempo;
e) il restauro forestale, per i fini di
cui alla lett. a), dei boschi degradati, intesi quali formazioni forestali che
a causa di disturbi di vario genere presentano indici biometrici notevolmente
alterati e perdita della loro naturale resilienza e nei quali le funzioni
ecologiche e sociali risultano notevolmente ridotte;
f) gli interventi volti a prevenire gli
incendi boschivi, a difendere il bosco da attacchi parassitari o da danni di
altra origine;
g) la cura e conservazione degli alberi
monumentali;
h) la realizzazione di viabilità forestale
e di opere connesse agli interventi di cui alle lettere da a) a g);
i) l’eliminazione o riduzione dei
detrattori ambientali.
3. L’approvazione del progetto esecutivo degli
interventi di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
4. Il dirigente di cui all’articolo 7, per
motivate esigenze di pubblica utilità, dispone l’esecuzione coattiva degli
interventi pubblici laddove il proprietario, possessore o detentore nei modi
riconosciuti dalla normativa vigente del bosco o del pascolo non vi provveda,
anche avvalendosi delle misure di incentivazione di cui all’articolo 29 ovvero
con oneri a carico dell’inadempiente.
5. Per la realizzazione, la gestione e la
manutenzione delle opere di cui al comma 2 si applica la normativa nazionale e
regionale sulle opere pubbliche.
6. La Regione promuove ed incentiva
altresì gli interventi e le opere silvo-pastorali al
fine di promuovere lo sviluppo del proprio territorio ed in particolare delle
aree montane ed interne, anche mediante il recepimento e l’attuazione delle
misure per tali fini promosse dall’Unione Europea, con particolare riferimento
alle politiche di sviluppo rurale.
7. Oltre agli interventi di cui al comma 2
sono in particolar modo promossi:
a) gli interventi finalizzati al
mantenimento o al miglioramento della biodiversità forestale;
b) le conversioni e trasformazioni
boschive volte a conferire una maggiore stabilità biologica ed un migliore
assetto ambientale e paesaggistico all’area forestale interessata;
c) il restauro e la rinaturalizzazione di
aree forestali;
d) la realizzazione di rimboschimenti
finalizzati alla produzione di biomassa legnosa, anche a ciclo breve;
e) le conversioni, le trasformazioni
boschive e gli altri interventi selvicolturali volti
all’incremento delle capacità produttive dei soprassuoli forestali;
f) la redazione e attuazione di Piani di
gestione e di Piani di coltura e conservazione;
g) il miglioramento dei pascoli;
h) la ricostituzione e il miglioramento
dei castagneti da frutto;
i) la creazione e il miglioramento delle
tartufaie;
j) lo sviluppo dell’arboricoltura da
legno;
k) lo sviluppo della meccanizzazione
forestale;
l) la raccolta, conservazione e prima
trasformazione dei prodotti della selvicoltura e del bosco;
m) la certificazione di gestione forestale
sostenibile, la certificazione di processo e di prodotto forestale.
8. Le attività di cui al presente articolo
sono attuate in conformità al principio dell’uso sostenibile delle risorse.
Art.
25
(Occupazione
dei terreni)
1. Gli interventi forestali di cui
all’articolo 24, comma 2, possono essere motivatamente dichiarati dal dirigente di cui all’articolo 7 di pubblica
utilità, necessari, urgenti e indifferibili.
2. Quando necessario per l’esecuzione
degli interventi forestali pubblici il dirigente di cui all’articolo 7 dispone
l’occupazione temporanea dei terreni interessati dagli interventi medesimi con
le modalità e procedure di cui al titolo II, capo XI, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità (Testo A)”.
3. Al termine dell’occupazione il
dirigente di cui all’articolo 7 dispone la restituzione dei terreni al
legittimo proprietario, possessore o detentore secondo le vigenti norme nonché
la redazione del Piano di coltura e conservazione o di manutenzione delle
opere.
4. La Giunta regionale, anche nell’ambito
dei programmi inerenti la promozione degli interventi di cui all’articolo 24,
disciplina i casi, le modalità e i procedimenti amministrativi relativi
all’occupazione temporanea dei terreni ed alla loro restituzione, definendo la
durata del periodo di occupazione in relazione alla realizzazione ed alla
manutenzione delle opere.
Art.
26
(Esecuzione
degli interventi pubblici)
1. Gli interventi forestali pubblici, di cui
all’articolo 24, comma 2, sono realizzati da soggetti iscritti all’elenco di
cui all’articolo 27 della presente legge ai sensi dell’articolo 15 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), dell’articolo
17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane)
e dell’articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)”.
2. Per prevenire danni, degrado o pericoli
alla incolumità pubblica il dirigente di cui all’articolo 7, accertata
l’inerzia del proprietario o dell’avente titolo, affida gli interventi
necessari alla corretta gestione di beni silvo-pastorali
di proprietà sia pubblica sia privata ai soggetti di cui al comma 1, con il
vincolo dell’inalterabilità della superficie boscata
e della sua destinazione economica.
3. L’affidamento di cui al comma 2 è
disposto secondo le modalità previste dalla normativa in materia di lavori
pubblici.
Art.
27
(Elenco
regionale delle imprese forestali)
1. E’ istituito, ai sensi dell’articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e
modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo
2001, n. 57) l’elenco regionale delle imprese forestali, nel quale sono
iscritte le ditte, le cooperative e i consorzi che operano nel settore degli
interventi silvo-pastorali.
2. La Giunta regionale disciplina con
proprio atto le procedure e le modalità di accesso e di tenuta dell’elenco, i requisiti d’iscrizione, di
qualificazione e classificazione, di rinnovo, di sospensione e decadenza e
individua i casi in cui è prevista l’iscrizione
all’elenco per l’esecuzione degli interventi selvicolturali,
tenendo conto della loro natura e complessità.
3. Nella definizione dei requisiti di
iscrizione e delle cause di sospensione e decadenza la Giunta regionale si
attiene ai seguenti inderogabili principi:
a) esistenza di gravi ed accertate
inadempienze contrattuali;
b) eventuale commissione nell’ultimo
triennio di violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro
e di sicurezza che abbiano comportato condanna penale o irrogazione di sanzioni
amministrative;
c) presenza di situazioni ostative
previste dalle norme in materia di contabilità generale pubblica e di lavori
pubblici.
4. La tenuta dell’elenco è curata dal
Servizio di cui all’articolo 6, comma 2.
Art.
28
(Certificazione
forestale)
1. La Regione, al fine di migliorare la
gestione sostenibile delle risorse forestali, promuove la certificazione forestale.
2. Per certificazione forestale s’intende
la certificazione dei sistemi di gestione forestale sostenibile, rilasciata da
un organismo indipendente, accreditato in sede internazionale, europea o
nazionale, sulla base di norme e standard, parimenti riconosciuti in sede
internazionale, europea o nazionale e riferita ad uno specifico ambito
territoriale.
3. La Giunta regionale con proprio atto
stabilisce i criteri e gli indicatori di certificazione forestale.
Art.
29
(Sostegno
alla gestione silvo-pastorale)
1. La Regione, per le finalità di cui
all’articolo 2, promuove ed incentiva gli interventi di cui all’articolo 24
messi in atto da proprietari, possessori o detentori secondo le vigenti norme
di terreni boscati e non boscati.
2. Il Piano forestale regionale di cui
all’articolo 10 e il Programma forestale triennale di cui all’articolo 11
indicano la tipologia degli interventi e fissano i procedimenti attuativi, le
procedure, le priorità, i beneficiari, le voci di spesa ammissibili a
finanziamento e la percentuale di contributo riconosciuto per gli interventi di
cui al comma 1.
3. Le spese ammissibili e le intensità
massime degli aiuti sono fissate nel rispetto dei vigenti orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale.
TITOLO
VII
ATTIVITA’
SELVICOLTURALI E TUTELA DEI BOSCHI E DEI PASCOLI
Capo
I
Vincoli
e prescrizioni
Art.
30
(Vincolo
idrogeologico)
1. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono sottoposti a vincolo idrogeologico tutti i terreni
classificati come bosco ai sensi dell’articolo 3.
2. Rimangono sottoposti a vincolo
idrogeologico i terreni, anche aventi diversa destinazione d’uso, individuati a
norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma
della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).
3. Rimangono altresì confermati i vincoli
disposti dalle norme nazionali e regionali in materia di difesa del suolo ed in
materia di tutela dell’ambiente.
4. Le Autorità di bacino presenti sul
territorio regionale provvedono, entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, al riordino del vincolo idrogeologico di cui
all’articolo 56, comma 1, lett. n) del d.lgs 152/2006
nell’ambito della pianificazione di bacino.
5. I movimenti di terra e di roccia nei
boschi e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge sono sottoposti ad
autorizzazione del dirigente di cui all’articolo 7, fatte salve le
autorizzazioni, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati di competenza
delle autorità competenti.
6. L’autorizzazione è rilasciata entro
novanta giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero entro lo stesso termine è
motivatamente negata quando gli interventi possono comportare pericolo di danno
pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione, grave turbamento del
regime delle acque o sono in contrasto con i criteri e gli indirizzi della
gestione forestale sostenibile e le soluzioni tecniche proposte non sono
considerate idonee ad evitare con sufficiente certezza tale pericolo.
7. L’autorizzazione non è necessaria per i
movimenti di terra e di roccia relativi ad opere previste da piani di gestione silvo-pastorale approvati e vigenti, la cui realizzazione è
comunque soggetta a comunicazione, corredata da progettazione esecutiva ove
previsto, da inoltrarsi al Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, almeno
trenta giorni prima dell’effettivo avvio dei lavori; entro tale termine il
dirigente di cui all’articolo 7 può impartire motivate prescrizioni sulle
modalità di esecuzione dei lavori.
Art.
31
(Trasformazione
del bosco)
1. Costituisce trasformazione del bosco in
altra destinazione d’uso qualsiasi intervento che comporti l’eliminazione della
vegetazione esistente finalizzata ad una utilizzazione del suolo diversa da
quella forestale.
2. La riduzione di superficie del bosco e
la trasformazione dei boschi in altra destinazione d’uso rivestono carattere di
eccezionalità e sono autorizzate esclusivamente per la realizzazione di opere
di rilevante interesse pubblico o per la realizzazione di viabilità forestale
connessa alle attività selvicolturali e alla
protezione dei boschi dagli incendi, e compatibilmente con la conservazione
della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque,
con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del
paesaggio, con l’azione frangivento e di igiene ambientale locale.
Art.
32
(Misure
compensative)
1. L’autorizzazione alla trasformazione
del bosco è rilasciata dal Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, ai sensi
dell’articolo 146 del d.lgs 42/2004, ed è subordinata
al rimboschimento, a cura e spese del destinatario dell’autorizzazione, con
specie forestali autoctone, di aree di estensione pari a 1,5 volte l’estensione
del bosco da trasformare, ad esso limitrofe o comunque ricadenti nel medesimo
bacino idrografico.
2. L’obbligo di compensazione non sussiste
per gli arbusteti di cui all’articolo 3, comma 5.
3. In alternativa al rimboschimento
compensativo e sempre nel caso di superfici trasformate inferiori a duemila
metri quadrati è consentito il miglioramento di boschi degradati di estensione
pari ad almeno tre volte la superficie oggetto di trasformazione.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3
hanno inizio contemporaneamente ai lavori di trasformazione del bosco e
comprendono le cure colturali successive all’opera di rimboschimento o di
miglioramento.
5. Il richiedente l’autorizzazione
propone, in sede di richiesta della stessa e con apposita progettazione
preliminare, gli interventi di compensazione di cui ai commi da 1 a 4.
6. In sede di autorizzazione alla
riduzione della superficie boscata sono prescritte le
modalità ed i tempi di attuazione degli interventi di compensazione nonché il
valore della polizza fideiussoria che il richiedente deve sottoscrivere a
garanzia della effettiva e corretta realizzazione degli stessi.
7. Nel caso in cui il richiedente non
abbia nelle proprie disponibilità terreni o superfici boscate
idonee alla realizzazione degli interventi compensativi, il dirigente di cui
all’articolo 7 quantifica la somma che lo stesso deve corrispondere a titolo di
indennizzo in misura non inferiore ai costi necessari per far fronte
all’acquisizione della disponibilità dei terreni, all’esecuzione
dell’intervento e delle cure colturali per i primi cinque anni e stabilisce le
modalità e i tempi per il pagamento dell’indennizzo medesimo.
8. Gli indennizzi confluiscono in apposito
capitolo del bilancio regionale vincolato per la realizzazione di
rimboschimenti, miglioramenti boschivi, opere di sistemazione
idraulico-forestale, opere di prevenzione degli incendi boschivi, mantenimento
ed incremento delle attività vivaistiche forestali pubbliche.
9. Gli interventi di compensazione
eseguiti direttamente dai richiedenti la trasformazione non possono godere di
sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte.
Art.
33
(Divieti
e deroghe)
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
d.lgs. 227/2001 sono vietati:
a) la conversione dei boschi d’alto fusto
sia di origine gamica sia di origine agamica in boschi cedui;
b) la conversione dei cedui composti in
cedui semplici;
c) la sostituzione di specie forestali
autoctone con specie alloctone e di specie definitive con specie pioniere o
preparatorie;
d) l’utilizzazione a ceduo di cedui
invecchiati con età superiore al doppio del turno previsto dal regolamento di
cui all’articolo 5 o con età inferiore ove già sottoposti a taglio di
conversione all’alto fusto, con esclusione dei cedui di castagno, robinia,
carpino nero, salici e pioppi;
e) il taglio raso, inteso come taglio
totale del soprassuolo forestale, fatti salvi gli interventi finalizzati al
ripristino di habitat naturali elencati nell’allegato I della direttiva
92/43/CEE;
f) lo sradicamento di piante d’alto fusto
e di ceppaie.
2. Gli interventi di cui al comma 1,
lettera e) eseguiti in violazione del divieto non modificano la destinazione forestale
delle superfici interessate.
3. Il dirigente di cui all’articolo 7 può
autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui ai commi 1 e 2 nei seguenti casi:
a) all'atto dell’approvazione dei Piani di
cui agli articoli da 12 a 14 se giustificati da speciali e comprovate
situazioni stazionali;
b) con singolo atto per comprovate ragioni
di pubblica incolumità e per particolari motivi di interesse pubblico o di
carattere fitosanitario.
Art.
34
(Taglio
colturale)
1. Per taglio colturale s’intende il taglio
di ordinaria attività silvana, condotto con modalità tali da assicurare la
rinnovazione, la vitalità e la perpetuazione del bosco, favorendone le
potenzialità evolutive, la biodiversità e l’assolvimento delle sue molteplici
funzioni.
2. Sono considerati, in particolare, tagli
colturali ai fini della presente legge nonché dell’articolo 6, comma 4, del
d.lgs. 227/2001, e dell’articolo 149, comma 1, lett. c), del d.lgs. 42/2004:
a) le ripuliture, gli sfolli e i
diradamenti;
b) i tagli fitosanitari;
c) i tagli finalizzati al restauro
forestale dei soprassuoli danneggiati dal fuoco, nonché quelli finalizzati alla
riduzione del rischio di incendi boschivi o del dissesto idrogeologico;
d) i tagli di ricostituzione e
riconversione dei castagneti da frutto;
e) i tagli di utilizzazione dei cedui e di
conversione degli stessi ad alto fusto;
f) i tagli successivi e i tagli saltuari
nei boschi d’alto fusto;
g) i tagli a buche o a strisce;
h) i tagli a raso di fustaie finalizzati
alla rinnovazione naturale se previsti dai Piani di gestione di cui
all’articolo 13 o dai Piani di coltura e conservazione di cui all’articolo 14 ,
regolarmente approvati e vigenti;
i) i tagli a raso finalizzati al ripristino
di habitat naturali elencati nell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE;
j) gli interventi volti al restauro
forestale di boschi ed aree degradate;
k) i tagli della vegetazione arborea e
arbustiva radicata in aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti di
distribuzione, di manufatti, della viabilità pubblica, di opere e sezioni
idrauliche.
3. Si considerano altresì tagli colturali
i tagli boschivi se autorizzati secondo quanto stabilito dalla presente legge e
se eseguiti in conformità al regolamento di cui all’articolo 5.
Art.
35
(Comunicazioni,
dichiarazioni e autorizzazioni per interventi selvicolturali)
1. Gli interventi di utilizzazione
forestale e le opere connesse come definite all’articolo 37 previsti dai Piani
di cui agli articoli da 12 a 14, regolarmente approvati, non abbisognano di
ulteriore autorizzazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 il
proprietario o gestore delle superfici interessate inoltra al Servizio di cui
all’articolo 6 comma 2 apposita comunicazione corredata dal progetto esecutivo
di taglio almeno trenta giorni prima dell’avvio dei lavori.
3. Gli interventi non ricompresi nei piani
di cui al comma 1 soggiacciono alla seguente disciplina:
a) gli interventi selvicolturali
consistenti in ripuliture, sfolli, potature, asportazione di piante secche,
divelte o stroncate, e i tagli colturali fino a 0,5 ettari di superficie
utilizzata, sono effettuati previa comunicazione, al Servizio di cui
all’articolo 6, comma 2 da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell’avvio dei
lavori, e devono essere condotti nel rispetto del regolamento di cui
all’articolo 5;
b) i tagli colturali di superficie
complessiva compresa fra 0,5 e 3,00 ettari sono effettuati dietro presentazione
di dichiarazione di taglio boschivo corredata da relazione tecnica redatta e
firmata da un tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa almeno
sessanta giorni prima dell’avvio dei lavori;
c) i tagli colturali di superficie
complessiva superiore ai 3,00 ettari sono autorizzati dal dirigente di cui
all’articolo 7, dietro presentazione di istanza di autorizzazione corredata da
un progetto di taglio redatto e firmato da un tecnico abilitato ai sensi della
vigente normativa almeno novanta giorni prima dell’avvio dei lavori.
4. Entro i termini di cui al comma 2 e al comma
3 lettere a), b) e c) è facoltà del dirigente di cui all’articolo 7 richiedere
chiarimenti, integrazioni o modifiche alla documentazione presentata, nonché
impartire motivate prescrizioni sull’esecuzione dei lavori.
5. Trascorsi i termini di cui ai commi 2 e
3 in assenza di rilievi, richieste di chiarimenti o integrazioni gli interventi
si intendono regolarmente autorizzati.
6. La comunicazione, la dichiarazione e
l’istanza di autorizzazione sono presentate dai soggetti di seguito indicati:
a) il proprietario;
b) il possessore, purché sia specificato
il titolo che ai sensi delle vigenti norme in materia legittima il possesso;
c) le persone fisiche o giuridiche
acquirenti del soprassuolo boschivo purché delegate dai soggetti di cui alle
lettere a) e b).
7. Nel caso di interventi contigui da
condursi nella stessa stagione silvana, ossia nel periodo compreso fra il primo
settembre dell’anno cui si riferisce la comunicazione, dichiarazione o istanza
di autorizzazione e il trentuno agosto dell’anno seguente, la disciplina di cui
al comma 3 si applica alla superficie di intervento effettiva, anche quando gli
adempimenti di cui al comma 3, lettere a) e b) sono a carico di due o più dei
soggetti di cui al comma 6.
8. La comunicazione e la dichiarazione di
cui al comma 3 lettere a) e b) hanno validità limitata alla stagione silvana in
cui vengono presentate.
9. L’autorizzazione rilasciata per i casi
di cui al comma 3 lettera c) ha di norma validità per la stagione silvana in
corso e per le due stagioni silvane successive, fatta salva la possibilità
per il dirigente di cui all’articolo 7
di determinare durate inferiori in sede di concessione della stessa.
10. E’ vietata l’esecuzione di tagli di
utilizzazione dei boschi cedui, quando
non previsti nei piani di cui agli articoli 13 e 14 regolarmente approvati e
vigenti, su superfici contigue di estensione complessiva superiore a 30 ettari;
la contiguità non è interrotta da distanze inferiori a 500 metri lineari
misurati in linea d’aria né da porzioni di bosco oggetto di taglio negli ultimi
cinque anni.
11. Nel caso in cui tutta o parte della
superficie interessata ricada in aree naturali protette, il Servizio di cui
all’articolo 6, comma 2 provvede direttamente, attivando se necessario una
conferenza di servizi, ad inoltrare copia della documentazione prodotta
all’ente gestore per il rilascio di nulla-osta, autorizzazioni o atti di
assenso comunque denominati, che devono essere resi entro i termini prescritti
dalle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo.
12. Nei casi di cui ai commi 4 e 11 i termini
di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di
acquisizione dei pertinenti atti, ovvero dalla scadenza dei termini prescritti
dalle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo.
13. La relazione tecnica o il progetto di
taglio di cui al comma 3, lettere b) e c) recano in allegato apposita relazione
per la valutazione di incidenza redatta secondo le vigenti disposizioni in
materia.
14. L’esecuzione degli interventi di cui ai
commi 1, 2, 3 lett. c), e delle opere di cui all’articolo 37 è effettuata sotto
la direzione di un tecnico abilitato secondo le vigenti norme in materia che
assume la qualifica di direttore dei lavori forestale. Le competenze e le
responsabilità del direttore dei lavori
sono definite nel regolamento di cui all’articolo 5.
15. La Giunta regionale, con proprio atto,
definisce le procedure di dettaglio, anche telematiche, nonché i contenuti
essenziali dei documenti di cui al presente articolo predisponendo, ove
necessario, appositi modelli.
Art.
36
(Epoca
del taglio)
1. L’epoca del taglio dei diversi tipi di
bosco è indicata nel regolamento di cui all’articolo 5 in funzione della
composizione specifica, delle condizioni stazionali, delle forme di governo e
trattamento, delle condizioni fitosanitarie e vegetazionali.
Art.
37
(Viabilità
forestale e opere connesse ai tagli boschivi)
1. Per viabilità forestale si intende il
complesso di strade forestali e di piste forestali principali, a carattere
permanente, nonché di piste forestali secondarie, a carattere temporaneo, che
interessano o attraversano le aree boscate e pascolive di cui alla presente legge e che consentono anche
l’esercizio delle attività forestali, la sorveglianza, la prevenzione ed
estinzione di processi di degrado e degli incendi boschivi.
2. Per i fini di cui alla presente legge
valgono le definizioni di seguito riportate:
a) è definita strada camionabile
principale la strada avente le seguenti caratteristiche: fondo con massicciata
opportunamente imbrecciata e rullata, larghezza della carreggiata compresa fra
3,5 metri e 4,5 metri, pendenza media compresa fra il 3 e il 10 per cento,
pendenza massima per brevi tratti 14 per cento, raggio minimo dei tornanti
metri 10, con banchina a valle di larghezza minima metri 1,00 aumentabili a
metri 2,00 per funzioni antincendio, cunetta a monte di sezione trapezoidale
separata dalla carreggiata da banchina di larghezza di metri 0,5, piazzole di
scambio di larghezza pari a quella della carreggiata e di lunghezza minima
metri lineari 25;
b) è definita strada camionabile
secondaria la strada avente le seguenti caratteristiche: fondo con massicciata
opportunamente imbrecciata e rullata, larghezza carreggiata compresa fra metri
2,5 e metri 3,5, pendenza media compresa fra il 3 e il 12 per cento, pendenza
massima per brevi tratti non superiore al 18 per cento, raggio minimo dei
tornanti metri 7, banchina a valle di larghezza minima pari a metri 0,5
aumentabili a metri 2,00 per funzioni antincendio, eventuale cunetta a monte di
sezione trapezoidale separata dalla carreggiata da banchina di larghezza metri
0,5, piazzole di scambio di lunghezza minima metri lineari 15;
c) è definita strada trattorabile
la strada avente le seguenti caratteristiche: fondo con massicciata
opportunamente imbrecciata e rullata, larghezza carreggiata fino a metri 2,5,
pendenza media compresa fra il 3 e il 14 per cento, pendenza massima per brevi
tratti non superiore al 25 per cento, raggio minimo dei tornanti metri 5,
banchina a valle di larghezza minima pari a metri 0,5 aumentabili a metri 1,00
per funzioni antincendio, eventuale cunetta a monte di sezione trapezoidale
separata dalla carreggiata da banchina di larghezza metri 0,5; piazzole di scambio
di lunghezza minima metri lineari 10;
d) è definita pista camionabile la pista
avente le seguenti caratteristiche: fondo naturale eventualmente migliorato nei
tratti più difficili, larghezza minima metri 4 e prevalente metri 5, pendenza
media 5-10 per cento, pendenza massima per brevi tratti 15 per cento, con
eventuali opere di presidio e scolo delle acque;
e) è definita pista trattorabile
principale la pista avente le seguenti caratteristiche: fondo naturale
eventualmente migliorato nei tratti più difficili, larghezza minima metri 3 e
prevalente metri 4, pendenza media 5-15 per cento, pendenza massima per brevi
tratti 30 per cento, con eventuali opere di presidio e scolo delle acque;
f) è definita pista trattorabile
secondaria la pista avente le seguenti caratteristiche: fondo naturale,
larghezza minima metri 3 e prevalente metri 4, pendenza media inferiore al 20
per cento e pendenza massima per brevi tratti 35 per cento, con eventuali opere
di presidio e scolo delle acque;
g) è definito sentiero o mulattiera un
tracciato di larghezza massima pari a metri lineari 1,00 non percorribile da
automezzi o trattori, transitabile a piedi o con animali da soma.
3. E’ di norma vietata, per i fini di cui
alla presente legge, la realizzazione di strade come definite al comma 2
lettere a), b) e d); le stesse, qualora già esistenti all’entrata in vigore
della presente legge, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. Entro dodici mesi decorrenti
dall’entrata in vigore della presente legge i comuni propongono al Servizio di
cui all’articolo 6, comma 2, il riconoscimento della viabilità forestale, come
definita al comma 2 del presente articolo, già esistente e a tal fine inoltrano
apposita istanza corredata da tutti gli elaborati necessari a definire per ogni
singolo asse le caratteristiche della stessa; il dirigente di cui all’articolo
7 concede o nega il riconoscimento richiesto entro centottanta giorni
dall’inoltro della richiesta.
5. Il mancato adempimento degli obblighi
di cui al comma 4 comporta l’esclusione dell’ente inadempiente da incentivi e
contributi previsti dagli atti di Piano e di Programma di cui agli articoli 10
e 11 nonché da provvedimenti attuativi delle politiche comunitarie di settore.
6. La realizzazione o la manutenzione
straordinaria di strade o piste forestali come definite al comma 2 deve essere
oggetto di un’apposita sezione dei Piani di cui agli articoli 12 e 13,
denominata piano della viabilità, compatibile con l’assetto idrogeologico,
paesistico ed ambientale dell’area interessata; l’approvazione dei Piani vale
quale autorizzazione all’esecuzione degli interventi ivi previsti, il cui avvio
rimane comunque subordinato alla presentazione, da effettuarsi almeno sessanta
giorni prima al Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, di apposita
dichiarazione corredata da progetto esecutivo.
7. La realizzazione, all’interno dei
boschi e dei pascoli di cui alla presente legge, di strade e piste a carattere
permanente, di piazzali di carico e teleferiche permanenti, necessari
all’esecuzione dei lavori di taglio e di esbosco dei prodotti legnosi e di cura
e sfruttamento dei pascoli, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma
6 è assoggettata all’autorizzazione da parte del dirigente di cui all’articolo
7, che acquisisce, altresì, ove necessari, l’autorizzazione relativa al vincolo
paesaggistico, alle normative urbanistiche ed edilizie, il nulla osta dell’ente
gestore dell’area protetta interessata e la valutazione d’incidenza indicendo,
ove ritenuto opportuno, apposita conferenza di servizi.
8. Le piste forestali e le vie di esbosco
temporanee, i piazzali di carico temporanei, i tracciati interni alle tagliate
e le teleferiche, connessi e funzionali al taglio del bosco, sono previsti nei
progetti o nella relazione di cui all’articolo 35, comma 3, lettere b) e c) e
non necessitano di ulteriore autorizzazione.
9. Le manutenzioni straordinarie e
l’adattamento funzionale delle strade e piste forestali, inclusa la
realizzazione delle opere necessarie alla regimazione
delle acque superficiali, qualora non facenti parte dei progetti o delle
relazioni di cui all’articolo 35, comma 3, lettere b) e c) sono sottoposti a
procedura autorizzativa da parte del dirigente di cui all’articolo 7 con i
tempi e le procedure di cui all’articolo 35, comma 3, lettera c).
10. Nell’ambito del regolamento di cui
all’articolo 5 sono stabilite le definizioni e gli standard delle piste
temporanee, dei piazzali di carico, delle teleferiche e delle altre modalità di
esbosco.
11. Nelle aree naturali protette è fatta
salva la normativa specifica prevista nelle leggi o nei regolamenti delle
stesse.
Art.
38
(Cantieri
forestali)
1. E’ classificato cantiere forestale
qualunque luogo in cui si effettuano i lavori forestali di seguito elencati:
a) operazioni di rimboschimento o
imboschimento;
b) interventi selvicolturali
o di utilizzazione forestale e prime trasformazioni della massa legnosa, fatta
eccezione per gli interventi aventi estensione pari o inferiore a 0,5 ettari;
c) interventi di sistemazione
idraulico-forestale;
d) lavori edili o di genio civile di interesse forestale;
e) realizzazione, manutenzione ed
adeguamento della rete viabile forestale.
2. Per lo svolgimento dell’attività nei
cantieri forestali si applica, ove pertinente, quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Art.
39
(Taglio
ed estirpazione degli arbusti)
1. Il taglio degli arbusti e dei cespugli
nei boschi e nei pascoli è consentito nei casi e con le modalità previsti dal
regolamento di cui all’articolo 5.
2. L’estirpazione degli arbusti e dei
cespugli nei boschi e nei pascoli è vietata, salvo i casi in cui si renda
necessaria per trasformazioni del bosco o mantenimento e miglioramento dei
pascoli autorizzate ai sensi della presente legge, e per interventi di
manutenzione di opere idrauliche e idraulico-forestali lungo i corsi d’acqua, regolarmente
autorizzati.
Art.
40
(Boschi
in situazione speciale)
1. Sono considerati in situazione speciale
i boschi di qualunque specie, governo e trattamento e di qualsiasi estensione,
che assolvono a particolari funzioni ambientali, idrogeologiche, paesaggistiche
e di protezione; rientrano in questa categoria i boschi situati su terreni
instabili o in forte pendenza o comunque particolarmente esposti ad erosione,
ovvero in aree soggette a valanghe, sulle cime o lungo i crinali ove si
riscontrino rilevanti limitazioni allo sviluppo della vegetazione.
2. I boschi in situazione speciale sono
censiti nei Piani di cui agli articoli 12 e 13 e per essi sono determinati gli
interventi necessari a garantirne la conservazione e tutela.
3. Nel regolamento di cui all’articolo 5
sono esplicitati i criteri per la definizione dei boschi in situazione speciale
nonché gli interventi selvicolturali in essi
ammissibili, che hanno priorità nel caso di concessione di incentivi con fondi
pubblici.
Art.
41
(Castagneti)
1. La Regione riconosce ai castagneti un
ruolo fondamentale per la stabilità idrogeologica del territorio, per il valore
naturalistico degli ecosistemi, per le qualità del paesaggio, per l’economia
delle aree montane interne.
2. Nei castagneti da frutto in attualità
di coltura sono consentiti la recinzione e, a fini colturali, il taglio e
l’estirpazione degli arbusti, la potatura di ringiovanimento e la sostituzione
di piante morte o non più produttive, l’effettuazione di innesti, nonché
l’accesso ed il transito con mezzi
idonei all’esecuzione dei lavori ed alla raccolta dei frutti.
3. Il recupero ed il restauro forestale
dei castagneti da frutto abbandonati, la conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto e la conversione dei
castagneti da frutto in cedui castanili sono
autorizzati dal dirigente di cui all’articolo 7 secondo le procedure e i tempi
di cui all’articolo 35, comma 3, lettere b) e c) sulla base di un progetto di
miglioramento, coltura e conservazione che consideri gli aspetti fitopatologici, la gestione del periodo transitorio fino a
conversione avvenuta e preveda la conversione graduale per superfici di
limitata estensione, con tecniche a basso impatto paesaggistico.
4. Il regolamento di cui all’articolo 5
indica le modalità di esecuzione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 nonché
le disposizioni in materia di prevenzione e lotta fitosanitaria.
5. Nel quadro dei piani di cui agli
articoli 10 e 11, nonché di piani o programmi attuativi delle politiche dell’Unione
europea, la Regione incentiva gli interventi di cui al comma 3 e la lotta
fitosanitaria.
Art.
42
(Pascolo)
1. Al fine di incentivare la permanenza
degli insediamenti zootecnici in aree montane e salvaguardare razze e
popolazioni animali autoctone, nonché quale ausilio nella prevenzione degli
incendi boschivi, nei boschi può essere consentito il pascolo del bestiame da
allevamento.
2. Nei boschi possono inoltre essere
consentite forme estensive di allevamento di ungulati selvatici per finalità venatorie
o zootecniche.
3. Per i boschi di proprietà degli enti
pubblici, compresi nei Piani di cui all’articolo 13 regolarmente approvati e
vigenti l’autorizzazione al pascolo è concessa annualmente dagli stessi enti pubblici proprietari.
4. Nei casi e per i fini di cui ai commi 1
e 2, in assenza dei piani di cui all’articolo 13 nel caso di boschi
appartenenti ad enti pubblici, e sempre per i boschi di proprietà privata, il pascolo nei boschi è autorizzato dal dirigente
di cui all’articolo 7, che determina il carico sostenibile. I proventi derivanti all’ente pubblico dalla
concessione a terzi del pascolo nei boschi sono utilizzati dall’ente stesso per
la redazione dei piani di cui all’articolo 13.
5. Gli enti pubblici proprietari dei
boschi sono tenuti ad istituire ed aggiornare un apposito registro degli
animali immessi annualmente al pascolo nei boschi indicando la specie, il
proprietario, il carico, la durata del pascolamento e l’area interessata
indicandone gli estremi catastali. Il
registro è trasmesso al Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, entro il 31
gennaio dell’anno successivo.
6. Il pascolo nei boschi in rinnovazione,
negli impianti di imboschimento e rimboschimento è vietato per la durata
definita dal regolamento di cui all’articolo 5.
7. Il pascolo e l’allevamento di
selvaggina nei boschi non in rinnovazione sono disciplinati dal regolamento di
cui all’articolo 5 per categorie di animali ed in relazione al tipo, alla fase
evolutiva ed allo stato generale del soprassuolo.
8. I pascoli naturali sono gestiti secondo
il principio della sostenibilità e della conservazione; a tal fine, in assenza
dei piani di cui agli articoli da 12 a 14
i proprietari pubblici o privati
di pascoli utilizzati aventi estensione complessiva superiore ad ettari 100 sono
tenuti a redigere e sottoporre all’approvazione del dirigente di cui
all’articolo 7 entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente
legge un apposito piano di utilizzazione
e conservazione nel quale sono determinati, per lotti omogenei, il carico
minimo e massimo ammissibile in unità di bovino adulto (UBA), i sistemi di
pascolamento razionali da adottarsi nonché la data di inizio e fine
dell’utilizzazione. Il piano di
utilizzazione e conservazione contiene la regolamentazione dei diritti di uso
civico di pascolo eventualmente gravanti sull’area pianificata.
9. Per i fini ed in assenza del Piano di
utilizzazione di cui al comma 8 nonché per i pascoli utilizzati di estensione
complessiva inferiore ad ettari 100 il regolamento di cui all’articolo 5
determina, in funzione dell’altimetria e della tipologia dei pascoli:
a) il carico minimo e massimo ammesso sui pascoli;
b) la data di inizio e fine del
pascolamento;
c) il numero massimo di animali, distinti
per specie, che possono essere utilmente condotti al pascolo dal singolo
guardiano.
10. Nei pascoli naturali di proprietà degli
enti pubblici il pascolamento può essere effettuato solo dal bestiame di
proprietà del concessionario o aggiudicatario. Questi ultimi non possono a
nessun titolo concedere a terzi l’utilizzazione del pascolo a pena di revoca
della concessione.
11. In nessun caso è consentito effettuare la
ripulitura dei pascoli mediante uso del fuoco.
12. Nei terreni saldi percorsi da incendio
l’esercizio del pascolo è vietato per i cinque anni successivi all’evento.
13. I Comuni e gli altri enti locali
proprietari di pascoli, anche se soggetti agli usi civici, adottano propri
regolamenti per l’utilizzazione degli stessi. Detti regolamenti non possono
però derogare alle disposizioni della presente legge, né a quelle del
regolamento di cui all’articolo 5.
14. Nei casi di cui al comma 13 laddove siano
ancora in vigore i regolamenti comunali adottati ai sensi dell’articolo 135 del
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma delle legislazione in
materia di boschi e terreni montani) e quelli adottati ai sensi del Capo II del
Titolo II del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per
la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi
civici nel Regno) sono adeguati alle disposizioni della presente legge e del
regolamento di cui all’articolo 5, entro centottanta giorni dalla rispettiva
entrata in vigore. Decorso tale termine, le disposizioni della presente legge e
del regolamento si sostituiscono a quelle corrispondenti dei regolamenti
comunali.
Art.
43
(Prodotti
secondari del bosco e del pascolo)
1. Ai fini della presente legge sono
considerati prodotti secondari del bosco e dei pascoli, tra gli altri, i
funghi, i tartufi, le fragole, i lamponi, i mirtilli, le more di rovo, le
bacche di ginepro, gli asparagi selvatici, gli orapi
o spinaci selvatici.
2. La raccolta dei funghi e dei tartufi è
regolata dalle leggi regionali vigenti in materia.
3. La raccolta degli altri prodotti
secondari del bosco e dei pascoli, anche diversi rispetto a quelli menzionati
nel comma 1, è consentita entro i limiti fissati dal regolamento di cui
all’articolo 5.
Art.
44
(Lotta
fitosanitaria)
1. I boschi e gli impianti di
arboricoltura da legno gravemente danneggiati da parassiti o da altre cause
avverse sono assoggettati, al fine di ripristinare la loro efficienza biologica
e produttiva, ad interventi selvicolturali di
recupero; gli interventi sono previsti dai programmi regionali di finanziamento
secondo specifiche priorità.
2. I proprietari, i possessori o detentori
secondo le forme di legge di boschi e di impianti di arboricoltura da legno
sono obbligati a dare immediata comunicazione di fitopatie in corso al Servizio
fitosanitario regionale e al Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, che
decide se attivare interventi diretti o se prescriverli all’interessato.
Art.
45
(Circolazione
su strada e fuori strada)
1. Le strade e piste di cui all’articolo
37, comprese quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, devono essere chiuse al transito di automezzi e mezzi meccanizzati entro
dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La realizzazione delle opere necessarie
ad impedire l’accesso è a carico dei gestori o dei proprietari delle aree
servite, che possono a tal fine avvalersi di eventuali provvidenze previste in
programmi di finanziamento regionali, statali o comunitari nonché dei fondi
eventualmente accantonati per migliorie boschive.
3. Sulla viabilità di cui all’articolo 37
è consentito il transito esclusivamente ai mezzi necessari per il pronto
soccorso, la vigilanza, l’antincendio, per esigenze di studio e ricerca, i
lavori forestali e agricoli, comprese le perlustrazioni preliminari, e di
quelli utilizzati dai proprietari o possessori nelle forme di legge per motivi
di lavoro o di accesso ai propri fondi ivi inclusi il trasporto o il transito
del bestiame.
4. E’ inoltre consentita, previa
autorizzazione del comune competente per territorio, nonché, nelle aree
protette, dell’ente gestore dell’area stessa, la circolazione sulle strade e
piste di cui al comma 1 in occasione di manifestazioni, rassegne, mostre,
raduni, sagre e in altre circostanze simili.
5. Nel proporre al Servizio regionale di
cui all’articolo 6, comma 2, il riconoscimento della viabilità, ai sensi
dell’articolo 37, comma 4, il comune individua la viabilità sulla quale intende
autorizzare il transito per finalità di fruizione turistica anche diversa da
quelle di cui ai commi 3 e 4. Per la
viabilità così individuata, il comune, con apposito regolamento, stabilisce il
contingente massimo di mezzi motorizzati da autorizzare al transito, nonché i
periodi dell’anno durante i quali il transito e la sosta dei mezzi stessi sono
consentiti.
6. Il regolamento di cui all’articolo 5
disciplina le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 con particolare attenzione
alle aree della rete Natura 2000.
7. Nei boschi e sui pascoli sono proibite
la circolazione e la sosta di automezzi o mezzi meccanici al di fuori delle
strade e piste esistenti, fatte salve le esigenze di pubblica incolumità ed
eccettuati i casi di cui ai commi 3 e 4, per i quali è consentita anche la
sosta di veicoli nelle aree ricomprese entro 3 metri lineari dal ciglio delle
strade comunque carrozzabili.
Capo
II
Tutela
degli alberi e dei boschi monumentali e vetusti, delle formazioni fuori foresta
Art.
46
(Alberi
monumentali)
1. Nel territorio della Regione sono
alberi monumentali quelli definiti tali dall’articolo 7, comma 1, della legge
14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).
2. Il Servizio di cui all’articolo 6,
comma 2, della presente legge provvede, ai sensi dell’articolo 7, comma 3,
della l. 10/2013 a redigere e trasmettere al Corpo forestale dello Stato
l’elenco regionale degli alberi monumentali, censiti dai comuni sulla base dei
principi e dei criteri direttivi stabiliti ai sensi dell’articolo 7, comma 2,
della medesima legge con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali.
3. Al fine di valorizzare il patrimonio
arboreo di cui al comma 1, le aree in cui insistono gli alberi monumentali sono
gravate dal vincolo di inedificabilità per una
superficie pari ad almeno 2 volte il raggio maggiore dell’area di insidenza della chioma.
4. Il vincolo di cui al comma 2 permane
anche in caso di abbattimento del o degli esemplari monumentali, che devono
essere sostituiti con nuovi esemplari della stessa specie in numero di tre di
pronto effetto.
Art.
47
(Boschi
monumentali e boschi vetusti)
1. Sono riconosciuti come boschi
monumentali le aree boscate dove almeno il 10 per
cento degli alberi presenti per ettaro a maturità è riconosciuto monumentale
secondo la definizione di cui all’articolo 46.
2. Sono riconosciuti come boschi vetusti
le aree boscate dove il disturbo antropico è assente
o trascurabile, caratterizzate da una dinamica naturale che determina al loro
interno la presenza di tutte le fasi di rigenerazione, compresa quella
senescente costituita da esemplari di notevoli dimensioni ed età, di legno
morto costituito da alberi morti in piedi, rami ed alberi a terra, con flora
coerente con il contesto bio-geografico e presenza di
specie altamente specializzate e di specie legate ai microhabitat determinati
dall’eterogeneità strutturale.
3. La gestione e la conservazione dei
boschi di cui ai commi 1 e 2 avviene secondo specifiche disposizioni contenute
all’interno dei Piani di cui agli articoli 12 e 13 e, in loro assenza, detti
boschi sono comunque protetti da fenomeni di disturbo antropico e lasciati
all’evoluzione naturale; nel regolamento di cui all’articolo 5 sono determinate
le attività in essi vietate.
Art.
48
(Tutela
dei boschi monumentali e vetusti)
1. La Giunta regionale, entro dodici mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri, le modalità
ed i tempi per la realizzazione del censimento dei boschi monumentali e vetusti
ed istituisce il Registro regionale dei boschi monumentali e dei boschi
vetusti.
2. Il provvedimento di cui al comma 1
definisce le specifiche modalità per il rilievo, la descrizione e la
cartografia dei boschi di cui all’articolo 47.
3. Per il censimento di cui al comma 1 è
competente il Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, che provvede anche alla
tenuta e all’aggiornamento del registro di cui al comma 1.
4. L’inserimento dei boschi di cui
all’articolo 47 nel Registro di cui al comma 1 avviene d’iniziativa del
dirigente di cui all’articolo 7 o su richiesta, da formularsi al Servizio di
cui all’articolo 6, comma 2.
5. La richiesta di cui al comma 4 può
essere formulata da enti locali, enti gestori di aree naturali protette,
associazioni, singoli cittadini.
6. Il riconoscimento della qualifica di
bosco monumentale e di bosco vetusto e l’inserimento nel Registro di cui al
comma 1 avviene con provvedimento del dirigente di cui all’articolo 7 previa istruttoria svolta dal Servizio, e su
parere vincolante di apposita Commissione Tecnico-Scientifica.
7. La Commissione di cui al comma 6 ha
durata pari a cinque anni ed è nominata con provvedimento del Direttore della
Direzione competente in materia di politiche forestali, nel cui ambito è
disciplinato il funzionamento della stessa, i cui componenti sono:
a) il Dirigente del Servizio competente in
materia di politiche forestali, che la presiede;
b) un funzionario tecnico di categoria
apicale del Servizio competente in materia di politiche forestali;
c) un funzionario tecnico di categoria
apicale del Servizio competente in materia di politiche ambientali;
d) un professore ordinario dell’università
degli studi di L’Aquila con particolare competenza in materia di botanica;
e) un funzionario del Corpo forestale
dello Stato con particolare competenza ed esperienza in materia forestale ed
ambientale;
f) un funzionario di area tecnica
congiuntamente individuato dagli enti gestori dei parchi naturali ricadenti nel
territorio regionale.
8. I componenti della Commissione di cui
al comma 7 partecipano alle attività della stessa a titolo gratuito.
9. Il Servizio di cui all’articolo 6,
comma 2, provvede a notificare ai proprietari di boschi monumentali e vetusti
di cui all’articolo 47 l’inserimento nell’elenco di cui al comma 1.
Art.
49
(Tutela
delle formazioni arboree in aree urbane e periurbane)
1. La Regione promuove la tutela ed il
potenziamento delle aree verdi urbane e periurbane,
costituite da parchi, giardini o altre superfici non classificate bosco e
caratterizzate da vegetazione arborea e arbustiva.
2. La Giunta regionale, di concerto con ANCI
e UPI Abruzzo, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge istituisce un gruppo di lavoro, senza oneri a carico del bilancio
regionale, che entro novanta giorni decorrenti dal suo insediamento predispone
uno schema di “Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde
urbano” nel quale sono contenute disposizioni per la tutela, la valorizzazione
e la gestione del verde urbano nei comuni della Regione.
3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 2 è
coordinato dal Dirigente del Servizio di cui all’articolo 6, comma 2 ed è
composto da: un dipendente di categoria apicale dello stesso servizio, un
dipendente di categoria apicale della Direzione regionale competente in materia
di urbanistica, un funzionario del Corpo forestale dello Stato, un esperto
individuato dall’ANCI Abruzzo, un esperto individuato dall’UPI Abruzzo.
4. I comuni che non adottano il
regolamento di cui al comma 2 sono esclusi dagli incentivi concessi con fondi
pubblici per l’incremento ed il miglioramento del verde urbano e periurbano.
5. I provvedimenti inerenti la gestione e
la tutela delle formazioni di cui al presente articolo sono di competenza del
comune nel cui territorio le stesse ricadono.
Art.
50
(Tutela
delle piante isolate, a gruppi o in filari)
1. In assenza di apposita autorizzazione
rilasciata dal dirigente di cui all’articolo 7 sono vietati l’abbattimento, lo
sradicamento e qualunque altro intervento suscettibile di arrecare grave
menomazione alle capacità e potenzialità vegetative delle piante forestali
isolate o disposte a gruppi o in filari,
situate al di fuori dei centri urbani.
2. Il regolamento di cui all’articolo 5
stabilisce, in funzione delle specie, il diametro oltre il quale operano i
divieti di cui al comma 1. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, i
divieti di cui al comma 1 valgono per le piante forestali appartenenti ai generi Quercus,
Pinus, Acer, Fraxinus, Cupressus, Sorbus, Prunus e Juglans con diametro a
petto d’uomo superiore a 40 centrimetri.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è
rilasciata, verificata l’impossibilità di adottare soluzioni alternative
all’abbattimento, nei seguenti casi:
a) realizzazione di opere pubbliche o di
pubblica utilità;
b) edificazione e ristrutturazione di
costruzioni edilizie;
c) realizzazione di opere di miglioramento
o trasformazione fondiaria.
4. L’autorizzazione all’abbattimento è
sostituita da comunicazione, da inoltrarsi almeno trenta giorni prima
dell’intervento, nei seguenti casi:
a) diradamento di filari o gruppi volti a
migliorare la struttura e le condizioni vegetative dei singoli alberi e del
popolamento;
b) utilizzazione turnaria
di filari o gruppi di piante;
c) piante suscettibili di arrecare danno a
costruzioni, manufatti, reti tecnologiche o che rappresentano pericolo per la
pubblica o privata incolumità;
d) piante irrimediabilmente danneggiate da
cause biotiche o abiotiche, completamente secche e schiantate;
e) esecuzione di sentenze passate in
giudicato;
f) mantenimento delle distanze di
sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed
impianti.
5. Nei progetti per la realizzazione di
opere pubbliche o di pubblica utilità, di costruzioni edilizie, di
miglioramento o trasformazione fondiaria devono essere indicati gli alberi per
i quali non sussistono soluzioni alternative all’abbattimento, specificandone
le ragioni.
6. Al fine di garantire la conservazione e
la rinnovazione del patrimonio arboreo regionale, per ogni albero di cui è
autorizzato l’abbattimento per i casi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) è
prescritta la piantagione in area limitrofa di due alberi appartenenti alla
stessa specie dell’albero abbattuto e l’obbligo di assicurare gli eventuali
risarcimenti, le cure colturali e la conservazione.
7. Gli atti di piano e di programma di cui
agli articoli 10 e 11 possono prevedere interventi di tutela e sviluppo delle
piante di cui al comma 1 e indicare le risorse finanziarie per realizzarli.
Art.
51
(Arboricoltura
da legno)
1. L’arboricoltura da legno è finalizzata
alla coltivazione, in terreni non boscati, di specie
forestali per la produzione intensiva di assortimenti legnosi di pregio e di
biomasse vegetali.
2. L’impianto per arboricoltura da legno
non vincola la destinazione a bosco del terreno interessato, né comporta la sua
soggezione al vincolo idrogeologico; la coltivazione è reversibile al termine
del ciclo colturale e non è soggetta alla normativa stabilita dalla presente
legge e dal regolamento di cui all’articolo 5 , fatte salve le disposizioni per
la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e la lotta fitosanitaria.
3. Chi intende realizzare un impianto di
arboricoltura da legno di superficie superiore a duemila metri quadrati o
provvedere all’espianto ne dà preventiva comunicazione al Servizio di cui
all’articolo 6, comma 2, indicando gli estremi catastali del terreno
interessato, la o le specie utilizzate e il sesto di impianto adottato.
4. L’inventario degli impianti di
arboricoltura da legno è parte integrante dell’Inventario forestale regionale,
di cui all’articolo 16.
Capo
III
Difesa
dei boschi dagli incendi
Art.
52
(Previsione,
prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi)
1. La Regione, per il tramite della
Direzione regionale competente in materia di Protezione civile, programma le
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi
secondo quanto previsto dal Piano regionale di settore di cui all’articolo 3
della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in
materia di incendi boschivi).
2. L’attività di prevenzione è volta a
ridurre le cause ed il potenziale d’innesco degli incendi boschivi mediante
sistemi e mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio, utilizzo di
tecnologie per il monitoraggio del territorio, approntamento dei dispositivi
funzionali a realizzare la lotta attiva, attività informative e formative.
3. La Regione Abruzzo, nell’ambito degli
atti di piano e di programma di cui agli articoli 10 e 11 può prevedere la
concessione di incentivi a privati o enti pubblici per operazioni di pulizia,
interventi selvicolturali ed altre opere finalizzate
alla prevenzione degli incendi boschivi.
4. Le province ed i comuni attuano le
attività di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalla legislazione
nazionale e regionale vigente in materia di protezione civile.
5. I sindaci, quali autorità locali di
Pubblica sicurezza e Protezione civile sono obbligati ad assumere ogni utile
iniziativa per la prevenzione degli incendi di interfaccia ricorrendo alla
pianificazione comunale di emergenza e, ove necessario, all’emanazione di
apposite ordinanze rivolte ai proprietari o possessori di terreni posti in
prossimità di agglomerati urbani.
6. Su autorizzazione del dirigente di cui
all’articolo 7 di concerto con la Direzione regionale competente in materia di
Protezione civile e sentito il CfS, nei boschi può
essere consentito l’uso del fuoco sia per finalità di prevenzione degli incendi (fuoco
prescritto) sia per la lotta agli incendi (controfuoco). Modalità, condizioni e
individuazione del soggetto responsabile sono definite nel piano di cui
all’articolo 53.
7. Gli interventi di lotta attiva contro
gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza,
avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi terrestri ed aerei.
8. Ai fini della lotta attiva contro gli
incendi boschivi come definiti dall’articolo 2 della legge 353/2000 la
Direzione regionale competente in materia di protezione civile, sulla base
dell’andamento climatico stagionale e delle condizioni della vegetazione
forestale, propone all’approvazione della Giunta regionale apposito atto
deliberativo di “Dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi”,
fissando la data di apertura e chiusura della campagna annuale antincendio.
9. Contestualmente all’inizio della
campagna annuale antincendio e sino alla sua conclusione è insediata, presso la
sala operativa regionale di Protezione civile, ai sensi dell’articolo 7, comma
3, della l. 353/2000, la Sala operativa unificata permanente (SOUP).
10. Alla SOUP è affidato il coordinamento di
tutti i soggetti aventi competenza in materia di previsione, prevenzione e
lotta attiva agli incendi boschivi, nonché il coordinamento con le strutture
statali competenti in materia e, in particolare, con il Centro operativo aereo
unificato (COAU), di cui all’articolo 7, comma 2, della l. 353/2000.
11. L'organizzazione e le modalità di
funzionamento della SOUP sono assicurati direttamente dalla struttura regionale
di Protezione civile, che provvede anche all’attivazione delle associazioni di
volontariato di Protezione civile iscritte all’albo regionale previsto nelle
vigenti disposizioni regionali.
12. Per il coordinamento e l’attuazione degli
interventi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, la Regione
Abruzzo può avvalersi, tramite la stipula di convenzioni o appositi accordi di
programma, di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato e del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nel rispetto di accordi di programma
definiti tra i due corpi a livello statale.
Art.
53
(Piano
antincendio regionale)
1. La Direzione regionale competente in
materia di Protezione Civile provvede annualmente all’aggiornamento del Piano
regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi dell’articolo 3 della l.
353/2000 ed in conformità alle linee guida contenute nel decreto ministeriale
20 dicembre 2001, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile.
2. La Direzione di cui al comma 1 convoca
apposite riunioni di coordinamento con gli enti locali, il Corpo forestale
dello Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e la Direzione competente
in materia di politiche forestali allo scopo di acquisire informazioni e di
discutere sulle problematiche territoriali inerenti gli incendi boschivi nonché
di definire gli interventi di pianificazione, individuando gli obiettivi
prioritari da perseguire.
3. Il piano regionale, in osservanza delle
disposizioni legislative regionali e nazionali vigenti in materia di lotta agli
incendi boschivi e protezione civile, individua le competenze di ciascun ente
territoriale nella previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi
boschivi.
4. La Regione attua le proprie competenze
direttamente o mediante la stipula di convenzioni o appositi accordi di
programma con il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco, le associazioni di volontariato ed altri soggetti o istituzioni all’uopo
individuati.
Art.
54
(Pianificazione
antincendio nelle aree protette)
1. Per le aree naturali protette
regionali, il Piano di cui all’articolo precedente è integrato da un’apposita
sezione, definita d’intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi e
sentito il Corpo forestale dello Stato.
2. Per i parchi naturali e le riserve
naturali dello Stato presenti sul territorio regionale, il piano di cui
all’articolo 53 è integrato dal piano adottato ai sensi dell’articolo 8, comma
2, della l. 353/2000.
Art.
55
(Attivita’ formative ed informative)
1. La Direzione regionale competente in
materia di Protezione civile d’intesa con il Servizio di cui all’articolo 6,
comma 2 e compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate sui pertinenti
capitoli del bilancio regionale individua, entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, modalità di integrazione dei
programmi scolastici di ogni ordine e grado volte ad accrescere e promuovere
l’effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, con
particolare riferimento alla previsione e prevenzione degli incendi boschivi.
2. Al fine di tutelare i territori
ricadenti nei parchi nazionali la stessa Direzione, compatibilmente con le
risorse finanziarie stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio regionale,
organizza entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
anche associandosi con le confinanti regioni Marche, Lazio, e Molise, corsi di
formazione permanente e ricorrente con cadenza annuale a carattere
teorico-pratico, rivolti alla preparazione dei soggetti coinvolti in attività
di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.
3. La Direzione di cui al comma 1 appronta
annualmente un manifesto informativo diretto alla popolazione sulle cause
determinanti l’innesco di incendio e sulle norme comportamentali da rispettare
in caso di pericolo, e lo dirama a tutti i comuni del territorio regionale
affinché esso resti affisso all’albo pretorio di ciascuno di essi dal 1° aprile
al 30 ottobre di ogni anno.
Art.
56
(Divieti
e prescrizioni)
1. Ai fini di quanto stabilito
dall’articolo 3, comma 3, lettera c) della l. 353/2000 tutti i boschi, come
definiti dall’articolo 3 della presente legge, sono considerati aree a rischio
di incendio boschivo ed è pertanto vietato a chiunque accendere fuochi al loro
interno e a distanza inferiore a metri lineari 100 dai loro margini al di fuori
di aree appositamente attrezzate.
2. Alle aree boscate
ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco si applicano i
vincoli, i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui all’articolo 10 della
l. 353/2000 e dell’articolo 42 della presente legge.
3. Le specifiche autorizzazioni per le
attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale da realizzarsi con fondi
pubblici nelle aree percorse da incendio di cui all’articolo 10, comma 1, della
l. 353/2000 sono concesse, per le superfici non ricomprese nelle aree protette
statali, dal Servizio di cui all’articolo 6,comma 2, previa istruttoria delle
relative istanze.
4. Durante il “Periodo di grave
pericolosità per gli incendi boschivi” nelle zone boscate,
fatte salve le altre norme vigenti in materia, si attuano le seguenti
prescrizioni e divieti:
a) è vietato accendere fuochi, far
brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli,
usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, nonché
compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o
immediato di incendio;
b) è vietato parcheggiare sui prati o nei
boschi autovetture munite di marmitta catalitica;
c) nelle discariche pubbliche o private è
fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con
materiale inerte;
d) nelle discariche è vietato procedere
alla combustione dei rifiuti quale metodo di eliminazione degli stessi;
e) è fatto obbligo al gestore della
discarica di procedere all’immediato spegnimento di eventuali incendi che
dovessero comunque insorgervi;
f) nel periodo dal 1 giugno al 30
settembre di ogni anno è in ogni caso vietata l’accensione di fuochi entro il
limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco;
g) nel periodo dal 1 giugno al 30
settembre di ogni anno è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi,
sigari o sigarette accese.
5. Deroghe specifiche possono essere
concesse dal dirigente di cui all’articolo 7 per l’accensione di fuochi e di
camini in aree di verde attrezzato sottoposte a sorveglianza, secondo modalità
e condizioni stabilite dal regolamento di cui all’articolo 5.
6. I comandi militari e di polizia,
nell’esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte
le precauzioni per prevenire gli incendi.
Capo
IV
Materiale
forestale di moltiplicazione
Art.
57
(Materiale
forestale di moltiplicazione)
1. La Regione persegue la conservazione
della biodiversità e la tutela delle risorse genetiche forestali autoctone; a
tal fine promuove l’utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie
costituenti gli ecosistemi forestali regionali e, in applicazione del d.lgs 386/2003 relativa alla commercializzazione dei
materiali forestali di moltiplicazione. disciplina la produzione, la
commercializzazione e l’utilizzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione (MFM) per fini forestali.
2. Sono individuati quali fini forestali
ai sensi della presente legge tutte le attività relative all’imboschimento, al
rimboschimento, all’arboricoltura da legno, all’arboricoltura per biomasse,
alla tartuficoltura, al restauro forestale, alla rinaturalizzazione, alla
sistemazione del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica.
3. Il materiale di moltiplicazione
destinato a fini forestali è prodotto, commercializzato o comunque ceduto in
conformità alla Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei
materiali forestali di moltiplicazione e del d. lgs
386/2003 di attuazione della medesima.
4. Le norme di cui alla presente legge si
applicano alle specie elencate nell’Allegato I del d.lgs
386/2003; la Giunta regionale con proprio provvedimento può individuare, in
aggiunta a tali specie, altre specie autoctone o naturalizzate di interesse
regionale cui estendere le norme della presente legge.
5. La Regione Abruzzo in qualità di
Organismo ufficiale ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera n) del d.lgs.
386/2003 provvede attraverso i Servizi della Direzione regionale competente in
materia a svolgere le seguenti attività:
a) tenuta del Registro regionale dei
produttori di materiali forestali;
b) rilascio dell’autorizzazione alla
produzione e commercializzazione di MFM;
c) istruttoria delle richieste di
autorizzazione alla raccolta di MFM e rilascio dei Certificati principali
d’identità di soprassuoli fonti di seme, arboreti, genitori, cloni e miscugli
di cloni;
d) vigilanza e controllo fitosanitario sui
MFM e relative ispezioni ufficiali presso le strutture vivaistiche autorizzate;
e) rilascio dell’autorizzazione
all’importazione di MFM;
f) ammissione dei MFM alle categorie
commerciali di cui all’articolo 2, comma 2, del d.lgs
386/2003;
g) delimitazione delle regioni di
provenienza;
h) tenuta dei registri dei materiali di
base (MB);
i) definizione e aggiornamento dei
disciplinari di gestione dei materiali di base;
j) organizzazione della raccolta di MFM e
gestione dei popolamenti per la raccolta dei semi e dei frutti forestali;
k) attuazione di progetti di ricerca per
la gestione, tutela e conservazione delle risorse genetiche forestali in
collaborazione con enti di ricerca.
6. Il Corpo forestale dello Stato esplica,
ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs 386/2003,
nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge 6 febbraio 2004, n.
36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato) le attività di vigilanza
e controllo in materia di MFM nonché altre eventuali attività previste
nell’ambito della Convenzione di cui all’articolo 8 della presente legge.
7. Qualora si debba far ricorso ad
impianti artificiali per il restauro forestale, la rinnovazione, la
ricostituzione, il rinfoltimento o ampliamento dei boschi è ammesso
esclusivamente l’uso di materiale vegetale di moltiplicazione proveniente dalle
regioni di provenienza di cui al comma 5, lettera g), che rimane soggetto a
controllo di provenienza e certificazione.
8. Le agevolazioni ed i contributi
previsti da leggi nazionali e regionali, nonché da norme comunitarie, in
materia di miglioramenti boschivi ed a sostegno della selvicoltura sono
concessi prioritariamente ai proprietari o possessori ai sensi delle norme
vigenti di boschi iscritti nel Registro regionale dei materiali forestali di
base di cui all’articolo 58.
9. Le agevolazioni ed i contributi previsti
da leggi nazionali e regionali, nonché da norme comunitarie, per la
realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti, impianti di arboricoltura da
legno, interventi di restauro forestale ed interventi di ingegneria
naturalistica che prevedano l’utilizzo di materiale vegetale vivo sono concessi
esclusivamente se in tali attività sono utilizzati materiali provenienti da
materiali di base iscritti nel Registro regionale dei materiali forestali di
base di cui all’articolo 58.
10. Il competente Servizio della Giunta
regionale può autorizzare, esclusivamente per finalità sperimentali e di
ricerca, su formale richiesta e previo conforme parere della Commissione
tecnico-consultiva di cui all’articolo 61, gli enti pubblici di ricerca e
sperimentazione, nonché i Centri nazionali per la conservazione della
biodiversità forestale di cui all'articolo 10 del d.lgs. 227/2001
all’utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione in deroga alle
disposizioni di cui al presente Capo.
Art.
58
(Registro
regionale dei materiali forestali di base (RRMFB))
1. E’ istituito, in attuazione
dell’articolo 10, comma 1, del d.lgs 386/2003 e
secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 1597/2002 del 6 settembre
2002 relativo alle modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE per
quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base,
il Registro regionale dei materiali forestali di base (RRMFB).
2. Il Registro regionale dei materiali
forestali di base è costituito dall’elenco dei Materiali forestali di base
presenti sul territorio regionale ed ammessi alla produzione di materiali
forestali di moltiplicazione delle specie inserite nell’Allegato I del d.lgs 386/2003, distinti nelle categorie: identificati alla
fonte, selezionati, qualificati e controllati.
3. Il Registro regionale dei materiali
forestali di base è suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) Fonti di seme, soprassuoli ed aree di
raccolta;
b) Arboreti da seme;
c) Genitori;
d) Cloni;
e) Miscugli di cloni;
f) Atlante delle regioni di provenienza.
4. I materiali di base o “unità di
ammissione” sono iscritti in relazione alle proprie caratteristiche nella
specifica Sezione del RRMFB; le singole “unità di ammissione” sono descritte
secondo le modalità di cui all’articolo 10, comma 3, del d.lgs
386/2003 e contraddistinte con un codice ufficiale progressivo di
identificazione non modificabile lungo tutta la filiera vivaistica.
5. I boschi da seme presenti sul
territorio della Regione Abruzzo già iscritti al Libro nazionale dei boschi da
seme (LNBS) ex legge 22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina della produzione e del
commercio di sementi e piante di rimboschimento) sono iscritti provvisoriamente
d’ufficio al Registro Regionale e conservano temporaneamente la numerazione
identificativa originaria.
6. La Regione, attraverso i Servizi della
Direzione regionale competente in materia, provvede, in attuazione di quanto
previsto dall’articolo 10, comma 2, del d.lgs
386/2003, ad inviare al competente organo presso il Ministero per le Politiche
alimentari, agricole e forestali le caratteristiche di ogni singola unità di
ammissione e a comunicare gli aggiornamenti successivi.
7. Al fine di assicurare le migliori
condizioni per la conservazione e l’incremento del patrimonio genetico
forestale autoctono, la Regione promuove la corretta gestione degli arboreti e
delle piante da seme iscritti nel registro regionale, nonché l’individuazione e
la selezione di nuovi Materiali di Base.
8. Con propria deliberazione la Giunta
regionale approva i criteri e le modalità per l’iscrizione al Registro
regionale dei materiali forestali di base, per la tenuta e l’aggiornamento del
Registro regionale, per l’aggiornamento delle regioni di provenienza, nonché
per la raccolta, conservazione e controllo dei Materiali forestali di moltiplicazione.
9. All’adozione degli atti inerenti
l’attuazione della deliberazione di cui al comma 8 provvede il Dirigente del
competente Servizio della Giunta regionale.
10. In attuazione dell’articolo 10, comma 4,
del d.lgs 386/2003 è approvata la cartografia delle
regioni di provenienza di cui all’allegato I alla presente legge.
Art.
59
(Attivita’ vivaistica forestale)
1. E’ considerata attività vivaistica
forestale la produzione e la distribuzione a qualsiasi titolo e per i fini di
cui al comma 2 dell’articolo 57 di piante forestali e di altro Materiale
forestale di moltiplicazione, compresi gli strobili, i frutti forestali e le
sementi nonché il prelievo, in aree boscate, di
piante provenienti da espianti autorizzati o di altro materiale di moltiplicazione.
2. L’attività vivaistica forestale può
essere esercitata unitamente ad altra attività vivaistica ed è comunque
soggetta, oltre che alle norme di cui alla presente legge, alla disciplina di
cui al d.lgs n. 386/2003 e alla disciplina e alle
procedure previste dalla normativa fitosanitaria con particolare riferimento al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 attuativo della Direttiva 2002/89/CE
concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
3. Nell’ambito del Registro ufficiale dei
produttori di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 214/2005
è istituito il registro ufficiale dei fornitori di materiali forestali di
moltiplicazione di cui all’articolo 4, comma 2, del d.lgs
386/03, al quale sono iscritti i soggetti autorizzati ai sensi dello stesso.
4. Con deliberazione della Giunta
regionale sono stabilite le modalità per la tenuta del registro di cui al comma
3, le modalità e tempi per il rilascio delle autorizzazioni, i requisiti dei
produttori, i modelli per la richiesta e per il rilascio dell’autorizzazione
nonché gli obblighi e gli adempimenti a carico dei produttori.
Art.
60
(Alberi
di natale ed altri MFM non destinati a fini forestali)
1. La produzione vivaistica di conifere
destinate ad albero di Natale è soggetta, qualora le stesse siano poi
utilizzate per i fini di cui all’articolo 57, comma 2, alle norme della
presente legge.
2. Il trasporto e la commercializzazione
di conifere e dei loro cimali destinati ad albero di Natale provenienti da
attività selvicolturali sono subordinati ad
attestazione di provenienza rilasciata dal competente Servizio della Giunta
regionale che, con proprio provvedimento, approva la modulistica e le procedure
per il rilascio.
3. Le piante e i cimali destinati ad
albero di Natale sono muniti di contrassegno, che ne attesta la provenienza.
4. E’ fatto divieto di trasportare e
commercializzare conifere dotate di apparato radicale non provenienti da
attività di coltivazione in vivaio.
5. La disciplina di cui al presente capo
non si applica ai materiali forestali di moltiplicazione sotto forma di postime
e parti di piante per i quali è provato che non sono destinati a fini
forestali; per essi è fatto obbligo alle ditte che li detengono o commercializzano
apporre etichette o cartellini recanti la dicitura “non per fini forestali”.
Art.
61
(Commissione
tecnico-consultiva)
1. Al fine di fornire il necessario
supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali competenti in materia è
istituita la Commissione regionale tecnico-consultiva per la produzione e la
commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di
moltiplicazione, di seguito nominata Commissione tecnico-consultiva.
2. La Commissione tecnico-consultiva
esprime pareri non vincolanti e formula proposte:
a) sull’individuazione delle specie di cui
all’articolo 57, comma 4;
b) sulle iscrizioni nel Registro regionale
dei materiali forestali di base di cui all’articolo 58 e sulle cancellazioni
dallo stesso;
c) sui disciplinari o piani di gestione
dei materiali di base iscritti nel registro regionale;
d) sul sistema autorizzativo
e di controllo regionale e sulla modulistica adottata;
e) sull’idoneità tecnica degli impianti,
delle attrezzature e delle professionalità di cui dispongono le ditte
richiedenti l’autorizzazione alla produzione e vendita di cui all’articolo 57;
f) sulle proposte di revoca o sospensione
temporanea delle autorizzazioni formulate dagli organi di vigilanza a seguito
di accertamenti eseguiti in vivaio o presso i punti di commercializzazione e
presso gli stabilimenti.
3. La Commissione tecnico-consultiva è
nominata, previa intesa con le amministrazioni interessate, con provvedimento
della Giunta regionale su proposta della Direzione regionale competente in
materia di politiche forestali ed è composta:
a) dal Dirigente del Servizio della Giunta
regionale competente in materia di politiche forestali, che la presiede;
b) da un dipendente di categoria apicale
del Servizio di cui sopra, con funzioni di segretario;
c) da un dipendente di categoria apicale
del Servizio della Giunta regionale competente in materia fitosanitaria;
d) da un funzionario del Corpo forestale
dello Stato designato dal Comando regionale;
e) da un ricercatore del Consiglio per la
ricerca e sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca per la
selvicoltura (CRA-SEL) di Arezzo;
f) da un docente esperto della realtà
forestale abruzzese dell’Università de L’Aquila.
4. La Commissione può avvalersi, previa
intesa con le amministrazioni interessate, ogni qualvolta lo ritenga utile, di
ricercatori esperti a livello universitario nelle materie trattate, di
rappresentanti della Federazione degli Ordini dei Dottori agronomi e Dottori
forestali della Regione Abruzzo, delle Associazioni vivaistiche e di
rappresentanti degli Enti di gestione delle aree naturali protette presenti sul
territorio regionale.
5. Ai componenti del Comitato esterni
all’amministrazione regionale per la partecipazione alle sedute dello stesso
spetta il trattamento di missione nella misura e nelle forme previste per i
dipendenti regionali con qualifica più elevata.
Art.
62
(Vivaistica
pubblica - vivai forestali regionali)
1. La Regione, per conseguire l'incremento
e il miglioramento del patrimonio forestale regionale nonché al fine di
conseguire gli obiettivi della presente legge, sostiene gli oneri per la
gestione dei vivai forestali di proprietà regionale.
2. I vivai forestali regionali:
a) producono materiale di propagazione destinato
alla realizzazione di rimboschimenti, imboschimenti, rinfoltimenti, recuperi
ambientali, impianti di arboricoltura da legno, verde pubblico e privato,
tartufaie;
b) producono materiale vivaistico per la
conservazione e diffusione del patrimonio genetico vegetale regionale;
c) forniscono gratuitamente ai Comuni le
piante richieste per l'attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 della
legge 9 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il Comune di residenza di porre a
dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica) e
per la celebrazione della Festa dell’Albero di cui all’articolo 1 della legge
14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani);
d) costituiscono e provvedono alla
gestione di arboreti per la produzione di materiali di moltiplicazione
forestale appartenenti alle categorie selezionati, qualificati, controllati.
3. L’attività dei vivai forestali
regionali è regolata, fino all’approvazione del Piano forestale regionale di
cui all’articolo 10 , da un programma triennale, redatto dal Servizio di cui
all’articolo 6, comma 2, e approvato dalla Giunta regionale, nel quale sono
previste le attività da realizzare nel triennio di validità avvalendosi dei
fondi all’uopo destinati nel bilancio regionale, dei fondi provenienti
dall’attività vivaistica stessa, nonché di eventuali fondi nazionali e
comunitari.
4. Nel programma di cui al comma 3 sono
definite le esigenze in materia di personale da assumere a tempo determinato,
per un periodo non superiore a mesi sei nell’arco dell’anno, per le attività di
carattere stagionale da svolgere nei vivai, quantificandone i relativi oneri,
compatibilmente con la normativa statale volta, nell’ottica del perseguimento
degli obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, a
limitare l’uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego.
5. All’assunzione del personale a tempo
determinato di cui al comma 4 e agli adempimenti consequenziali provvede, su
richiesta del Servizio di cui all’articolo 6 comma 2, la Direzione competente
in materia di personale, nel limite massimo di spesa dello stanziamento
annualmente iscritto sul capitolo 07.01.002 - 111412 denominato “Spese attività
vivaistica”.
6. La fornitura di materiali forestali di
moltiplicazione e di materiali comunque prodotti nei vivai forestali regionali
a favore di privati è subordinata al versamento di un contributo pari alla
media delle spese di produzione sostenute dal complesso dei vivai forestali
regionali; gli enti pubblici sono soggetti alla corresponsione di un contributo
pari al massimo al 70 per cento della media delle spese di produzione, fatta
eccezione per quanto previsto dal comma 2 lettera c).
7. Il contributo di cui al comma 6 è
versato mediante accreditamento su conto corrente intestato alla Regione
Abruzzo «Attività vivaistiche», con iscrizione sul capitolo di entrata 31102 e
sul capitolo di spesa 111412 del bilancio regionale con vincolo di destinazione
alla gestione e miglioramento dei vivai forestali regionali.
8. Il Servizio di cui all’articolo 6,
comma 2, provvede a determinare la media delle spese di cui al comma 6 al fine
di redigere un apposito listino dei materiali disponibili presso i vivai
forestali regionali; gli importi sono aggiornati ogni tre anni sulla base
dell’indice FOI elaborato dall’Istat.
TITOLO
VIII
DANNO
FORESTALE E SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art.
63
(Vigilanza,
accertamento delle infrazioni e contenzioso)
1. La vigilanza sull’applicazione della
presente legge e del regolamento di cui all’articolo 5 nonché l’accertamento e
la contestazione delle infrazioni sono affidati al personale del Corpo
forestale dello Stato; concorrono alle suddette attività le altre Forze di
Polizia e, limitatamente al territorio e nell’ambito delle funzioni di
competenza, la Polizia Provinciale e Locale ed il personale di sorveglianza cui
la legge riconosce la qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. La valutazione del danno forestale e
della conseguente sanzione amministrativa è effettuata da personale con
specifica qualifica professionale che abbia, comunque, le attribuzioni di
pubblico ufficiale o, in mancanza, da personale del Corpo forestale dello Stato
specificatamente formato.
3. Alle sanzioni amministrative dettate
dalla presente legge si applicano le sezioni I e II del capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. L’ufficio regionale competente a
detenere il contenzioso, a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17, comma
3, della l. 689/1981 ed i relativi scritti difensivi è il Servizio di cui
all’articolo 6, comma 2, della presente legge.
5. Gli importi delle sanzioni sono versati
su conto corrente intestato alla Regione Abruzzo e affluiscono nel bilancio
della Regione Abruzzo con iscrizione sul capitolo di entrata n. 35003 del
bilancio regionale, con vincolo di destinazione per lo svolgimento delle
attività connesse con le finalità della presente legge nell’ambito della programmazione
di cui all’articolo 11.
Art.
64
(Rivalutazione)
1. La misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dalla presente legge è rivalutata ogni cinque anni in
misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) verificatasi nel
periodo intercorso dall’ultimo aggiornamento, con arrotondamento degli importi
edittali nel minimo e nel massimo all’euro inferiore.
2. Entro il 20 dicembre dell’ultimo anno
del quinquennio il Servizio di cui all’articolo 6 comma 2 aggiorna gli importi
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge secondo
le modalità di cui al comma 1.
3. Gli importi aggiornati sono applicati
alle sanzioni irrogate a partire dal 1° gennaio del primo anno del quinquennio
di applicazione.
Art.
65
(Danno
forestale)
1. Si definisce danno forestale qualsiasi
forma accertabile e misurabile di alterazione della consistenza e della densità
del bosco in conseguenza di violazione di norme, prescrizioni o provvedimenti
amministrativi relativi alle attività di cui alla presente legge.
Art.
66
(Taglio
di piante - tabelle per la determinazione delle sanzioni)
1. La determinazione dell’importo delle
sanzioni per il taglio di piante e polloni di cui ai successivi articoli è
effettuata sulla base delle tariffe di cui all’allegato II alla presente legge,
redatte con riferimento al valore di mercato del legname della specie
sottoposta a taglio in funzione degli assortimenti di maggior valore e senza
alcuna detrazione per spese di taglio, allestimento, esbosco e trasporto.
2. Le tariffe per le piante destinate a
crescere ad alto fusto, per i castagni da frutto e per le matricine dei boschi
cedui di cui alla Tabella A dell’allegato II sono compilate per ciascuna specie
o gruppo di specie e determinano, in funzione del diametro misurato a metri
1,30 da terra, i valori minimo e massimo per singola pianta.
3. Le tariffe per i boschi cedui di cui
alla Tabella B dell’allegato II determinano i valori minimo e massimo per
ciascun assortimento utile ritraibile dal taglio.
Art.
67
(Taglio
di piante – accertamento e calcolo delle sanzioni)
1. Per le violazioni alle norme sul taglio
di soggetti arborei come regolamentato dalla presente legge e dal regolamento
di cui all’articolo 5 sono considerati i soggetti abbattuti o sradicati in più
rispetto a quelli consentiti o autorizzati nonché quelli abbattuti o sradicati
in epoca non consentita.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche per i soggetti arborei che, pur non essendo abbattuti o
sradicati, risultino qualitativamente non idonei, secondo le specifiche
contenute nel regolamento di cui all’articolo 5, alla funzione per la quale
sono stati riservati.
3. Nei boschi cedui a regime, nei boschi
cedui avviati all’alto fusto e nelle fustaie coetanee di origine gamica o
agamica fino alla fase di perticaia la valutazione
del danno forestale è effettuata mediante campionamento per aree di saggio,
delimitate fisicamente, rappresentanti almeno il 5 per cento della superficie
interessata dal taglio.
4. Nelle formazioni non elencate al comma
3 la valutazione del danno forestale è effettuata mediante rilievo sull’intera
superficie interessata dal taglio. Su richiesta motivata, il dirigente di cui
all’articolo 7 può autorizzare un campionamento per aree di saggio, delimitate
fisicamente, rappresentanti almeno il 10 per cento della superficie interessata
dal taglio.
5. Qualora le ceppaie delle piante
abusivamente abbattute siano state distrutte, il diametro di queste ultime è
determinato con riferimento a piante di sviluppo e dimensioni simili a quelle
distrutte o, in mancanza, a boschi di composizione e sviluppo simili a quello
nel quale è accertata l’infrazione.
6. Le piante recanti danni da
scortecciatura, capitozzatura, recisione di rami,
incisione e amputazione di radici, incendio, pascolo ed altri, quando il danno
arrecato possa determinare deperimento e morte delle stesse sono assimilate ai
soggetti di cui al comma 1.
7. I danni arrecati al bosco da bestiame
d’allevamento di qualunque specie, fatte salve le sanzioni specificamente
previste dai commi 3 e 4 dell’articolo 75 in funzione del numero dei capi
immessi al pascolo, è sanzionato con riferimento alla quantità di fieno normale
giornalmente consumata dal singolo capo, applicando il triplo del prezzo
riportato nei mercuriali della locale Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura, Artigianato.
8. L’importo della sanzione di cui al
comma 7 è determinato applicando i seguenti valori minimi e massimi: da Kg 10 a
kg 20 di fieno normale per ogni capo bovino o equino adulto; da kg 5 a kg 10 di
fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro; da kg 1,5 a kg 2 di fieno
normale per ogni capo ovino o caprino.
Art.
68
(Sanzioni
amministrative per mancata attuazione del piano di coltura e conservazione)
1. Chiunque successivamente alla
riconsegna dei terreni sui quali siano stati realizzati gli interventi pubblici
di cui all’articolo 24 comma 2 non ottemperi alle previsioni contenute nel
Piano di coltura di cui all’articolo 25 comma 3 è punito con la sanzione
pecuniaria da 100 a 300 euro per ettaro di superficie o sua frazione o altra
unità di misura idonea.
Art.
69
(Sanzioni
amministrative per violazione alle disposizioni in materia di vincolo
idrogeologico)
1. Chiunque, in violazione a quanto
disposto dall’articolo 30 comma 5 realizzi movimenti terra in scavo o riporto
in mancanza della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 20,00 ad euro 200,00, cui sono aggiunti da euro 3,00 ad euro
21,00 per ogni metro cubo di terreno movimentato o sua frazione.
2. Alla sanzione di cui al comma 1, per la
parte eccedente il titolo abilitativo, è soggetto anche chi, pur munito di
autorizzazione, esegua i lavori in difformità dalla stessa.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono
raddoppiati nel caso in cui l’autorizzazione sia stata negata ai sensi del
comma 6 dell’articolo 30.
4. Chiunque, in violazione a quanto disposto
dall’articolo 30 comma 7 realizzi
movimenti di terra previsti nei piani di cui agli articoli 13 e 14 in mancanza
della dovuta comunicazione è soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 20,00 ad euro 200,00.
5. Il trasgressore ed il coobbligato in
solido cui sono state comminate le sanzioni di cui ai commi da 1 a 4 sono
inoltre tenuti, qualora sia accertata l’incompatibilità con i vincoli disposti
dalla presente legge, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, con applicazione
della sanzione nel minimo edittale; in caso di inadempienza i lavori sono
eseguiti d’ufficio con addebito delle spese.
6. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5
sono parimenti comminate a chiunque abbia proceduto alla realizzazione di
viabilità in violazione a quanto disposto dall’articolo 37.
Art.
70
(Sanzioni
amministrative per trasformazione del bosco)
1. Chiunque, in violazione a quanto
disposto dall’articolo 31 comma 2 effettui interventi sui boschi come definiti
all’articolo 3 in qualsiasi stadio di sviluppo al fine di trasformarli e
cambiarne la destinazione del suolo senza la prescritta autorizzazione è punito
cumulativamente con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad
euro 10.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione e con le
sanzioni proporzionali previste per i movimenti terra di cui all’articolo 69,
per lo sradicamento di piante e ceppaie di cui all’articolo 83, comma 1 lettera
a) e per l’eliminazione del soprassuolo boscato sulla
base delle procedure indicate negli articoli 66 e 67.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono
parimenti comminate a chiunque non realizzi le misure di compensazione indicate
nell’autorizzazione di cui all’articolo 32, ovvero realizzi le stesse in
difformità dalle modalità prescritte.
Art.
71
(Sanzioni
amministrative per violazione di divieti)
1. Chiunque, in violazione di quanto
disposto dall’articolo 33 comma 1, lettera a) e dall’articolo 41 effettui la
conversione di boschi di alto fusto di origine gamica o agamica o di castagneti
da frutto in cedui è punito:
a) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per ogni mille metri quadrati di
terreno o frazione nei quali sia stata operata conversione in ceduo composto;
b) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 600,00 ad euro 6.000,00, per ogni mille metri quadrati di
terreno o frazione nei quali sia stata operata conversione in ceduo semplice.
2. Chiunque, in violazione di quanto
disposto dall’articolo 33 comma 1 lett. b) effettui la conversione di cedui
composti in cedui semplici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 200,00 ad euro 2.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o
frazione.
3. Chiunque, in violazione a quanto
disposto dall’articolo 33 comma 1 lett. c) effettui la sostituzione di specie
forestali autoctone con specie alloctone e di specie definitive con specie
pioniere o preparatorie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 300,00 ad euro 3.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o
frazione.
4. Chiunque, in violazione a quanto
disposto dall’articolo 33 comma 1 lett. d) effettui l’utilizzazione a ceduo di
cedui invecchiati con età superiore al doppio del turno minimo stabilito dal
regolamento di cui all’articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 400,00 ad euro 4.000,00 per ogni mille metri quadrati di
terreno o frazione.
5. Chiunque, in violazione a quanto
disposto dall’articolo 33 comma 1 lett. e) e dall’articolo 34 comma 2 lettera
h) effettui il taglio raso inteso come taglio totale del soprassuolo è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 700,00 ad euro 7.000,00 per
ogni mille metri quadrati di terreno o frazione.
6. Ai responsabili delle violazioni di cui
ai commi da 1 a 5 sono inoltre comminate le sanzioni di cui agli articoli 66 e
67.
7. Qualora le violazioni di cui ai commi
da 1 a 5 siano commesse nei boschi in situazione speciale di cui all’articolo
40 le sanzioni sono raddoppiate.
Art.
72
(Sanzioni
amministrative per violazione delle disposizioni in materia di comunicazioni,
dichiarazioni ed autorizzazioni per tagli colturali)
1. Chiunque, in violazione a quanto
disposto dall’articolo 35 commi 1 e 2 e dall’articolo 41 esegua lavori di
taglio di boschi e lavori ad essi connessi previsti nei piani di cui agli
articoli 13 e 14 è punito:
a) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1.000,00 nel caso in cui i lavori siano
eseguiti in assenza della prescritta comunicazione;
b) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00, nel caso in cui i lavori siano avviati
in data antecedente ai termini di cui all’articolo 35, comma 2.
2. Chiunque esegua interventi selvicolturali in boschi non oggetto di pianificazione in
violazione a quanto disposto dall’articolo 35, comma 3, è punito:
a) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00 per ogni 1000 metri quadrati di terreno
o frazione per le ipotesi di cui all’articolo 35 comma 3 lett. a);
b) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1.000,00 per ogni mille metri quadrati di
terreno o frazione per i casi di cui all’articolo 35 comma 3 lett. b);
c) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00 per ogni mille metri quadrati di
terreno o frazione per i casi di cui all’articolo 35 comma 3 lett. c);
d) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00 per ogni mille metri quadrati di
terreno o frazione per i casi in cui i lavori siano eseguiti in contiguità o a
distanza inferiore a quella stabilita dall’articolo 35 comma 10.
3. Chiunque esegua il taglio dei boschi al
di fuori delle epoche stabilite nel regolamento di cui all’articolo 5 è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria calcolata per tutta la massa legnosa
ricavata sulla base delle tabelle A e B di cui all’articolo 66 della presente
legge.
4. Qualora le violazioni di cui ai commi 1
e 2 siano commesse all’interno delle zone SIC e ZPS di cui all’articolo 15,
comma 1, delle zone di cui all’articolo
47 o nei boschi in situazione speciale
di cui all’articolo 40 le sanzioni sono aumentate del doppio.
5. Qualora il dirigente di cui
all’articolo 7 non impartisca prescrizioni nei termini stabiliti dall’articolo
35, commi 4 e 5, e nell’ambito delle
attività di sorveglianza e controllo sia riscontrato che le informazioni
contenute nella comunicazione, dichiarazione o istanza e negli atti ad esse
allegati non sono veritiere è disposta l’immediata sospensione dei lavori e, in
aggiunta alle sanzioni penali per false o mendaci dichiarazioni, si applicano
le sanzioni previste dagli articoli 66, 67 e 71.
Art.
73
(Sanzioni
amministrative per taglio ed estirpazione di arbusti)
1. Chiunque proceda, all’interno dei
terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, al taglio o all’estirpazione di
arbusti e cespugli in assenza delle autorizzazioni previste dall’articolo 39 o
in difformità dalle stesse, è punito con il pagamento di una somma minima di
euro 50,00 e massima di euro 500,00 per ogni mille metri quadrati o frazione.
2. Qualora le violazioni siano commesse
nei boschi in situazione speciale, iscritti negli elenchi di cui all’articolo
40, comma 2, le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono raddoppiate.
Art.
74
(Sanzioni
amministrative relative ai castagneti)
1. Chiunque all’interno dei castagneti
esegua lavori in difformità da quanto disposto dall’articolo 41 e dal regolamento di cui all’articolo 5 è
punito con le sanzioni di cui agli articoli 71 e 72.
2. La mancata realizzazione nei termini
stabiliti delle operazioni di innesto previste nella comunicazione, progetto di
taglio, piano di coltura e conservazione ovvero prescritte dal dirigente di cui
all’articolo 7 è punita con la sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro
100,00 per ogni soggetto non innestato.
Art.
75
(Sanzioni
amministrative relative al pascolo)
1. Il legale rappresentante degli enti
pubblici che autorizzino il pascolo nei propri boschi senza aver provveduto
all’istituzione del registro di cui all’articolo 42 comma 5 è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00; la sanzione è
ridotta della metà nel caso in cui, pur avendo l’Ente provveduto
all’istituzione del registro, ne sia stato omesso l’aggiornamento alla data di
immissione al pascolo.
2. Il legale rappresentante degli enti
pubblici che autorizzi il pascolo o conceda la fida pascolo in mancanza della prescritta
pianificazione di cui al comma 8 dell’articolo 42 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 1.000,00; con la stessa
sanzione è punito il legale rappresentante dell’ente che autorizza il pascolo o
conceda la fida pascolo in violazione dei limiti stabiliti dal regolamento di
cui all’articolo 5 sulla base di quanto disposto dall’articolo 42, comma 9.
3. Chiunque immetta al pascolo bestiame di
allevamento o allevi selvaggina all’interno di boschi o terreni ad esso assimilati
ovvero in terreni pascolivi o saldi percorsi dal
fuoco in violazione dell’articolo 42, del regolamento di cui all’articolo 5 o
delle previsioni dei Piani di cui agli articoli 13, 14, 42 comma 8, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 ad euro 60,00 per ogni
capo di bestiame immesso o allevato.
4. Qualora si tratti di bestiame ovino il
limite minimo della sanzione è ridotto a euro 10,00 e il limite massimo a euro
30,00.
5. Nel caso in cui l’immissione al pascolo
o l’allevamento avvenga nei boschi percorsi dal fuoco si applicano le
disposizioni di cui alla l. 353/2000.
Art.
76
(Sanzioni
amministrative per violazione delle norme sulla raccolta dei prodotti secondari
del bosco e dei pascoli)
1. Chiunque in violazione all’articolo 43
raccolga i prodotti secondari del bosco e del pascolo oltre i limiti
stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 5, oltre ad
essere assoggettato alla confisca del prodotto raccolto è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 ad euro 100,00.
2. Il regolamento di cui all’articolo 5
disciplina le modalità della confisca e la destinazione dei prodotti confiscati
ai sensi del comma 1.
Art.
77
(Sanzioni
amministrative in materia di lotta fitosanitaria)
1. Il proprietario, possessore o detentore
di boschi e di impianti di arboricoltura da legno che ometta di comunicare il
verificarsi di fitopatie a norma dell’articolo 44 è punito con la sanzione
pecuniaria da euro 25,00 a euro 250,00.
2. Il proprietario, possessore o detentore
di boschi e di impianti di arboricoltura da legno che ometta di porre in atto
le prescrizioni ricevute per la lotta alle fitopatie è punito con la sanzione
pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.
Art.
78
(Sanzioni
amministrative per violazione delle disposizioni sulla viabilità)
1. Il proprietario del fondo o il legale
rappresentante dell’ente gestore dei fondi su cui è stata autorizzata la
realizzazione di piste forestali principali e secondarie che non provveda alla
chiusura delle stesse ai sensi dell’articolo 45 comma 1 è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00 per ogni
periodo di mesi 6 di mancata osservanza dell’obbligo.
2. Chiunque transiti sulla viabilità
forestale di cui all’articolo 37 comma 1 in difformità dall’articolo 45, comma
3 o in assenza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 45, comma 4, è punito
con la sanzione da euro 30,00 a euro 300,00.
3. Chiunque al di fuori dei casi previsti
dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 5 transiti e sosti
al di fuori della viabilità esistente in violazione all’articolo 45, comma 7, è
punito con la sanzione pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.
Art.
79
(Sanzioni
amministrative per violazione delle norme sulle piante isolate, a gruppi o
filari)
1. Chiunque esegua interventi di taglio,
potatura o di qualsiasi altro genere sulle formazioni di cui all’articolo 50 in
assenza o in difformità dalle previste autorizzazioni o dalle norme contenute
nel regolamento di cui all’articolo 5, è punito con la sanzione stabilita dagli
articoli 71, 72 e 83 comma 1 lett. a).
2. Le sanzioni di cui al comma 1 si
applicano, in assenza di specifici regolamenti comunali, anche nei casi di cui
all’articolo 49.
3. Nei casi di cui al comma 2 sono
competenti a ricevere il versamento delle sanzioni e gli scritti difensivi gli
uffici dei comuni nel cui territorio l’infrazione è stata commessa.
Art.
80
(Sanzioni
amministrative per violazione delle norme sull’arboricoltura da legno)
1. Chiunque proceda alla realizzazione o
all’espianto di impianti di arboricoltura da legno senza la prescritta
comunicazione di cui all’articolo 51, comma 3, è punito con la sanzione
amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00.
Art.
81
(Sanzioni
amministrative per violazione delle norme sugli incendi boschivi)
1. Chiunque fuori dai casi espressamente
previsti dall’articolo 10 della l. 353/2000 e
in violazione a quanto disposto dall’articolo 56, comma 4, della
presente legge accenda fuochi all’interno di boschi o a distanza inferiore a
metri 100 dal loro margine ovvero in violazione dell’articolo 42, comma 11,
provveda alla ripulitura di terreni pascolivi e cespugliati con l’uso del fuoco è punito con la sanzione
pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00.
2. Chiunque durante il “Periodo di grave
pericolosità per gli incendi boschivi” si renda responsabile delle violazioni
alle prescrizioni ed ai divieti contenuti nell’articolo 56, comma 4, della
presente legge è punito con la sanzione di cui alla Legge 353/2000.
Art.
82
(Sanzioni
amministrative per violazione delle norme sui materiali forestali di
moltiplicazione)
1. Per le violazioni delle norme contenute
nel Capo IV si applicano le sanzioni previste dall’articolo 16 del d.lgs 386/2003 e dall’articolo 54 del d.lgs
214/2005.
Art.
83
(Sanzioni
amministrative per violazione delle disposizioni del regolamento)
1. Per la violazione delle norme contenute
nel regolamento di cui all’articolo 5 e non sanzionate secondo quanto previsto
negli articoli precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma minima di euro 20,00 e massima di euro 60,00:
a) per ogni pianta o ceppaia sradicata e
per ogni pianta potata in violazione a quanto stabilito nel regolamento;
b) per ogni pianta, ramo o cimale
destinato ad albero di Natale trasportato o commercializzato senza il permesso
o contrassegno regolamentare di cui all’articolo 60, commi 2 e 3 o per ogni
conifera di cui all’articolo 60, comma 4;
c) per ogni pianta non tagliata o ceppaia
non estratta in violazione alle norme relative ai boschi affetti da malattie;
d) per ogni pianta o ceppaia di castagno
non tagliata o riceppata in violazione alle norme
relative alla lotta antiparassitaria;
e) per ogni pianta o ceppaia abbattuta in
contrasto con le norme relative alle modalità dei tagli;
f) per ogni ceppaia non rinnovata in
violazione delle norme relative ai cedui senza matricine;
g) per ogni ceppaia non rigovernata in
violazione alle norme relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;
h) per ogni mille metri quadrati o
frazione nelle superfici ove sia accertata l’inosservanza delle norme relative
all’allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti
o deteriorati;
i) per ogni capo di bestiame immesso al
pascolo in violazione ai divieti e alle
disposizioni di cui all’articolo 42, fatta eccezione per il bestiame ovino per
il quale il limite minimo della sanzione di cui al primo comma è ridotto a euro
7,00 e il limite massimo a euro 25,00;
j) per la mancata osservanza delle
prescrizioni impartite in sede di autorizzazione di opere da eseguirsi in
terreni sottoposti ai vincoli di cui alla presente legge, fatta salva
l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 69, comma 3.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al
comma 1 lettera j) sono raddoppiati nei casi in cui, per effetto di attività
condotte in violazione delle norme di cui alla presente legge, del regolamento
di cui all’articolo 5 o delle prescrizioni impartite dal dirigente di cui
all’articolo 7, i terreni sottoposti a vincolo ai sensi della presente legge
subiscano con danno pubblico denudazioni o perdita di stabilità.
3. Per le violazioni alle norme contenute
nella presente legge e nel regolamento diverse da quelle indicate negli
articoli da 63 a 83 si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 50,00 e
massima di euro 500,00.
TITOLO
IX
NORME
TRANSITORIE E FINALI
Art.
84
(Norma
finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione
degli interventi previsti nella presente legge, quantificati per l’anno 2013
complessivamente in Euro 1.050.000,00, trovano capienza nei seguenti capitoli
del bilancio regionale che per l’anno in corso presentano i seguenti
stanziamenti:
a) capitolo 07 02 002 - 112346 €
500.000,00;
b) capitolo 07 01 002 - 111412 €
300.000,00;
c) capitolo 07 01 002 - 111413 €
150.000,00;
d) capitolo 07 01 002 - 111414 €
100.000,00.
2. Per gli anni successivi al 2013 gli
oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono determinati con legge
di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002 n. 3 (Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo) sui
pertinenti capitoli di spesa.
3. Gli oneri derivanti dalla Convenzione
di cui all’articolo 8, comma 1, seguitano a trovare capienza nei limiti degli
stanziamenti dei pertinenti capitoli del Bilancio Regionale; per l’anno 2013
non sono previsti ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
comma 5 dell’articolo 61 si provvede nell’ambito della somma annualmente
assegnata alla Direzione competente per materia, quale quota parte dello
stanziamento di cui al capitolo di spesa 01.01.006 – 11425 denominato “Spese
per il funzionamento, gettoni di presenza, indennità di missione e trasferta e
rimborso spese al personale regionale ed estraneo, di consigli, comitati,
collegi e commissioni – L.R. 10 agosto 1973, n. 35”
dello stato di previsione della spesa del bilancio; per il corrente esercizio finanziario l’onere è
valutato in € 500,00.
Art.
85
(Prescrizioni
di massima e polizia forestale)
1. Per quanto non disciplinato dalla
presente legge, e fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la
Tutela degli ecosistemi silvo-pastorali di cui
all’articolo 5 restano in vigore le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale
approvate per le province della Regione Abruzzo ai sensi dell’articolo 19 del
regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per
l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il
riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni
montani).
Art.
86
(Piani
e programmi in corso)
1. I piani e i programmi forestali
regionali vigenti mantengono la loro validità fino all’approvazione del Piano
forestale regionale di cui all’articolo 10, del Programma forestale triennale
di cui all’articolo 11, del Piano di cui all’articolo 21, comma 3, e dei
programmi di cui all’articolo 21, comma 4, del programma triennale di cui
all’articolo 62.
2. I piani di gestione e di assestamento
forestale, i piani dei tagli, i piani di coltura ed ogni altro piano operativo,
regolarmente approvati, mantengono la loro validità fino alla rispettiva
scadenza, comprese le norme eventualmente in contrasto con la presente legge.
Art.
87
(Amministrazione
transitoria della proprieta’ regionale e degli enti
locali)
1. Fino all’approvazione dei Piani di
gestione di cui agli articoli 21 e 22 il patrimonio forestale regionale e degli
enti locali è amministrato in conformità alla presente legge e al regolamento di cui all’articolo 5.
Art.
88
(Procedimenti
sanzionatori in corso)
1. I procedimenti sanzionatori in corso
all’atto dell’entrata in vigore della presente legge sono conclusi dagli enti
già competenti.
2. Gli stessi enti provvedono ad
incamerare i relativi proventi, secondo la procedura già in vigore.
Art.
89
(Abrogazioni
e modifiche)
1. Con l’entrata in vigore della presente
legge sono abrogate tutte le norme in contrasto con la legge medesima.
2. Sono, in particolare, abrogati:
a) il comma 3 dell’articolo 3, i commi 2 e
3 dell’articolo 4, l’articolo 8 e il 4° alinea del comma 3 dell’articolo 18
della legge regionale 11 settembre 1979, n. 45 (Provvedimenti per la protezione
della flora in Abruzzo) e successive modificazioni;
b) la legge regionale 7 luglio 1982, n. 38
)Interventi per la forestazione protettiva e produttiva, per la sistemazione
idraulico-forestale del territorio, per l'incremento e la salvaguardia del
patrimonio arboreo, per la produzione delle piante officinali);
c) la legge regionale 14 novembre 1984, n.
77 (Disposizioni attuative dell'art. 31 della L.R. n.
38 del 1982, in materia di forestazione e sistemazione idraulico-forestale.
Ecologia);
d) la legge regionale 4 febbraio 1986, n.
5 (Proroga alla legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 (Forestazione));
e) la legge regionale 22 luglio 1986, n.
24 (Integrazione e modifiche alla legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 -
prorogata con la legge regionale 4 febbraio 1986, n. 5);
f) la legge regionale 22 luglio 1986, n.
25 (Istituzione di un fondo regionale di anticipazione per il finanziamento di
progetti forestali);
g) la legge 29 dicembre 1987, n. 100
(Proroga alle L.R. 7 luglio 1982, n. 38 e L.R. 22 luglio 1986, n. 24, concernenti interventi di
forestazione e coltivazione piante officinali. Ecologia);
h) la legge regionale 12 gennaio 1988, n.
7 (Finanziamento programmi di forestazione);
i) la legge regionale 1 febbraio 1989, n.
5 (Proroga della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 e della legge regionale 7
luglio 1982, n. 38);
j) la legge regionale 7 marzo 1991, n. 10
(Proroga della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 (Forestazione));
k) la legge regionale 23 dicembre 1991, n.
87 (Proroga della L.R. 7 luglio 1982, n. 38);
l) la legge regionale 28 dicembre 1992,
n. 103 (Proroga della L.R. 7 luglio 1982, n. 38);
m) la legge regionale 12 aprile 1994, n. 28
(Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale);
n) la legge regionale 31 dicembre 1994, n.
106 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 aprile
1994, n. 28 - "Interventi di forestazione e valorizzazione
ambientale");
o) l’articolo 3 della legge regionale 30
dicembre 1994, n. 105 (Modificazione ed integrazione alla L.R.
17 gennaio 1974, n. 3 - Contributi per danni causati da specie animali di
notevole interesse scientifico. Abrogazione della L.R.
28 dicembre 1992, n. 100);
p) l’articolo 1 e il comma 1 dell’articolo
3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 28 (Norme concernenti la gestione
delle foreste demaniali regionali);
q) l’articolo 14 della legge regionale 9
febbraio 2000, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di
previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000 (art. 17-bis, L.R. 29 dicembre 1977, n. 81) - Legge finanziaria
regionale));
r) l’articolo 111 della legge regionale 8
febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria
regionale 2005));
s) l’articolo 6 della legge regionale 28 maggio
2013, n. 12 (Modifiche all'art. 7 della L.R. 15/2003, integrazione all'art. 3 della L.R. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco
di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a
favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della
Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico).
Art.
90
(Entrata
in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
“Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 4
Gennaio 2014
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi
Seguono
allegati