IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall’ 01.11.2013
per uso di fabbricato civile, 2
manufatti uso deposito , piazzale interno
, uliveto e diritto non esclusivo all’utilizzo della via di accesso a favore dei Sig.ri ZOCARO Maria e Francesco
Daniele nati rispettivamente il 07.11.1972 e 04.10.1969 e residenti a Scerni
(CH) nella C/da Tratturo 49 - 51 , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza
delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.270 circa
della zona del Tratturo Lanciano – Cupello in
Comune di Scerni (CH) distinta sulla
planimetria generale delle concessioni con il numero 55 , la suddetta concessione rientrerà nelle
competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 ) ;
2) l’ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui
in premessa , ammonta ad euro € . 137,00
;
3) le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4) di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’ Agricoltura di Chieti
di notificare alla ditta concessionaria
il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione ,
allegato alla nota dell’UTA di Vasto (CH)
n. RA/11571 del 14.01.2014 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti
connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni
che disciplinano la concessione medesima .
5) di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’ Agricoltura di Chieti
, in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare
all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui
alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia
del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva
del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni
Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 –
22 ) .
- divieto di mutamento delle destinazione del suolo
concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o
eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di
24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale
Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6) la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dell’UTA di Vasto (CH) n. RA/11571
del 14.01.2014 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai
citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7) di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo ;
8) la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA