IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

per quanto sopra esposto:

1.         di assegnare alla categoria "A", ai sensi degli artt. 11 della Legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. 14 della Legge 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e 7/3° comma della L.R. n. 25/88, esclusivamente i terreni identificati con atto n. 19 datato 05/03/2014 citato nelle premesse;

2.         di autorizzare il Comune di PALENA (CH) a concedere, esclusivamente per le finalità di cui dall’art. 16 della L.R. n. 25/88 attenendosi al disposto dell’art. 22 della L.R. n. 3/2014, i terreni di natura demaniale civica riportati al punto n. 1) a favore della Soc. GMA con le seguenti prescrizioni: a) il Comune deve garantire che sui terreni che si andranno a concedere sia consentito l’esercizio di tutti gli altri diritti che la popolazione esercita abitualmente (quali la raccolta dei prodotti del sottobosco); b) il concessionario deve impiegare il legname eventualmente ritraibile in applicazione delle norme vigenti in materia e provvedendo a soddisfare prioritariamente l’uso civico del legnatico a favore degli aventi diritto; lo stesso può, inoltre, provvedere alla commercializzazione del legname eccedente al soddisfacimento di tale bisogno secondo le norme vigenti in materia con la prescrizione che l’eventuale utile ricavato dovrà essere reinvestito ai fini dell’incremento e della valorizzazione del demanio civico, previa autorizzazione del Comune; c) gli eventuali proventi derivanti dalla gestione dei crediti di carbonio, che va preventivamente  autorizzata dal Comune, in relazione ai terreni oggetto della presente autorizzazione dovranno parimenti essere reinvestiti ai fini dell’incremento e della valorizzazione del demanio civico, previa approvazione del Comune; d) in caso di realizzazione di nuovi impianti boschivi il prodotto finale resterà di esclusiva proprietà della collettività di PALENA (CH); e) la Soc. deve provvedere alla realizzazione degli interventi avvalendosi di personale tecnico con idonea professionalità e qualificazione; f) la Soc. deve provvedere ad acquisire propedeuticamente alla realizzazione degli interventi la dovuta approvazione da parte dei competenti Organi comunali, oltre che dell’Autorità Forestale Regionale; g) è vietata la sub-concessione dei terreni di cui al presente atto;

3.         di fare obbligo al Comune di Palena a rispettare il disposto dell’art. 22 della L.R. n. 3/2014, pena la decadenza della presente autorizzazione;

4.         di fare obbligo al Comune di Palena, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente, a voler attivare, tramite il Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole con sede in Via Catullo, 17 –Pescara, la procedura per la reintegra delle terre civiche in quanto, catastalmente, risultano intestati anche a privati cittadini; trascorso inutilmente tale termine il Servizio provvederà ad attivare la procedura di cui all’art. 8 della L.R. n. 25/88;

5.         di autorizzare il Servizio B.U.R.A. alla pubblicazione della presente Determinazione.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di PALENA (CH) delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l’attuazione delle iniziative che si andranno a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.-

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita