IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall’01.11.2013 per uso di seminativo a favore del Sig. OLIVIERI Luigi
nato il 06.04.1957 e residente a Vasto
(CH) in Via S. Antonio Abate 62 , a
corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo
punto 5) , della superficie di mq. 1.770
circa della zona del Tratturo
L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto
(CH) distinta sulla planimetria generale
delle concessioni con il numero 200 , la
suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune
qualora l’ area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2) l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 19,00 ;
3) le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4) di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’ Agricoltura di Chieti
di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al
disciplinare della concessione , allegato alla nota dell’UTA di Vasto n.
RA/11571 del 14.01.2014 , per
l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto
delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
.
5) di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’ Agricoltura di
Chieti , in sede della notifica
di cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato
concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva
del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici
dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
- divieto di mutamento delle destinazione del suolo
concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o
eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di
24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale
Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6) la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dell’UTA di Vasto (CH) n. RA/11571
del 14.01.2014 da parte del
concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7) di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8) la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ..
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA