LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che nella Regione Abruzzo permangono situazioni di criticità per le attività di smaltimento/trattamento dei rifiuti di origine urbani, a causa:

-          dell’insufficiente quota di rifiuti urbani avviati a riciclo (media regionale RD = 37,58% al 2012);

-          dell’incompleta attivazione da parte dei Consorzi Comprensoriali/Società SpA delle Piattaforme Ecologiche autorizzate per il trattamento recupero degli imballaggi (in esercizio solo n. 4 su n. 9 autorizzate);

-          della prossima attivazione di nuovi bacini di smaltimento autorizzati dalla Regione Abruzzo (es. Atri, Notaresco loc. Grasciano e Irgine, Magliano dei Marsi, Cupello e Lanciano);

-          dell’insufficienza delle disponibilità volumetriche residue delle discariche attualmente in esercizio (n. 5);

-          del “fermo tecnico” dell’impianto di trattamento/compostaggio della CIRSU SpA (TE); delle “criticità gestionali” dell’impianto di TMB di Castel di Sangro (AQ), del “fermo tecnico” dell’impianto TMB della SEGEN SpA di Sante Marie (AQ) a causa di un incendio che ha quasi completamente distrutto l’impianto;

RICHIAMATA la  DGR n. 919 del 27.12.2012 avente per oggetto: “D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 943 del 23.12.2011 -  DGR n. n. 414 del 02.07.2012. Autorizzazione a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi - Disposizioni regionali inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti. ubicati nella Provincia di L’Aquila - Conferma attivazione da parte della Regione Abruzzo delle previste riserve volumetriche regionali riferite ad impianti di smaltimento autorizzati”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 16 Speciale Ambiente del 16.02.2013;

RICHIAMATI i seguenti Decreti del Presidente della Giunta regionale in riferimento alla nomina di “commissari ad acta”:

-          Decreto n. 069 del 03.08.2012 - Nomina “commissario ad acta”, del Dott. Eugenio Matronola, c/o CIRSU di Notaresco (TE), in corso di rinnovo;

-          Decreto n. 089 del 16.10.2012 - Nomina “commissario ad acta”, del Sig. Patrizio Schiazza, c/o Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano Cinque Miglia, in corso di rinnovo;

-          Decreto n. 20 del 20.03.2013 - Nomina Commissario “ad acta”, del Dott. Maurizio Brucchi, c/o Autorità d’Ambito di Teramo (AdA TE n. 1), in corso di rinnovo;

CONSIDERATO che il competente Servizio Gestione Rifiuti ha avviato attività ed interventi nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani, finalizzati in particolare a:

-          attuare e richiedere il rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di settore;

-          attuare gli adempimenti regionali richiesti dai Ministeri competenti connessi alle diverse “procedure d’infrazione UE” nei confronti dello Stato italiano nonché degli Enti coinvolti, in materia di: discariche (2003/4506), discariche abusive ed abbandoni di rifiuti (2003/2077),  .. etc.;

-          attuare il programma POR FESR Abruzzo 2007 – 2013 ASSE IV - “Sviluppo Territoriale”. Attività IV.3.2 “Bonifica dei siti contaminati” in collaborazione con gli EE.LL.;

-          attuare il programma del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) - Area Ambiente e Territorio (cd. PAR FSC 2007- 2013);

-          realizzare la programmazione prevista dal PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., per il sistema impiantistico di supporto alla gestione integrata dei rifiuti urbani (es. conferenze di servizio, richiesta pareri tecnici, riunioni di approfondimento, accordi di programma e protocolli d’intesa, rilascio di autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti, applicazione della normativa di settore, diffide, solleciti, … etc.);

-          evitare soluzioni di continuità delle attività di smaltimento/trattamento/recupero dei rifiuti di origine urbana, anche al fine di evitare il manifestarsi di emergenze ambientali sul territorio;

-          sviluppare iniziative per diffondere e potenziare sul territorio regionale le raccolte differenziate delle frazioni riciclabili, prioritariamente secondo modelli domiciliari (“porta a porta” e/o “di prossimità”), per minimizzare i quantitativi di rifiuti conferiti in discarica;

-          sviluppare iniziative per massimizzare il recupero di materiali dai rifiuti urbani indifferenziati residui primi della loro destinazione finale;

-          attuare il Programma regionale Rifiuti Urbani Biodegradabili (cd. “Programma RUB”) di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 “D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”;

-          sviluppare le attività di auto compostaggio domestico, di comunità e in loco, nonché la produzione di “ammendanti compostati e verdi” e promuovere il Marchio di Qualità per le frazioni organiche riciclate “Compost Abruzzo”, al fine di migliorare la fertilità dei suoli e ridurre la produzione di CO2;

-          disporre indagini preventive ambientali dei siti potenzialmente contaminati, approvare Piani di Caratterizzazione (PdCa), analisi di rischio sito specifica, di bonifica e di ripristino di siti contaminati, ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in attuazione del programma POR FESR 2007 - 2013, nonché in attuazione della Procedura d’Infrazione 2003/2077 “discariche abusive”;

VISTA la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti che abroga alcune precedenti direttive di settore;

VISTA la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare:

-          la Parte II^ come modificata dal D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152” (cd. “Correttivo Aria-VIA-IPPC”, che ha abrogato il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

-          la Parte IV^ in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, come modificata dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” ed in particolare i seguenti articoli:

-          art. 181 “Riciclaggio e recupero dei rifiuti”, comma 5;

-          art. 182 “Smaltimento dei rifiuti”;

-          art. 182-bis “Principi di autosufficienza e prossimità”;

-          art. 184 “Classificazione”;

-          art. 196 “Competenze delle Regioni”;

-          art. 199 “Piani regionali”;

-          art. 200 “Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”;

-          art. 202 “Affidamento del servizio”.

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, pubblicata sul BURA Straordinario n. 10 del 21.12.2007, che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia (L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.) ed in particolare:

-          l’art. 4 “Competenze della Regione”;

-          l’art. 4, comma 1, lett. v), che prevede che ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., compete alla Regione “l’autorizzazione, sentiti i soggetti interessati, a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori del territorio provinciale o di ATO, di produzione degli stessi per un periodo limitato, .. omissis”;

-          l’art. 5 “Competenze delle Province”;

-          l’art. 13 “Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani”;

-          l’art. 34, comma 4, relativo alle competenze delle Province in materia di smaltimento di rifiuti urbani, in presenza di accertate disponibilità, tra ambiti territoriali ottimali (ATO) diversi;

-          l’art. 54 “Vigilanza ed attività sostitutiva”;

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”, che prevede, in recepimento delle suddette disposizioni, una nuova governance nella gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

VISTO il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

VISTO il parere del 12.03.2013 del MATTM – Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, avente per oggetto: “Rifiuti urbani indifferenziati – Classificazione e recupero dei rifiuti urbani indifferenziati derivanti dal trattamento in impianto mobile di trito vagliatura – Richiesta di parere – Rif. nota prot.n. RA/296348 del 24 dicembre 2012”, acquisito dal SGR al prot.n. RA/72027 del 13.03.2013; 

VISTA la Circolare prot.n. 0042442/GAB del 06..08.2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) recante: “Termine di efficacia della Circolare del Ministero dell’Ambiente U.prot.n. GAB-2009- 0014963 del 30.06.2009”, acquisita dal SGR al prot.n. RA/203238 del 09.08.2013, inviata a tutte le Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Ministro dell’Ambiente chiarisce quali sono le attività di trattamento alle quali devono essere sottoposti i rifiuti urbani per poter essere smaltiti in discarica; 

VISTO il D.M. 27.09.2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto 2005”;

VISTO il D.Lgs. 29.04.2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 8”, pubblicato sul So n. 106 alla GU 26 maggio 2010, n. 121;

VISTA la nota prot.n. 7313/U/FB del 10.12.2013 di ECO.LAN SpA di Lanciano (CH), acquisita dal SGR al prot.n. RA/309506 dell’11.12.2013, avente per oggetto: “Autorizzazione a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi – Richiesta proroga”;

VISTA la nota prot.n. 3711/SM  del 10.12.2013 di COGESA SpA di Sulmona (AQ), acquisita dal SGR al prot.n. RA/309541 dell’11.12.2013, avente per oggetto: “Richiesta proroga deliberato della DGR n. 912 del 27.12.2012”;

VISTA la nota prot.n. 4914 del 10.12.2013 di ACIAM SpA di Avezzano (AQ), acquisita dal SGR al prot.n. RA/311552 del 12.12.2013, avente per oggetto: “Richiesta proroga dei termini per il conferimento di rifiuti di origine urban presso impianti ubicati fuori del territorio provinciale o ATO – L.R. 45/2007 e s.m.i.”;

RICHIAMATA la DGR n. 1190 del 23.11.2007 avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari”, con la quale la Regione Abruzzo ha definito un programma di interventi, di carattere emergenziale, per l’attivazione/ri-attivazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, previa ricognizione di impianti già autorizzati e/o nuovi siti potenzialmente attivabili a tal fine;

RICHIAMATA la DGR n. 604 del 26.10.2009 “D.Lgs 29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45. Direttive regionali in materia di - Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio – Approvazione”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 49 Speciale Ambiente del 20/11/2009;

 RICHIAMATA la DGR n. 400 del 26.05.2004, avente per oggetto: “Legge Regionale 28.04.2000 83, art. 19 – Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;

RICHIAMATA la DGR n. 1528 del 27.12.2006 “Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico-biologico. Approvazione”;

RICHIAMATA la DGR n. 629 del 09.07.2008 “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - art. 208, comma 15 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - art. 50, comma 2. Impianti mobili di smaltimento e/o recupero di rifiuti. Direttive regionali”;

PRESO ATTO della copiosa giurisprudenza determinatasi sulla problematica della definizione di trattamento dei rifiuti di origine urbana e sulle operazioni di tritovagliatura e smaltimento degli stessi, agli atti del SGR, di cui si elencano, per mera conoscenza, alcuni principali pronunciamenti :

-          Ordinanza della Corte di Cassazione III Sezione penale del 09.07.2008, n. 27989 con la quale si ritiene che i rifiuti da attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani siano classificabili come rifiuti speciali e, segnatamente, come rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 184, comma 3, lettera g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

-          Sentenza del 18.05.2011 n. 917 del TAR Toscana Firenze II Sezione con la quale ha classificato la cd,. FOS (frazione organica stabilizzata) derivante dal trattamento dei rifiuti urbani come rifiuti speciali;

-          Ordinanza del Consiglio di Stato del 28.12.2011, n. 6932;

-          Sentenza del 31.05.2011, n. 4915 del TAR Lazio Roma Sezione 1-ter;

-          Sentenza del Consiglio di Stato del 31.10.2012 n. 5566, in sede giurisdizionale, sezione quinta, che ha disposto la qualifica della Frazione Organica Stabilizzata (FOS) come rifiuto speciale, in quanto frutto di un processo di trattamento biochimico che modifica la natura sostanziale del rifiuto urbano indifferenziato trasformandolo in rifiuto speciale (CER 190305); più esattamente, la FOS va ricondotta nella lettera g) dell'art. 184, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., che include tra i rifiuti speciali “i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti”;

-          Sentenza del TAR Toscana Sezione II del 16.01.2012 n. 83/2012 con la quale si è disposto che l’unica deroga al divieto di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi di provenienza extraregionale sia quella relativa alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero, in quanto in questo caso vi è una previsione derogatoria espressa, rinvenibile nell’art. 182, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

-          Sentenza del 09.01.2013, n. 121 del TAR Lazio Roma Sezione 1-ter;

-          Sentenza del TAR Abruzzo L’Aquila del 02.07.2013, n. 624 con la quale si chiarisce che per un impianto mobile é esclusa la rilevanza “urbanistico-edilizia” dello stesso;

-          Sentenza del Consiglio di Stato dell’11.06.2013 n. 3215 che rimanda al Dirigente Generale del MATTM la verifica di problematiche inerenti le caratteristiche delle operazioni di trito vagliatura dei rifiuti indifferenziati e l’accertamento per della loro natura giuridica e classificazione con CER 19 (ovvero come rifiuti speciali);

RITENUTO da parte del Servizio Gestione Rifiuti che, alla luce dei suddetti autorevoli pronunciamenti, sia necessario esaminare e definire:

-          la corretta identificazione delle operazioni di tritovagliatura di cui all’Allegato C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

-          l’applicazione delle disposizioni della DGR n. 400/04 e s.m.i., in ordine alla mera attività di trattamento meccanico dei rifiuti urbani indifferenziati;

-          l’esistenza o meno dell’autosufficienza impiantistica fissa in esercizio, in relazione al trattamento dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati (RUI), prodotti nell’ambito territoriale ottimale di competenza, come definito dalla L.R. 45/07 ed ai sensi del vigente PPGR;

-          esame del sistema tariffario applicato per il conferimento dei rifiuti interessati, secondo principi di economicità, ai sensi della DGR n. 693/2010;

-          l’acquisizione dei pareri tecnici, eventualmente necessari;

VISTA la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 37 del 7.07.2006, recante le disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (cd. “ecotassa”), per i rifiuti conferiti negli impianti di smaltimento interessati;

CONSIDERATO l’attuale situazione impiantistica regionale di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani, di cui sinteticamente di seguito si riporta lo stato attuale:

-          in Provincia di Pescara: non vi è alcun impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi in esercizio a servizio del comprensorio provinciale. Le attività di trattamento dei RUI, sono garantite dall’impianto di trattamento/recupero/CSS della DECO SpA, in località “Casoni” nel Comune di Chieti (CH) e dall’impianto TMB del COGESA SpA in località “Noce Mattei” nel Comune di Sulmona (AQ), seguendo un criterio prioritario di “prossimità” ai luoghi di produzione degli stessi;

-          in Provincia di Teramo: non vi è alcun impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi in esercizio a servizio del comprensorio provinciale. Le attività di trattamento dei RUI sono garantite pressoché integralmente con il ricorso ad impianti extra-provinciali (DECO SpA di Chieti Scalo ed extra-regionali) ad eccezione dei RUI dei Comuni dell’Unione di Comuni “Città territorio” Val Vibrata che sono trattati tramite impianto mobile sito nel Comune di Sant’Omero;

-          in Provincia di L’Aquila: pur essendoci alcune difficoltà operative per garantire un regolare svolgimento delle attività di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani, vi è, comunque, un’autosufficienza impiantistica per le attività di trattamento dei RUI che può essere garantita dagli impianti fissi in esercizio nei Comuni di: Sulmona (COGESA SpA), Aielli (ACIAM SpA) e Castel di Sangro (ASA Sangro Ambiente) e n. 6 discariche per rifiuti non pericolosi in esercizio (Magliano dei Marsi, Sulmona, Poggio Picenze, Castel di Sangro, Sante Marie e Pizzoli);

-          in Provincia di Chieti: non si rilevano particolari criticità per le operazioni di smaltimento e/o trattamento; la situazione delle attività di trattamento/smaltimento sono garantite tramite gli impianti in esercizio nel comprensorio provinciale (sia pubblici che privati) che, attualmente, riescono a supportare anche le esigenze di conferimento dei rifiuti urbani di Comuni extra-comprensoriali;

CONSIDERATO pertanto, che risulta necessaria una rinnovata e più stringente collaborazione tra le diverse Province, Consorzi comprensoriali e/o loro Società SpA interessati, per garantire la continuità delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana, collaborazione istituzionale già in atto ai sensi della DGR  n. 919 del 27.12.2012, al fine di affrontare le criticità ambientali presenti in alcune aree del territorio regionale;

CONSIDERATO che i rappresentanti delle Province, sentiti dal competente Servizio regionale, hanno espresso parere favorevole alla proroga sino al 31.12.2014 delle disposizioni inerenti i flussi extra-provinciali di cui alla DGR n. 919 del 27.12.2012, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 34, comma 4, della L.R. 45/07 e s.m.i. e cioè l’impossibilità di raggiungere accordi specifici, per motivi diversi e rendendosi necessario attivare le disposizioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i.;

RITENUTO che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana (indifferenziati e/o trattati) in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Provincia e/o ATO diversi, debbano attenersi alle seguenti disposizioni:

1.         comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, l’impianto di smaltimento e/o trattamento interessato, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, tariffe applicate, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

2.         allegare alla comunicazione di cui al punto 1), la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (autorizzazione, contratto, .. etc.);

3.         D.M. 27 settembre 2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto 2005”, per le attività di smaltimento dei rifiuti in discarica;

RICHIAMATA la DGR n. 1399 del 29.11.2006 avente per oggetto: “L.R. 9.08.2006, n. 27 - art. 7, comma 4. - Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089”, in materia di comunicazioni semestrali dei rifiuti;

RICHIAMATA la DGR n. 167 del 24.02.2007 relativa a: “D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”, in particolare per le disposizioni inerenti l’attuazione del Programma regionale di riduzione dei rifiuti biodegradabili (Programma RUB), da conferire in discarica;

RICHIAMATA la DGR n. 169 del 24.02.2007 avente per oggetto: “Decreto legislativo 13.01.2003, n. 36 - D.M. 3 agosto 2005 - Ammissibilità di rifiuti classificati con codice CER 191212 in impianti di smaltimento già autorizzati alla realizzazione e all’esercizio ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84, ex articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/03. Direttive tecnico - gestionali”;

RICHIAMATA la DGR n. 790 del 3.08.2007 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”; pubblicata sul BURA  n. 71 Speciale Ambiente del 05.09.2007;

RICHIAMATA la DGR n. 604 del 26/10/09 “D.Lgs 29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45. Direttive regionali in materia di - Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio. Approvazione”;

RICHIAMATA la DGR n. 735 del 4/12/09 “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Art. 60. Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione”;

RICHIAMATA la DGR n. 478 del 14/06/2010 “DGR n. 735 del 04.12.2009: L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 60. Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione. Modifiche e proroga termini”;

RICHIAMATA la DGR n. 693 del 13/09/2010 “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;

CONSIDERATO che si rende necessario, al fine di risolvere le diverse criticità gestionali rilevate, autorizzare una proroga di 12 mesi (sino al 31.12.2014), ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., per accertate ed indifferibili necessità, dei termini temporali di cui alla DGR n. 919 del 27.12.2012, del conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi;

RITENUTO di confermare, come già disposto con la DGR n. 430/2011 e successivi provvedimenti emanati, l’attivazione da parte della Regione Abruzzo, della prevista riserva volumetrica (mc) del 5% riferito alla volumetria complessiva autorizzata delle seguenti nuove discariche pubbliche per rifiuti non pericolosi:

-          COGESA Srl di Sulmona (AQ) - AIA n. 129/49 del 30.06.2009, pari al 5% di 300.000 mc (ca. 15.000 mc) ed in rapporto ad eventuali “lotti funzionali” in esercizio;

-          CIVETA di Cupello (CH) - AIA n. 9/10 del 26.07.2010, pari al 5% di 177.000 mc (ca. 8.850 mc);

per un totale complessivo di ca. 23.850 mc, al fine di far fronte alle urgenti ed improrogabili necessità di altri comprensori territoriali, attualmente in stato di non autosufficienza per lo smaltimento/trattamento di rifiuti urbani tal quali (CER 200301) e/o trattati (CER 191212 - 190305), in discariche per rifiuti non pericolosi;

RITENUTO che il presente provvedimento è finalizzato, prioritariamente, a garantire la continuità delle attività di un servizio pubblico essenziale, come è rappresentato dalla raccolta e dal trattamento/smaltimento/recupero dei rifiuti di origine urbana e ad evitare eventuali criticità di ordine igienico-sanitario, che potrebbero insorgere in caso di interruzione dei servizi pubblici richiamati, nonché per evitare eventuali problematiche di ordine pubblico o ripercussioni negative per l’immagine delle realtà interessate;

RITENUTO di dover richiamare per tutti i soggetti interessati dal presente provvedimento il possesso delle garanzie finanziare ai sensi della DGR n. 790 del 03.08.2007 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/ recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”, pubblicata sul BURA  n. 71 Speciale Ambiente del 05.09.2007;

VISTO il D.M. 18.02.2011, n. 52 recante: “Regolamento recante l’Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” e s.m.i., a cui sono seguiti numerosi provvedimenti (Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 maggio 2012, n. 141, Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 marzo 2013 recante: “Termini di riavvio progressivo del Sistri”, pubblicato sulla G.U. n. 92 del 19.04.2013, D.L. n. 101/2013 con cui il Governo ha ufficialmente posto termine al periodo di "sospensione" del nuovo sistema di controllo, decretato d’urgenza con il D.L. 83/2012, optando per una (ri)partenza graduale dello stesso, con una prima fase di esercizio ristretta a una porzione ridotta di utenti), per quanto applicabile ai soggetti interessati;

RITENUTO di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti per l’attuazione dei conseguenti provvedimenti tecnico-amministrativi (es. individuazione dei soggetti interessati, quantità e tipologie dei rifiuti, tariffe di conferimento, ..etc.) e la valutazione delle richieste di campagne di attività di “impianti mobili” eventualmente da autorizzare ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e DGR n. 629 del 09.07.2008 ed alla luce della giurisprudenza in materia di trito vagliatura e natura giuridica dei rifiuti trattati, come sopra richiamata;

RICHIAMATI tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., nonché quanto stabilito con il presente provvedimento;

PRECISATO che presso gli impianti interessati devono, comunque, sussistere tutte le condizioni di salvaguardia ambientale, di incolumità, di benessere e di sicurezza della collettività e dei singoli;  

RITENUTO pertanto, per l’urgenza sopra richiamata ed al fine di evitare disservizi alla popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario sul territorio, far decorrere l’esecutività del presente provvedimento a far data dal 1 gennaio 2014;

RICHIAMATA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

RICHIAMATA la DGR n. 112 dell’11.02.2013, avente per oggetto: “Art.7 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3: approvazione del Programma Operativo per l’esercizio finanziario 2013”, che prevede prescrizioni ed adempimenti a carico delle strutture regionali;

PRESO ATTO che il Direttore dell’Area Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore regionale dell’Area Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha reso l’attestazione di cui alla DGR n. 112 dell’11.02.2013, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

UDITA la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti;

VISTI

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

il D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

la L.R. 17/06 e s.m.i.;

la L.R. 36/2013;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.         di autorizzare a far data dal 1 gennaio 2014, al fine di affrontare le situazioni di criticità delle attività di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani presenti in alcune aree del territorio regionale, la proroga di 12 mesi (sino al 31.12.2014), ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., per accertate ed indifferibili necessità, dei termini temporali di cui alla DGR n. 919/2012 del conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi;

2.         di confermare da parte della Regione Abruzzo, la prevista riserva volumetrica (mc) del 5% rispetto alla volumetria complessiva autorizzata delle seguenti nuove discariche per rifiuti non pericolosi, come previsto dalla DGR n. 430/2011:

-          COGESA Srl di Sulmona (AQ) - AIA n. 129/149 del 30.06.2009, pari al 5% di 300.000 mc (ca. 15.000 mc) ed in rapporto a eventuali “lotti funzionali” in esercizio;

-          CIVETA di Cupello (CH) - AIA n. 9/10 del 26.07.2010, pari al 5% di 177.000 mc (ca. 8.850 mc);

al fine di far fronte ad eventuali urgenti ed improrogabili necessità di altri comprensori territoriali, attualmente in stato di non autosufficienza per lo smaltimento/trattamento di rifiuti urbani tal quali (CER 200301) e/o trattati (CER 191212 - 190305), in discariche per rifiuti non pericolosi; incaricando il competente Servizio Gestione Rifiuti per l’attuazione dei conseguenti provvedimenti tecnico-amministrativi (es. individuazione dei soggetti interessati, quantità e tipologie dei rifiuti, tariffe di conferimento, ..etc.), necessari per l’utilizzo delle riserve volumetriche delle discariche individuate;

3.         di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti per l’esame delle domande di attivazione di campagne di trattamento/tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301), tramite impianti mobili, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla luce della consolidata giurisprudenza in materia di definizione di trattamento dei rifiuti urbani e modalità di conferimento degli stessi agli impianti di smaltimento/trattamento di rifiuti;

4.         di prescrivere che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Province e/o ATO diversi, devono attenersi alle seguenti disposizioni:

-          comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, gli impianti interessati, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, tariffe applicate, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

-          allegare alla suddetta comunicazione, la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (es. convenzione, contratto, .. etc.);

-          attestare il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 27 settembre 2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto 2005”;

5.         di invitare le Province interessate ad effettuare:

a)         il monitoraggio delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana conferiti agli impianti interessati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

b)         la comunicazione al competente Servizio regionale dell’eventuale superamento dell’emergenza riferita alle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana e, quindi, il possibile ritorno all’autosufficienza del bacino territoriale (Provincia - ATO) delle stesse attività;

c)         rigorosi controlli delle attività di smaltimento e/o trattamento ed il rispetto delle normative di settore vigenti, da parte dei soggetti interessati;  

6.         di richiamare i soggetti interessati dal presente atto, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, nonché a promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, riuso e riciclo dei rifiuti urbani, ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i. e direttive regionali applicative;

7.         di stabilire che, in riferimento alla determinazione delle tariffe di conferimento agli impianti interessati dal presente provvedimento, trovano applicazione le disposizioni contenute nella DGR n. 693/2010 e in considerazione della particolare tipologia di rifiuti in esame e delle criticità determinatesi a causa della incompleta attuazione degli strumenti di pianificazione in materia; nel caso in cui si renda  necessario pervenire alla definizione di tariffe puntuali per specifici ambiti territoriali e per particolari modalità gestionali, potranno essere valutate ipotesi di tariffazione integrativa, adeguatamente motivate dai soggetti interessati (titolari/gestori degli impianti);

8.         di rimandare alle parti interessate, gli ulteriori adempimenti necessari per:

a)         la definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;

b)         l’attuazione di ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace gestione delle attività interessate, rimandando, comunque, al Servizio Gestione Rifiuti ogni eventuale valutazione ed accertamenti di competenza sull’applicazione del vigente sistema tariffario a cui conformarsi;

9.         di richiamare i gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento al rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia di tributo speciale (cd. “ecotassa”), di cui alla L.R. 17/06 e s.m.i., di “ecorisotoro” ai Comuni interessati, di cui alla DGR n. 735/09 e s.m.i., e di “tariffa di conferimento” agli impianti di smaltimento interessati, di cui alla DGR n. 693/10;

10        di prescrivere il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., D.M. 18.02.2011, n. 52 “Regolamento recante l’Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” e s.m.i., D.M. 20 marzo 2013 e D.L. n. 101/2013, per quanto applicabile ai soggetti interessati;

11.       di richiamare al rispetto le disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006 in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;

12.       di prescrivere ai Comuni e Consorzi Intercomunali e/o loro Società e/o Gestori degli impianti e dei Servizi, per quanto di loro competenza, con il presente provvedimento:

a)         il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, prioritariamente secondo modelli domiciliari e/o di prossimità, al fine di rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui all’art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo” e di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007;

b)         l’avvio di campagne do sensibilizzazione nei confronti degli utenti;

c)         l’avvio di attività di autocompostaggio per la diminuzione della produzione dei rifiuti;

d)         la rendicontazione dei risultati raggiunti, riferiti alle attività di cui al punto a), da inviare al competente Servizio regionale alla scadenza del termine di cui al presente atto, in particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata/riciclo di cui  all’art. 23 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

13.       di autorizzare il Servizio Gestione Rifiuti ad attivare tutte le iniziative previste dalla vigente normativa di settore, in caso di inadempienza, in base alle specifiche competenze, da parte dei Comuni e/o Consorzi intercomunali e/o loro Società SpA interessati, Gestori degli impianti e dei Servizi interessati, per l’attuazione degli obblighi previsti dalla L.R. 45/07 e s.m.i. in materia di raccolta differenziata;

14.       di riservarsi eventuali ulteriori proroghe del termine di cui al punto 1), qualora si renderanno   necessarie, in relazione all’evolversi della situazione di criticità nei territori provinciali interessati;

15.       di disporre da parte del Servizio competente, l’adozione di provvedimenti dirigenziali consequenziali, previa verifica della conformità alle norme di settore vigenti, degli atti tecnico-amministrativi riferiti ai singoli impianti di smaltimento/recupero, ove non siano state accertate, alla data di adozione del presente atto, situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;

16.       di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, ai Consorzi Comprensoriali di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e/o loro Società SpA, ai Gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento interessati, all’ARTA - Direzione centrale di Pescara, con invito alla stessa ad informare delle disposizioni di cui al presente atto i Distretti provinciali territorialmente competenti;

17.       di demandare alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, l’eventuale necessità di comunicare il presente provvedimento ai Comuni sede di impianti e/o interessati ed informare gli stessi per gli adempimenti di competenza;

18.       di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.