IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di assegnare alla categoria
"A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n.
14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n.
7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto
in agro del Comune di Pescocostanzo (AQ) come da
deliberazione di Giunta Comunale citata nelle premesse;
2) di autorizzare il Comune di Pescocostanzo (AQ) a concedere le terre civiche a
destinazione d’uso pascoliva sopra richiamate a
favore degli aventi diritto per la durata degli impegni prevista dai bandi
attuativi delle Misure del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;
3) di fare obbligo al Comune di riservare
preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da
concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei
cittadini per “fida pascolo”;
4) di fare, altresì, obbligo al Comune di
imporre al concessionario:
A) il
pagamento, contestuale alla stipula dell’atto, di un canone annuo di
concessione da stabilirsi a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99;
B) il
divieto di sub concessione;
C) che
tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio
della collettività di Pescocostanzo e che il
concessionario nulla possa pretendere da parte dei “cives”
di PESCOCOSTANZO;
D) prima
di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il
possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti
dalle leggi vigenti nelle materie interessate;
E) l’esonero
dell’Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi
responsabilità discendente dall’applicazione dell’atto di concessione che si
andrà a stipulare con il Comune di Pescocostanzo;
F) di
ripristinare lo stato dei luoghi, all’origine, in caso di risoluzione
contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il
concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal
Comune di Pescocostanzo con spese a carico del
concessionario stesso;
G) il
divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui
all’art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;
Il
Comune, qualora si tratta di Consorzi, deve controllare affinchè
nel registro stalla del Consorzio siano registrati i capi di bestiame,
conseguentemente, i consorziati soci devono provvedere ad eliminare dal proprio
registro stalla i capi di bestiame conferiti al Consorzio.
Il
Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale
l’effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare il
depauperamento delle superfici pascolive che si
andranno a concedere. Ove il bestiame
non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non
ha più validità.
5) Di fare obbligo al Comune di Pescocostanzo di reinvestire i canoni annui di concessione
che introiterà secondo il disposto dell’art. 5 della L.R.
n. 3/98;
6) Di dare atto che ogni eventuale
concessione già stipulata in carenza della presente specifica autorizzazione è
da ritenersi priva di validità.
7) La presente autorizzazione riguarda
solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune
di Pescocostanzo (AQ), ai fini della concessione
delle terre civiche a pascolo sopra individuate, collegata all’applicazione dei
bandi attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013 e
fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l’attuazione
della iniziativa che si andrà a realizzare.
8) La presente Determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60
giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120
giorni, sempre dalla data di cui sopra.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA