IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per quanto sopra
esposto:
1. di assegnare alla categoria
"A", ai sensi degli artt. 11 della Legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. 14
della Legge 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e 7/3°
comma della L.R. n. 25/88, esclusivamente i terreni
identificati con coltura attuale a bosco come da allegato “A”, nell’elenco
particellare approvato dal Comune di POGGIO PICENZE (AQ) con atto n. 1 datato 19/02/2014;
2. di autorizzare il Comune di POGGIO
PICENZE (AQ) a concedere, esclusivamente per le finalità di cui dall’art. 16
della L.R. n. 25/88 attenendosi al disposto dell’art.
22 della L.R. n. 3/2014, i terreni di natura
demaniale civica riportati al punto n. 1) a favore del Consorzio Forestale
Campo Imperatore con le seguenti prescrizioni: a) il Comune deve garantire che
sui terreni che si andranno a concedere sia consentito l’esercizio di tutti gli
altri diritti che la popolazione esercita abitualmente (quali la raccolta dei
prodotti del sottobosco); b) il concessionario deve impiegare il legname
eventualmente ritraibile in applicazione delle norme vigenti in materia e
provvedendo a soddisfare prioritariamente l’uso civico del legnatico a favore
degli aventi diritto; lo stesso può, inoltre, provvedere alla
commercializzazione del legname eccedente al soddisfacimento di tale bisogno
secondo le norme vigenti in materia con la prescrizione che l’eventuale utile
ricavato dovrà essere reinvestito ai fini dell’incremento e della
valorizzazione del demanio civico, previa autorizzazione del Comune; c) gli
eventuali proventi derivanti dalla gestione dei crediti di carbonio, che va
preventivamente autorizzata dal Comune,
in relazione ai terreni oggetto della presente autorizzazione dovranno
parimenti essere reinvestiti ai fini dell’incremento e della valorizzazione del
demanio civico, previa approvazione del Comune; d) in caso di realizzazione di
nuovi impianti boschivi il prodotto finale resterà di esclusiva proprietà della
collettività di CORFINIO (AQ); e) nel caso in cui il bilancio del Consorzio si
chiuda negativamente nessun onere relativo e conseguente può essere posto a
carico dell’Amministrazione Comunale o della collettività (proprietaria dei
terreni) che non potrà risultarne penalizzata sotto qualsiasi forma; f) il
Consorzio deve provvedere alla realizzazione degli interventi avvalendosi di
personale tecnico con idonea professionalità e qualificazione; g) il Consorzio
deve provvedere ad acquisire propedeuticamente alla
realizzazione degli interventi la dovuta approvazione da parte dei competenti
Organi comunali, oltre che dell’Autorità Forestale Regionale; h) nell’atto di
convenzione o concessione in utenza deve essere definito l’esatto periodo di
validità della stessa che deve risultare pari al periodo di validità del
Programma di gestione del demanio Civico Boscato
approvato dal Comune di CORFINIO (AQ), ed inoltre, l’atto di convenzione o
concessione in utenza può essere efficace solo per quelle porzioni di
patrimonio espressamente interessate dallo strumento di programmazione di cui sopra;
i) è vietata la sub-concessione dei terreni di cui al presente atto;
3. di fare obbligo al Comune di Corfinio a rispettare il disposto dell’art. 22 della L.R. n. 3/2014, pena la decadenza della presente
autorizzazione;
4. di fare obbligo al Comune di Poggio Picenze, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
presente, a voler attivare, tramite il Servizio Politiche Forestali Demanio
Civico ed Armentizio della Direzione Politiche
Agricole con sede in Via Catullo, 17 –Pescara, la
procedura per la reintegra delle terre civiche in quanto, catastalmente,
risultano intestati anche a privati cittadini; trascorso inutilmente tale
termine il Servizio provvederà ad attivare la procedura di cui all’art. 8 della
L.R. n. 25/88;
5. di autorizzare il Servizio B.U.R.A. alla pubblicazione della presente Determinazione.
La presente
autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della
disponibilità, a favore del Comune di POGGIO PICENZE (AQ) delle terre civiche e
fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l’attuazione
delle iniziative che si andranno a realizzare.
La presente
Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale
al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel
termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.-
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita