IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
(Commissioni
territoriali per il contrasto del disagio abitativo)
1. Al fine di contenere
il disagio abitativo per i nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di
sfratto o rilascio per finita locazione o per morosità degli immobili adibiti ad
uso di abitazione, sia pubblici che privati, con reddito massimo non superiore
a quello previsto dalla legislazione vigente regionale per la decadenza
dall’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dalla Regione, i
Comuni, anche in forma associata a livello provinciale o intercomunale di una
stessa provincia, possono istituire apposite Commissioni, in numero non
superiore a due per ciascuna provincia, per promuovere azioni coordinate al
fine di garantire la sostenibilità sociale dello sfratto, favorendo e
ricercando il percorso di passaggio da casa a casa dei soggetti che non siano
in possesso di altra abitazione adeguata al proprio nucleo familiare.
2. La costituzione di
Commissioni per favorire il passaggio da casa a casa per soggetti sottoposti a
sfratto esecutivo costituisce elemento di positiva valutazione ai fini della
ripartizione di finanziamenti per il sostegno a programmi di costruzione,
acquisizione e recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata ovvero di alloggi
destinati alla locazione per famiglie in disagio abitativo.
Art.
2
(Composizione
e funzionamento delle Commissioni)
1. La Giunta regionale,
entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina, con
apposito atto, il funzionamento delle commissioni di cui all’articolo 1, comma
1, indicando il soggetto che convoca e che presiede tali commissioni e la
relativa composizione, garantendo la presenza dei rappresentanti delle
Organizzazioni sindacali degli inquilini e delle associazioni di proprietà
edilizia presenti sul territorio regionale e, in ogni caso, quelle maggiormente
rappresentative, individuate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 9
dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche e della convenzione nazionale
sottoscritta in data 8 febbraio 1999 ai sensi dell’art. 4 della L. 431/1998,
nonché dei rappresentanti dei Comuni interessati e delle Ater.
Alle Commissioni possono partecipare anche rappresentanti delle Prefetture e
delle Questure.
2. I componenti le
Commissioni di cui all’articolo 1, comma 1, hanno diritto esclusivamente al
rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute.
Art.
3
(Tavolo
generale per il disagio abitativo)
1. E’ istituito il Tavolo generale per il
disagio abitativo, al fine di:
a)
acquisire dati ed indicatori del disagio abitativo, i numeri relativi alle
procedure di sfratto, nonché esiti delle azioni di graduazione;
b)
indicare la tipologia, la proprietà, e il numero degli alloggi utilizzati per
il passaggio da casa a casa a seguito di graduazione;
c)
elaborare proposte di possibili misure dirette a favorire azioni di contrasto
all’emergenza abitativa;
d)
coordinare secondo criteri di uniformità i lavori delle Commissioni istituite
ai sensi dell’articolo 1, comma 1;
e)
indicare le risorse finanziarie necessarie al sostegno dei programmi
finalizzati al sostegno delle azioni di cui alla lettera b).
2. La Giunta Regionale, con apposito atto,
definisce la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo generale di
cui al comma 1 a cui partecipano anche un rappresentante per ciascuna
Commissione di cui all’articolo 2, comma 1. E’, altresì, garantita la massima
partecipazione degli organismi rappresentanti a livello regionale, dei Comuni,
delle ATER, dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali degli inquilini e
delle Associazioni di proprietà edilizia presenti sul territorio regionale e,
in ogni caso, quelle maggiormente rappresentative, individuate ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive
modifiche e della convenzione nazionale sottoscritta in data 8 febbraio 1999 ai
sensi dell’articolo 4 della Legge 431/1998.
La Giunta Regionale,
previa convenzione, può individuare forme di partecipazione al Tavolo generale
da parte delle amministrazioni statali territoriali quali le Prefetture e le
Questure.
3. La partecipazione al Tavolo generale
per il disagio abitativo è a titolo gratuito e non comporta alcun rimborso
spese nemmeno per i componenti non residenti.
4. Almeno una volta
l’anno, l’Assessore regionale competente, sentito il Presidente della Regione,
convoca il Tavolo generale di cui al comma 1.
5. Al fine di
consentire la puntuale conoscenza dei dati inerenti il Patrimonio di Edilizia
Residenziale Pubblica, i Comuni e le ATER trasmettono al Tavolo generale di cui
al comma 1 i dati e le informazioni sul disagio abitativo come indispensabile
base della analisi e delle conseguenti iniziative da assumere sui singoli
territori.
6. Delle risultanze dei
lavori del Tavolo generale è data comunicazione annuale alla Commissione
Consiliare competente.
Art.
4
(Norma
finanziaria)
1. Per l’anno 2013, dall’applicazione
della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.
2. All’onere derivante dalle disposizioni
di cui al comma 3, dell’articolo 2, quantificato in euro 6.000,00 per ciascuno
degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte nella U.P.B. 03.01.002, capitolo di spesa di nuova istituzione
denominato “Compensi alle Commissioni territoriali per il disagio abitativo”,
del bilancio pluriennale 2013-2015, individuate secondo le modalità previste
dall’articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 “Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo”.
3. Per gli anni successivi si provvede con
legge di bilancio.
Art.
5
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo .
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 4
Gennaio 2014
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi