LA GIUNTA REGIONALE

 

RICHIAMATI l’art. 196, lett. c), del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. “Competenze delle Regioni” che attribuisce alla Regione il compito di provvedere ad elaborare, approvare ed aggiornare i piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza, e l’art. 199 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. “Piani regionali” che attribuisce  alle Regioni, sentite le province e i comuni, la predisposizione, l’adozione e l’approvazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, a cui si applica la procedura in materia di VAS;

RICHIAMATI:

-          l’art. 10 della legge 27.03.1992, n. 257 recante: “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;

-          l’art. 1 del D.P.R. 08.08.1994 recante: “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione dei Piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”;

-          l’art. 2 della L.R. 04.08.2009, n. 11 recante: “Norme per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto” che attribuisce alla Giunta Regionale il compito di approvare il Piano Regionale di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'Amianto (PRA) nonché di definire le procedure ai fini della Valutazione Ambientale Strategica del PRA;

-          la Determinazione Dirigenziale n. DN3/1077 del 17.11.2006 “DGR n. 759 del 30.08.2002 - Conferimento dell’incarico relativo alle attività di supporto agli uffici regionali competenti in materia di Mappatura dell’amianto (Decreto 101/2003) e di redazione del Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (Legge 257/1992) alla Collabora Engineering S.p.A. - Nomina del Comitato Tecnico-Scientifico”, con la quale si è provveduto ad insediare un Comitato tecnico con la finalità di provvedere anche all’elaborazione del Piano Regionale Amianto (PRA);

-          la DGR n. 258 del 19.03.2007 “D.Lgs 13/01/2003 n. 36 - D.M. 3/08/2005 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 e s.m.i. - Direttive in materia di realizzazione e gestione di discariche per rifiuti costituiti da materiali di matrice cementizia contenenti amianto”;

-          la DGR n. 689 del 09.07.2007 «Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto" e del "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto" denominato "Amianto map"»;

-          la DGR n. 211 del 04.05.2009 “Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 367 del 24.04.2008”;

-          la Circolare del Servizio Gestione Rifiuti, prot. n. 22081/DR4 del 07.12.2009;

-          la DGR n. 101 dell’11.02.2013 “Legge 27.03.1992, n. 257 - D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 - L.R. 04.08.2009, n. 11. - Procedure per la corretta gestione del rischio amianto. Approvazione linee guida”

CONSIDERATO che il Piano Regionale di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'Amianto (PRA) viene predisposto tenuto conto:

-          del Censimento eseguito, ai sensi dell’art. 10 della legge 27/03/1992, n. 257, dalla Regione Abruzzo, riportato nella DGR n. 689 del 09.07.2007,  nel corso del quale è stata esclusa l’esistenza sul territorio abruzzese di siti di categoria 3;

-          della georeferenziazione eseguita per tutti i siti censiti su ortofotocartografia a scala 1:10.000, con conseguente archiviazione dei dati ad essi correlati nel SIT, aggiornabile in tempo reale con ulteriori dati;

-          della mappatura delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto eseguita ai sensi dell’art. 20 della legge 23/03/2001, n. 93 e del D.M. 18 marzo 2003 n. 101 riportati nell’allegato B alla  DGR n. 689 del 09.07.2007;

-          dell’entrata in vigore della normativa che ha modificato le procedure relative alle attività di gestione dei rifiuti, delle discariche, nonché le attività afferenti all’operatività delle ditte coinvolte nella gestione dell’amianto;

-          delle procedure messe in atto dagli Enti preposti alla vigilanza e/o controllo  per l’assolvimento degli adempimenti di competenza di cui alla DGR n. 101 dell’11.02.2013;

CONSIDERATO che il PRA rappresenta lo strumento con il quale la Regione Abruzzo contribuisce a mettere a regime quanto di sua competenza in materia di rischi sanitari e ambientali collegati alla presenza di amianto sul territorio e per consentire l’omogeneizzazione e l’armonizzazione delle attività di controllo già avviate

RICHIAMATA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (Valutazione Ambientale Strategica – VAS);

DATO ATTO che:

-          ai sensi dell'articolo 4 della sopra citata Direttiva, deve essere garantita l’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente, al fine di assicurarne una valutazione ambientale efficace;

-          a livello nazionale la succitata Direttiva è stata recepita dalla Parte II del D.lgs.3.04.2006 n. 152, entrata in vigore il 31 luglio 2007 e modificata prima dal D.Lgs 16.01.2008 n. 4, vigente dal 13 febbraio 2008; e poi dal D.Lgs del 29 giugno 2010 n. 128, vigente dal 26 agosto 2010;

RITENUTO che, nella ricostruzione dell’assetto di competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), l’Autorità competente per la corretta applicazione della procedura debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all’approvazione di piani, che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative competenti in materia ambientale, così come argomentato più approfonditamente nelle Circolari del 31.07.08, prot. n. 19565, e del 18.01.2011, prot. n. 528;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 148 del 19 febbraio 2007 contenente “Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali”che individua l’Autorità Ambientale, che opera tramite la propria Task Force, nel soggetto deputato a fornire supporto tecnico nell’applicazione della procedura di V.A.S. alle Direzioni regionali responsabili di Piani o di Programmi ;

RITENUTO opportuno individuare la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia come l’Autorità Competente di cui alla lettera p) comma 1 art. 5, del D.lgs 152/06 e s.m.i cioè (“la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato”) e la Task Force dell’Autorità Ambientale Abruzzo come il soggetto deputato a fornire supporto tecnico-scientifico alle Autorità coinvolte nella presente procedura;

CONSIDERATO che, ai fini della presente procedura, è risultato opportuno, nell’ambito della Regione Abruzzo,  individuare la Giunta Regionale come l’Autorità Procedente di cui alla lettera q) comma 1 art. 5, cioè (“..la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano-programma”) ed il Servizio Gestione dei Rifiuti come il Proponente di cui alla lettera r) comma 1 art. 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i., cioè il soggetto pubblico o privato che elabora il piano- programma soggetto alle disposizioni del presente decreto;

DATO ATTO che il Direttore, Arch. Antonio Sorgi, della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia, con l’apposizione della sua firma, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa ;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:

1.         di individuare le Autorità coinvolte nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. del Piano Regionale di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'Amianto (PRA) come segue:

-          La Regione Abruzzo, attraverso la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, è l’Autorità Competente di cui alla lettera p) comma 1 art. 5, del D.lgs 152/06 e s.m.i cioè (“la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato”); tramite la Giunta Regionale, è l’Autorità Procedente di cui alla lettera q) comma 1 art. 5, cioè (“..la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano-programma”) e tramite il Servizio Gestione dei Rifiuti è il Proponente di cui alla lettera r) comma 1 art. 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i., cioè il soggetto pubblico o privato che elabora il piano- programma soggetto alle disposizioni del presente decreto.

-          La Task Force dell’Autorità Ambientale Abruzzo è il soggetto deputato a fornire supporto tecnico-scientifico alle Autorità coinvolte nella presente procedura.

2.         di avviare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. del Piano Regionale di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'Amianto (PRA) autorizzando la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia a definire nel dettaglio, d’intesa con il Servizio Gestione dei Rifiuti, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. del Piano Regionale di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'Amianto (PRA) ed i soggetti competenti in materia ambientale da consultare nella fase preliminare di redazione del Rapporto Ambientale, disciplinata dall’art. 13 e ss. del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.,;

3.         di pubblicare la presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.