IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
(Integrazione
all’articolo 33 della legge regionale 17/2010)
1. Dopo il comma 2, dell’articolo 33, della
legge regionale 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio
2008, n. 11 “Nuove norme in materia di commercio” e disposizioni per favorire
il superamento della crisi nel settore del commercio) è inserito il seguente:
“2.
bis Nelle more della definizione delle procedure di adozione del Testo Unico in
materia di commercio, al fine della elaborazione della programmazione regionale
per lo sviluppo del settore commerciale e della adozione di criteri e modalità
di valutazione delle grandi superfici di vendita, non sono consentite richieste
di autorizzazione di grandi superfici di vendita di cui all’art. 1, comma 3,
della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di
commercio) dal 20 maggio 2014 al 20 maggio 2016.”.
Art.
2
(Riconoscimento
dell’Accademia delle Scienze d’Abruzzo)
1. La Regione Abruzzo, per le finalità di
cui all’articolo 8 dello Statuto regionale e allo scopo di favorire la
conoscenza scientifica sul territorio regionale, riconosce l’importanza
dell’Accademia delle Scienze d’Abruzzo quale centro di interesse culturale di
alta specializzazione, che persegue lo scopo della promozione, dello sviluppo e
della divulgazione della scienza e della cultura in Abruzzo.
2. Lo Statuto dell’Accademia delle Scienze
d’Abruzzo prevede la presenza nel Consiglio Direttivo di un rappresentante del
Consiglio regionale.
3. Il presente articolo non comporta oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art.
3
(Modifiche
all’art. 23 della L.R. 1/2012)
1. All’art. 23 (Prestazioni onerose del
Centro funzionale d’Abruzzo) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e
pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale
2012)), i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Il Centro funzionale d’Abruzzo,
nell’ambito dell’attività istituzionale, rilascia ai soggetti pubblici e
privati che ne fanno richiesta, tabelle contenenti dati meteorologici,
climatologici e idrologici dietro versamento di un rimborso spese a parziale
ristoro degli oneri sostenuti per la manutenzione e il potenziamento della rete
di telerilevamento.
2. La Giunta regionale, su proposta della
Direzione competente in materia di Protezione Civile, approva uno specifico
tariffario contenente, in maniera analitica in base alle diverse tipologie, gli
oneri da rimborsare per l’elaborazione delle tabelle dati richieste dai
soggetti pubblici e privati.”.
Art.
4
(Modifica
all’art. 63 della L.R. 1/2012)
1. Al comma 2, dell’art. 63, della L.R. 1/2012 le
parole “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2014”.
Art.
5
(Modifica
all’art. 30 della L.R. 68/2012)
1. Al comma 2 bis, dell’articolo 30, della
L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 (Disposizioni di
adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche
alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento
economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di
funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei
conti), dopo le parole “Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale
pubblica (A.T.E.R.)” sono inserite le parole “ed alle
Aziende istituite con L.R. 6 dicembre 1994, n. 91
(Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre
1991, n. 390)”.
Art.
6
(Modifiche
all’art. 16 della L.R. 91/1994)
1. Il comma 1, dell’art. 16, della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari
in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) è sostituito dal seguente:
“1. Alle Aziende sono
attribuiti in proprietà i beni immobili appartenenti al patrimonio della
Regione già in uso alle Aziende medesime con destinazione ad attività relative
al diritto agli studi universitari.”.
2. Al comma 3, dell’art. 16, della L.R. 91/1994 le parole “di cui ai commi 1 e 2” sono
sostituite dalle parole “di cui al comma 2”.
3. Dopo il comma 4, dell’art. 16, della L.R. 91/1994 sono inseriti i seguenti:
“4 bis. Alla
ricognizione e al trasferimento degli immobili di cui al comma 1 si provvede
mediante apposito verbale, da redigersi di concerto tra le competenti strutture
amministrative della Giunta regionale e delle Aziende, che costituisce titolo
per la trascrizione e la voltura catastale dei beni in favore delle Aziende.
4 ter.
I beni sono trasferiti alle Aziende nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, con i relativi diritti ed oneri, e costituiscono patrimonio
indisponibile delle Aziende medesime.
4. quater.
Le Aziende curano la realizzazione ed il completamento di immobili di interesse
con oneri previsti anche nei programmi e nel bilancio regionale.
4 quinquies.
L’eventuale alienazione degli immobili acquisiti dovrà essere preventivamente autorizzata
dalla Giunta regionale.”.
Art.
7
(Abrogazione
dell’art. 36 della L.R. 7/2002)
1. L’articolo 36 della legge regionale 10
maggio 2002, n. 7 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria
2002)”, è abrogato.
Art.
8
(Modifiche
all’art. 24 della L.R. 2/2013)
1. Il comma 7, dell’art. 24, della legge
regionale 10 gennaio 2013, n. 2 “Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (legge
finanziaria regionale 2013)”, è sostituito dal seguente:
“7. La spesa massima
finanziabile, effettuata da ciascuna impresa, è fissata in euro 40.000,00.”.
2. Il comma 11, dell’art. 24, della L.R. 2/2013, è sostituito dal seguente:
“11.
Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, trovano copertura
nel capitolo 62423, UPB 10.02.009 denominato “Contributi per le attività
cinematografiche, audiovisive e multimediali – L.R.
3.11.1999, n. 98” nella misura della somma di euro 50.000,00 derivanti dalla
variazione di bilancio come riportata nel Prospetto “A” di variazione al
bilancio di previsione 2013, in termini di competenza e cassa, di cui
all’allegato C, alla legge regionale 16 luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla
legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della
Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge
regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori
disposizioni normative).”.
3. Il presente articolo non comporta oneri
aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.
Art.
9
(Modifica
all’art. 55 della L.R. 2/2013)
1. Al comma 1, dell’articolo 55, della L.R. 2/2013 le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite
con le parole “31 dicembre 2014”.
Art.
10
(Modifica
all’art. 85 della L.R. 15/2004)
1. Al comma 9, dell’articolo 85, della L.R. 15/2004, le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite
con le parole “31 dicembre 2014”.
Art.
11
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 4
Gennaio 2014
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi