IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11.12.2009 con la quale il
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Abruzzo;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07 giugno 2012 con la quale, il
dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario con il
compito di affiancare il Commissario ad Acta, nella
realizzazione degli interventi ivi declinati, funzionali all’attuazione del
Piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del Servizio
Sanitario Abruzzese avviato nell’anno 2007 e proseguito con i Programmi
Operativi di cui all’art. 2 comma 88 della L. n. 191/2009 per la loro intera
vigenza;
PRECISATO
che la riferita deliberazione del 07 giugno 2012 incarica il Sub Commissario,
dott. Giuseppe Zuccatelli, a collaborare con il
Commissario ad Acta anche “ per gli aspetti di
programmazione sanitaria, per l’adozione dei provvedimenti attuativi delle
disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari
all’attuazione del Piano di Rientro”;
VISTO
il decreto commissariale n. 20/2012 di presa d’atto dell’insediamento del dott.
Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario con
decorrenza dell’incarico dall’11 giugno 2012;
VISTO
l’Allegato 2C del D.P.C.M. del 29 novembre 2011
“Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” che individua una lista di
43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza se erogati
in regime di degenza ordinaria;
RICHIAMATO
l’art. 6 comma 5 del Patto per la Salute 2010-2012 che prevede, per le Regioni
e le Province Autonome, l’integrazione della “lista dei 43 DRG ad alto rischio
di inappropriatezza
di cui all’Allegato 2 C) del DPMC 29 novembre 2001, in base alla lista
contenuta negli elenchi A e B allegati alla presente Intesa. Le Regioni e le
Province autonome assicurano l’erogazione delle prestazioni già rese in regime
ordinario, in regime di ricovero diurno ovvero in regime ambulatoriale. Nel
caso di ricorso al regime ambulatoriale, le Regioni e le Province autonome
provvedono a definire per le singole prestazioni o per pacchetti di
prestazioni, in via provvisoria adeguati importi tariffari e adeguate forme di
partecipazione alla spesa, determinati in maniera da assicurare minori oneri a
carico del Servizio Sanitario Nazionale rispetto all’erogazione in regime
ospedaliero”;
VISTA
la deliberazione commissariale n. 13/2010 del 03 febbraio 2010 con la quale la
Regione Abruzzo ha recepito gli Allegati
A) e B) del Patto per la Salute integrando la lista dei DRG di cui al DPCM del
2001;
VISTO
il decreto commissariale n. 50/2011 del 16 novembre 2011, recante “Piano
regionale per la riduzione delle prestazioni inappropriate”, come rettificato,
integrato e precisato, rispettivamente, con provvedimenti del Commissario ad Acta n. 63/2011, n. 18/2011 e n. 8/2012;
PRECISATO
che con il suddetto provvedimento la Regione Abruzzo ha avviato un processo di
razionalizzazione della erogazione di prestazioni sanitarie finalizzato
all’attuazione, sul territorio regionale, delle disposizioni recate dal
succitato art. 6 comma 5 del Patto per la Salute;
ATTESO
che tra i nuovi DRG individuati a rischio di in appropriatezza se erogati in
regime ordinario, l’Allegato B del Patto per la Salute, come recepito dalla
Regione Abruzzo con la suddetta deliberazione n. 13/2010, individua anche il
DRG 410 “Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta”;
CONSIDERATO
che l’Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo) ha attivato un
Gruppo tecnico di lavoro composto da personale medico per il trasferimento in
regime ambulatoriale delle terapie onco-ematologiche
comprese dal DRG 410;
VISTO
il Documento tecnico “Trasferimento delle terapie oncologiche e onco-ematologiche comprese dal DRG 410 a livello ambulatoriale”, allegato al
presente decreto quale parte costitutiva ed integrante (All. 1), che l’ASR ha
trasmesso con nota prot.
n. 253 del 30 gennaio 2014 acquisita con prot. n.
RA/33658 del 05 febbraio 2014
PRECISATO
che con il suddetto Documento tecnico (All.1) l’ASR ha sostituto quello di pari
oggetto trasmesso con missiva prot. n. 2860 del 20
dicembre 2013 acquisito in pari data con prot. n.
RA/322549, sostitutivo, a sua volta del documento inviato con missiva prot. n. 2186 del 01 ottobre 2013, acquisita in pari data
con prot. n. RA/242155, come integrata con nota prot. n 2224 del 07 ottobre 2013 acquisita con prot. n. RA/246875, agli atti dell’Ufficio Commissariale;
CONSIDERATO
che dall’analisi del file ASDO, il Gruppo tecnico di lavoro ha derivato la
necessità che il 90% delle terapie oncologiche ed onco-ematologiche
comprese dal DRG 410 di cui al Documento tecnico allegato (All.1) sia
trasferito in regime ambulatoriale residuando, la restante quota del 10%, in
regime ordinario;
PRECISATO
che le suddette percentuali sono state comparate con quelle adottate allo
stesso fine da altre Regioni e sono state convalidate dalle esperienze
professionali dei componenti del medesimo Gruppo di Lavoro;
ATTESO
che, il suddetto Gruppo di lavoro, a tutela della sicurezza delle cure
sanitarie, ha evidenziato la necessità di erogare le terapie oncologiche ed onco-ematologiche trasferibili in regime ambulatoriale di
cui all’allegato Documento tecnico (All.1), esclusivamente presso gli
Ambulatori operanti nell’ambito di Strutture ospedaliere dotate di Unità
Operative specialistiche di Oncologia o di Ematologia;
CONSIDERATO
che nessuna Casa di Cura privata, insistente sul territorio regionale,
attualmente è accreditata con il Servizio sanitario regionale per la disciplina
di Oncologia e per la disciplina di
Ematologia;
PRECISATO
che il Documento tecnico allegato (All.1) integra il vigente Nomenclatore
tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
di cui al Decreto commissariale n. 12/2013 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.ii. con la previsione delle tariffe da applicare al
PAC Terapeutico 1 “ Terapie orali o tramite iniezione intramuscolare o
sottocutanea e trattamenti ancillari e monitoraggio correlati “ e al PAC
terapeutico 2 “ Terapie infusionali brevi o comunque
che non necessitano i ricovero in quanto non comportano interventi complessi ma
limitati nel tempo anche in relazione alle condizioni cliniche del paziente”;
CONSIDERATO
che i contenuti del Documento tecnico (All.1) sono stati assentiti dal CoReCUP di cui alla deliberazione giuntale n. 930/2011 del
23 dicembre 2011 come da nota del Servizio Gestione Flussi informativi,
mobilità sanitaria, procedure informatiche ed emergenza sanitaria prot. n. RA/287372/DG13 del 19 novembre 2013 agli atti del
Servizio Programmazione sanitaria;
RITENUTO
necessario, in prosecuzione del processo regionale di razionalizzazione delle
prestazioni sanitarie ed in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, approvare
il Documento tecnico “Trasferimento delle terapie oncologiche e onco-ematologiche comprese dal DRG 410 a livello
ambulatoriale (All.1);
STABILITO,
in ragione della complessità dei pazienti sottoposti ai trattamenti terapeutici
trasferiti in regime ambulatoriale di cui all’Allegato 1 e del carattere
innovativo delle relative procedure, di demandare al Gruppo tecnico di lavoro
autore del Documento tecnico che si approva (All.1) la rivalutazione dei
relativi contenuti a sei mesi dalla notificazione del presente provvedimento;
STABILITO,
da ultimo, per il carattere di urgenza che riveste il presente provvedimento,
di procederne all’approvazione disponendone l’immediato inoltro ai Ministeri
affiancanti il PDR per la prescritta validazione.
Tutto ciò premesso
per
le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente trascritte ed approvate
DECRETA
- di approvare il Documento tecnico
“Trasferimento delle terapie oncologiche e onco-ematologiche
comprese dal DRG 410 a livello ambulatoriale” (All.1);
- di stabilire che la percentuale di
trasferimento in regime ambulatoriale delle terapie oncologiche ed onco-ematologiche comprese dal DRG 410, di cui all’Allegato
1, è pari al 90% permanendo in regime ordinario l’erogazione della restante
quota del 10%;
- di stabilire che le terapie
oncologiche ed onco-ematologiche trasferibili in
regime ambulatoriale ai sensi dell’allegato Documento tecnico (All.1), potranno
essere erogate esclusivamente presso gli ambulatori operanti nell’ambito di
Strutture ospedaliere pubbliche dotate di Unità Operativa specialistica di
Oncologia o di Ematologia;
- di precisare che il Documento tecnico
allegato (All.1) integra il vigente “Nomenclatore tariffario regionale per
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale” di cui al Decreto
commissariale n. 12/2013 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
con la previsione delle tariffe del PAC Terapeutico 1 “ terapie orali o tramite
iniezione intramuscolare o sottocutanea e trattamenti ancillari e monitoraggio
correlati “ e del PAC Terapeutico 2 “ Terapie infusionali
brevi o comunque che non necessitano di ricovero in quanto non comportano
interventi complessi ma limitati nel tempo anche in relazione alle condizioni
cliniche del paziente”;
- di pubblicare il presente decreto sul
BURA con valore di notifica notiziandone l’ASR
Abruzzo, le Aziende UU.SS.LL. regionali ed i
competenti Servizi della Direzione Politiche della Salute e provvedendone
all’inoltro al Ministero dell’Economia e Finanze ed al Ministero della Salute
per la relativa validazione;
- di demandare al Gruppo tecnico di
lavoro autore del Documento Tecnico allegato (All.1), la rivalutazione dei
relativi contenuti a sei mesi dalla notifica del presente provvedimento.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi
Segue allegato