IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge:

Art. 1

(Commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo)

1. Al fine di contenere il disagio abitativo per i nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di sfratto o rilascio per finita locazione o per morosità degli immobili adibiti ad uso di abitazione, sia pubblici che privati, con reddito massimo non superiore a quello previsto dalla legislazione vigente regionale per la decadenza dall’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dalla Regione, i Comuni, anche in forma associata a livello provinciale o intercomunale di una stessa provincia, possono istituire apposite Commissioni, in numero non superiore a due per ciascuna provincia, per promuovere azioni coordinate al fine di garantire la sostenibilità sociale dello sfratto, favorendo e ricercando il percorso di passaggio da casa a casa dei soggetti che non siano in possesso di altra abitazione adeguata al proprio nucleo familiare.

2. La costituzione di Commissioni per favorire il passaggio da casa a casa per soggetti sottoposti a sfratto esecutivo costituisce elemento di positiva valutazione ai fini della ripartizione di finanziamenti per il sostegno a programmi di costruzione, acquisizione e recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata ovvero di alloggi destinati alla locazione per famiglie in disagio abitativo.

Art. 2

(Composizione e funzionamento delle Commissioni)

1. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina, con apposito atto, il funzionamento delle commissioni di cui all’articolo 1, comma 1, indicando il soggetto che convoca e che presiede tali commissioni e la relativa composizione, garantendo la presenza dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali degli inquilini e delle associazioni di proprietà edilizia presenti sul territorio regionale e, in ogni caso, quelle maggiormente rappresentative, individuate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche e della convenzione nazionale sottoscritta in data 8 febbraio 1999 ai sensi dell’art. 4 della L. 431/1998, nonché dei rappresentanti dei Comuni interessati e delle Ater. Alle Commissioni possono partecipare anche rappresentanti delle Prefetture e delle Questure.

2. I componenti le Commissioni di cui all’articolo 1, comma 1, hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute.

Art. 3

(Tavolo generale per il disagio abitativo)

1.         E’ istituito il Tavolo generale per il disagio abitativo, al fine di:

a) acquisire dati ed indicatori del disagio abitativo, i numeri relativi alle procedure di sfratto, nonché esiti delle azioni di graduazione;

b) indicare la tipologia, la proprietà, e il numero degli alloggi utilizzati per il passaggio da casa a casa a seguito di graduazione;

c) elaborare proposte di possibili misure dirette a favorire azioni di contrasto all’emergenza abitativa;

d) coordinare secondo criteri di uniformità i lavori delle Commissioni istituite ai sensi dell’articolo 1, comma 1;

e) indicare le risorse finanziarie necessarie al sostegno dei programmi finalizzati al sostegno delle azioni di cui alla lettera b).

2.         La Giunta Regionale, con apposito atto, definisce la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo generale di cui al comma 1 a cui partecipano anche un rappresentante per ciascuna Commissione di cui all’articolo 2, comma 1. E’, altresì, garantita la massima partecipazione degli organismi rappresentanti a livello regionale, dei Comuni, delle ATER, dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali degli inquilini e delle Associazioni di proprietà edilizia presenti sul territorio regionale e, in ogni caso, quelle maggiormente rappresentative, individuate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche e della convenzione nazionale sottoscritta in data 8 febbraio 1999 ai sensi dell’articolo 4 della Legge 431/1998.

La Giunta Regionale, previa convenzione, può individuare forme di partecipazione al Tavolo generale da parte delle amministrazioni statali territoriali quali le Prefetture e le Questure.

3.         La partecipazione al Tavolo generale per il disagio abitativo è a titolo gratuito e non comporta alcun rimborso spese nemmeno per i componenti non residenti.

4. Almeno una volta l’anno, l’Assessore regionale competente, sentito il Presidente della Regione, convoca il Tavolo generale di cui al comma 1.

5. Al fine di consentire la puntuale conoscenza dei dati inerenti il Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, i Comuni e le ATER trasmettono al Tavolo generale di cui al comma 1 i dati e le informazioni sul disagio abitativo come indispensabile base della analisi e delle conseguenti iniziative da assumere sui singoli territori.

6. Delle risultanze dei lavori del Tavolo generale è data comunicazione annuale alla Commissione Consiliare competente.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1.         Per l’anno 2013, dall’applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2.         All’onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 3, dell’articolo 2, quantificato in euro 6.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte nella U.P.B. 03.01.002, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato “Compensi alle Commissioni territoriali per il disagio abitativo”, del bilancio pluriennale 2013-2015, individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”.

3.         Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 4 Gennaio 2014

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi