IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall ‘ 01.11.2013
per uso di vigneto , oliveto e seminativo “ a favore della Sig.ra BUCCI Angela Luisa nata a Lanciano
(CH) il 27.09.1964 e residente a Frisa
(CH) in Via Feltrino 10 a corpo e
non misura e sotto l’osservanza delle
condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 13.434 circa
delle zone del Tratturo L’Aquila
– Foggia in Comune di Frisa (CH)
distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 135/p ,
136/p , 150 , 183/bis e 323 , la
suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune
qualora l’ area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 156,56 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’ Agricoltura di Chieti
di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al
disciplinare della concessione , allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di
Lanciano n. RA/29797 del 31.01.2014 , per l’espletamento di tutti gli
adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’ Agricoltura di Chieti
, in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare
all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla
concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del
citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
- divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni
agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale
che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/29797 del 31.01.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle
di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita