IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di assegnare alla categoria
"A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n.
14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n.
7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto
come da deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2013 in agro del Comune di
PIZZOLI;
2) di autorizzare il Comune di PIZZOLI a
concedere le terre civiche a destinazione d’uso pascoliva
sopra richiamate a favore degli aventi diritto per la durata degli impegni
prevista dai bandi attuativi delle Misure del P.S.R.
Abruzzo 2007/2013;
3) di fare obbligo al Comune di riservare
preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da
concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei
cittadini per “fida pascolo”;
4) di fare, altresì, obbligo al Comune di
imporre al concessionario:
A) il
pagamento, contestuale alla stipula dell’atto, di un canone annuo di
concessione da stabilirsi a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99;
B) il
divieto di sub concessione;
C) che
tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a
vantaggio della collettività di PIZZOLI e che il concessionario nulla possa
pretendere da parte dei “cives” di PIZZOLI;
D) prima
di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il
possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti
dalle leggi vigenti nelle materie interessate;
E) l’esonero
dell’Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi
responsabilità discendente dall’applicazione dell’atto di concessione che si
andrà a stipulare con il Comune di PIZZOLI;
F) di
ripristinare lo stato dei luoghi, all’origine, in caso di risoluzione
contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il
concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal
Comune di PIZZOLI con spese a carico del concessionario stesso;
G) il
divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui
all’art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;
5) di fare obbligo al Comune di PIZZOLI di
reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto
dell’art. 5 della L.R. n. 3/98.
Il
Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale
l’effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare il
depauperamento delle superfici pascolive che si
andranno a concedere. Ove il bestiame
non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non
ha più validità.
La
presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della
disponibilità, a favore del Comune di PIZZOLI, ai fini della concessione delle
terre civiche a pascolo sopra individuate, collegata all’applicazione dei bandi
attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013 e fa
salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l’attuazione
della iniziativa che si andrà a realizzare.
La
presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA