IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di assegnare alla categoria
"A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14
della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n.
7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto
come da deliberazione di Giunta Comunale n. 25/2013 in agro del Comune di Corfinio;
2) di autorizzare il Comune di Corfinio a concedere le terre civiche a destinazione d’uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto
per la durata degli impegni prevista dai bandi attuativi delle Misure del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;
3) di fare obbligo al Comune di riservare
preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da
concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei
cittadini per “fida pascolo”;
4) di fare, altresì, obbligo al Comune di
imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell’atto,
di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell’Ufficio Tecnico
Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto
di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in
concessione restino a vantaggio della collettività di Corfinio
e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei “cives” di PIZZOLI; D) prima di immettere il bestiame sui
terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e
il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie
interessate; E) l’esonero dell’Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo
da qualsiasi responsabilità discendente dall’applicazione dell’atto di
concessione che si andrà a stipulare con il Comune di Corfinio;
F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all’origine, in caso di risoluzione
contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il
concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal
Comune di Corfinio con spese a carico del
concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione
delle terre civiche di cui all’art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà
a prendere in concessione;
5) di fare obbligo al Comune di Corfinio di reinvestire i canoni annui di concessione che
introiterà secondo il disposto dell’art. 5 della L.R.
n. 3/98.
Il Comune, inoltre,
deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale l’effettiva presenza
del bestiame al pascolo al fine di evitare il depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il bestiame non dovesse essere presente
nei terreni concessi la presente autorizzazione non ha più validità.
La presente autorizzazione
riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore
del Comune di Corfinio, ai fini della concessione
delle terre civiche a pascolo sopra individuate, collegata all’applicazione dei
bandi attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013 e
fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l’attuazione
della iniziativa che si andrà a realizzare.
La presente
Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale
al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA