IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di
5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘
01.11.2013 per uso di seminativo , fabbricato , pavimentazione piazzale
, box auto , recinzione e diritto non
esclusivo all’ utilizzo della strada di accesso
a favore della Sig.ra D’ALESSANDRO Maria nata
il 15.03.1964 e residente a
Scerni (CH) in C/da San Giacomo 44 , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza
delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 360
circa della zona del Tratturo
Lanciano – Cupello
in Comune di Scerni (CH) distinta
sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 193 , la suddetta concessione rientrerà nelle
competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 ) ;
2) l’ ammontare
del canone annuo dovuto quale
corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 129,00 ;
3) le anzidette
somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento
sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni
Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4) di dare
mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L’ Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione , allegato alla nota dell’UTA di Vasto n. RA/11571 del
14.01.2014 , per l’espletamento
di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle
condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5) di dare
mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l’ Agricoltura di Chieti
, in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare
all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui
alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia
del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del
Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni
Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
- divieto di mutamento delle
destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di
particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità
superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore
alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco
o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (
art. 90 )
6) la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dell’UTA di Vasto (CH) n. RA/11571
del 14.01.2014 da parte del
concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7) di pubblicare
la presente Determinazione sul
Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo;
8) la presente
determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60
giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco