IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. di assegnare alla categoria
"A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n.
14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n.
7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto
in agro del Comune di Cocullo (AQ) come da
deliberazioni di Giunta Comunale citate nelle premesse;
2. di autorizzare il Comune di Cocullo (AQ) a concedere le terre civiche a destinazione
d’uso pascoliva sopra richiamate a favore degli
aventi diritto per la durata degli impegni prevista dai bandi attuativi delle
Misure del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;
3. di fare obbligo al Comune di riservare
preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da
concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei
cittadini per “fida pascolo”;
4. di fare, altresì, obbligo al Comune di
imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell’atto,
di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell’Ufficio Tecnico
Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto
di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in
concessione restino a vantaggio della collettività di Pescocostanzo
e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei “cives” di COCULLO; D) prima di immettere il bestiame sui
terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e
il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie
interessate; E) l’esonero dell’Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo
da qualsiasi responsabilità discendente dall’applicazione dell’atto di
concessione che si andrà a stipulare con il Comune di COCULLO; F) di
ripristinare lo stato dei luoghi, all’origine, in caso di risoluzione
contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il
concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal
Comune di COCULLO con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto
di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all’art.
9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione.
Il
Comune, qualora si tratta di Consorzi o Società, deve controllare affinchè nel registro stalla del Consorzio o Società siano
registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i consorziati soci devono
provvedere ad eliminare dal proprio registro stalla i capi di bestiame
conferiti al Consorzio o Società.
Il
Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale
l’effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare il
depauperamento delle superfici pascolive che si
andranno a concedere. Ove il bestiame
non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non
ha più validità.
Di
fare obbligo al Comune di Cocullo di reinvestire i
canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell’art. 5
della L.R. n. 3/98;
Di
dare atto che ogni eventuale concessione già stipulata in carenza della
presente specifica autorizzazione è da ritenersi priva di validità.
La
presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della
disponibilità, a favore del Comune di Cocullo (AQ),
ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo sopra individuate,
collegata all’applicazione dei bandi attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013 e fa salva ogni altra competenza e/o
autorizzazione necessaria per l’attuazione della iniziativa che si andrà a
realizzare.
La
presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita