IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la seguente legge :

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

(Principi)

1.         La Regione Abruzzo riconosce nel bosco e nei pascoli risorse indispensabili ed irrinunciabili per la collettività.

2.         La Regione riconosce il ruolo fondamentale delle foreste nella conservazione delle risorse naturali ed ambientali in generale, nonché la funzione imprescindibile di esse nella stabilizzazione del clima dovuta alla loro capacità di fissazione del carbonio, così come definito nel protocollo di Kyoto.

3.         La Regione riconosce, altresì, il rilevante apporto dei sistemi silvo-pastorali per lo sviluppo economico e sociale dell’Abruzzo.  Promuove la valorizzazione delle attività economiche ad essi connessi anche al fine di individuare forme di compensazione a favore dei proprietari o possessori pubblici e privati volte a remunerare le funzioni che gli stessi svolgono a favore della collettività.

Art. 2

(Finalità)

1.         Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione, alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo del patrimonio forestale e dei pascoli, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato, delle norme dell’Unione europea e degli impegni assunti dall’Italia in sede internazionale per la protezione delle foreste, il mantenimento della diversità biologica, la gestione sostenibile, la mitigazione dei cambiamenti climatici e il contenimento dei gas serra.

2.         La Regione, in accordo con i principi di cui all’articolo 1, promuove la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali e dei pascoli, la loro gestione sostenibile e multifunzionale, con particolare riguardo ad obiettivi di:

a)         miglioramento e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio;

b)         tutela del paesaggio;

c)         mantenimento e incremento della biodiversità;

d)         tutela degli ecosistemi forestali dalle avversità abiotiche e biotiche e dagli incendi boschivi;

e)         tutela delle aree di rilevante valore ambientale;

f)          sviluppo delle aree montane e interne attraverso la promozione dell’economia forestale e delle filiere dei prodotti della selvicoltura e del pascolo, nonché dei prodotti secondari del bosco;

g)         tutela e sviluppo dei sistemi silvo-pastorali, ivi compresi la tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti pubblici.

Art. 3

(Definizioni)

1.         Ai fini della presente legge, i termini bosco, foresta e selva ed i termini derivati sono considerati sinonimi.

2.         Nel territorio della Regione è considerata bosco l’area coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o di origine artificiale, associata o meno a quella arbustiva, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché da macchia mediterranea, che presenti i seguenti requisiti: superficie non inferiore ai duemila metri quadrati, grado di copertura esercitato dalle chiome degli alberi maggiore del 20 per cento e larghezza non inferiore ai 20 metri, misurata alla base esterna dei fusti delle piante di confine.

3.         La continuità della vegetazione forestale non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all’interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a duemila metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri; nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco la continuità deve intendersi interrotta solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione, quali le strade e le ferrovie, della larghezza mediamente non inferiore a 20 metri, indipendentemente dalla superficie ricadente all’interno del bosco. Gli elettrodotti e le altre infrastrutture lineari che determinino la presenza di fasce di vegetazione soggette a periodici interventi di contenimento e manutenzione, ai fini del mantenimento in efficienza delle opere, non interrompono il bosco anche nel caso che detta fascia di vegetazione controllata abbia larghezza superiore a 20 metri lineari. Le suddette infrastrutture ed aree conservano comunque la propria effettiva natura e destinazione ed in esse sono consentite le relative attività colturali o di uso e manutenzione.

4.         Sono considerati altresì boschi i castagneti da frutto, le tartufaie naturali, le tartufaie controllate, le tartufaie coltivate realizzate con finanziamenti pubblici e le formazioni riparie, purché presentino i requisiti minimi di superficie e larghezza di cui al comma 2.

5.         Sono inoltre considerati boschi le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominate arbusteti, quando ricorrono contemporaneamente le condizioni seguenti: sono nuclei isolati che presentano i requisiti minimi di superficie, copertura e larghezza di cui al comma 2; sono ubicati in aree con pendenza mediamente maggiore del 60 per cento; le aree su cui insistono non sono sottoposte a coltura agraria da almeno quindici anni.

6.         Sono assimilati a bosco i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a duemila metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

7.         Sono altresì considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l’assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al 20 per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d’utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio. Inoltre sono considerate bosco, le aree sottoposte a rimboschimento con finanziamenti pubblici, nelle quali una copertura inferiore al 20 per cento abbia carattere temporaneo e sia ascrivibile all’età delle piante poste a dimora e che siano suscettibili di raggiungere a maturità i requisiti di cui al comma 2.

8.         Ai fini della determinazione del perimetro dei boschi, si considerano i segmenti di retta che uniscono  la base esterna delle piante arboree di margine poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo.

9.         Il perimetro delle aree assimilate a bosco coincide con la linea di confine che separa la vegetazione forestale arbustiva dalle altre qualità di coltura o insediamenti.

10.       Non sono considerati bosco:

a)         gli impianti di arboricoltura da legno, gli impianti per la produzione a cicli brevi di biomassa legnosa, i pioppeti e altre colture specializzate di impianto artificiale realizzate con alberi ed arbusti forestali, ivi compresi gli impianti costituiti a seguito di contributi comunitari, nazionali e regionali, per i quali risulti dall’atto di concessione del contributo o nelle norme relative all’assegnazione dello stesso il vincolo di destinazione solo per il primo ciclo colturale, nei quali le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di quindici anni;

b)         i parchi urbani e i giardini, ossia le aree ricomprese entro il perimetro urbano come definito negli strumenti urbanistici vigenti sulle quali è presente vegetazione forestale la cui destinazione a parco, giardino, verde pubblico o privato risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti, purché delimitate da specifiche opere e presentanti caratteristiche vegetazionali diverse dai boschi limitrofi e da quelli presenti in natura nella stessa zona;

c)         i filari arborei, ossia le formazioni lineari composte da specie forestali arboree associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di larghezza sempre inferiore a 20 metri e copertura, intesa come area di insidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento;

d)         gli orti botanici, ossia le collezioni di specie o varietà, anche forestali, destinate alla ricerca e alla didattica;

e)         i vivai, ossia le aree agricole destinate all’attività vivaistica nelle quali le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di quindici anni;

f)          le tartufaie coltivate realizzate in assenza di finanziamenti pubblici;

g)         i castagneti da frutto in attualità di coltura, intesi quali impianti specializzati per la produzione di frutti costituiti da piante prevalentemente coetanee, con sesto regolare, sottoposti con cadenza almeno annuale alle ordinarie cure colturali;

h)         i frutteti.

11.       Sono considerati pascoli le formazioni vegetali permanenti di specie erbacee naturali o spontanee, anche parzialmente arborate o cespugliate, destinate o destinabili al nutrimento degli animali mediante pascolamento.

Art. 4

(Consulta forestale)

1.         La Regione persegue i fini di cui all’articolo 2 anche attraverso la collaborazione con enti, istituzioni ed organizzazioni a vario titolo interessati alla materia; a tale scopo è istituita la Consulta forestale.

2.         La Consulta forestale:

a)         esprime pareri non vincolanti sugli atti d’indirizzo e coordinamento nel settore forestale e dei pascoli della Giunta e del Consiglio regionali prima che vengano approvati;

b)         formula osservazioni e proposte, sia in sede di redazione sia in sede di revisione, sul Piano forestale regionale e sul Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

c)         propone iniziative per promuovere la conoscenza, la valorizzazione,  la gestione e la tutela del bosco, della flora spontanea nemorale e dei pascoli;

d)         propone iniziative per la valorizzazione delle filiere bosco-legno e legno-energia.

3.         La Consulta forestale è presieduta dal Componente la Giunta regionale preposto al settore forestale o da suo delegato ed è composta da:

a)         il Dirigente del Servizio competente in materia forestale;

b)         il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;

c)         un rappresentante congiuntamente designato dagli enti gestori delle aree naturali protette presenti sul territorio regionale;

d)         un rappresentante dell’Unione Province Italiane d’Abruzzo (UPA);

e)         un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni d’Abruzzo (ANCI);

f)          il Segretario dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro;

g)         un rappresentante della Federazione dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali dell’Abruzzo;

h)         un rappresentante congiuntamente designato dai Collegi dei Periti agrari e degli Agrotecnici dell’Abruzzo;

i)          un rappresentante congiuntamente designato dalle Organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale;

j)          un rappresentante congiuntamente designato dalle Associazioni ambientaliste presenti sul territorio regionale;

k)         un funzionario di categoria apicale del Servizio competente in materia con funzioni di segretario.

4.         La Giunta regionale con proprio atto provvede a disciplinare le procedure e le modalità organizzative per le designazioni di cui al comma 3  lettere c), h), i) e j).

5.         Su indicazione del Presidente, il Segretario della Consulta convoca i membri della stessa con preavviso minimo di sette giorni e indicazione dell’ordine del giorno.

6.         I componenti la Consulta forestale sono nominati su proposta della Direzione regionale competente in materia di politiche forestali con decreto del Presidente della Giunta regionale e decadono con la fine della legislatura; la partecipazione ai lavori della Consulta è svolta a titolo gratuito e non comporta oneri per il bilancio regionale.

Art. 5

(Regolamento per la tutela e la gestione dei sistemi silvo-pastorali.)

1.         Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una proposta di regolamento contenente le prescrizioni di massima per la tutela e per la gestione dei sistemi silvo-pastorali redatte dal Servizio competente in materia.

2.         Il regolamento definisce le prescrizioni ed i limiti d’uso dei boschi, dei pascoli e degli altri terreni soggetti al vincolo idrogeologico di cui all’articolo 30.

3.         Nel regolamento sono esplicitate le modalità tecniche e le procedure amministrative di autorizzazione:

a)         per la gestione dei boschi e dei pascoli;

b)         per l’utilizzazione dei boschi cedui, dei boschi d’alto fusto e dei soprassuoli transitori;

c)         per la ricostituzione e il restauro forestale dei boschi degradati;

d)         per l’effettuazione di sfolli, diradamenti, potature e altri interventi selvicolturali;

e)         per l’esercizio del pascolo e del pascolo in bosco;

f)          per la progettazione e realizzazione di interventi selvicolturali;

g)         per la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità, delle infrastrutture forestali e delle opere connesse;

h)         per la progettazione e realizzazione di imboschimenti e rimboschimenti, anche compensativi, e di impianti di arboricoltura da legno;

i)          per la progettazione e realizzazione di interventi di restauro forestale e rinaturalizzazione delle aree degradate e abbandonate;

j)          per la lotta fitosanitaria;

k)         per la produzione, la raccolta e l’utilizzazione dei prodotti forestali non legnosi e, più in generale, dei prodotti secondari del bosco e dei pascoli, ove non disciplinate da norme specifiche;

l)          per la produzione raccolta e utilizzazione delle biomasse forestali ai fini di della produzione di energia.

4.         Il regolamento detta altresì tutte le altre disposizioni necessarie all’attuazione della presente legge.

TITOLO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 6

(Funzioni amministrative)

1.         Le funzioni amministrative concernenti le materie disciplinate dalla presente legge sono esercitate dalla Regione, che può con propria legge affidarle ad enti ed autonomie locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2.         La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 mediante il Servizio della Giunta regionale competente in materia di politiche forestali.

3.         Entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede alla verifica dell’assetto organizzativo del Servizio di cui al comma 2 e, al fine di garantire che i procedimenti di sua competenza siano improntati ai criteri di efficienza, efficacia, imparzialità ed economicità dell’azione amministrativa, sentite le Commissioni consiliari competenti, approva l’atto di riorganizzazione definendone l’articolazione degli uffici sul territorio regionale, il suo funzionamento e le risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione dello stesso.

4.         In considerazione della natura degli interessi pubblici tutelati nonché della particolare complessità e tecnicità dei procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 5, si osservano i termini finali per l’adozione dei provvedimenti di volta in volta previsti nella presente legge e dal regolamento, anche in deroga alla legge regionale 1 ottobre 2013, N. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013.)

Art. 7

(Dirigente del Servizio competente in materia di politiche forestali)

1.         Nelle funzioni riservate dalla presente legge al Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, l’adozione del provvedimento finale è di competenza del dirigente del Servizio medesimo.

2.         Il Dirigente del Servizio di cui al comma 1 provvede, prima della emissione dell’atto conclusivo del procedimento, ad acquisire il nulla osta o l’autorizzazione di competenza di altri enti quando richiesto dalle norme vigenti attivando, se necessario, una conferenza di  servizi.

Art. 8

(Corpo forestale dello Stato)

1.         Il Corpo forestale dello Stato collabora con la Regione Abruzzo secondo le modalità definite da apposita Convenzione tra le suddette amministrazioni.

2.         La Convenzione specifica i campi di applicazione, le mansioni ed i compiti che la Regione conferisce al Corpo Forestale dello Stato nonché gli oneri della stessa.

TITOLO III

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Art. 9

(Pianificazione)

1.         La Regione promuove la pianificazione e la programmazione come strumento prioritario per realizzare i fini della presente legge ed in particolare per garantire la gestione sostenibile dei boschi e dei pascoli, la loro tutela, conservazione e valorizzazione e lo sviluppo del settore forestale e delle comunità locali.

2.         La pianificazione ha come presupposto fondamentale la conoscenza delle risorse del territorio in rapporto ai fattori ambientali, sociali ed economici, ed è articolata sui seguenti livelli:

a)         regionale, mediante il Piano forestale regionale (PFR);

b)         sovra comunale, mediante il Piano forestale di indirizzo territoriale (PFIT);

c)         di singola proprietà, mediante il Piano di gestione silvo-pastorale (PdG) o il Piano di coltura e conservazione (PCC).

Art. 10

(Piano forestale regionale)

1.         Il Piano forestale regionale costituisce il principale strumento di attuazione delle politiche silvo-pastorali della Regione; in esso sono individuati, in coerenza con le finalità della presente legge ed in armonia con la legislazione nazionale e comunitaria, gli obiettivi e le strategie da perseguire nel periodo della sua validità.

2.         Il Piano forestale regionale provvede, in particolare, a:

a)         verificare lo stato, le caratteristiche e le funzionalità del bosco e del pascolo in relazione alla situazione ambientale e territoriale della Regione ed alla sua economia;

b)         stabilire gli obiettivi strategici nel settore silvo-pastorale, indicare gli indirizzi e i criteri generali di realizzazione di tali obiettivi, le previsioni di spesa e le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti;

c)         individuare gli interventi per l’attuazione degli indirizzi e delle normative nazionali e comunitarie inerenti il settore silvo-pastorale, con particolare riferimento alle politiche di sviluppo rurale promosse dall’Unione Europea;

d)         individuare, con riferimento a criteri e indicatori di gestione sostenibile adottati a livello internazionale, modalità di gestione ed utilizzazione dei boschi  anche ai fini della produzione di energia da biomasse e dei pascoli in grado di garantire la sostenibilità economica, sociale ed ambientale degli interventi anche al fine di rilanciare l’economia e contrastare lo spopolamento delle aree montane ed interne della Regione.

3.         Il Piano forestale regionale tiene conto delle previsioni del piano regionale di utilizzazione dei beni civici, di cui all’articolo 13 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative).

4.         Il Piano forestale regionale è coordinato con il piano paesaggistico di cui all’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e con i piani di bacino di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

5.         Il Piano forestale regionale è adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale, sentita la Consulta forestale ed è pubblicato sul BURAT.

6.         Il Piano forestale regionale è approvato dal Consiglio regionale entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ha validità di dodici anni e resta comunque in vigore fino all’approvazione del nuovo Piano.

7.         Eventuali variazioni del Piano nell’arco di validità sono proposte ed approvate con le procedure di cui al comma 5.

Art. 11

(Attuazione del piano forestale regionale. - Programma forestale triennale)

1.         Il Piano forestale regionale è attuato mediante programmi forestali triennali.

2.         Il Programma forestale triennale indica gli interventi da realizzare nel triennio tra quelli previsti dal Piano forestale regionale, le relative priorità, le direttive e le procedure per la loro attuazione, le risorse economiche necessarie sulla base del bilancio annuale e pluriennale della Regione.

3.         Il Programma forestale triennale è redatto, sentita la Consulta forestale, dal Servizio di cui all’articolo 6, comma 2 ed è approvato dalla Giunta regionale entro i primi sei mesi del primo anno del triennio di validità.

4.         Il programma forestale triennale recepisce le previsioni del programma di gestione delle terre civiche, di cui all’articolo 11 della l.r. 25/1988.

Art. 12

(Piani forestali di indirizzo territoriale)

1.         Due o più comuni, associandosi tra loro,  ovvero l’unione dei comuni possono definire la pianificazione di livello sovra-comunale attraverso Piani forestali di indirizzo territoriale (PFIT), finalizzati alla valorizzazione polifunzionale delle foreste e dei pascoli all’interno di aree contigue omogenee per caratteristiche socio-economiche ed ambientali, sulla base dell’interpretazione dei dati conoscitivo-strutturali del territorio silvo-pastorale dell’area interessata.

2.         Il Piano forestale di indirizzo territoriale determina le destinazioni d’uso delle superfici boscate e le relative forme di governo e trattamento, nonché le priorità d’intervento per i boschi e i pascoli ricadenti all’interno dell’area.

3.         La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce le norme tecnico-procedurali per la redazione e l’approvazione dei Piani forestali di indirizzo territoriale in coerenza con i contenuti del Piano forestale regionale; a tale scopo, la Regione rende disponibili i dati conoscitivo-strutturali derivati da apposite indagini territoriali e fornisce agli enti il necessario supporto tecnico.

4.         La Giunta regionale approva il Piano forestale di indirizzo territoriale entro centoventi giorni dalla sua presentazione, previa verifica della sua coerenza con i contenuti del Piano forestale regionale e del rispetto delle norme tecnico-procedurali di cui al comma 3.

5.         I Piani forestali di indirizzo territoriale hanno validità compresa tra un minimo di dieci e un massimo di quindici anni e sono sottoposti ad aggiornamento ogni qualvolta venga approvato un nuovo piano forestale regionale.

Art. 13

(Piani di gestione silvo-pastorale)

1.         La gestione pianificata dei boschi e dei pascoli a livello di singola proprietà, sia pubblica sia privata, si attua tramite Piani di gestione silvo-pastorale (PdG).

2.         Ai fini della presente legge i termini Piano di gestione, Piano economico e Piano di assestamento forestale sono considerati equivalenti.

3.         Gli enti pubblici, i comuni singoli o associati, le amministrazioni separate dei beni di uso civico con patrimonio boschivo superiore a mille ettari sono tenuti alla compilazione del Piano di gestione delle superfici silvo-pastorali ricomprese nel rispettivo territorio; nell’ambito del Piano è disciplinata anche la regolamentazione degli eventuali usi civici esistenti.

4.         Nel caso in cui la proprietà oggetto di pianificazione ricada all’interno di un territorio per il quale è approvato e vigente un Piano forestale di indirizzo territoriale il Piano di gestione è sostituito dal Piano di coltura e conservazione di cui all’articolo 14.

5.         Nei Piani predisposti dagli enti pubblici possono essere inclusi anche i boschi e i pascoli privati purché i rispettivi proprietari ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarsi ai conseguenti obblighi.

6.         I Piani di gestione sono elaborati su iniziativa della proprietà, hanno validità compresa fra un minimo di dieci e un massimo di quindici anni e sono redatti in conformità alle disposizioni della presente legge, del regolamento di cui all’articolo 5 e nel rispetto degli indirizzi del Piano forestale regionale.

7.         La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i contenuti dei Piani di gestione, le procedure, i criteri e le modalità per la loro redazione ed approvazione prevedendo, qualora siano necessari ulteriori atti di assenso comunque denominati, la convocazione di una conferenza di servizi.

8.         I Piani di gestione possono derogare, per ragioni motivate, alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 5 nonché ai divieti di cui all’articolo 33.

9.         All’approvazione del Piano di gestione è competente il Servizio di cui all’articolo 6, comma 2  che vi provvede entro il termine stabilito dal regolamento di cui all’articolo 5.  L’approvazione del piano costituisce autorizzazione agli interventi previsti dallo stesso. L’esecuzione dei singoli interventi è comunque subordinata a comunicazione al Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, corredata da  specifico progetto esecutivo redatto e sottoscritto da tecnici abilitati secondo i vigenti ordinamenti professionali ed iscritti ai rispettivi albi.

10.       Per la redazione dei piani di cui al presente articolo e agli articoli 12 e 14, la Giunta regionale può prevedere, nell’ambito dei programmi di cui all’articolo 11, o nell’ambito di piani o programmi attuativi delle politiche dell’Unione europea, la concessione agli enti di cui al comma 3, anche non soggetti agli obblighi ivi previsti, di un contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa calcolata secondo i prezzi del vigente prezzario regionale..

11.       La Regione, nell’ambito delle politiche di tutela e sviluppo delle aree forestali e pascolive che prevedono la concessione di incentivi, dà priorità a quelle amministrate secondo piani di cui al presente articolo e all’articolo 14 approvati.

Art. 14

(Piano di coltura e conservazione)

1.         La gestione pianificata dei boschi e dei pascoli di estensione o valore limitati può attuarsi, in alternativa ai Piani di gestione di cui all’articolo 13, attraverso il Piano di coltura e conservazione, avente durata minima di 5 anni e massima di 10 anni.

2.         Il Piano di coltura e conservazione tiene il posto del Piano di gestione nei seguenti casi:

a)         le superfici silvo-pastorali sono già oggetto di pianificazione nell’ambito di Piani forestali di indirizzo territoriale approvati e vigenti;

b)         la proprietà delle superfici silvo-pastorali è privata;

c)         l’estensione complessiva delle superfici boscate, se di proprietà pubblica, è inferiore a mille ettari.

3.         Il Piano di coltura non può derogare alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 5 né alle previsioni del Piano forestale di indirizzo territoriale ove esistente.

4.         La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i contenuti del Piano di coltura e conservazione, le procedure, i criteri e le modalità per la sua redazione ed approvazione prevedendo, qualora siano necessari ulteriori atti di assenso comunque denominati, la convocazione di una conferenza di servizi.

5.         L’approvazione dei Piani di cui al presente articolo, per la quale è competente il Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, costituisce autorizzazione agli interventi previsti dagli stessi; l’autorizzazione è perfezionata in sede di realizzazione degli interventi con comunicazione al Servizio di cui all’articolo 6, comma 2 corredata da progetto esecutivo redatto e sottoscritto da tecnici abilitati secondo i vigenti ordinamenti professionali ed iscritti ai rispettivi albi.

Art. 15

(Pianificazione forestale nelle aree protette e nei siti natura 2000)

1.         La gestione pianificata delle superfici silvo-pastorali ricadenti nelle aree protette, nei siti della rete Natura 2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357  (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) soggiace alle prescrizioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione e regolamentazione vigenti per l’area protetta o il sito.

2.         Nei casi di cui al comma 1, i Piani di gestione assicurano la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario presenti nel sito della rete Natura 2000 e sono soggetti alla valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5 del dpr 357/97.

3.         Alla valutazione  di incidenza dei piani, programmi, interventi e lavori redatti o attuati in base alla presente legge o al regolamento di cui all’articolo 5, procede il Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, sentito l’ente gestore dell’area protetta all’interno della quale ricada, in tutto o in parte, il sito della rete Natura 2000.

4.         L’attuazione dei singoli interventi previsti nei Piani di cui ai commi 1, 2 e 3 non è soggetta a valutazione di incidenza.

TITOLO IV

CONOSCENZA E COMUNICAZIONE

Art. 16

(Inventario forestale e carta dei tipi forestali)

1.         La Giunta regionale, tramite il Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, al fine di conoscere e controllare le risorse forestali provvede alla realizzazione e all’aggiornamento della Carta dei tipi forestali su base cartografica tecnica regionale, e dell’Inventario forestale regionale.

2.         L’Inventario forestale regionale ha carattere permanente ed è soggetto ad aggiornamento periodico.

3.         Il Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, stabilisce le specifiche e le modalità d’esecuzione della Carta dei tipi forestali e dell’Inventario forestale, tenendo conto degli standard vigenti a livello nazionale e comunitario.

4.         Nell’ambito della Carta dei tipi forestali e dell’Inventario forestale regionale dovranno essere adeguatamente censiti e rilevati i boschi degradati come definiti all’articolo 24, comma 2, lettera e).

5.         Per la realizzazione dell’Inventario forestale e della Carta dei tipi forestali il Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, può avvalersi di enti, istituzioni, imprese pubbliche o imprese private operanti nel settore forestale.

6.         Gli oneri derivanti dalla realizzazione dell’Inventario e della Carta di cui al comma 4 sono determinati nell’ambito dei Programmi triennali di cui all’articolo 11.

Art. 17

(Ricerca, formazione, promozione e sviluppo)

1.         La Giunta regionale promuove lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione nel settore forestale e dei pascoli, prevedendole negli atti di piano e di programma di cui agli articoli 10 e 11.

2.         Allo scopo di conseguire le finalità individuate dalla presente legge, il Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, attiva progetti di studio, ricerca, sperimentazione, divulgazione e sviluppo del settore forestale, specialmente intesi ad individuare modalità sostenibili di gestione del bosco e dei pascoli quali risorse economiche per le popolazioni locali, in particolare di quelle montane.

3.         Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, il Servizio si avvale delle Università, degli istituti di ricerca e di altre istituzioni o soggetti, pubblici o privati, con specifica qualificazione nel settore di intervento.

4.         La Giunta regionale promuove, nell’ambito dei Programmi triennali di cui all’articolo 11, la formazione professionale degli operatori del settore forestale e della filiera bosco–legno al fine di migliorare la loro professionalità, la sicurezza e la salute sui posti di lavoro, nonché di garantire la tutela e la corretta gestione del bosco.

5.         Al fine di contribuire allo sviluppo economico del settore forestale e delle filiere ad esso sottese è istituito, nell’ambito del Servizio di cui all’articolo 6, comma 2 e senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, l’Osservatorio regionale del mercato dei prodotti e dei servizi della filiera bosco-legno; la Giunta regionale, con proprio provvedimento da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, definisce la composizione ed il funzionamento dell’Osservatorio.

Art. 18

(Informazione e comunicazione)

1.         La Giunta regionale promuove la conoscenza del bosco e delle sue funzioni attraverso specifiche attività di educazione, informazione e comunicazione, compresa la diffusione di materiale divulgativo, prevedendole negli atti di piano e di programma di cui agli articoli 10 e 11.

2.         La Giunta regionale per le attività di cui al comma 1 individua tempi, azioni e finanziamenti, coerentemente con la programmazione regionale.

TITOLO V

FORESTE E PASCOLI DI PROPRIETA’ PUBBLICA. FORME ASSOCIATIVE DI GESTIONE

Art. 19

(Patrimonio regionale)

1.         Il patrimonio agro-silvo-pastorale di proprietà della Regione si compone dei beni forestali e agropastorali demaniali e patrimoniali, con le loro pertinenze e fabbricati, acquistati, espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti alla Regione.

2.         Fanno parte pertanto del patrimonio forestale regionale i beni già facenti parte dell’Azienda di Stato per le foreste demaniale (ASFD) trasferiti alla Regione nonché quelli provenienti da altri enti pubblici disciolti e i vivai forestali regionali.

3.         Il patrimonio agro-silvo-pastorale regionale e i vivai forestali sono amministrati secondo le regole della gestione attiva e sostenibile per il perseguimento delle seguenti finalità:

a)         salvaguardia ambientale, prevenzione del dissesto idrogeologico, incremento del patrimonio faunistico e della biodiversità, tutela e miglioramento del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;

b)         ricerca e sperimentazione;

c)         promozione di attività ricreative, didattiche e culturali;

d)         promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura sostenibile, dell’agricoltura di montagna, dell’allevamento del bestiame e delle attività connesse;

e)         incremento delle produzioni della selvicoltura e sviluppo delle attività di trasformazione del legno.

4.         La Regione acquisisce al proprio patrimonio prioritariamente i boschi iscritti nel Registro di cui all’articolo 58 per destinarli al proprio demanio forestale.

Art. 20

(Amministrazione del patrimonio silvo-pastorale regionale)

1.         La Regione provvede direttamente alla gestione del proprio patrimonio agro-silvo-pastorale e delle strutture vivaistiche avvalendosi di personale da essa dipendente a tempo determinato o indeterminato; esso è amministrato dal Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, per complessi omogenei aventi unità fondiaria rispondente a criteri ottimali di gestione.

Art. 21

(Interventi nel patrimonio silvo -pastorale regionale)

1.         Allo scopo di gestire i beni costituenti il patrimonio agro-silvo-pastorale della Regione Abruzzo è istituito presso la competente Direzione regionale il Comitato di gestione delle foreste demaniali regionali.

2.         Il Comitato è nominato con provvedimento del direttore della Direzione regionale competente in materia ed è composto:

a)         dal Dirigente del Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, o suo delegato, che lo presiede;

b)         dal Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;

c)         dai responsabili degli Uffici amministrazione foreste demaniali regionali;

d)         da un dipendente regionale del Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, di categoria apicale, con funzioni di segretario.

3.         La gestione del patrimonio forestale regionale è effettuata sulla base di un Piano di gestione unitario articolato in sezioni riguardanti i singoli complessi, redatto dal Servizio di cui all’articolo 6, comma 2 ed approvato dalla Giunta regionale previo parere del Comitato di cui al comma 1.

4.         Il Piano di gestione, la cui validità è di dodici anni, è attuato mediante programmi triennali di intervento, predisposti sulla base delle proposte dei responsabili degli Uffici amministrazione foreste demaniali regionali di cui alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 28 (Norme concernenti la gestione delle foreste demaniali regionali) nei quali sono esplicitati, per ogni annualità, gli interventi da realizzare con i fondi disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.

5.         I programmi triennali sono approvati con atto del Dirigente del Servizio di cui all’articolo 6, comma 2 previo esame e parere del Comitato di cui al comma 1.

6.         I lavori agricolo-forestali previsti dal Piano di gestione sono realizzati prevalentemente in economia mediante amministrazione diretta o, in alternativa, mediante affidamento alle imprese iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 27 nonché ad imprenditori agricoli ai sensi della normativa vigente.

7.         Il Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, può concedere a titolo oneroso a soggetti pubblici o privati, sulla base delle previsioni del Piano di gestione e compatibilmente con le finalità previste dall’articolo 19, comma 3, l’uso temporaneo dei beni immobili facenti parte del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale; i criteri e le modalità della concessione sono stabiliti con atto della Giunta regionale.

8.         I proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale sono destinati ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e valorizzazione dello stesso, con iscrizione in apposito capitolo di entrata e di spesa e con vincolo di destinazione.

Art. 22

(Patrimonio silvo-pastorale degli enti locali)

1.         Il patrimonio silvo-pastorale degli enti locali è costituito dai boschi e dai pascoli acquistati, espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti agli stessi.

2.         Il patrimonio silvo-pastorale degli enti locali è gestito sulla base di Piani redatti ed approvati ai sensi degli articoli da 12 a 14 nel rispetto delle norme in materia di contabilità pubblica e di lavori pubblici.

3.         Qualora si tratti di aree gravate da uso civico, i Piani tengono conto dei regolamenti adottati ai sensi degli articoli 42 e seguenti del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno)  e prevedono gli interventi necessari per il miglioramento della gestione, la conservazione e la valorizzazione delle risorse.

4.         In mancanza dei regolamenti di cui al comma 3 i Piani contengono la regolamentazione degli usi civici gravanti sul territorio oggetto di pianificazione.

5.         Le terre di cui all’articolo 11, lett. a), della legge 16 giugno 1927, n. 1766, (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) sono gestite nelle forme previste dall’articolo 16 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25; gli enti di cui al presente articolo possono concedere, con provvedimento motivato e sulla base delle previsioni dei piani di cui agli articoli da 12 a 14, l’uso temporaneo  delle terre ad altri soggetti pubblici o privati.

6.         Nel provvedimento di concessione di cui al comma 5  devono essere definiti almeno:

a)         la motivazione della concessione ed utilizzazione specifica concessa;

b)         la durata della concessione;

c)         l’ammontare del canone che deve essere corrisposto dal concessionario;

d)         le prescrizioni per la conservazione del patrimonio;

e)         gli oneri e gli obblighi a cui deve attenersi il concessionario nella gestione del patrimonio;

f)          le clausole di  revoca della concessione.

7.         I lavori previsti dai piani di cui agli articoli da 12 a 14 sono realizzati in economia mediante amministrazione diretta o mediante affidamento alle imprese iscritte all’elenco regionale di cui all’articolo 27, nonché ad imprenditori agricoli ai sensi della normativa vigente.

8.         L’utile di gestione del patrimonio degli enti è destinato, per una percentuale non inferiore al 20 per cento, ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e valorizzazione dei boschi e dei pascoli, con iscrizione in apposito capitolo di entrata e di spesa e con vincolo di destinazione; per i patrimoni amministrati in attuazione di un piano di gestione approvato e vigente, l’accantonamento di cui sopra è non inferiore al 10 per cento.

9.         In mancanza dei Piani di cui agli articoli da 12 a 14 gli interventi selvicolturali sono eseguiti sulla base di un progetto esecutivo approvato dal dirigente di cui all’articolo 7.

Art. 23

(Consorzi forestali e altre forme di associazione)

1.         Al fine di migliorare la gestione dei boschi e dei pascoli di proprietà pubblica e privata e di agevolare e razionalizzare le attività di pianificazione, quelle silvo-pastorali, nonché lavori ed opere silvo-pastorali,  la Regione e gli enti locali promuovono la costituzione di consorzi forestali e di altre forme associative o contrattuali fra i proprietari di boschi e pascoli, le imprese forestali iscritte nell’albo di cui all’articolo 27, imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in genere, i soggetti della filiera bosco-legno, a condizione che gli stessi siano costituiti da almeno due proprietari, che la superficie gestita sia non inferiore ad ettari tremila e che il potere decisionale sia esercitato esclusivamente in rapporto alla estensione della superficie conferita indipendentemente dalle quote dell’eventuale fondo consortile sottoscritte.

2.         Con proprio atto la Giunta regionale disciplina le procedure e le modalità per la costituzione e per il riconoscimento dei consorzi e delle associazioni forestali, lo statuto-tipo, la stipulazione degli atti convenzionali o contrattuali fra i proprietari di boschi o pascoli e gli altri soggetti interessati.

3.         La Regione approva piani, interventi o lavori, di cui alla presente legge o al regolamento di cui all’articolo 5, soltanto se presentati o effettuati da consorzi regolarmente riconosciuti in base alla presente legge.

4.         Gli enti pubblici e collettivi possono aderire ad iniziative di gestione associata dei boschi e dei pascoli per l’amministrazione dei beni soggetti ad uso civico.

5.         Negli statuti delle forme associative alle quali aderiscono gli enti di cui al comma 3 sono specificate le forme ed i modi dell’esercizio di uso civico.

6.         L’affidamento da parte delle associazioni e dei consorzi di cui al comma 1 dei lavori da eseguirsi nella quota di beni gestiti di proprietà pubblica è soggetto alla disciplina sui contratti della pubblica amministrazione, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); la vendita degli eventuali prodotti derivanti dalla realizzazione dei lavori di cui trattasi avviene nel rispetto delle norme in materia di contabilità generale dello Stato.

7.         Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai Consorzi e alle altre forme associative già costituitesi prima dell’entrata in vigore della presente legge; tali forme associative vi si adeguano entro e non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, pena il diniego del riconoscimento di cui al comma 2 del presente articolo entro e non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore della stessa.

8.         Per le associazioni forestali costituite esclusivamente da proprietari privati o conduttori di proprietà private ai sensi delle vigenti normative in materia il limite di superficie minima di cui al comma 1 è determinato in ettari 100.

TITOLO VI

INTERVENTI PUBBLICI E PROMOZIONE DELLA SELVICOLTURA

Art. 24

(Lavori ed opere silvo-pastorali)

1.         La Regione promuove gli interventi e le opere silvo-pastorali quale mezzo necessario per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2; allo stesso scopo recepisce ed attua le misure in tal senso promosse dall’Unione Europea.

2.         Sono considerati interventi pubblici ai fini della presente legge:

a)         i rimboschimenti, realizzati con i metodi e i principi propri del restauro forestale e finalizzati a difendere il suolo, regimare le acque, preservare e migliorare la qualità dell’ambiente e del paesaggio, prevenire e contenere i danni da valanghe o altre calamità, consolidare le dune e le zone litoranee, ivi comprese le cure colturali necessarie alla loro completa affermazione;

b)         la cura e la manutenzione dei boschi e dei pascoli di proprietà della Regione e degli altri enti pubblici;

c)         l’impianto e miglioramento delle formazioni riparie, dei boschi periurbani e di altre formazioni forestali particolari quando destinati a fini ambientali, sociali, culturali e didattici;

d)         le sistemazioni idraulico-forestali e le opere d’ingegneria naturalistica volte agli stessi fini di cui alla lett. a), ivi compresa la loro manutenzione al fine di garantirne l’efficienza nel tempo;

e)         il restauro forestale, per i fini di cui alla lett. a), dei boschi degradati, intesi quali formazioni forestali che a causa di disturbi di vario genere presentano indici biometrici notevolmente alterati e perdita della loro naturale resilienza e nei quali le funzioni ecologiche e sociali risultano notevolmente ridotte;

f)          gli interventi volti a prevenire gli incendi boschivi, a difendere il bosco da attacchi parassitari o da danni di altra origine;

g)         la cura e conservazione degli alberi monumentali;

h)         la realizzazione di viabilità forestale e di opere connesse agli interventi di cui alle lettere da a) a g);

i)          l’eliminazione o riduzione dei detrattori ambientali.

3.         L’approvazione del progetto esecutivo degli interventi di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

4.         Il dirigente di cui all’articolo 7, per motivate esigenze di pubblica utilità, dispone l’esecuzione coattiva degli interventi pubblici laddove il proprietario, possessore o detentore nei modi riconosciuti dalla normativa vigente del bosco o del pascolo non vi provveda, anche avvalendosi delle misure di incentivazione di cui all’articolo 29 ovvero con oneri a carico dell’inadempiente.

5.         Per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere di cui al comma 2 si applica la normativa nazionale e regionale sulle opere pubbliche.

6.         La Regione promuove ed incentiva altresì gli interventi e le opere silvo-pastorali al fine di promuovere lo sviluppo del proprio territorio ed in particolare delle aree montane ed interne, anche mediante il recepimento e l’attuazione delle misure per tali fini promosse dall’Unione Europea, con particolare riferimento alle politiche di sviluppo rurale.

7.         Oltre agli interventi di cui al comma 2 sono in particolar modo promossi:

a)         gli interventi finalizzati al mantenimento o al miglioramento della biodiversità forestale;

b)         le conversioni e trasformazioni boschive volte a conferire una maggiore stabilità biologica ed un migliore assetto ambientale e paesaggistico all’area forestale interessata;

c)         il restauro e la rinaturalizzazione di aree forestali;

d)         la realizzazione di rimboschimenti finalizzati alla produzione di biomassa legnosa, anche a ciclo breve;

e)         le conversioni, le trasformazioni boschive e gli altri interventi selvicolturali volti all’incremento delle capacità produttive dei soprassuoli forestali;

f)          la redazione e attuazione di Piani di gestione e di Piani di coltura e conservazione;

g)         il miglioramento dei pascoli;

h)         la ricostituzione e il miglioramento dei castagneti da frutto;

i)          la creazione e il miglioramento delle tartufaie;

j)          lo sviluppo dell’arboricoltura da legno;

k)         lo sviluppo della meccanizzazione forestale;

l)          la raccolta, conservazione e prima trasformazione dei prodotti della selvicoltura e del bosco;

m)        la certificazione di gestione forestale sostenibile, la certificazione di processo e di prodotto forestale.

8.         Le attività di cui al presente articolo sono attuate in conformità al principio dell’uso sostenibile delle risorse.

Art. 25

(Occupazione dei terreni)

1.         Gli interventi forestali di cui all’articolo 24, comma 2, possono essere motivatamente dichiarati dal  dirigente di cui all’articolo 7 di pubblica utilità, necessari, urgenti e indifferibili.

2.         Quando necessario per l’esecuzione degli interventi forestali pubblici il dirigente di cui all’articolo 7 dispone l’occupazione temporanea dei terreni interessati dagli interventi medesimi con le modalità e procedure di cui al titolo II, capo XI, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)”.

3.         Al termine dell’occupazione il dirigente di cui all’articolo 7 dispone la restituzione dei terreni al legittimo proprietario, possessore o detentore secondo le vigenti norme nonché la redazione del Piano di coltura e conservazione o di manutenzione delle opere.

4.         La Giunta regionale, anche nell’ambito dei programmi inerenti la promozione degli interventi di cui all’articolo 24, disciplina i casi, le modalità e i procedimenti amministrativi relativi all’occupazione temporanea dei terreni ed alla loro restituzione, definendo la durata del periodo di occupazione in relazione alla realizzazione ed alla manutenzione delle opere.

Art. 26

(Esecuzione degli interventi pubblici)

1.         Gli interventi forestali pubblici, di cui all’articolo 24, comma 2, sono realizzati da soggetti iscritti all’elenco di cui all’articolo 27 della presente legge ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), dell’articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e dell’articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.

2.         Per prevenire danni, degrado o pericoli alla incolumità pubblica il dirigente di cui all’articolo 7, accertata l’inerzia del proprietario o dell’avente titolo, affida gli interventi necessari alla corretta gestione di beni silvo-pastorali di proprietà sia pubblica sia privata ai soggetti di cui al comma 1, con il vincolo dell’inalterabilità della superficie boscata e della sua destinazione economica.

3.         L’affidamento di cui al comma 2 è disposto secondo le modalità previste dalla normativa in materia di lavori pubblici.

Art. 27

(Elenco regionale delle imprese forestali)

1.         E’ istituito, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) l’elenco regionale delle imprese forestali, nel quale sono iscritte le ditte, le cooperative e i consorzi che operano nel settore degli interventi silvo-pastorali.

2.         La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure e le modalità di accesso e di tenuta  dell’elenco, i requisiti d’iscrizione, di qualificazione e classificazione, di rinnovo, di sospensione e decadenza e individua i casi in cui è prevista l’iscrizione  all’elenco per l’esecuzione degli interventi selvicolturali, tenendo conto della loro natura e complessità.

3.         Nella definizione dei requisiti di iscrizione e delle cause di sospensione e decadenza la Giunta regionale si attiene ai seguenti inderogabili principi:

a)         esistenza di gravi ed accertate inadempienze contrattuali;

b)         eventuale commissione nell’ultimo triennio di violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza che abbiano comportato condanna penale o irrogazione di sanzioni amministrative;

c)         presenza di situazioni ostative previste dalle norme in materia di contabilità generale pubblica e di lavori pubblici.

4.         La tenuta dell’elenco è curata dal Servizio di cui all’articolo 6, comma 2.

Art. 28

(Certificazione forestale)

1.         La Regione, al fine di migliorare la gestione sostenibile delle risorse forestali, promuove la certificazione forestale.

2.         Per certificazione forestale s’intende la certificazione dei sistemi di gestione forestale sostenibile, rilasciata da un organismo indipendente, accreditato in sede internazionale, europea o nazionale, sulla base di norme e standard, parimenti riconosciuti in sede internazionale, europea o nazionale e riferita ad uno specifico ambito territoriale.

3.         La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri e gli indicatori di certificazione forestale.

Art. 29

(Sostegno alla gestione silvo-pastorale)

1.         La Regione, per le finalità di cui all’articolo 2, promuove ed incentiva gli interventi di cui all’articolo 24 messi in atto da proprietari, possessori o detentori secondo le vigenti norme di terreni boscati e non boscati.

2.         Il Piano forestale regionale di cui all’articolo 10 e il Programma forestale triennale di cui all’articolo 11 indicano la tipologia degli interventi e fissano i procedimenti attuativi, le procedure, le priorità, i beneficiari, le voci di spesa ammissibili a finanziamento e la percentuale di contributo riconosciuto per gli interventi di cui al comma 1.

3.         Le spese ammissibili e le intensità massime degli aiuti sono fissate nel rispetto dei vigenti orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale.

TITOLO VII

ATTIVITA’ SELVICOLTURALI E TUTELA DEI BOSCHI E DEI PASCOLI

Capo I

Vincoli e prescrizioni

Art. 30

(Vincolo idrogeologico)

1.         Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sottoposti a vincolo idrogeologico tutti i terreni classificati come bosco ai sensi dell’articolo 3.

2.         Rimangono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni, anche aventi diversa destinazione d’uso, individuati a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

3.         Rimangono altresì confermati i vincoli disposti dalle norme nazionali e regionali in materia di difesa del suolo ed in materia di tutela dell’ambiente.

4.         Le Autorità di bacino presenti sul territorio regionale provvedono, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, al riordino del vincolo idrogeologico di cui all’articolo 56, comma 1, lett. n) del d.lgs 152/2006 nell’ambito della pianificazione di bacino.

5.         I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge sono sottoposti ad autorizzazione del dirigente di cui all’articolo 7, fatte salve le autorizzazioni, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati di competenza delle  autorità competenti.

6.         L’autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero entro lo stesso termine è motivatamente negata quando gli interventi possono comportare pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione, grave turbamento del regime delle acque o sono in contrasto con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile e le soluzioni tecniche proposte non sono considerate idonee ad evitare con sufficiente certezza tale pericolo.

7.         L’autorizzazione non è necessaria per i movimenti di terra e di roccia relativi ad opere previste da piani di gestione silvo-pastorale approvati e vigenti, la cui realizzazione è comunque soggetta a comunicazione, corredata da progettazione esecutiva ove previsto, da inoltrarsi al Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, almeno trenta giorni prima dell’effettivo avvio dei lavori; entro tale termine il dirigente di cui all’articolo 7 può impartire motivate prescrizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori.

Art. 31

(Trasformazione del bosco)

1.         Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso qualsiasi intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione esistente finalizzata ad una utilizzazione del suolo diversa da quella forestale.

2.         La riduzione di superficie del bosco e la trasformazione dei boschi in altra destinazione d’uso rivestono carattere di eccezionalità e sono autorizzate esclusivamente per la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico o per la realizzazione di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, e compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l’azione frangivento e di igiene ambientale locale.

Art. 32

(Misure compensative)

1.         L’autorizzazione alla trasformazione del bosco è rilasciata dal Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs 42/2004, ed è subordinata al rimboschimento, a cura e spese del destinatario dell’autorizzazione, con specie forestali autoctone, di aree di estensione pari a 1,5 volte l’estensione del bosco da trasformare, ad esso limitrofe o comunque ricadenti nel medesimo bacino idrografico.

2.         L’obbligo di compensazione non sussiste per gli arbusteti di cui all’articolo 3, comma 5.

3.         In alternativa al rimboschimento compensativo e sempre nel caso di superfici trasformate inferiori a duemila metri quadrati è consentito il miglioramento di boschi degradati di estensione pari ad almeno tre volte la superficie oggetto di trasformazione.

4.         Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 hanno inizio contemporaneamente ai lavori di trasformazione del bosco e comprendono le cure colturali successive all’opera di rimboschimento o di miglioramento. 

5.         Il richiedente l’autorizzazione propone, in sede di richiesta della stessa e con apposita progettazione preliminare, gli interventi di compensazione di cui ai commi da 1 a 4.

6.         In sede di autorizzazione alla riduzione della superficie boscata sono prescritte le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi di compensazione nonché il valore della polizza fideiussoria che il richiedente deve sottoscrivere a garanzia della effettiva e corretta realizzazione degli stessi.

7.         Nel caso in cui il richiedente non abbia nelle proprie disponibilità terreni o superfici boscate idonee alla realizzazione degli interventi compensativi, il dirigente di cui all’articolo 7 quantifica la somma che lo stesso deve corrispondere a titolo di indennizzo in misura non inferiore ai costi necessari per far fronte all’acquisizione della disponibilità dei terreni, all’esecuzione dell’intervento e delle cure colturali per i primi cinque anni e stabilisce le modalità e i tempi per il pagamento dell’indennizzo medesimo.

8.         Gli indennizzi confluiscono in apposito capitolo del bilancio regionale vincolato per la realizzazione di rimboschimenti, miglioramenti boschivi, opere di sistemazione idraulico-forestale, opere di prevenzione degli incendi boschivi, mantenimento ed incremento delle attività vivaistiche forestali pubbliche.

9.         Gli interventi di compensazione eseguiti direttamente dai richiedenti la trasformazione non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte.

Art. 33

(Divieti e deroghe)

1.         Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 227/2001 sono vietati:

a)         la conversione dei boschi d’alto fusto sia di origine gamica sia di origine agamica in boschi cedui;

b)         la conversione dei cedui composti in cedui semplici;

c)         la sostituzione di specie forestali autoctone con specie alloctone e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie;

d)         l’utilizzazione a ceduo di cedui invecchiati con età superiore al doppio del turno previsto dal regolamento di cui all’articolo 5 o con età inferiore ove già sottoposti a taglio di conversione all’alto fusto, con esclusione dei cedui di castagno, robinia, carpino nero, salici e pioppi;

e)         il taglio raso, inteso come taglio totale del soprassuolo forestale, fatti salvi gli interventi finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell’allegato I della direttiva 92/43/CEE;

f)          lo sradicamento di piante d’alto fusto e di ceppaie.

2.         Gli interventi di cui al comma 1, lettera e) eseguiti in violazione del divieto non modificano la destinazione forestale delle superfici interessate.

3.         Il dirigente di cui all’articolo 7 può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui ai commi 1 e 2  nei seguenti casi:

a)         all'atto dell’approvazione dei Piani di cui agli articoli da 12 a 14 se giustificati da speciali e comprovate situazioni stazionali;

b)         con singolo atto per comprovate ragioni di pubblica incolumità e per particolari motivi di interesse pubblico o di carattere fitosanitario.

Art. 34

(Taglio colturale)

1.         Per taglio colturale s’intende il taglio di ordinaria attività silvana, condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione, la vitalità e la perpetuazione del bosco, favorendone le potenzialità evolutive, la biodiversità e l’assolvimento delle sue molteplici funzioni.

2.         Sono considerati, in particolare, tagli colturali ai fini della presente legge nonché dell’articolo 6, comma 4, del d.lgs. 227/2001, e dell’articolo 149, comma 1, lett. c), del d.lgs. 42/2004:

a)         le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;

b)         i tagli fitosanitari;

c)         i tagli finalizzati al restauro forestale dei soprassuoli danneggiati dal fuoco, nonché quelli finalizzati alla riduzione del rischio di incendi boschivi o del dissesto idrogeologico;

d)         i tagli di ricostituzione e riconversione dei castagneti da frutto;

e)         i tagli di utilizzazione dei cedui e di conversione degli stessi ad alto fusto;

f)          i tagli successivi e i tagli saltuari nei boschi d’alto fusto;

g)         i tagli a buche o a strisce;

h)         i tagli a raso di fustaie finalizzati alla rinnovazione naturale se previsti dai Piani di gestione di cui all’articolo 13 o dai Piani di coltura e conservazione di cui all’articolo 14 , regolarmente approvati e vigenti;

i)          i tagli a raso finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE;

j)          gli interventi volti al restauro forestale di boschi ed aree degradate;

k)         i tagli della vegetazione arborea e arbustiva radicata in aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti di distribuzione, di manufatti, della viabilità pubblica, di opere e sezioni idrauliche.

3.         Si considerano altresì tagli colturali i tagli boschivi se autorizzati secondo quanto stabilito dalla presente legge e se eseguiti in conformità al regolamento di cui all’articolo 5.

Art. 35

(Comunicazioni, dichiarazioni e autorizzazioni per interventi selvicolturali)

1.         Gli interventi di utilizzazione forestale e le opere connesse come definite all’articolo 37 previsti dai Piani di cui agli articoli da 12 a 14, regolarmente approvati, non abbisognano di ulteriore autorizzazione.

2.         Nei casi di cui al comma 1 il proprietario o gestore delle superfici interessate inoltra al Servizio di cui all’articolo 6 comma 2 apposita comunicazione corredata dal progetto esecutivo di taglio almeno trenta giorni prima dell’avvio dei lavori.

3.         Gli interventi non ricompresi nei piani di cui al comma 1 soggiacciono alla seguente disciplina:

a)         gli interventi selvicolturali consistenti in ripuliture, sfolli, potature, asportazione di piante secche, divelte o stroncate, e i tagli colturali fino a 0,5 ettari di superficie utilizzata, sono effettuati previa comunicazione, al Servizio di cui all’articolo 6, comma 2 da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell’avvio dei lavori, e devono essere condotti nel rispetto del regolamento di cui all’articolo 5;

b)         i tagli colturali di superficie complessiva compresa fra 0,5 e 3,00 ettari sono effettuati dietro presentazione di dichiarazione di taglio boschivo corredata da relazione tecnica redatta e firmata da un tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa almeno sessanta giorni prima dell’avvio dei lavori;

c)         i tagli colturali di superficie complessiva superiore ai 3,00 ettari sono autorizzati dal dirigente di cui all’articolo 7, dietro presentazione di istanza di autorizzazione corredata da un progetto di taglio redatto e firmato da un tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa almeno novanta giorni prima dell’avvio dei lavori.

4.         Entro i termini di cui al comma 2 e al comma 3 lettere a), b) e c) è facoltà del dirigente di cui all’articolo 7 richiedere chiarimenti, integrazioni o modifiche alla documentazione presentata, nonché impartire motivate prescrizioni sull’esecuzione dei lavori.

5.         Trascorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 in assenza di rilievi, richieste di chiarimenti o integrazioni gli interventi si intendono regolarmente autorizzati.

6.         La comunicazione, la dichiarazione e l’istanza di autorizzazione sono presentate dai soggetti di seguito indicati:

a)         il proprietario;

b)         il possessore, purché sia specificato il titolo che ai sensi delle vigenti norme in materia legittima il possesso;

c)         le persone fisiche o giuridiche acquirenti del soprassuolo boschivo purché delegate dai soggetti di cui alle lettere a) e b).

7.         Nel caso di interventi contigui da condursi nella stessa stagione silvana, ossia nel periodo compreso fra il primo settembre dell’anno cui si riferisce la comunicazione, dichiarazione o istanza di autorizzazione e il trentuno agosto dell’anno seguente, la disciplina di cui al comma 3 si applica alla superficie di intervento effettiva, anche quando gli adempimenti di cui al comma 3, lettere a) e b) sono a carico di due o più dei soggetti di cui al comma  6.

8.         La comunicazione e la dichiarazione di cui al comma 3 lettere a) e b) hanno validità limitata alla stagione silvana in cui vengono presentate.

9.         L’autorizzazione rilasciata per i casi di cui al comma 3 lettera c) ha di norma validità per la stagione silvana in corso e per le due stagioni silvane successive, fatta salva la possibilità per  il dirigente di cui all’articolo 7 di determinare durate inferiori in sede di concessione della stessa.

10.       E’ vietata l’esecuzione di tagli di utilizzazione  dei boschi cedui, quando non previsti nei piani di cui agli articoli 13 e 14 regolarmente approvati e vigenti, su superfici contigue di estensione complessiva superiore a 30 ettari; la contiguità non è interrotta da distanze inferiori a 500 metri lineari misurati in linea d’aria né da porzioni di bosco oggetto di taglio negli ultimi cinque anni.

11.       Nel caso in cui tutta o parte della superficie interessata ricada in aree naturali protette, il Servizio di cui all’articolo 6, comma 2 provvede direttamente, attivando se necessario una conferenza di servizi, ad inoltrare copia della documentazione prodotta all’ente gestore per il rilascio di nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, che devono essere resi entro i termini prescritti dalle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo.

12.       Nei casi di cui ai commi 4 e 11 i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di acquisizione dei pertinenti atti, ovvero dalla scadenza dei termini prescritti dalle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo.

13.       La relazione tecnica o il progetto di taglio di cui al comma 3, lettere b) e c) recano in allegato apposita relazione per la valutazione di incidenza redatta secondo le vigenti disposizioni in materia.

14.       L’esecuzione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 lett. c), e delle opere di cui all’articolo 37 è effettuata sotto la direzione di un tecnico abilitato secondo le vigenti norme in materia che assume la qualifica di direttore dei lavori forestale. Le competenze e le responsabilità  del direttore dei lavori sono definite nel regolamento di cui all’articolo 5.

15.       La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le procedure di dettaglio, anche telematiche, nonché i contenuti essenziali dei documenti di cui al presente articolo predisponendo, ove necessario, appositi modelli.

Art. 36

(Epoca del taglio)

1.         L’epoca del taglio dei diversi tipi di bosco è indicata nel regolamento di cui all’articolo 5 in funzione della composizione specifica, delle condizioni stazionali, delle forme di governo e trattamento, delle condizioni fitosanitarie e vegetazionali.

Art. 37

(Viabilità forestale e opere connesse ai tagli boschivi)

1.         Per viabilità forestale si intende il complesso di strade forestali e di piste forestali principali, a carattere permanente, nonché di piste forestali secondarie, a carattere temporaneo, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive di cui alla presente legge e che consentono anche l’esercizio delle attività forestali, la sorveglianza, la prevenzione ed estinzione di processi di degrado e degli incendi boschivi.

2.         Per i fini di cui alla presente legge valgono le definizioni di seguito riportate:

a)         è definita strada camionabile principale la strada avente le seguenti caratteristiche: fondo con massicciata opportunamente imbrecciata e rullata, larghezza della carreggiata compresa fra 3,5 metri e 4,5 metri, pendenza media compresa fra il 3 e il 10 per cento, pendenza massima per brevi tratti 14 per cento, raggio minimo dei tornanti metri 10, con banchina a valle di larghezza minima metri 1,00 aumentabili a metri 2,00 per funzioni antincendio, cunetta a monte di sezione trapezoidale separata dalla carreggiata da banchina di larghezza di metri 0,5, piazzole di scambio di larghezza pari a quella della carreggiata e di lunghezza minima metri lineari 25;

b)         è definita strada camionabile secondaria la strada avente le seguenti caratteristiche: fondo con massicciata opportunamente imbrecciata e rullata, larghezza carreggiata compresa fra metri 2,5 e metri 3,5, pendenza media compresa fra il 3 e il 12 per cento, pendenza massima per brevi tratti non superiore al 18 per cento, raggio minimo dei tornanti metri 7, banchina a valle di larghezza minima pari a metri 0,5 aumentabili a metri 2,00 per funzioni antincendio, eventuale cunetta a monte di sezione trapezoidale separata dalla carreggiata da banchina di larghezza metri 0,5, piazzole di scambio di lunghezza minima metri lineari 15;

c)         è definita strada trattorabile la strada avente le seguenti caratteristiche: fondo con massicciata opportunamente imbrecciata e rullata, larghezza carreggiata fino a metri 2,5, pendenza media compresa fra il 3 e il 14 per cento, pendenza massima per brevi tratti non superiore al 25 per cento, raggio minimo dei tornanti metri 5, banchina a valle di larghezza minima pari a metri 0,5 aumentabili a metri 1,00 per funzioni antincendio, eventuale cunetta a monte di sezione trapezoidale separata dalla carreggiata da banchina di larghezza metri 0,5; piazzole di scambio di lunghezza minima metri lineari 10;

d)         è definita pista camionabile la pista avente le seguenti caratteristiche: fondo naturale eventualmente migliorato nei tratti più difficili, larghezza minima metri 4 e prevalente metri 5, pendenza media 5-10 per cento, pendenza massima per brevi tratti 15 per cento, con eventuali opere di presidio e scolo delle acque;

e)         è definita pista trattorabile principale la pista avente le seguenti caratteristiche: fondo naturale eventualmente migliorato nei tratti più difficili, larghezza minima metri 3 e prevalente metri 4, pendenza media 5-15 per cento, pendenza massima per brevi tratti 30 per cento, con eventuali opere di presidio e scolo delle acque;

f)          è definita pista trattorabile secondaria la pista avente le seguenti caratteristiche: fondo naturale, larghezza minima metri 3 e prevalente metri 4, pendenza media inferiore al 20 per cento e pendenza massima per brevi tratti 35 per cento, con eventuali opere di presidio e scolo delle acque;

g)         è definito sentiero o mulattiera un tracciato di larghezza massima pari a metri lineari 1,00 non percorribile da automezzi o trattori, transitabile a piedi o con animali da soma.

3.         E’ di norma vietata, per i fini di cui alla presente legge, la realizzazione di strade come definite al comma 2 lettere a), b) e d); le stesse, qualora già esistenti all’entrata in vigore della presente legge, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4.         Entro dodici mesi decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge i comuni propongono al Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, il riconoscimento della viabilità forestale, come definita al comma 2 del presente articolo, già esistente e a tal fine inoltrano apposita istanza corredata da tutti gli elaborati necessari a definire per ogni singolo asse le caratteristiche della stessa; il dirigente di cui all’articolo 7 concede o nega il riconoscimento richiesto entro centottanta giorni dall’inoltro della richiesta.

5.         Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 4 comporta l’esclusione dell’ente inadempiente da incentivi e contributi previsti dagli atti di Piano e di Programma di cui agli articoli 10 e 11 nonché da provvedimenti attuativi delle politiche comunitarie di settore.

6.         La realizzazione o la manutenzione straordinaria di strade o piste forestali come definite al comma 2 deve essere oggetto di un’apposita sezione dei Piani di cui agli articoli 12 e 13, denominata piano della viabilità, compatibile con l’assetto idrogeologico, paesistico ed ambientale dell’area interessata; l’approvazione dei Piani vale quale autorizzazione all’esecuzione degli interventi ivi previsti, il cui avvio rimane comunque subordinato alla presentazione, da effettuarsi almeno sessanta giorni prima al Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, di apposita dichiarazione corredata da progetto esecutivo.

7.         La realizzazione, all’interno dei boschi e dei pascoli di cui alla presente legge, di strade e piste a carattere permanente, di piazzali di carico e teleferiche permanenti, necessari all’esecuzione dei lavori di taglio e di esbosco dei prodotti legnosi e di cura e sfruttamento dei pascoli, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 6 è assoggettata all’autorizzazione da parte del dirigente di cui all’articolo 7, che acquisisce, altresì, ove necessari, l’autorizzazione relativa al vincolo paesaggistico, alle normative urbanistiche ed edilizie, il nulla osta dell’ente gestore dell’area protetta interessata e la valutazione d’incidenza indicendo, ove ritenuto opportuno, apposita conferenza di servizi.

8.         Le piste forestali e le vie di esbosco temporanee, i piazzali di carico temporanei, i tracciati interni alle tagliate e le teleferiche, connessi e funzionali al taglio del bosco, sono previsti nei progetti o nella relazione di cui all’articolo 35, comma 3, lettere b) e c) e non necessitano di ulteriore autorizzazione.

9.         Le manutenzioni straordinarie e l’adattamento funzionale delle strade e piste forestali, inclusa la realizzazione delle opere necessarie alla regimazione delle acque superficiali, qualora non facenti parte dei progetti o delle relazioni di cui all’articolo 35, comma 3, lettere b) e c) sono sottoposti a procedura autorizzativa da parte  del dirigente di cui all’articolo 7 con i tempi e le procedure di cui all’articolo 35, comma 3, lettera c).

10.       Nell’ambito del regolamento di cui all’articolo 5 sono stabilite le definizioni e gli standard delle piste temporanee, dei piazzali di carico, delle teleferiche e delle altre modalità di esbosco.

11.       Nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nelle leggi o nei regolamenti delle stesse.

Art. 38

(Cantieri forestali)

1.         E’ classificato cantiere forestale qualunque luogo in cui si effettuano i lavori forestali di seguito elencati:

a)         operazioni di rimboschimento o imboschimento;

b)         interventi selvicolturali o di utilizzazione forestale e prime trasformazioni della massa legnosa, fatta eccezione per gli interventi aventi estensione pari o inferiore a 0,5 ettari;

c)         interventi di sistemazione idraulico-forestale;

d)         lavori edili  o di genio civile di interesse forestale;

e)         realizzazione, manutenzione ed adeguamento della rete viabile forestale.

2.         Per lo svolgimento dell’attività nei cantieri forestali si applica, ove pertinente, quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 39

(Taglio ed estirpazione degli arbusti)

1.         Il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei pascoli è consentito nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui all’articolo 5.

2.         L’estirpazione degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei pascoli è vietata, salvo i casi in cui si renda necessaria per trasformazioni del bosco o mantenimento e miglioramento dei pascoli autorizzate ai sensi della presente legge, e per interventi di manutenzione di opere idrauliche e idraulico-forestali lungo i corsi d’acqua, regolarmente autorizzati.

Art. 40

(Boschi in situazione speciale)

1.         Sono considerati in situazione speciale i boschi di qualunque specie, governo e trattamento e di qualsiasi estensione, che assolvono a particolari funzioni ambientali, idrogeologiche, paesaggistiche e di protezione; rientrano in questa categoria i boschi situati su terreni instabili o in forte pendenza o comunque particolarmente esposti ad erosione, ovvero in aree soggette a valanghe, sulle cime o lungo i crinali ove si riscontrino rilevanti limitazioni allo sviluppo della vegetazione.

2.         I boschi in situazione speciale sono censiti nei Piani di cui agli articoli 12 e 13 e per essi sono determinati gli interventi necessari a garantirne la conservazione e tutela.

3.         Nel regolamento di cui all’articolo 5 sono esplicitati i criteri per la definizione dei boschi in situazione speciale nonché gli interventi selvicolturali in essi ammissibili, che hanno priorità nel caso di concessione di incentivi con fondi pubblici.

Art. 41

(Castagneti)

1.         La Regione riconosce ai castagneti un ruolo fondamentale per la stabilità idrogeologica del territorio, per il valore naturalistico degli ecosistemi, per le qualità del paesaggio, per l’economia delle aree montane interne.

2.         Nei castagneti da frutto in attualità di coltura sono consentiti la recinzione e, a fini colturali, il taglio e l’estirpazione degli arbusti, la potatura di ringiovanimento e la sostituzione di piante morte o non più produttive, l’effettuazione di innesti, nonché l’accesso ed il transito con  mezzi idonei all’esecuzione dei lavori ed alla raccolta dei frutti.

3.         Il recupero ed il restauro forestale dei castagneti da frutto abbandonati, la conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto e la conversione dei castagneti da frutto in cedui castanili sono autorizzati dal dirigente di cui all’articolo 7 secondo le procedure e i tempi di cui all’articolo 35, comma 3, lettere b) e c) sulla base di un progetto di miglioramento, coltura e conservazione che consideri gli aspetti fitopatologici, la gestione del periodo transitorio fino a conversione avvenuta e preveda la conversione graduale per superfici di limitata estensione, con tecniche a basso impatto paesaggistico.

4.         Il regolamento di cui all’articolo 5 indica le modalità di esecuzione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 nonché le disposizioni in materia di prevenzione e lotta fitosanitaria.

5.         Nel quadro dei piani di cui agli articoli 10 e 11, nonché di piani o programmi attuativi delle politiche dell’Unione europea, la Regione incentiva gli interventi di cui al comma 3 e la lotta fitosanitaria.

Art. 42

(Pascolo)

1.         Al fine di incentivare la permanenza degli insediamenti zootecnici in aree montane e salvaguardare razze e popolazioni animali autoctone, nonché quale ausilio nella prevenzione degli incendi boschivi, nei boschi può essere consentito il pascolo del bestiame da allevamento.

2.         Nei boschi possono inoltre essere consentite forme estensive di allevamento di ungulati selvatici per finalità venatorie o zootecniche.

3.         Per i boschi di proprietà degli enti pubblici, compresi nei Piani di cui all’articolo 13 regolarmente approvati e vigenti l’autorizzazione al pascolo è concessa annualmente dagli  stessi enti pubblici proprietari.

4.         Nei casi e per i fini di cui ai commi 1 e 2, in assenza dei piani di cui all’articolo 13 nel caso di boschi appartenenti ad enti pubblici, e sempre per i boschi di proprietà privata,  il pascolo nei boschi è autorizzato dal dirigente di cui all’articolo 7, che determina il carico sostenibile.  I proventi derivanti all’ente pubblico dalla concessione a terzi del pascolo nei boschi sono utilizzati dall’ente stesso per la redazione dei piani di cui all’articolo 13.

5.         Gli enti pubblici proprietari dei boschi sono tenuti ad istituire ed aggiornare un apposito registro degli animali immessi annualmente al pascolo nei boschi indicando la specie, il proprietario, il carico, la durata del pascolamento e l’area interessata indicandone gli estremi catastali.  Il registro è trasmesso al Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

6.         Il pascolo nei boschi in rinnovazione, negli impianti di imboschimento e rimboschimento è vietato per la durata definita dal regolamento di cui all’articolo 5.

7.         Il pascolo e l’allevamento di selvaggina nei boschi non in rinnovazione sono disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 5 per categorie di animali ed in relazione al tipo, alla fase evolutiva ed allo stato generale del soprassuolo.

8.         I pascoli naturali sono gestiti secondo il principio della sostenibilità e della conservazione; a tal fine, in assenza dei piani di cui agli articoli da 12 a 14  i proprietari  pubblici o privati di pascoli utilizzati aventi estensione complessiva superiore ad ettari 100 sono tenuti a redigere e sottoporre all’approvazione del dirigente di cui all’articolo 7 entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge  un apposito piano di utilizzazione e conservazione nel quale sono determinati, per lotti omogenei, il carico minimo e massimo ammissibile in unità di bovino adulto (UBA), i sistemi di pascolamento razionali da adottarsi nonché la data di inizio e fine dell’utilizzazione.  Il piano di utilizzazione e conservazione contiene la regolamentazione dei diritti di uso civico di pascolo eventualmente gravanti sull’area pianificata.

9.         Per i fini ed in assenza del Piano di utilizzazione di cui al comma 8 nonché per i pascoli utilizzati di estensione complessiva inferiore ad ettari 100 il regolamento di cui all’articolo 5 determina, in funzione dell’altimetria e della tipologia dei pascoli:

a)         il carico minimo e massimo  ammesso sui pascoli;

b)         la data di inizio e fine del pascolamento;

c)         il numero massimo di animali, distinti per specie, che possono essere utilmente condotti al pascolo dal singolo guardiano.

10.       Nei pascoli naturali di proprietà degli enti pubblici il pascolamento può essere effettuato solo dal bestiame di proprietà del concessionario o aggiudicatario. Questi ultimi non possono a nessun titolo concedere a terzi l’utilizzazione del pascolo a pena di revoca della concessione.

11.       In nessun caso è consentito effettuare la ripulitura dei pascoli mediante uso del fuoco.

12.       Nei terreni saldi percorsi da incendio l’esercizio del pascolo è vietato per i cinque anni successivi all’evento.

13.       I Comuni e gli altri enti locali proprietari di pascoli, anche se soggetti agli usi civici, adottano propri regolamenti per l’utilizzazione degli stessi. Detti regolamenti non possono però derogare alle disposizioni della presente legge, né a quelle del regolamento di cui all’articolo 5.

14.       Nei casi di cui al comma 13 laddove siano ancora in vigore i regolamenti comunali adottati ai sensi dell’articolo 135 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma delle legislazione in materia di boschi e terreni montani) e quelli adottati ai sensi del Capo II del Titolo II del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno) sono adeguati alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 5, entro centottanta giorni dalla rispettiva entrata in vigore. Decorso tale termine, le disposizioni della presente legge e del regolamento si sostituiscono a quelle corrispondenti dei regolamenti comunali.

Art. 43

(Prodotti secondari del bosco e del pascolo)

1.         Ai fini della presente legge sono considerati prodotti secondari del bosco e dei pascoli, tra gli altri, i funghi, i tartufi, le fragole, i lamponi, i mirtilli, le more di rovo, le bacche di ginepro, gli asparagi selvatici, gli orapi o spinaci selvatici.

2.         La raccolta dei funghi e dei tartufi è regolata dalle leggi regionali vigenti in materia.

3.         La raccolta degli altri prodotti secondari del bosco e dei pascoli, anche diversi rispetto a quelli menzionati nel comma 1, è consentita entro i limiti fissati dal regolamento di cui all’articolo 5.

Art. 44

(Lotta fitosanitaria)

1.         I boschi e gli impianti di arboricoltura da legno gravemente danneggiati da parassiti o da altre cause avverse sono assoggettati, al fine di ripristinare la loro efficienza biologica e produttiva, ad interventi selvicolturali di recupero; gli interventi sono previsti dai programmi regionali di finanziamento secondo specifiche priorità.

2.         I proprietari, i possessori o detentori secondo le forme di legge di boschi e di impianti di arboricoltura da legno sono obbligati a dare immediata comunicazione di fitopatie in corso al Servizio fitosanitario regionale e al Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, che decide se attivare interventi diretti o se prescriverli all’interessato.

Art. 45

(Circolazione su strada e fuori strada)

1.         Le strade e piste di cui all’articolo 37, comprese quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere chiuse al transito di automezzi e mezzi meccanizzati entro dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.         La realizzazione delle opere necessarie ad impedire l’accesso è a carico dei gestori o dei proprietari delle aree servite, che possono a tal fine avvalersi di eventuali provvidenze previste in programmi di finanziamento regionali, statali o comunitari nonché dei fondi eventualmente accantonati per migliorie boschive.

3.         Sulla viabilità di cui all’articolo 37 è consentito il transito esclusivamente ai mezzi necessari per il pronto soccorso, la vigilanza, l’antincendio, per esigenze di studio e ricerca, i lavori forestali e agricoli, comprese le perlustrazioni preliminari, e di quelli utilizzati dai proprietari o possessori nelle forme di legge per motivi di lavoro o di accesso ai propri fondi ivi inclusi il trasporto o il transito del bestiame.

4.         E’ inoltre consentita, previa autorizzazione del comune competente per territorio, nonché, nelle aree protette, dell’ente gestore dell’area stessa, la circolazione sulle strade e piste di cui al comma 1 in occasione di manifestazioni, rassegne, mostre, raduni, sagre e in altre circostanze simili.

5.         Nel proporre al Servizio regionale di cui all’articolo 6, comma 2, il riconoscimento della viabilità, ai sensi dell’articolo 37, comma 4, il comune individua la viabilità sulla quale intende autorizzare il transito per finalità di fruizione turistica anche diversa da quelle di cui ai commi 3 e 4.  Per la viabilità così individuata, il comune, con apposito regolamento, stabilisce il contingente massimo di mezzi motorizzati da autorizzare al transito, nonché i periodi dell’anno durante i quali il transito e la sosta dei mezzi stessi sono consentiti.

6.         Il regolamento di cui all’articolo 5 disciplina le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 con particolare attenzione alle aree della rete Natura 2000.

7.         Nei boschi e sui pascoli sono proibite la circolazione e la sosta di automezzi o mezzi meccanici al di fuori delle strade e piste esistenti, fatte salve le esigenze di pubblica incolumità ed eccettuati i casi di cui ai commi 3 e 4, per i quali è consentita anche la sosta di veicoli nelle aree ricomprese entro 3 metri lineari dal ciglio delle strade comunque carrozzabili.

Capo II

Tutela degli alberi e dei boschi monumentali e vetusti, delle formazioni fuori foresta

Art. 46

(Alberi monumentali)

1.         Nel territorio della Regione sono alberi monumentali quelli definiti tali dall’articolo 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

2.         Il Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, della presente legge provvede, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l. 10/2013 a redigere e trasmettere al Corpo forestale dello Stato l’elenco regionale degli alberi monumentali, censiti dai comuni sulla base dei principi e dei criteri direttivi stabiliti ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della medesima legge con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3.         Al fine di valorizzare il patrimonio arboreo di cui al comma 1, le aree in cui insistono gli alberi monumentali sono gravate dal vincolo di inedificabilità per una superficie pari ad almeno 2 volte il raggio maggiore dell’area di insidenza della chioma.

4.         Il vincolo di cui al comma 2 permane anche in caso di abbattimento del o degli esemplari monumentali, che devono essere sostituiti con nuovi esemplari della stessa specie in numero di tre di pronto effetto.

Art. 47

(Boschi monumentali e boschi vetusti)

1.         Sono riconosciuti come boschi monumentali le aree boscate dove almeno il 10 per cento degli alberi presenti per ettaro a maturità è riconosciuto monumentale secondo la definizione di cui all’articolo 46.

2.         Sono riconosciuti come boschi vetusti le aree boscate dove il disturbo antropico è assente o trascurabile, caratterizzate da una dinamica naturale che determina al loro interno la presenza di tutte le fasi di rigenerazione, compresa quella senescente costituita da esemplari di notevoli dimensioni ed età, di legno morto costituito da alberi morti in piedi, rami ed alberi a terra, con flora coerente con il contesto bio-geografico e presenza di specie altamente specializzate e di specie legate ai microhabitat determinati dall’eterogeneità strutturale.

3.         La gestione e la conservazione dei boschi di cui ai commi 1 e 2 avviene secondo specifiche disposizioni contenute all’interno dei Piani di cui agli articoli 12 e 13 e, in loro assenza, detti boschi sono comunque protetti da fenomeni di disturbo antropico e lasciati all’evoluzione naturale; nel regolamento di cui all’articolo 5 sono determinate le attività in essi vietate.

Art. 48

(Tutela dei boschi monumentali e vetusti)

1.         La Giunta regionale, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri, le modalità ed i tempi per la realizzazione del censimento dei boschi monumentali e vetusti ed istituisce il Registro regionale dei boschi monumentali e dei boschi vetusti.

2.         Il provvedimento di cui al comma 1 definisce le specifiche modalità per il rilievo, la descrizione e la cartografia dei boschi di cui all’articolo 47.

3.         Per il censimento di cui al comma 1 è competente il Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, che provvede anche alla tenuta e all’aggiornamento del registro di cui al comma 1.

4.         L’inserimento dei boschi di cui all’articolo 47 nel Registro di cui al comma 1 avviene d’iniziativa del dirigente di cui all’articolo 7 o su richiesta, da formularsi al Servizio di cui all’articolo 6, comma 2.

5.         La richiesta di cui al comma 4 può essere formulata da enti locali, enti gestori di aree naturali protette, associazioni, singoli cittadini.

6.         Il riconoscimento della qualifica di bosco monumentale e di bosco vetusto e l’inserimento nel Registro di cui al comma 1 avviene con provvedimento del dirigente di cui all’articolo 7  previa istruttoria svolta dal Servizio, e su parere vincolante di apposita Commissione Tecnico-Scientifica.

7.         La Commissione di cui al comma 6 ha durata pari a cinque anni ed è nominata con provvedimento del Direttore della Direzione competente in materia di politiche forestali, nel cui ambito è disciplinato il funzionamento della stessa, i cui componenti sono:

a)         il Dirigente del Servizio competente in materia di politiche forestali, che la presiede;

b)         un funzionario tecnico di categoria apicale del Servizio competente in materia di politiche forestali;

c)         un funzionario tecnico di categoria apicale del Servizio competente in materia di politiche ambientali;

d)         un professore ordinario dell’università degli studi di L’Aquila con particolare competenza in materia di botanica;

e)         un funzionario del Corpo forestale dello Stato con particolare competenza ed esperienza in materia forestale ed ambientale;

f)          un funzionario di area tecnica congiuntamente individuato dagli enti gestori dei parchi naturali ricadenti nel territorio regionale.

8.         I componenti della Commissione di cui al comma 7 partecipano alle attività della stessa a titolo gratuito.

9.         Il Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, provvede a notificare ai proprietari di boschi monumentali e vetusti di cui all’articolo 47 l’inserimento nell’elenco di cui al comma 1.

Art. 49

(Tutela delle formazioni arboree in aree urbane e periurbane)

1.         La Regione promuove la tutela ed il potenziamento delle aree verdi urbane e periurbane, costituite da parchi, giardini o altre superfici non classificate bosco e caratterizzate da vegetazione arborea e arbustiva.

2.         La Giunta regionale, di concerto con ANCI e UPI Abruzzo, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge istituisce un gruppo di lavoro, senza oneri a carico del bilancio regionale, che entro novanta giorni decorrenti dal suo insediamento predispone uno schema di “Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde urbano” nel quale sono contenute disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la gestione del verde urbano nei comuni della Regione.

3.         Il gruppo di lavoro di cui al comma 2 è coordinato dal Dirigente del Servizio di cui all’articolo 6, comma 2 ed è composto da: un dipendente di categoria apicale dello stesso servizio, un dipendente di categoria apicale della Direzione regionale competente in materia di urbanistica, un funzionario del Corpo forestale dello Stato, un esperto individuato dall’ANCI Abruzzo, un esperto individuato dall’UPI Abruzzo.

4.         I comuni che non adottano il regolamento di cui al comma 2 sono esclusi dagli incentivi concessi con fondi pubblici per l’incremento ed il miglioramento del verde urbano e periurbano.

5.         I provvedimenti inerenti la gestione e la tutela delle formazioni di cui al presente articolo sono di competenza del comune nel cui territorio le stesse ricadono.

Art. 50

(Tutela delle piante isolate, a gruppi o in filari)

1.         In assenza di apposita autorizzazione rilasciata dal dirigente di cui all’articolo 7 sono vietati l’abbattimento, lo sradicamento e qualunque altro intervento suscettibile di arrecare grave menomazione alle capacità e potenzialità vegetative delle piante forestali isolate  o disposte a gruppi o in filari, situate al di fuori dei centri urbani.

2.         Il regolamento di cui all’articolo 5 stabilisce, in funzione delle specie, il diametro oltre il quale operano i divieti di cui al comma 1. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, i divieti di cui al comma 1 valgono per le piante forestali  appartenenti ai generi Quercus, Pinus, Acer, Fraxinus, Cupressus, Sorbus, Prunus e Juglans con diametro a petto d’uomo superiore a 40 centrimetri.

3.         L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, verificata l’impossibilità di adottare soluzioni alternative all’abbattimento, nei seguenti casi:

a)         realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

b)         edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;

c)         realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria.

4.         L’autorizzazione all’abbattimento è sostituita da comunicazione, da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell’intervento, nei seguenti casi:

a)         diradamento di filari o gruppi volti a migliorare la struttura e le condizioni vegetative dei singoli alberi e del popolamento;

b)         utilizzazione turnaria di filari o gruppi di piante;

c)         piante suscettibili di arrecare danno a costruzioni, manufatti, reti tecnologiche o che rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità;

d)         piante irrimediabilmente danneggiate da cause biotiche o abiotiche, completamente secche e schiantate;

e)         esecuzione di sentenze passate in giudicato;

f)          mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti.

5.         Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, di costruzioni edilizie, di miglioramento o trasformazione fondiaria devono essere indicati gli alberi per i quali non sussistono soluzioni alternative all’abbattimento, specificandone le ragioni.

6.         Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo regionale, per ogni albero di cui è autorizzato l’abbattimento per i casi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) è prescritta la piantagione in area limitrofa di due alberi appartenenti alla stessa specie dell’albero abbattuto e l’obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la conservazione.

7.         Gli atti di piano e di programma di cui agli articoli 10 e 11 possono prevedere interventi di tutela e sviluppo delle piante di cui al comma 1 e indicare le risorse finanziarie per realizzarli.

Art. 51

(Arboricoltura da legno)

1.         L’arboricoltura da legno è finalizzata alla coltivazione, in terreni non boscati, di specie forestali per la produzione intensiva di assortimenti legnosi di pregio e di biomasse vegetali.

2.         L’impianto per arboricoltura da legno non vincola la destinazione a bosco del terreno interessato, né comporta la sua soggezione al vincolo idrogeologico; la coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale e non è soggetta alla normativa stabilita dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 5 , fatte salve le disposizioni per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e la lotta fitosanitaria.

3.         Chi intende realizzare un impianto di arboricoltura da legno di superficie superiore a duemila metri quadrati o provvedere all’espianto ne dà preventiva comunicazione al Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, indicando gli estremi catastali del terreno interessato, la o le specie utilizzate e il sesto di impianto adottato.

4.         L’inventario degli impianti di arboricoltura da legno è parte integrante dell’Inventario forestale regionale, di cui all’articolo 16.

Capo III

Difesa dei boschi dagli incendi

Art. 52

(Previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi)

1.         La Regione, per il tramite della Direzione regionale competente in materia di Protezione civile, programma le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi secondo quanto previsto dal Piano regionale di settore di cui all’articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).

2.         L’attività di prevenzione è volta a ridurre le cause ed il potenziale d’innesco degli incendi boschivi mediante sistemi e mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio, utilizzo di tecnologie per il monitoraggio del territorio, approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva, attività informative e formative.

3.         La Regione Abruzzo, nell’ambito degli atti di piano e di programma di cui agli articoli 10 e 11 può prevedere la concessione di incentivi a privati o enti pubblici per operazioni di pulizia, interventi selvicolturali ed altre opere finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

4.         Le province ed i comuni attuano le attività di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di protezione civile.

5.         I sindaci, quali autorità locali di Pubblica sicurezza e Protezione civile sono obbligati ad assumere ogni utile iniziativa per la prevenzione degli incendi di interfaccia ricorrendo alla pianificazione comunale di emergenza e, ove necessario, all’emanazione di apposite ordinanze rivolte ai proprietari o possessori di terreni posti in prossimità di agglomerati urbani.

6.         Su autorizzazione del dirigente di cui all’articolo 7 di concerto con la Direzione regionale competente in materia di Protezione civile e sentito il CfS, nei boschi può essere consentito l’uso del fuoco sia per finalità  di prevenzione degli incendi (fuoco prescritto) sia per la lotta agli incendi (controfuoco). Modalità, condizioni e individuazione del soggetto responsabile sono definite nel piano di cui all’articolo 53.

7.         Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi terrestri ed aerei.

8.         Ai fini della lotta attiva contro gli incendi boschivi come definiti dall’articolo 2 della legge 353/2000 la Direzione regionale competente in materia di protezione civile, sulla base dell’andamento climatico stagionale e delle condizioni della vegetazione forestale, propone all’approvazione della Giunta regionale apposito atto deliberativo di “Dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi”, fissando la data di apertura e chiusura della campagna annuale antincendio.

9.         Contestualmente all’inizio della campagna annuale antincendio e sino alla sua conclusione è insediata, presso la sala operativa regionale di Protezione civile, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l. 353/2000, la Sala operativa unificata permanente (SOUP).

10.       Alla SOUP è affidato il coordinamento di tutti i soggetti aventi competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché il coordinamento con le strutture statali competenti in materia e, in particolare, con il Centro operativo aereo unificato (COAU), di cui all’articolo 7, comma 2, della l. 353/2000.

11.       L'organizzazione e le modalità di funzionamento della SOUP sono assicurati direttamente dalla struttura regionale di Protezione civile, che provvede anche all’attivazione delle associazioni di volontariato di Protezione civile iscritte all’albo regionale previsto nelle vigenti disposizioni regionali.

12.       Per il coordinamento e l’attuazione degli interventi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, la Regione Abruzzo può avvalersi, tramite la stipula di convenzioni o appositi accordi di programma, di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nel rispetto di accordi di programma definiti tra i due corpi a livello statale.

Art. 53

(Piano antincendio regionale)

1.         La Direzione regionale competente in materia di Protezione Civile provvede annualmente all’aggiornamento del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi dell’articolo 3 della l. 353/2000 ed in conformità alle linee guida contenute nel decreto ministeriale 20 dicembre 2001, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile.

2.         La Direzione di cui al comma 1 convoca apposite riunioni di coordinamento con gli enti locali, il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e la Direzione competente in materia di politiche forestali allo scopo di acquisire informazioni e di discutere sulle problematiche territoriali inerenti gli incendi boschivi nonché di definire gli interventi di pianificazione, individuando gli obiettivi prioritari da perseguire.

3.         Il piano regionale, in osservanza delle disposizioni legislative regionali e nazionali vigenti in materia di lotta agli incendi boschivi e protezione civile, individua le competenze di ciascun ente territoriale nella previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

4.         La Regione attua le proprie competenze direttamente o mediante la stipula di convenzioni o appositi accordi di programma con il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, le associazioni di volontariato ed altri soggetti o istituzioni all’uopo individuati.

Art. 54

(Pianificazione antincendio nelle aree protette)

1.         Per le aree naturali protette regionali, il Piano di cui all’articolo precedente è integrato da un’apposita sezione, definita d’intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi e sentito il Corpo forestale dello Stato.

2.         Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato presenti sul territorio regionale, il piano di cui all’articolo 53 è integrato dal piano adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della l. 353/2000.

Art. 55

(Attivita’ formative ed informative)

1.         La Direzione regionale competente in materia di Protezione civile d’intesa con il Servizio di cui all’articolo 6, comma 2 e compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio regionale individua, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, modalità di integrazione dei programmi scolastici di ogni ordine e grado volte ad accrescere e promuovere l’effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, con particolare riferimento alla previsione e prevenzione degli incendi boschivi.

2.         Al fine di tutelare i territori ricadenti nei parchi nazionali la stessa Direzione, compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio regionale, organizza entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, anche associandosi con le confinanti regioni Marche, Lazio, e Molise, corsi di formazione permanente e ricorrente con cadenza annuale a carattere teorico-pratico, rivolti alla preparazione dei soggetti coinvolti in attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

3.         La Direzione di cui al comma 1 appronta annualmente un manifesto informativo diretto alla popolazione sulle cause determinanti l’innesco di incendio e sulle norme comportamentali da rispettare in caso di pericolo, e lo dirama a tutti i comuni del territorio regionale affinché esso resti affisso all’albo pretorio di ciascuno di essi dal 1° aprile al 30 ottobre di ogni anno.

Art. 56

(Divieti e prescrizioni)

1.         Ai fini di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, lettera c) della l. 353/2000 tutti i boschi, come definiti dall’articolo 3 della presente legge, sono considerati aree a rischio di incendio boschivo ed è pertanto vietato a chiunque accendere fuochi al loro interno e a distanza inferiore a metri lineari 100 dai loro margini al di fuori di aree appositamente attrezzate.

2.         Alle aree boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco si applicano i vincoli, i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui all’articolo 10 della l. 353/2000 e dell’articolo 42 della presente legge.

3.         Le specifiche autorizzazioni per le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale da realizzarsi con fondi pubblici nelle aree percorse da incendio di cui all’articolo 10, comma 1, della l. 353/2000 sono concesse, per le superfici non ricomprese nelle aree protette statali, dal Servizio di cui all’articolo 6,comma 2, previa istruttoria delle relative istanze.

4.         Durante il “Periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi” nelle zone boscate, fatte salve le altre norme vigenti in materia, si attuano le seguenti prescrizioni e divieti:

a)         è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

b)         è vietato parcheggiare sui prati o nei boschi autovetture munite di marmitta catalitica;

c)         nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte;

d)         nelle discariche è vietato procedere alla combustione dei rifiuti quale metodo di eliminazione degli stessi;

e)         è fatto obbligo al gestore della discarica di procedere all’immediato spegnimento di eventuali incendi che dovessero comunque insorgervi;

f)          nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno è in ogni caso vietata l’accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco;

g)         nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese.

5.         Deroghe specifiche possono essere concesse dal dirigente di cui all’articolo 7 per l’accensione di fuochi e di camini in aree di verde attrezzato sottoposte a sorveglianza, secondo modalità e condizioni stabilite dal regolamento di cui all’articolo 5.

6.         I comandi militari e di polizia, nell’esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi.

Capo IV

Materiale forestale di moltiplicazione

Art. 57

(Materiale forestale di moltiplicazione)

1.         La Regione persegue la conservazione della biodiversità e la tutela delle risorse genetiche forestali autoctone; a tal fine promuove l’utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie costituenti gli ecosistemi forestali regionali e, in applicazione del d.lgs 386/2003 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. disciplina la produzione, la commercializzazione e l’utilizzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (MFM) per fini forestali.

2.         Sono individuati quali fini forestali ai sensi della presente legge tutte le attività relative all’imboschimento, al rimboschimento, all’arboricoltura da legno, all’arboricoltura per biomasse, alla tartuficoltura, al restauro forestale, alla rinaturalizzazione, alla sistemazione del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica.

3.         Il materiale di moltiplicazione destinato a fini forestali è prodotto, commercializzato o comunque ceduto in conformità alla Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione e del d. lgs 386/2003 di attuazione della medesima.

4.         Le norme di cui alla presente legge si applicano alle specie elencate nell’Allegato I del d.lgs 386/2003; la Giunta regionale con proprio provvedimento può individuare, in aggiunta a tali specie, altre specie autoctone o naturalizzate di interesse regionale cui estendere le norme della presente legge.

5.         La Regione Abruzzo in qualità di Organismo ufficiale ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera n) del d.lgs. 386/2003 provvede attraverso i Servizi della Direzione regionale competente in materia a svolgere le seguenti attività:

a)         tenuta del Registro regionale dei produttori di materiali forestali;

b)         rilascio dell’autorizzazione alla produzione e commercializzazione di MFM;

c)         istruttoria delle richieste di autorizzazione alla raccolta di MFM e rilascio dei Certificati principali d’identità di soprassuoli fonti di seme, arboreti, genitori, cloni e miscugli di cloni;

d)         vigilanza e controllo fitosanitario sui MFM e relative ispezioni ufficiali presso le strutture vivaistiche autorizzate;

e)         rilascio dell’autorizzazione all’importazione di MFM;

f)          ammissione dei MFM alle categorie commerciali di cui all’articolo 2, comma 2, del d.lgs 386/2003;

g)         delimitazione delle regioni di provenienza;

h)         tenuta dei registri dei materiali di base (MB);

i)          definizione e aggiornamento dei disciplinari di gestione dei materiali di base;

j)          organizzazione della raccolta di MFM e gestione dei popolamenti per la raccolta dei semi e dei frutti forestali;

k)         attuazione di progetti di ricerca per la gestione, tutela e conservazione delle risorse genetiche forestali in collaborazione con enti di ricerca.

6.         Il Corpo forestale dello Stato esplica, ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs 386/2003, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato) le attività di vigilanza e controllo in materia di MFM nonché altre eventuali attività previste nell’ambito della Convenzione di cui all’articolo 8 della presente legge.

7.         Qualora si debba far ricorso ad impianti artificiali per il restauro forestale, la rinnovazione, la ricostituzione, il rinfoltimento o ampliamento dei boschi è ammesso esclusivamente l’uso di materiale vegetale di moltiplicazione proveniente dalle regioni di provenienza di cui al comma 5, lettera g), che rimane soggetto a controllo di provenienza e certificazione.

8.         Le agevolazioni ed i contributi previsti da leggi nazionali e regionali, nonché da norme comunitarie, in materia di miglioramenti boschivi ed a sostegno della selvicoltura sono concessi prioritariamente ai proprietari o possessori ai sensi delle norme vigenti di boschi iscritti nel Registro regionale dei materiali forestali di base di cui all’articolo 58.

9.         Le agevolazioni ed i contributi previsti da leggi nazionali e regionali, nonché da norme comunitarie, per la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti, impianti di arboricoltura da legno, interventi di restauro forestale ed interventi di ingegneria naturalistica che prevedano l’utilizzo di materiale vegetale vivo sono concessi esclusivamente se in tali attività sono utilizzati materiali provenienti da materiali di base iscritti nel Registro regionale dei materiali forestali di base di cui all’articolo 58.

10.       Il competente Servizio della Giunta regionale può autorizzare, esclusivamente per finalità sperimentali e di ricerca, su formale richiesta e previo conforme parere della Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 61, gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché i Centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale di cui all'articolo 10 del d.lgs. 227/2001 all’utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione in deroga alle disposizioni di cui al presente Capo.

Art. 58

(Registro regionale dei materiali forestali di base (RRMFB))

1.         E’ istituito, in attuazione dell’articolo 10, comma 1, del d.lgs 386/2003 e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 1597/2002 del 6 settembre 2002 relativo alle modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base, il Registro regionale dei materiali forestali di base (RRMFB).

2.         Il Registro regionale dei materiali forestali di base è costituito dall’elenco dei Materiali forestali di base presenti sul territorio regionale ed ammessi alla produzione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie inserite nell’Allegato I del d.lgs 386/2003, distinti nelle categorie: identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati.

3.         Il Registro regionale dei materiali forestali di base è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a)         Fonti di seme, soprassuoli ed aree di raccolta;

b)         Arboreti da seme;

c)         Genitori;

d)         Cloni;

e)         Miscugli di cloni;

f)          Atlante delle regioni di provenienza.

4.         I materiali di base o “unità di ammissione” sono iscritti in relazione alle proprie caratteristiche nella specifica Sezione del RRMFB; le singole “unità di ammissione” sono descritte secondo le modalità di cui all’articolo 10, comma 3, del d.lgs 386/2003 e contraddistinte con un codice ufficiale progressivo di identificazione non modificabile lungo tutta la filiera vivaistica.

5.         I boschi da seme presenti sul territorio della Regione Abruzzo già iscritti al Libro nazionale dei boschi da seme (LNBS) ex legge 22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento) sono iscritti provvisoriamente d’ufficio al Registro Regionale e conservano temporaneamente la numerazione identificativa originaria.

6.         La Regione, attraverso i Servizi della Direzione regionale competente in materia, provvede, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, del d.lgs 386/2003, ad inviare al competente organo presso il Ministero per le Politiche alimentari, agricole e forestali le caratteristiche di ogni singola unità di ammissione e a comunicare gli aggiornamenti successivi.

7.         Al fine di assicurare le migliori condizioni per la conservazione e l’incremento del patrimonio genetico forestale autoctono, la Regione promuove la corretta gestione degli arboreti e delle piante da seme iscritti nel registro regionale, nonché l’individuazione e la selezione di nuovi Materiali di Base.

8.         Con propria deliberazione la Giunta regionale approva i criteri e le modalità per l’iscrizione al Registro regionale dei materiali forestali di base, per la tenuta e l’aggiornamento del Registro regionale, per l’aggiornamento delle regioni di provenienza, nonché per la raccolta, conservazione e controllo dei Materiali forestali di moltiplicazione.

9.         All’adozione degli atti inerenti l’attuazione della deliberazione di cui al comma 8 provvede il Dirigente del competente Servizio della Giunta regionale.

10.       In attuazione dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs 386/2003 è approvata la cartografia delle regioni di provenienza di cui all’allegato I alla presente legge.

Art. 59

(Attivita’ vivaistica forestale)

1.         E’ considerata attività vivaistica forestale la produzione e la distribuzione a qualsiasi titolo e per i fini di cui al comma 2 dell’articolo 57 di piante forestali e di altro Materiale forestale di moltiplicazione, compresi gli strobili, i frutti forestali e le sementi nonché il prelievo, in aree boscate, di piante provenienti da espianti autorizzati o di altro materiale di moltiplicazione.

2.         L’attività vivaistica forestale può essere esercitata unitamente ad altra attività vivaistica ed è comunque soggetta, oltre che alle norme di cui alla presente legge, alla disciplina di cui al d.lgs n. 386/2003 e alla disciplina e alle procedure previste dalla normativa fitosanitaria con particolare riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 attuativo della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

3.         Nell’ambito del Registro ufficiale dei produttori di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 214/2005 è istituito il registro ufficiale dei fornitori di materiali forestali di moltiplicazione di cui all’articolo 4, comma 2, del d.lgs 386/03, al quale sono iscritti i soggetti autorizzati ai sensi dello stesso.

4.         Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per la tenuta del registro di cui al comma 3, le modalità e tempi per il rilascio delle autorizzazioni, i requisiti dei produttori, i modelli per la richiesta e per il rilascio dell’autorizzazione nonché gli obblighi e gli adempimenti a carico dei produttori.

Art. 60

(Alberi di natale ed altri MFM non destinati a fini forestali)

1.         La produzione vivaistica di conifere destinate ad albero di Natale è soggetta, qualora le stesse siano poi utilizzate per i fini di cui all’articolo 57, comma 2, alle norme della presente legge.

2.         Il trasporto e la commercializzazione di conifere e dei loro cimali destinati ad albero di Natale provenienti da attività selvicolturali sono subordinati ad attestazione di provenienza rilasciata dal competente Servizio della Giunta regionale che, con proprio provvedimento, approva la modulistica e le procedure per il rilascio.

3.         Le piante e i cimali destinati ad albero di Natale sono muniti di contrassegno, che ne attesta la provenienza.

4.         E’ fatto divieto di trasportare e commercializzare conifere dotate di apparato radicale non provenienti da attività di coltivazione in vivaio.

5.         La disciplina di cui al presente capo non si applica ai materiali forestali di moltiplicazione sotto forma di postime e parti di piante per i quali è provato che non sono destinati a fini forestali; per essi è fatto obbligo alle ditte che li detengono o commercializzano apporre etichette o cartellini recanti la dicitura “non per fini forestali”.

Art. 61

(Commissione tecnico-consultiva)

1.         Al fine di fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali competenti in materia è istituita la Commissione regionale tecnico-consultiva per la produzione e la commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione, di seguito nominata Commissione tecnico-consultiva.

2.         La Commissione tecnico-consultiva esprime pareri non vincolanti e formula proposte:

a)         sull’individuazione delle specie di cui all’articolo 57, comma 4;

b)         sulle iscrizioni nel Registro regionale dei materiali forestali di base di cui all’articolo 58 e sulle cancellazioni dallo stesso;

c)         sui disciplinari o piani di gestione dei materiali di base iscritti nel registro regionale;

d)         sul sistema autorizzativo e di controllo regionale e sulla modulistica adottata;

e)         sull’idoneità tecnica degli impianti, delle attrezzature e delle professionalità di cui dispongono le ditte richiedenti l’autorizzazione alla produzione e vendita di cui all’articolo 57;

f)          sulle proposte di revoca o sospensione temporanea delle autorizzazioni formulate dagli organi di vigilanza a seguito di accertamenti eseguiti in vivaio o presso i punti di commercializzazione e presso gli stabilimenti.

3.         La Commissione tecnico-consultiva è nominata, previa intesa con le amministrazioni interessate, con provvedimento della Giunta regionale su proposta della Direzione regionale competente in materia di politiche forestali ed è composta:

a)         dal Dirigente del Servizio della Giunta regionale competente in materia di politiche forestali, che la presiede;

b)         da un dipendente di categoria apicale del Servizio di cui sopra, con funzioni di segretario;

c)         da un dipendente di categoria apicale del Servizio della Giunta regionale competente in materia fitosanitaria;

d)         da un funzionario del Corpo forestale dello Stato designato dal Comando regionale;

e)         da un ricercatore del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca per la selvicoltura (CRA-SEL) di Arezzo;

f)          da un docente esperto della realtà forestale abruzzese dell’Università de L’Aquila.

4.         La Commissione può avvalersi, previa intesa con le amministrazioni interessate, ogni qualvolta lo ritenga utile, di ricercatori esperti a livello universitario nelle materie trattate, di rappresentanti della Federazione degli Ordini dei Dottori agronomi e Dottori forestali della Regione Abruzzo, delle Associazioni vivaistiche e di rappresentanti degli Enti di gestione delle aree naturali protette presenti sul territorio regionale.

5.         Ai componenti del Comitato esterni all’amministrazione regionale per la partecipazione alle sedute dello stesso spetta il trattamento di missione nella misura e nelle forme previste per i dipendenti regionali con qualifica più elevata.

Art. 62

(Vivaistica pubblica - vivai forestali regionali)

1.         La Regione, per conseguire l'incremento e il miglioramento del patrimonio forestale regionale nonché al fine di conseguire gli obiettivi della presente legge, sostiene gli oneri per la gestione dei vivai forestali di proprietà regionale.

2.         I vivai forestali regionali:

a)         producono materiale di propagazione destinato alla realizzazione di rimboschimenti, imboschimenti, rinfoltimenti, recuperi ambientali, impianti di arboricoltura da legno, verde pubblico e privato, tartufaie;

b)         producono materiale vivaistico per la conservazione e diffusione del patrimonio genetico vegetale regionale;

c)         forniscono gratuitamente ai Comuni le piante richieste per l'attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 della legge 9 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica) e per la celebrazione della Festa dell’Albero di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani);

d)         costituiscono e provvedono alla gestione di arboreti per la produzione di materiali di moltiplicazione forestale appartenenti alle categorie selezionati, qualificati, controllati.

3.         L’attività dei vivai forestali regionali è regolata, fino all’approvazione del Piano forestale regionale di cui all’articolo 10 , da un programma triennale, redatto dal Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, e approvato dalla Giunta regionale, nel quale sono previste le attività da realizzare nel triennio di validità avvalendosi dei fondi all’uopo destinati nel bilancio regionale, dei fondi provenienti dall’attività vivaistica stessa, nonché di eventuali fondi nazionali e comunitari.

4.         Nel programma di cui al comma 3 sono definite le esigenze in materia di personale da assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a mesi sei nell’arco dell’anno, per le attività di carattere stagionale da svolgere nei vivai, quantificandone i relativi oneri, compatibilmente con la normativa statale volta, nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, a limitare l’uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego.

5.         All’assunzione del personale a tempo determinato di cui al comma 4 e agli adempimenti consequenziali provvede, su richiesta del Servizio di cui all’articolo 6 comma 2, la Direzione competente in materia di personale, nel limite massimo di spesa dello stanziamento annualmente iscritto sul capitolo 07.01.002 - 111412 denominato “Spese attività vivaistica”.

6.         La fornitura di materiali forestali di moltiplicazione e di materiali comunque prodotti nei vivai forestali regionali a favore di privati è subordinata al versamento di un contributo pari alla media delle spese di produzione sostenute dal complesso dei vivai forestali regionali; gli enti pubblici sono soggetti alla corresponsione di un contributo pari al massimo al 70 per cento della media delle spese di produzione, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2 lettera c).

7.         Il contributo di cui al comma 6 è versato mediante accreditamento su conto corrente intestato alla Regione Abruzzo «Attività vivaistiche», con iscrizione sul capitolo di entrata 31102 e sul capitolo di spesa 111412 del bilancio regionale con vincolo di destinazione alla gestione e miglioramento dei vivai forestali regionali.

8.         Il Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, provvede a determinare la media delle spese di cui al comma 6 al fine di redigere un apposito listino dei materiali disponibili presso i vivai forestali regionali; gli importi sono aggiornati ogni tre anni sulla base dell’indice FOI elaborato dall’Istat.

TITOLO VIII

DANNO FORESTALE E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 63

(Vigilanza, accertamento delle infrazioni e contenzioso)

1.         La vigilanza sull’applicazione della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 5 nonché l’accertamento e la contestazione delle infrazioni sono affidati al personale del Corpo forestale dello Stato; concorrono alle suddette attività le altre Forze di Polizia e, limitatamente al territorio e nell’ambito delle funzioni di competenza, la Polizia Provinciale e Locale ed il personale di sorveglianza cui la legge riconosce la qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria.

2.         La valutazione del danno forestale e della conseguente sanzione amministrativa è effettuata da personale con specifica qualifica professionale che abbia, comunque, le attribuzioni di pubblico ufficiale o, in mancanza, da personale del Corpo forestale dello Stato specificatamente formato.

3.         Alle sanzioni amministrative dettate dalla presente legge si applicano le sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4.         L’ufficio regionale competente a detenere il contenzioso, a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17, comma 3, della l. 689/1981 ed i relativi scritti difensivi è il Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, della presente legge.

5.         Gli importi delle sanzioni sono versati su conto corrente intestato alla Regione Abruzzo e affluiscono nel bilancio della Regione Abruzzo con iscrizione sul capitolo di entrata n. 35003 del bilancio regionale, con vincolo di destinazione per lo svolgimento delle attività connesse con le finalità della presente legge nell’ambito della programmazione di cui all’articolo 11.

Art. 64

(Rivalutazione)

1.         La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge è rivalutata ogni cinque anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) verificatasi nel periodo intercorso dall’ultimo aggiornamento, con arrotondamento degli importi edittali nel minimo e nel massimo all’euro inferiore.

2.         Entro il 20 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio il Servizio di cui all’articolo 6 comma 2 aggiorna gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge secondo le modalità di cui al comma 1.

3.         Gli importi aggiornati sono applicati alle sanzioni irrogate a partire dal 1° gennaio del primo anno del quinquennio di applicazione.

Art. 65

(Danno forestale)

1.         Si definisce danno forestale qualsiasi forma accertabile e misurabile di alterazione della consistenza e della densità del bosco in conseguenza di violazione di norme, prescrizioni o provvedimenti amministrativi relativi alle attività di cui alla presente legge.

Art. 66

(Taglio di piante - tabelle per la determinazione delle sanzioni)

1.         La determinazione dell’importo delle sanzioni per il taglio di piante e polloni di cui ai successivi articoli è effettuata sulla base delle tariffe di cui all’allegato II alla presente legge, redatte con riferimento al valore di mercato del legname della specie sottoposta a taglio in funzione degli assortimenti di maggior valore e senza alcuna detrazione per spese di taglio, allestimento, esbosco e trasporto.

2.         Le tariffe per le piante destinate a crescere ad alto fusto, per i castagni da frutto e per le matricine dei boschi cedui di cui alla Tabella A dell’allegato II sono compilate per ciascuna specie o gruppo di specie e determinano, in funzione del diametro misurato a metri 1,30 da terra, i valori minimo e massimo per singola pianta.

3.         Le tariffe per i boschi cedui di cui alla Tabella B dell’allegato II determinano i valori minimo e massimo per ciascun assortimento utile ritraibile dal taglio.

Art. 67

(Taglio di piante – accertamento e calcolo delle sanzioni)

1.         Per le violazioni alle norme sul taglio di soggetti arborei come regolamentato dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 5 sono considerati i soggetti abbattuti o sradicati in più rispetto a quelli consentiti o autorizzati nonché quelli abbattuti o sradicati in epoca non consentita.

2.         Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per i soggetti arborei che, pur non essendo abbattuti o sradicati, risultino qualitativamente non idonei, secondo le specifiche contenute nel regolamento di cui all’articolo 5, alla funzione per la quale sono stati riservati.

3.         Nei boschi cedui a regime, nei boschi cedui avviati all’alto fusto e nelle fustaie coetanee di origine gamica o agamica fino alla fase di perticaia la valutazione del danno forestale è effettuata mediante campionamento per aree di saggio, delimitate fisicamente, rappresentanti almeno il 5 per cento della superficie interessata dal taglio.

4.         Nelle formazioni non elencate al comma 3 la valutazione del danno forestale è effettuata mediante rilievo sull’intera superficie interessata dal taglio. Su richiesta motivata, il dirigente di cui all’articolo 7 può autorizzare un campionamento per aree di saggio, delimitate fisicamente, rappresentanti almeno il 10 per cento della superficie interessata dal taglio.

5.         Qualora le ceppaie delle piante abusivamente abbattute siano state distrutte, il diametro di queste ultime è determinato con riferimento a piante di sviluppo e dimensioni simili a quelle distrutte o, in mancanza, a boschi di composizione e sviluppo simili a quello nel quale è accertata l’infrazione.

6.         Le piante recanti danni da scortecciatura, capitozzatura, recisione di rami, incisione e amputazione di radici, incendio, pascolo ed altri, quando il danno arrecato possa determinare deperimento e morte delle stesse sono assimilate ai soggetti di cui al comma 1.

7.         I danni arrecati al bosco da bestiame d’allevamento di qualunque specie, fatte salve le sanzioni specificamente previste dai commi 3 e 4 dell’articolo 75 in funzione del numero dei capi immessi al pascolo, è sanzionato con riferimento alla quantità di fieno normale giornalmente consumata dal singolo capo, applicando il triplo del prezzo riportato nei mercuriali della locale Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato.

8.         L’importo della sanzione di cui al comma 7 è determinato applicando i seguenti valori minimi e massimi: da Kg 10 a kg 20 di fieno normale per ogni capo bovino o equino adulto; da kg 5 a kg 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro; da kg 1,5 a kg 2 di fieno normale per ogni capo ovino o caprino.

Art. 68

(Sanzioni amministrative per mancata attuazione del piano di coltura e conservazione)

1.         Chiunque successivamente alla riconsegna dei terreni sui quali siano stati realizzati gli interventi pubblici di cui all’articolo 24 comma 2 non ottemperi alle previsioni contenute nel Piano di coltura di cui all’articolo 25 comma 3 è punito con la sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro per ettaro di superficie o sua frazione o altra unità di misura idonea.

Art. 69

(Sanzioni amministrative per violazione alle disposizioni in materia di vincolo idrogeologico)

1.         Chiunque, in violazione a quanto disposto dall’articolo 30 comma 5 realizzi movimenti terra in scavo o riporto in mancanza della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 ad euro 200,00, cui sono aggiunti da euro 3,00 ad euro 21,00 per ogni metro cubo di terreno movimentato o sua frazione.

2.         Alla sanzione di cui al comma 1, per la parte eccedente il titolo abilitativo, è soggetto anche chi, pur munito di autorizzazione, esegua i lavori in difformità dalla stessa.

3.         Gli importi di cui al comma 1 sono raddoppiati nel caso in cui l’autorizzazione sia stata negata ai sensi del comma 6 dell’articolo 30.

4.         Chiunque, in violazione a quanto disposto dall’articolo 30  comma 7 realizzi movimenti di terra previsti nei piani di cui agli articoli 13 e 14 in mancanza della dovuta comunicazione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 ad euro 200,00.

5.         Il trasgressore ed il coobbligato in solido cui sono state comminate le sanzioni di cui ai commi da 1 a 4 sono inoltre tenuti, qualora sia accertata l’incompatibilità con i vincoli disposti dalla presente legge, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, con applicazione della sanzione nel minimo edittale; in caso di inadempienza i lavori sono eseguiti d’ufficio con addebito delle spese.

6.         Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 sono parimenti comminate a chiunque abbia proceduto alla realizzazione di viabilità in violazione a quanto disposto dall’articolo 37.

Art. 70

(Sanzioni amministrative per trasformazione del bosco)

1.         Chiunque, in violazione a quanto disposto dall’articolo 31 comma 2 effettui interventi sui boschi come definiti all’articolo 3 in qualsiasi stadio di sviluppo al fine di trasformarli e cambiarne la destinazione del suolo senza la prescritta autorizzazione è punito cumulativamente con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione e con le sanzioni proporzionali previste per i movimenti terra di cui all’articolo 69, per lo sradicamento di piante e ceppaie di cui all’articolo 83, comma 1 lettera a) e per l’eliminazione del soprassuolo boscato sulla base delle procedure indicate negli articoli 66 e 67.

2.         Le sanzioni di cui al comma 1 sono parimenti comminate a chiunque non realizzi le misure di compensazione indicate nell’autorizzazione di cui all’articolo 32, ovvero realizzi le stesse in difformità dalle modalità prescritte.

Art. 71

(Sanzioni amministrative per violazione di divieti)

1.         Chiunque, in violazione di quanto disposto dall’articolo 33 comma 1, lettera a) e dall’articolo 41 effettui la conversione di boschi di alto fusto di origine gamica o agamica o di castagneti da frutto in cedui è punito:

a)         con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione nei quali sia stata operata conversione in ceduo composto;

b)         con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 ad euro 6.000,00, per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione nei quali sia stata operata conversione in ceduo semplice.

2.         Chiunque, in violazione di quanto disposto dall’articolo 33 comma 1 lett. b) effettui la conversione di cedui composti in cedui semplici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 2.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione.

3.         Chiunque, in violazione a quanto disposto dall’articolo 33 comma 1 lett. c) effettui la sostituzione di specie forestali autoctone con specie alloctone e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 ad euro 3.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione.

4.         Chiunque, in violazione a quanto disposto dall’articolo 33 comma 1 lett. d) effettui l’utilizzazione a ceduo di cedui invecchiati con età superiore al doppio del turno minimo stabilito dal regolamento di cui all’articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 4.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione.

5.         Chiunque, in violazione a quanto disposto dall’articolo 33 comma 1 lett. e) e dall’articolo 34 comma 2 lettera h) effettui il taglio raso inteso come taglio totale del soprassuolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 700,00 ad euro 7.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione.

6.         Ai responsabili delle violazioni di cui ai commi da 1 a 5 sono inoltre comminate le sanzioni di cui agli articoli 66 e 67.

7.         Qualora le violazioni di cui ai commi da 1 a 5 siano commesse nei boschi in situazione speciale di cui all’articolo 40 le sanzioni sono raddoppiate.

Art. 72

(Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di comunicazioni, dichiarazioni ed autorizzazioni per tagli colturali)

 

1.         Chiunque, in violazione a quanto disposto dall’articolo 35 commi 1 e 2 e dall’articolo 41 esegua lavori di taglio di boschi e lavori ad essi connessi previsti nei piani di cui agli articoli 13 e 14 è punito:

a)         con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1.000,00 nel caso in cui i lavori siano eseguiti in assenza della prescritta comunicazione;

b)         con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00, nel caso in cui i lavori siano avviati in data antecedente ai termini di cui all’articolo 35, comma 2.

2.         Chiunque esegua interventi selvicolturali in boschi non oggetto di pianificazione in violazione a quanto disposto dall’articolo 35, comma 3, è punito:

a)         con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00 per ogni 1000 metri quadrati di terreno o frazione per le ipotesi di cui all’articolo 35 comma 3 lett. a);

b)         con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione per i casi di cui all’articolo 35 comma 3 lett. b);

c)         con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione per i casi di cui all’articolo 35 comma 3 lett. c);

d)         con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione per i casi in cui i lavori siano eseguiti in contiguità o a distanza inferiore a quella stabilita dall’articolo 35 comma 10.

3.         Chiunque esegua il taglio dei boschi al di fuori delle epoche stabilite nel regolamento di cui all’articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria calcolata per tutta la massa legnosa ricavata sulla base delle tabelle A e B di cui all’articolo 66 della presente legge.

4.         Qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 2 siano commesse all’interno delle zone SIC e ZPS di cui all’articolo 15, comma 1,  delle zone di cui all’articolo 47  o nei boschi in situazione speciale di cui all’articolo 40 le sanzioni sono aumentate del doppio.

5.         Qualora il dirigente di cui all’articolo 7 non impartisca prescrizioni nei termini stabiliti dall’articolo 35, commi  4 e 5, e nell’ambito delle attività di sorveglianza e controllo sia riscontrato che le informazioni contenute nella comunicazione, dichiarazione o istanza e negli atti ad esse allegati non sono veritiere è disposta l’immediata sospensione dei lavori e, in aggiunta alle sanzioni penali per false o mendaci dichiarazioni, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 66, 67 e 71.

Art. 73

(Sanzioni amministrative per taglio ed estirpazione di arbusti)

1.         Chiunque proceda, all’interno dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, al taglio o all’estirpazione di arbusti e cespugli in assenza delle autorizzazioni previste dall’articolo 39 o in difformità dalle stesse, è punito con il pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00 per ogni mille metri quadrati o frazione.

2.         Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, iscritti negli elenchi di cui all’articolo 40, comma 2, le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono raddoppiate.

Art. 74

(Sanzioni amministrative relative ai castagneti)

1.         Chiunque all’interno dei castagneti esegua lavori in difformità da quanto disposto dall’articolo 41 e  dal regolamento di cui all’articolo 5 è punito con le sanzioni di cui agli articoli 71 e 72.

2.         La mancata realizzazione nei termini stabiliti delle operazioni di innesto previste nella comunicazione, progetto di taglio, piano di coltura e conservazione ovvero prescritte dal dirigente di cui all’articolo 7 è punita con la sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 100,00 per ogni soggetto non innestato.

Art. 75

(Sanzioni amministrative relative al pascolo)

1.         Il legale rappresentante degli enti pubblici che autorizzino il pascolo nei propri boschi senza aver provveduto all’istituzione del registro di cui all’articolo 42 comma 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00; la sanzione è ridotta della metà nel caso in cui, pur avendo l’Ente provveduto all’istituzione del registro, ne sia stato omesso l’aggiornamento alla data di immissione al pascolo.

2.         Il legale rappresentante degli enti pubblici che autorizzi il pascolo o conceda la fida pascolo in mancanza della prescritta pianificazione di cui al comma 8 dell’articolo 42 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 1.000,00; con la stessa sanzione è punito il legale rappresentante dell’ente che autorizza il pascolo o conceda la fida pascolo in violazione dei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 5 sulla base di quanto disposto dall’articolo 42, comma 9.

3.         Chiunque immetta al pascolo bestiame di allevamento o allevi selvaggina all’interno di boschi o terreni ad esso assimilati ovvero in terreni pascolivi o saldi percorsi dal fuoco in violazione dell’articolo 42, del regolamento di cui all’articolo 5 o delle previsioni dei Piani di cui agli articoli 13, 14, 42 comma 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 ad euro 60,00 per ogni capo di bestiame immesso o allevato.

4.         Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione è ridotto a euro 10,00 e il limite massimo a euro 30,00.

5.         Nel caso in cui l’immissione al pascolo o l’allevamento avvenga nei boschi percorsi dal fuoco si applicano le disposizioni di cui alla l. 353/2000.

Art. 76

(Sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla raccolta dei prodotti secondari del bosco e dei pascoli)

1.         Chiunque in violazione all’articolo 43 raccolga i prodotti secondari del bosco e del pascolo oltre i limiti stabiliti  dal  regolamento di cui all’articolo 5, oltre ad essere assoggettato alla confisca del prodotto raccolto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 ad euro 100,00.

2.         Il regolamento di cui all’articolo 5 disciplina le modalità della confisca e la destinazione dei prodotti confiscati ai sensi del comma 1.

Art. 77

(Sanzioni amministrative in materia di lotta fitosanitaria)

1.         Il proprietario, possessore o detentore di boschi e di impianti di arboricoltura da legno che ometta di comunicare il verificarsi di fitopatie a norma dell’articolo 44 è punito con la sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 250,00.

2.         Il proprietario, possessore o detentore di boschi e di impianti di arboricoltura da legno che ometta di porre in atto le prescrizioni ricevute per la lotta alle fitopatie è punito con la sanzione pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.

Art. 78

(Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni sulla viabilità)

1.         Il proprietario del fondo o il legale rappresentante dell’ente gestore dei fondi su cui è stata autorizzata la realizzazione di piste forestali principali e secondarie che non provveda alla chiusura delle stesse ai sensi dell’articolo 45 comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00 per ogni periodo di mesi 6 di mancata osservanza dell’obbligo.

2.         Chiunque transiti sulla viabilità forestale di cui all’articolo 37 comma 1 in difformità dall’articolo 45, comma 3 o in assenza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 45, comma 4, è punito con la sanzione da euro 30,00 a euro 300,00.

3.         Chiunque al di fuori dei casi previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 5 transiti e sosti al di fuori della viabilità esistente in violazione all’articolo 45, comma 7, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.

Art. 79

(Sanzioni amministrative per violazione delle norme sulle piante isolate, a gruppi o filari)

1.         Chiunque esegua interventi di taglio, potatura o di qualsiasi altro genere sulle formazioni di cui all’articolo 50 in assenza o in difformità dalle previste autorizzazioni o dalle norme contenute nel regolamento di cui all’articolo 5, è punito con la sanzione stabilita dagli articoli 71, 72 e 83  comma 1 lett. a).

2.         Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano, in assenza di specifici regolamenti comunali, anche nei casi di cui all’articolo 49.

3.         Nei casi di cui al comma 2 sono competenti a ricevere il versamento delle sanzioni e gli scritti difensivi gli uffici dei comuni nel cui territorio l’infrazione è stata commessa.

Art. 80

(Sanzioni amministrative per violazione delle norme sull’arboricoltura da legno)

1.         Chiunque proceda alla realizzazione o all’espianto di impianti di arboricoltura da legno senza la prescritta comunicazione di cui all’articolo 51, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00.

Art. 81

(Sanzioni amministrative per violazione delle norme sugli incendi boschivi)

1.         Chiunque fuori dai casi espressamente previsti dall’articolo 10 della l. 353/2000 e  in violazione a quanto disposto dall’articolo 56, comma 4, della presente legge accenda fuochi all’interno di boschi o a distanza inferiore a metri 100 dal loro margine ovvero in violazione dell’articolo 42, comma 11, provveda alla ripulitura di terreni pascolivi e cespugliati con l’uso del fuoco è punito con la sanzione pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00.

2.         Chiunque durante il “Periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi” si renda responsabile delle violazioni alle prescrizioni ed ai divieti contenuti nell’articolo 56, comma 4, della presente legge è punito con la sanzione di cui alla Legge 353/2000.

Art. 82

(Sanzioni amministrative per violazione delle norme sui materiali forestali di moltiplicazione)

1.         Per le violazioni delle norme contenute nel Capo IV si applicano le sanzioni previste dall’articolo 16 del d.lgs 386/2003 e dall’articolo 54 del d.lgs 214/2005.

Art. 83

(Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del regolamento)

1.         Per la violazione delle norme contenute nel regolamento di cui all’articolo 5 e non sanzionate secondo quanto previsto negli articoli precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 20,00 e massima di euro 60,00:

a)         per ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione a quanto stabilito nel regolamento;

b)         per ogni pianta, ramo o cimale destinato ad albero di Natale trasportato o commercializzato senza il permesso o contrassegno regolamentare di cui all’articolo 60, commi 2 e 3 o per ogni conifera di cui all’articolo 60, comma 4;

c)         per ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme relative ai boschi affetti da malattie;

d)         per ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme relative alla lotta antiparassitaria;

e)         per ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme relative alle modalità dei tagli;

f)          per ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme relative ai cedui senza matricine;

g)         per ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;

h)         per ogni mille metri quadrati o frazione nelle superfici ove sia accertata l’inosservanza delle norme relative all’allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati;

i)          per ogni capo di bestiame immesso al pascolo in violazione ai divieti  e alle disposizioni di cui all’articolo 42, fatta eccezione per il bestiame ovino per il quale il limite minimo della sanzione di cui al primo comma è ridotto a euro 7,00 e il limite massimo a euro 25,00;

j)          per la mancata osservanza delle prescrizioni impartite in sede di autorizzazione di opere da eseguirsi in terreni sottoposti ai vincoli di cui alla presente legge, fatta salva l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 69, comma 3.

2.         Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 lettera j) sono raddoppiati nei casi in cui, per effetto di attività condotte in violazione delle norme di cui alla presente legge, del regolamento di cui all’articolo 5 o delle prescrizioni impartite dal dirigente di cui all’articolo 7, i terreni sottoposti a vincolo ai sensi della presente legge subiscano con danno pubblico denudazioni o perdita di stabilità.

3.         Per le violazioni alle norme contenute nella presente legge e nel regolamento diverse da quelle indicate negli articoli da 63 a 83  si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 84

(Norma finanziaria)

1.         Gli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi previsti nella presente legge, quantificati per l’anno 2013 complessivamente in Euro 1.050.000,00, trovano capienza nei seguenti capitoli del bilancio regionale che per l’anno in corso presentano i seguenti stanziamenti:

a)         capitolo 07 02 002 - 112346 € 500.000,00;

b)         capitolo 07 01 002 - 111412 € 300.000,00;

c)         capitolo 07 01 002 - 111413 € 150.000,00;

d)         capitolo 07 01 002 - 111414 € 100.000,00.

2.         Per gli anni successivi al 2013 gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono determinati con legge di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002 n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo)  sui pertinenti capitoli di spesa.

3.         Gli oneri derivanti dalla Convenzione di cui all’articolo 8, comma 1, seguitano a trovare capienza nei limiti degli stanziamenti dei pertinenti capitoli del Bilancio Regionale; per l’anno 2013 non sono previsti ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale.

4.         Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 dell’articolo 61 si provvede nell’ambito della somma annualmente assegnata alla Direzione competente per materia, quale quota parte dello stanziamento di cui al capitolo di spesa 01.01.006 – 11425 denominato “Spese per il funzionamento, gettoni di presenza, indennità di missione e trasferta e rimborso spese al personale regionale ed estraneo, di consigli, comitati, collegi e commissioni – L.R. 10 agosto 1973, n. 35” dello stato di previsione della spesa del bilancio; per  il corrente esercizio finanziario l’onere è valutato in € 500,00.

Art. 85

(Prescrizioni di massima e polizia forestale)

1.         Per quanto non disciplinato dalla presente legge, e fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la Tutela degli ecosistemi silvo-pastorali di cui all’articolo 5 restano in vigore le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale approvate per le province della Regione Abruzzo ai sensi dell’articolo 19 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

Art. 86

(Piani e programmi in corso)

1.         I piani e i programmi forestali regionali vigenti mantengono la loro validità fino all’approvazione del Piano forestale regionale di cui all’articolo 10, del Programma forestale triennale di cui all’articolo 11, del Piano di cui all’articolo 21, comma 3, e dei programmi di cui all’articolo 21, comma 4, del programma triennale di cui all’articolo 62.

2.         I piani di gestione e di assestamento forestale, i piani dei tagli, i piani di coltura ed ogni altro piano operativo, regolarmente approvati, mantengono la loro validità fino alla rispettiva scadenza, comprese le norme eventualmente in contrasto con la presente legge.

Art. 87

(Amministrazione transitoria della proprieta’ regionale e degli enti locali)

 

1.         Fino all’approvazione dei Piani di gestione di cui agli articoli 21 e 22 il patrimonio forestale regionale e degli enti locali è amministrato in conformità alla presente legge e  al regolamento di cui all’articolo 5.

Art. 88

(Procedimenti sanzionatori in corso)

1.         I procedimenti sanzionatori in corso all’atto dell’entrata in vigore della presente legge sono conclusi dagli enti già competenti.

2.         Gli stessi enti provvedono ad incamerare i relativi proventi, secondo la procedura già in vigore.

Art. 89

(Abrogazioni e modifiche)

1.         Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto con la legge medesima.

2.         Sono, in particolare, abrogati:

a)         il comma 3 dell’articolo 3, i commi 2 e 3 dell’articolo 4, l’articolo 8 e il 4° alinea del comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 11 settembre 1979, n. 45 (Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo) e successive modificazioni;

b)         la legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 )Interventi per la forestazione protettiva e produttiva, per la sistemazione idraulico-forestale del territorio, per l'incremento e la salvaguardia del patrimonio arboreo, per la produzione delle piante officinali);

c)         la legge regionale 14 novembre 1984, n. 77 (Disposizioni attuative dell'art. 31 della L.R. n. 38 del 1982, in materia di forestazione e sistemazione idraulico-forestale. Ecologia);

d)         la legge regionale 4 febbraio 1986, n. 5 (Proroga alla legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 (Forestazione));

e)         la legge regionale 22 luglio 1986, n. 24 (Integrazione e modifiche alla legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 - prorogata con la legge regionale 4 febbraio 1986, n. 5);

f)          la legge regionale 22 luglio 1986, n. 25 (Istituzione di un fondo regionale di anticipazione per il finanziamento di progetti forestali);

g)         la legge 29 dicembre 1987, n. 100 (Proroga alle L.R. 7 luglio 1982, n. 38 e L.R. 22 luglio 1986, n. 24, concernenti interventi di forestazione e coltivazione piante officinali. Ecologia);

h)         la legge regionale 12 gennaio 1988, n. 7 (Finanziamento programmi di forestazione);

i)          la legge regionale 1 febbraio 1989, n. 5 (Proroga della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 e della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38);

j)          la legge regionale 7 marzo 1991, n. 10 (Proroga della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 (Forestazione));

k)         la legge regionale 23 dicembre 1991, n. 87 (Proroga della L.R. 7 luglio 1982, n. 38);

l)          la legge regionale 28 dicembre 1992, n. 103 (Proroga della L.R. 7 luglio 1982, n. 38);

m)        la legge regionale 12 aprile 1994, n. 28 (Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale);

n)         la legge regionale 31 dicembre 1994, n. 106 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 aprile 1994, n. 28 - "Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale");

o)         l’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 105 (Modificazione ed integrazione alla L.R. 17 gennaio 1974, n. 3 - Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1992, n. 100);

p)         l’articolo 1 e il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 28 (Norme concernenti la gestione delle foreste demaniali regionali);

q)         l’articolo 14 della legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000 (art. 17-bis, L.R. 29 dicembre 1977, n. 81) - Legge finanziaria regionale));

r)         l’articolo 111 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005));

s)         l’articolo 6 della legge regionale 28 maggio 2013, n. 12  (Modifiche all'art. 7 della L.R. 15/2003, integrazione all'art. 3 della L.R. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico).

Art. 90

(Entrata in vigore)

1.                  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 4 Gennaio 2014

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

Seguono allegati

Allegato I

Allegato II

Tabella B