LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
che nella Regione Abruzzo permangono situazioni di criticità per le attività di
smaltimento/trattamento dei rifiuti di origine urbani, a causa:
- dell’insufficiente quota di rifiuti
urbani avviati a riciclo (media regionale RD = 37,58% al 2012);
- dell’incompleta attivazione da parte
dei Consorzi Comprensoriali/Società SpA delle Piattaforme Ecologiche
autorizzate per il trattamento recupero degli imballaggi (in esercizio solo n.
4 su n. 9 autorizzate);
- della prossima attivazione di nuovi
bacini di smaltimento autorizzati dalla Regione Abruzzo (es. Atri, Notaresco
loc. Grasciano e Irgine, Magliano dei Marsi, Cupello e Lanciano);
- dell’insufficienza delle disponibilità
volumetriche residue delle discariche attualmente in esercizio (n. 5);
- del “fermo tecnico” dell’impianto di
trattamento/compostaggio della CIRSU SpA (TE); delle “criticità gestionali”
dell’impianto di TMB di Castel di Sangro
(AQ), del “fermo tecnico” dell’impianto TMB della SEGEN SpA di Sante Marie (AQ)
a causa di un incendio che ha quasi completamente distrutto l’impianto;
RICHIAMATA
la DGR n. 919 del 27.12.2012 avente per
oggetto: “D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e
s.m.i. - DGR n. 943 del 23.12.2011 - DGR n. n. 414 del 02.07.2012. Autorizzazione
a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o
trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi
- Disposizioni regionali inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei
rifiuti. ubicati nella Provincia di L’Aquila - Conferma attivazione da parte
della Regione Abruzzo delle previste riserve volumetriche regionali riferite ad
impianti di smaltimento autorizzati”, pubblicata sul B.U.R.A.
n. 16 Speciale Ambiente del 16.02.2013;
RICHIAMATI
i seguenti Decreti del Presidente della Giunta regionale in riferimento alla
nomina di “commissari ad acta”:
- Decreto n. 069 del 03.08.2012 - Nomina
“commissario ad acta”, del Dott. Eugenio Matronola, c/o CIRSU di Notaresco (TE), in corso di
rinnovo;
- Decreto n. 089 del 16.10.2012 - Nomina
“commissario ad acta”, del Sig. Patrizio Schiazza, c/o Comunità Montana Alto Sangro
e Altopiano Cinque Miglia, in corso di rinnovo;
- Decreto n. 20 del 20.03.2013 - Nomina
Commissario “ad acta”, del Dott. Maurizio Brucchi, c/o Autorità d’Ambito di Teramo (AdA TE n. 1), in corso di rinnovo;
CONSIDERATO
che il competente Servizio Gestione Rifiuti ha avviato attività ed interventi
nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani, finalizzati in
particolare a:
- attuare e richiedere il rispetto, da
parte dei soggetti interessati, delle disposizioni comunitarie, nazionali e
regionali di settore;
- attuare gli adempimenti regionali
richiesti dai Ministeri competenti connessi alle diverse “procedure
d’infrazione UE” nei confronti dello Stato italiano nonché degli Enti
coinvolti, in materia di: discariche (2003/4506), discariche abusive ed
abbandoni di rifiuti (2003/2077), ..
etc.;
- attuare il programma POR FESR Abruzzo
2007 – 2013 ASSE IV - “Sviluppo Territoriale”. Attività IV.3.2 “Bonifica dei
siti contaminati” in collaborazione con gli EE.LL.;
- attuare il programma del Fondo Aree
Sottoutilizzate (FAS) - Area Ambiente e Territorio (cd. PAR FSC 2007- 2013);
- realizzare la programmazione prevista
dal PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i.,
per il sistema impiantistico di supporto alla gestione integrata dei rifiuti
urbani (es. conferenze di servizio, richiesta pareri tecnici, riunioni di
approfondimento, accordi di programma e protocolli d’intesa, rilascio di
autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti, applicazione
della normativa di settore, diffide, solleciti, … etc.);
- evitare soluzioni di continuità delle
attività di smaltimento/trattamento/recupero dei rifiuti di origine urbana,
anche al fine di evitare il manifestarsi di emergenze ambientali sul
territorio;
- sviluppare iniziative per diffondere e
potenziare sul territorio regionale le raccolte differenziate delle frazioni
riciclabili, prioritariamente secondo modelli domiciliari (“porta a porta” e/o
“di prossimità”), per minimizzare i quantitativi di rifiuti conferiti in
discarica;
- sviluppare iniziative per massimizzare
il recupero di materiali dai rifiuti urbani indifferenziati residui primi della
loro destinazione finale;
- attuare il Programma regionale Rifiuti
Urbani Biodegradabili (cd. “Programma RUB”) di cui alla DGR n. 167 del
24.02.2007 “D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 -
L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R.
9/08/2006, n. 27. "Direttive applicative del programma regionale rifiuti
urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti
urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”;
- sviluppare le attività di auto
compostaggio domestico, di comunità e in loco, nonché la produzione di
“ammendanti compostati e verdi” e promuovere il Marchio di Qualità per le
frazioni organiche riciclate “Compost Abruzzo”, al
fine di migliorare la fertilità dei suoli e ridurre la produzione di CO2;
- disporre indagini preventive
ambientali dei siti potenzialmente contaminati, approvare Piani di
Caratterizzazione (PdCa), analisi di rischio sito
specifica, di bonifica e di ripristino di siti contaminati, ai sensi del Titolo
V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in attuazione del programma POR FESR 2007 - 2013,
nonché in attuazione della Procedura d’Infrazione 2003/2077 “discariche
abusive”;
VISTA
la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre
2008 relativa ai rifiuti che abroga alcune precedenti direttive di settore;
VISTA
la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio
2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento
(IPPC);
VISTO
il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto:
”Norme in materia ambientale” e s.m.i., in
particolare:
- la Parte II^
come modificata dal D.Lgs. 29.06.2010, n. 128
“Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n.
152” (cd. “Correttivo Aria-VIA-IPPC”, che ha abrogato
il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale
della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento”;
- la Parte IV^
in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati”, come modificata dal D.Lgs. 03.12.2010, n.
205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive” ed in particolare i seguenti articoli:
- art.
181 “Riciclaggio e recupero dei rifiuti”, comma 5;
- art.
182 “Smaltimento dei rifiuti”;
- art.
182-bis “Principi di autosufficienza e prossimità”;
- art.
184 “Classificazione”;
- art.
196 “Competenze delle Regioni”;
- art.
199 “Piani regionali”;
- art.
200 “Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani”;
- art.
202 “Affidamento del servizio”.
VISTA
la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione
integrata dei rifiuti”, pubblicata sul BURA Straordinario n. 10 del 21.12.2007,
che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia (L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.)
ed in particolare:
- l’art. 4 “Competenze della Regione”;
- l’art. 4, comma 1, lett. v), che
prevede che ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs. 152/06
e s.m.i., compete alla Regione “l’autorizzazione,
sentiti i soggetti interessati, a smaltire rifiuti urbani presso impianti
ubicati fuori del territorio provinciale o di ATO, di produzione degli stessi
per un periodo limitato, .. omissis”;
- l’art. 5 “Competenze delle Province”;
- l’art. 13 “Sistema di gestione
integrata dei rifiuti urbani”;
- l’art. 34, comma 4, relativo alle
competenze delle Province in materia di smaltimento di rifiuti urbani, in
presenza di accertate disponibilità, tra ambiti territoriali ottimali (ATO)
diversi;
- l’art. 54 “Vigilanza ed attività
sostitutiva”;
VISTA
la L.R. 21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni
relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla
legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei
rifiuti)”, che prevede, in recepimento delle suddette disposizioni, una nuova governance nella gestione dei servizi del ciclo integrato
dei rifiuti urbani, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40
Ordinario del 06.11.2013;
VISTO
il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 avente per oggetto:
“Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;
VISTA
la Direttiva 9 aprile 2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione
del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in
relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei
rifiuti;
VISTO
il parere del 12.03.2013 del MATTM – Direzione generale per la tutela del
territorio e delle risorse idriche, avente per oggetto: “Rifiuti urbani
indifferenziati – Classificazione e recupero dei rifiuti urbani indifferenziati
derivanti dal trattamento in impianto mobile di trito vagliatura – Richiesta di
parere – Rif. nota prot.n. RA/296348 del 24 dicembre
2012”, acquisito dal SGR al prot.n. RA/72027 del
13.03.2013;
VISTA
la Circolare prot.n. 0042442/GAB del 06..08.2013 del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)
recante: “Termine di efficacia della Circolare del Ministero dell’Ambiente U.prot.n. GAB-2009- 0014963 del 30.06.2009”, acquisita dal
SGR al prot.n. RA/203238 del 09.08.2013, inviata a
tutte le Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale
il Ministro dell’Ambiente chiarisce quali sono le attività di trattamento alle
quali devono essere sottoposti i rifiuti urbani per poter essere smaltiti in
discarica;
VISTO
il D.M. 27.09.2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
– Abrogazione DM 3 agosto 2005”;
VISTO
il D.Lgs. 29.04.2010, n. 75 “Riordino e revisione
della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della
legge 7 luglio 2009, n. 8”, pubblicato sul So n. 106 alla GU 26 maggio 2010, n.
121;
VISTA
la nota prot.n. 7313/U/FB del 10.12.2013 di ECO.LAN SpA di Lanciano (CH), acquisita dal SGR al prot.n. RA/309506 dell’11.12.2013, avente per oggetto:
“Autorizzazione a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di
smaltimento e/o trattamento ubicati in province e/o Ambiti Territoriali
Ottimali (ATO) diversi – Richiesta proroga”;
VISTA
la nota prot.n. 3711/SM del 10.12.2013 di COGESA SpA di Sulmona (AQ),
acquisita dal SGR al prot.n. RA/309541
dell’11.12.2013, avente per oggetto: “Richiesta proroga deliberato della DGR n.
912 del 27.12.2012”;
VISTA
la nota prot.n. 4914 del 10.12.2013 di ACIAM SpA di
Avezzano (AQ), acquisita dal SGR al prot.n. RA/311552
del 12.12.2013, avente per oggetto: “Richiesta proroga dei termini per il
conferimento di rifiuti di origine urban presso
impianti ubicati fuori del territorio provinciale o ATO – L.R.
45/2007 e s.m.i.”;
RICHIAMATA
la DGR n. 1190 del 23.11.2007 avente per oggetto: “L.R.
28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di
smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari”, con la
quale la Regione Abruzzo ha definito un programma di interventi, di carattere
emergenziale, per l’attivazione/ri-attivazione di impianti per lo smaltimento
dei rifiuti urbani, previa ricognizione di impianti già autorizzati e/o nuovi
siti potenzialmente attivabili a tal fine;
RICHIAMATA
la DGR n. 604 del 26.10.2009 “D.Lgs 29.04.2006, n.
217 - L.R. 19.12.2007, n. 45. Direttive regionali in
materia di - Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in
impianti di compostaggio – Approvazione”, pubblicata sul B.U.R.A.
n. 49 Speciale Ambiente del 20/11/2009;
RICHIAMATA la DGR n. 400 del 26.05.2004,
avente per oggetto: “Legge Regionale 28.04.2000 n°
83, art. 19 – Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali
e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
RICHIAMATA
la DGR n. 1528 del 27.12.2006 “Direttive regionali per il riutilizzo delle
frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento
meccanico-biologico. Approvazione”;
RICHIAMATA
la DGR n. 629 del 09.07.2008 “D.Lgs. 3.04.2006, n.
152 - art. 208, comma 15 - L.R. 19.12.2007, n. 45 -
art. 50, comma 2. Impianti mobili di smaltimento e/o recupero di rifiuti.
Direttive regionali”;
PRESO
ATTO della copiosa giurisprudenza determinatasi sulla problematica della definizione
di trattamento dei rifiuti di origine urbana e sulle operazioni di tritovagliatura e smaltimento degli stessi, agli atti del
SGR, di cui si elencano, per mera conoscenza, alcuni principali pronunciamenti
:
- Ordinanza della Corte di Cassazione
III Sezione penale del 09.07.2008, n. 27989 con la quale si ritiene che i
rifiuti da attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani siano
classificabili come rifiuti speciali e, segnatamente, come rifiuti derivanti
dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 184, comma
3, lettera g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Sentenza del 18.05.2011 n. 917 del TAR
Toscana Firenze II Sezione con la quale ha classificato la cd,. FOS (frazione
organica stabilizzata) derivante dal trattamento dei rifiuti urbani come
rifiuti speciali;
- Ordinanza del Consiglio di Stato del
28.12.2011, n. 6932;
- Sentenza del 31.05.2011, n. 4915 del
TAR Lazio Roma Sezione 1-ter;
- Sentenza del Consiglio di Stato del
31.10.2012 n. 5566, in sede giurisdizionale, sezione quinta, che ha disposto la
qualifica della Frazione Organica Stabilizzata (FOS) come rifiuto speciale, in
quanto frutto di un processo di trattamento biochimico che modifica la natura
sostanziale del rifiuto urbano indifferenziato trasformandolo in rifiuto
speciale (CER 190305); più esattamente, la FOS va ricondotta nella lettera g)
dell'art. 184, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., che include tra i rifiuti speciali “i rifiuti
derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti”;
- Sentenza del TAR Toscana Sezione II
del 16.01.2012 n. 83/2012 con la quale si è disposto che l’unica deroga al
divieto di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi di provenienza
extraregionale sia quella relativa alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta
differenziata destinate al recupero, in quanto in questo caso vi è una
previsione derogatoria espressa, rinvenibile nell’art. 182, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Sentenza del 09.01.2013, n. 121 del
TAR Lazio Roma Sezione 1-ter;
- Sentenza del TAR Abruzzo L’Aquila del
02.07.2013, n. 624 con la quale si chiarisce che per un impianto mobile é
esclusa la rilevanza “urbanistico-edilizia” dello
stesso;
- Sentenza del Consiglio di Stato
dell’11.06.2013 n. 3215 che rimanda al Dirigente Generale del MATTM la verifica
di problematiche inerenti le caratteristiche delle operazioni di trito
vagliatura dei rifiuti indifferenziati e l’accertamento per della loro natura
giuridica e classificazione con CER 19 (ovvero come rifiuti speciali);
RITENUTO
da parte del Servizio Gestione Rifiuti che, alla luce dei suddetti autorevoli
pronunciamenti, sia necessario esaminare e definire:
- la corretta identificazione delle
operazioni di tritovagliatura di cui all’Allegato C
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l’applicazione delle disposizioni
della DGR n. 400/04 e s.m.i., in ordine alla mera
attività di trattamento meccanico dei rifiuti urbani indifferenziati;
- l’esistenza o meno
dell’autosufficienza impiantistica fissa in esercizio, in relazione al
trattamento dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati (RUI), prodotti
nell’ambito territoriale ottimale di competenza, come definito dalla L.R. 45/07 ed ai sensi del vigente PPGR;
- esame del sistema tariffario applicato
per il conferimento dei rifiuti interessati, secondo principi di economicità,
ai sensi della DGR n. 693/2010;
- l’acquisizione dei pareri tecnici,
eventualmente necessari;
VISTA
la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 37 del 7.07.2006, recante le disposizioni
inerenti l’applicazione del tributo speciale (cd. “ecotassa”), per i rifiuti
conferiti negli impianti di smaltimento interessati;
CONSIDERATO
l’attuale situazione impiantistica regionale di trattamento/smaltimento dei
rifiuti urbani, di cui sinteticamente di seguito si riporta lo stato attuale:
- in Provincia di Pescara: non vi è
alcun impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi in esercizio a
servizio del comprensorio provinciale. Le attività di trattamento dei RUI, sono
garantite dall’impianto di trattamento/recupero/CSS della DECO SpA, in località
“Casoni” nel Comune di Chieti (CH) e dall’impianto
TMB del COGESA SpA in località “Noce Mattei” nel Comune di Sulmona (AQ),
seguendo un criterio prioritario di “prossimità” ai luoghi di produzione degli
stessi;
- in Provincia di Teramo: non vi è alcun
impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi in esercizio a servizio del
comprensorio provinciale. Le attività di trattamento dei RUI sono garantite
pressoché integralmente con il ricorso ad impianti extra-provinciali (DECO SpA
di Chieti Scalo ed extra-regionali) ad eccezione dei RUI dei Comuni dell’Unione
di Comuni “Città territorio” Val Vibrata che sono
trattati tramite impianto mobile sito nel Comune di Sant’Omero;
- in Provincia di L’Aquila: pur
essendoci alcune difficoltà operative per garantire un regolare svolgimento
delle attività di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani, vi è, comunque,
un’autosufficienza impiantistica per le attività di trattamento dei RUI che può
essere garantita dagli impianti fissi in esercizio nei Comuni di: Sulmona
(COGESA SpA), Aielli (ACIAM SpA) e Castel di Sangro (ASA Sangro Ambiente) e n. 6 discariche per rifiuti non
pericolosi in esercizio (Magliano dei Marsi, Sulmona, Poggio Picenze, Castel di Sangro, Sante Marie e
Pizzoli);
- in Provincia di Chieti: non si
rilevano particolari criticità per le operazioni di smaltimento e/o
trattamento; la situazione delle attività di trattamento/smaltimento sono
garantite tramite gli impianti in esercizio nel comprensorio provinciale (sia
pubblici che privati) che, attualmente, riescono a supportare anche le esigenze
di conferimento dei rifiuti urbani di Comuni extra-comprensoriali;
CONSIDERATO
pertanto, che risulta necessaria una rinnovata e più stringente collaborazione
tra le diverse Province, Consorzi comprensoriali e/o loro Società SpA
interessati, per garantire la continuità delle attività di smaltimento e/o
trattamento dei rifiuti di origine urbana, collaborazione istituzionale già in
atto ai sensi della DGR n. 919 del
27.12.2012, al fine di affrontare le criticità ambientali presenti in alcune
aree del territorio regionale;
CONSIDERATO
che i rappresentanti delle Province, sentiti dal competente Servizio regionale,
hanno espresso parere favorevole alla proroga sino al 31.12.2014 delle
disposizioni inerenti i flussi extra-provinciali di cui alla DGR n. 919 del
27.12.2012, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 34, comma 4, della L.R. 45/07 e s.m.i. e cioè
l’impossibilità di raggiungere accordi specifici, per motivi diversi e
rendendosi necessario attivare le disposizioni previste dall’art. 4, comma 1,
lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i.;
RITENUTO
che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana
(indifferenziati e/o trattati) in impianti di smaltimento e/o trattamento,
ubicati in Provincia e/o ATO diversi, debbano attenersi alle seguenti
disposizioni:
1. comunicare alla Regione Abruzzo -
Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti,
l’impianto di smaltimento e/o trattamento interessato, specificando le
motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, tariffe
applicate, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente
le problematiche emerse e le soluzioni proposte;
2. allegare alla comunicazione di cui al
punto 1), la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessato,
attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (autorizzazione,
contratto, .. etc.);
3. D.M. 27 settembre 2010 recante:
“Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto
2005”, per le attività di smaltimento dei rifiuti in discarica;
RICHIAMATA
la DGR n. 1399 del 29.11.2006 avente per oggetto: “L.R.
9.08.2006, n. 27 - art. 7, comma 4. - Direttive in materia di comunicazione dei
dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale.
Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del
4.11.2005, n. 1089”, in materia di comunicazioni semestrali dei rifiuti;
RICHIAMATA
la DGR n. 167 del 24.02.2007 relativa a: “D.Lgs.
3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R.
28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. Direttive applicative del programma
regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle
frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al
recupero”, in particolare per le disposizioni inerenti l’attuazione del Programma
regionale di riduzione dei rifiuti biodegradabili (Programma RUB), da conferire
in discarica;
RICHIAMATA
la DGR n. 169 del 24.02.2007 avente per oggetto: “Decreto legislativo
13.01.2003, n. 36 - D.M. 3 agosto 2005 - Ammissibilità di rifiuti classificati
con codice CER 191212 in impianti di smaltimento già autorizzati alla
realizzazione e all’esercizio ai sensi della Delibera del Comitato
Interministeriale del 27/07/84, ex articoli 27 e 28 del D.Lgs.
22/97 e s.m.i., art. 208 del D.Lgs.152/06
e s.m.i. e art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/03. Direttive tecnico - gestionali”;
RICHIAMATA
la DGR n. 790 del 3.08.2007 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste
per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la
bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”; pubblicata sul BURA n. 71 Speciale Ambiente del 05.09.2007;
RICHIAMATA
la DGR n. 604 del 26/10/09 “D.Lgs 29.04.2006, n. 217
- L.R. 19.12.2007, n. 45. Direttive regionali in
materia di - Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in
impianti di compostaggio. Approvazione”;
RICHIAMATA
la DGR n. 735 del 4/12/09 “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Art. 60. Direttive regionali per la determinazione
del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani.
Approvazione”;
RICHIAMATA
la DGR n. 478 del 14/06/2010 “DGR n. 735 del 04.12.2009: L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 60. Direttive
regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di
impianti per rifiuti urbani. Approvazione. Modifiche e proroga termini”;
RICHIAMATA
la DGR n. 693 del 13/09/2010 “L.R. 19.12.2007, n. 45
e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la
determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti.
Approvazione”;
CONSIDERATO
che si rende necessario, al fine di risolvere le diverse criticità gestionali
rilevate, autorizzare una proroga di 12 mesi (sino al 31.12.2014), ai sensi
dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., per accertate ed indifferibili necessità, dei
termini temporali di cui alla DGR n. 919 del 27.12.2012, del conferimento dei
rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in
Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi;
RITENUTO
di confermare, come già disposto con la DGR n. 430/2011 e successivi
provvedimenti emanati, l’attivazione da parte della Regione Abruzzo, della
prevista riserva volumetrica (mc) del 5% riferito
alla volumetria complessiva autorizzata delle seguenti nuove discariche
pubbliche per rifiuti non pericolosi:
- COGESA Srl di Sulmona (AQ) - AIA n.
129/49 del 30.06.2009, pari al 5% di 300.000 mc (ca.
15.000 mc) ed in rapporto ad eventuali “lotti
funzionali” in esercizio;
- CIVETA di Cupello
(CH) - AIA n. 9/10 del 26.07.2010, pari al 5% di 177.000 mc
(ca. 8.850 mc);
per
un totale complessivo di ca. 23.850 mc, al fine di
far fronte alle urgenti ed improrogabili necessità di altri comprensori
territoriali, attualmente in stato di non autosufficienza per lo
smaltimento/trattamento di rifiuti urbani tal quali (CER 200301) e/o trattati
(CER 191212 - 190305), in discariche per rifiuti non pericolosi;
RITENUTO
che il presente provvedimento è finalizzato, prioritariamente, a garantire la
continuità delle attività di un servizio pubblico essenziale, come è
rappresentato dalla raccolta e dal trattamento/smaltimento/recupero dei rifiuti
di origine urbana e ad evitare eventuali criticità di ordine
igienico-sanitario, che potrebbero insorgere in caso di interruzione dei
servizi pubblici richiamati, nonché per evitare eventuali problematiche di
ordine pubblico o ripercussioni negative per l’immagine delle realtà
interessate;
RITENUTO
di dover richiamare per tutti i soggetti interessati dal presente provvedimento
il possesso delle garanzie finanziare ai sensi della DGR n. 790 del 03.08.2007
“Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/ recupero dei
rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca
della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”, pubblicata sul
BURA n. 71 Speciale Ambiente del
05.09.2007;
VISTO
il D.M. 18.02.2011, n. 52 recante: “Regolamento recante l’Istituzione del
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo
189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del
decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3
agosto 2009, n. 102” e s.m.i., a cui sono seguiti
numerosi provvedimenti (Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare 25 maggio 2012, n. 141, Decreto del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 marzo 2013 recante:
“Termini di riavvio progressivo del Sistri”, pubblicato sulla G.U. n. 92 del
19.04.2013, D.L. n. 101/2013 con cui il Governo ha ufficialmente posto termine
al periodo di "sospensione" del nuovo sistema di controllo, decretato
d’urgenza con il D.L. 83/2012, optando per una (ri)partenza
graduale dello stesso, con una prima fase di esercizio ristretta a una porzione
ridotta di utenti), per quanto applicabile ai soggetti interessati;
RITENUTO
di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti per l’attuazione dei
conseguenti provvedimenti tecnico-amministrativi (es. individuazione dei
soggetti interessati, quantità e tipologie dei rifiuti, tariffe di
conferimento, ..etc.) e la valutazione delle richieste di campagne di attività
di “impianti mobili” eventualmente da autorizzare ai sensi dell’art. 208, comma
15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
e DGR n. 629 del 09.07.2008 ed alla luce della giurisprudenza in materia di
trito vagliatura e natura giuridica dei rifiuti trattati, come sopra
richiamata;
RICHIAMATI
tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e della L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i., nonché quanto stabilito
con il presente provvedimento;
PRECISATO
che presso gli impianti interessati devono, comunque, sussistere tutte le
condizioni di salvaguardia ambientale, di incolumità, di benessere e di
sicurezza della collettività e dei singoli;
RITENUTO
pertanto, per l’urgenza sopra richiamata ed al fine di evitare disservizi alla
popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario sul
territorio, far decorrere l’esecutività del presente provvedimento a far data
dal 1 gennaio 2014;
RICHIAMATA
la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
RICHIAMATA
la DGR n. 112 dell’11.02.2013, avente per oggetto: “Art.7 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3: approvazione del Programma
Operativo per l’esercizio finanziario 2013”, che prevede prescrizioni ed
adempimenti a carico delle strutture regionali;
PRESO
ATTO che il Direttore dell’Area Affari della Presidenza Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha espresso
il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità
tecnico-amministrativa del presente atto e non rilevandosi dallo stesso
conseguenze negative sul piano ambientale;
DATO
ATTO, altresì, che il Direttore regionale dell’Area Affari della Presidenza,
Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente,
Energia, ha reso l’attestazione di cui alla DGR n. 112 dell’11.02.2013,
debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;
UDITA
la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Affari della
Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi,
Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti;
VISTI
il
D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
il
D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;
la
L.R. 45/07 e s.m.i.;
la
L.R. 17/06 e s.m.i.;
la
L.R. 36/2013;
VISTA
la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia
di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
a
voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per
le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte:
1. di autorizzare a far data dal 1 gennaio
2014, al fine di affrontare le situazioni di criticità delle attività di
trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani presenti in alcune aree del
territorio regionale, la proroga di 12 mesi (sino al 31.12.2014), ai sensi
dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., per accertate ed indifferibili necessità, dei
termini temporali di cui alla DGR n. 919/2012 del conferimento dei rifiuti di
origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province
e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi;
2. di confermare da parte della Regione
Abruzzo, la prevista riserva volumetrica (mc) del 5%
rispetto alla volumetria complessiva autorizzata delle seguenti nuove
discariche per rifiuti non pericolosi, come previsto dalla DGR n. 430/2011:
- COGESA
Srl di Sulmona (AQ) - AIA n. 129/149 del 30.06.2009, pari al 5% di 300.000 mc (ca. 15.000 mc) ed in rapporto
a eventuali “lotti funzionali” in esercizio;
- CIVETA
di Cupello (CH) - AIA n. 9/10 del 26.07.2010, pari al
5% di 177.000 mc (ca. 8.850 mc);
al
fine di far fronte ad eventuali urgenti ed improrogabili necessità di altri
comprensori territoriali, attualmente in stato di non autosufficienza per lo
smaltimento/trattamento di rifiuti urbani tal quali (CER 200301) e/o trattati
(CER 191212 - 190305), in discariche per rifiuti non pericolosi; incaricando il
competente Servizio Gestione Rifiuti per l’attuazione dei conseguenti
provvedimenti tecnico-amministrativi (es. individuazione dei soggetti interessati,
quantità e tipologie dei rifiuti, tariffe di conferimento, ..etc.), necessari
per l’utilizzo delle riserve volumetriche delle discariche individuate;
3. di incaricare il Servizio Gestione
Rifiuti per l’esame delle domande di attivazione di campagne di trattamento/tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (CER
200301), tramite impianti mobili, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla
luce della consolidata giurisprudenza in materia di definizione di trattamento
dei rifiuti urbani e modalità di conferimento degli stessi agli impianti di
smaltimento/trattamento di rifiuti;
4. di prescrivere che i soggetti
interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di
smaltimento e/o trattamento, ubicati in Province e/o ATO diversi, devono
attenersi alle seguenti disposizioni:
- comunicare
alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente
competenti, gli impianti interessati, specificando le motivazioni, il periodo
temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, tariffe applicate, ..etc. ed ogni
altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e
le soluzioni proposte;
- allegare
alla suddetta comunicazione, la documentazione, rilasciata dal gestore
dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i
rifiuti (es. convenzione, contratto, .. etc.);
- attestare
il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 27 settembre 2010 recante:
“Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto
2005”;
5. di invitare le Province interessate ad
effettuare:
a) il
monitoraggio delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di
origine urbana conferiti agli impianti interessati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
b) la
comunicazione al competente Servizio regionale dell’eventuale superamento
dell’emergenza riferita alle attività di smaltimento e/o trattamento dei
rifiuti di origine urbana e, quindi, il possibile ritorno all’autosufficienza
del bacino territoriale (Provincia - ATO) delle stesse attività;
c) rigorosi
controlli delle attività di smaltimento e/o trattamento ed il rispetto delle
normative di settore vigenti, da parte dei soggetti interessati;
6. di richiamare i soggetti interessati
dal presente atto, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente
normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, nonché a
promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire il potenziamento
dei servizi di raccolta differenziata, riuso e riciclo dei rifiuti urbani, ai
sensi della L.R. 45/07 e s.m.i.
e direttive regionali applicative;
7. di stabilire che, in riferimento alla
determinazione delle tariffe di conferimento agli impianti interessati dal
presente provvedimento, trovano applicazione le disposizioni contenute nella
DGR n. 693/2010 e in considerazione della particolare tipologia di rifiuti in
esame e delle criticità determinatesi a causa della incompleta attuazione degli
strumenti di pianificazione in materia; nel caso in cui si renda necessario pervenire alla definizione di
tariffe puntuali per specifici ambiti territoriali e per particolari modalità
gestionali, potranno essere valutate ipotesi di tariffazione integrativa,
adeguatamente motivate dai soggetti interessati (titolari/gestori degli
impianti);
8. di rimandare alle parti interessate,
gli ulteriori adempimenti necessari per:
a) la
definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta,
raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo
conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;
b) l’attuazione
di ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace gestione
delle attività interessate, rimandando, comunque, al Servizio Gestione Rifiuti
ogni eventuale valutazione ed accertamenti di competenza sull’applicazione del
vigente sistema tariffario a cui conformarsi;
9. di richiamare i gestori degli impianti
di smaltimento e/o trattamento al rispetto delle disposizioni regionali vigenti
in materia di tributo speciale (cd. “ecotassa”), di cui alla L.R. 17/06 e s.m.i., di “ecorisotoro” ai Comuni interessati, di cui alla DGR n.
735/09 e s.m.i., e di “tariffa di conferimento” agli
impianti di smaltimento interessati, di cui alla DGR n. 693/10;
10 di prescrivere il rispetto degli
obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190
(Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del
Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., D.M.
18.02.2011, n. 52 “Regolamento recante l’Istituzione del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.
102” e s.m.i., D.M. 20 marzo 2013 e D.L. n. 101/2013,
per quanto applicabile ai soggetti interessati;
11. di richiamare al rispetto le disposizioni
di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006 in materia di comunicazione semestrale
dei dati dei rifiuti movimentati;
12. di prescrivere ai Comuni e Consorzi
Intercomunali e/o loro Società e/o Gestori degli impianti e dei Servizi, per
quanto di loro competenza, con il presente provvedimento:
a) il
potenziamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani,
prioritariamente secondo modelli domiciliari e/o di prossimità, al fine di
rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui all’art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo”
e di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007;
b) l’avvio
di campagne do sensibilizzazione nei confronti degli utenti;
c) l’avvio
di attività di autocompostaggio per la diminuzione
della produzione dei rifiuti;
d) la
rendicontazione dei risultati raggiunti, riferiti alle attività di cui al punto
a), da inviare al competente Servizio regionale alla scadenza del termine di
cui al presente atto, in particolare le iniziative e le misure adottate per il
conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata/riciclo di cui all’art. 23 della L.R.
45/07 e s.m.i.;
13. di autorizzare il Servizio Gestione
Rifiuti ad attivare tutte le iniziative previste dalla vigente normativa di
settore, in caso di inadempienza, in base alle specifiche competenze, da parte
dei Comuni e/o Consorzi intercomunali e/o loro Società SpA interessati, Gestori
degli impianti e dei Servizi interessati, per l’attuazione degli obblighi
previsti dalla L.R. 45/07 e s.m.i.
in materia di raccolta differenziata;
14. di riservarsi eventuali ulteriori
proroghe del termine di cui al punto 1), qualora si renderanno necessarie, in relazione all’evolversi della
situazione di criticità nei territori provinciali interessati;
15. di disporre da parte del Servizio
competente, l’adozione di provvedimenti dirigenziali consequenziali, previa
verifica della conformità alle norme di settore vigenti, degli atti
tecnico-amministrativi riferiti ai singoli impianti di smaltimento/recupero,
ove non siano state accertate, alla data di adozione del presente atto,
situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
16. di trasmettere copia del presente
provvedimento al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM), alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, ai Consorzi
Comprensoriali di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e/o loro Società SpA, ai
Gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento interessati, all’ARTA -
Direzione centrale di Pescara, con invito alla stessa ad informare delle
disposizioni di cui al presente atto i Distretti provinciali territorialmente
competenti;
17. di demandare alle Province di Chieti,
L’Aquila, Pescara e Teramo, l’eventuale necessità di comunicare il presente
provvedimento ai Comuni sede di impianti e/o interessati ed informare gli
stessi per gli adempimenti di competenza;
18. di pubblicare il presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)
e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.