IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per
quanto sopra esposto:
1. di assegnare alla categoria
"A", ai sensi degli artt. 11 della Legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. 14
della Legge 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e 7/3°
comma della L.R. n. 25/88, esclusivamente i terreni
approvati dal Comune di CROGNALETO (TE)
con atto n. 35 datato 08/03/2014;
2. di autorizzare il Comune di CROGNALETO
(TE) a concedere, esclusivamente per le finalità di cui dall’art. 16 della L.R. n. 25/88 attenendosi al disposto dell’art. 22 della L.R. n. 3/2014, i terreni di natura demaniale civica
riportati al punto n. 1) a favore del Consorzio Forestale GRAN SASSO - LAGA con
le seguenti prescrizioni: a) il Comune deve garantire che sui terreni che si
andranno a concedere sia consentito l’esercizio di tutti gli altri diritti che
la popolazione esercita abitualmente (quali la raccolta dei prodotti del
sottobosco); b) il concessionario deve impiegare il legname eventualmente
ritraibile in applicazione delle norme vigenti in materia e provvedendo a
soddisfare prioritariamente l’uso civico del legnatico a favore degli aventi
diritto; lo stesso può, inoltre, provvedere alla commercializzazione del
legname eccedente al soddisfacimento di tale bisogno secondo le norme vigenti
in materia con la prescrizione che l’eventuale utile ricavato dovrà essere
reinvestito ai fini dell’incremento e della valorizzazione del demanio civico,
previa autorizzazione del Comune; c) gli eventuali proventi derivanti dalla
gestione dei crediti di carbonio, che va preventivamente autorizzata dal Comune, in relazione ai
terreni oggetto della presente autorizzazione dovranno parimenti essere
reinvestiti ai fini dell’incremento e della valorizzazione del demanio civico,
previa approvazione del Comune; d) in caso di realizzazione di nuovi impianti
boschivi il prodotto finale resterà di esclusiva proprietà della collettività
di CROGNALETO (TE); e) nel caso in cui il bilancio del Consorzio si chiuda
negativamente nessun onere relativo e conseguente può essere posto a carico
dell’Amministrazione Comunale o della collettività (proprietaria dei terreni)
che non potrà risultarne penalizzata sotto qualsiasi forma; f) il Consorzio
deve provvedere alla realizzazione degli interventi avvalendosi di personale
tecnico con idonea professionalità e qualificazione; g) il Consorzio deve
provvedere ad acquisire propedeuticamente alla
realizzazione degli interventi la dovuta approvazione da parte dei competenti
Organi comunali, oltre che dell’Autorità Forestale Regionale; h) nell’atto di
convenzione o concessione in utenza deve essere definito l’esatto periodo di
validità della stessa che deve risultare pari al periodo di validità del
Programma di gestione del demanio Civico Boscato
approvato dal Comune di CROGNALETO (TE), ed inoltre, l’atto di convenzione o
concessione in utenza può essere efficace solo per quelle porzioni di
patrimonio espressamente interessate dallo strumento di programmazione di cui
sopra; i) è vietata la sub-concessione dei terreni di cui al presente atto;
3. di fare obbligo al Comune di Crognaleto a rispettare il disposto dell’art. 22 della L.R. n. 3/2014, pena la decadenza della presente
autorizzazione;
4. di autorizzare il Servizio B.U.R.A. alla pubblicazione della presente Determinazione.
La
presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della
disponibilità, a favore del Comune di CROGNALETO (TE) delle terre civiche e fa
salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l’attuazione
delle iniziative che si andranno a realizzare.
La
presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.-
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita