IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11.12.2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07 giugno 2012 con la quale, il dott. Giuseppe Zuccatelli  è stato nominato Sub Commissario con il compito di affiancare il Commissario ad Acta, nella realizzazione degli interventi ivi declinati, funzionali all’attuazione del Piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del Servizio Sanitario Abruzzese avviato nell’anno 2007 e proseguito con i Programmi Operativi di cui all’art. 2 comma 88 della L. n. 191/2009 per la loro intera vigenza;

PRECISATO che la riferita deliberazione del 07 giugno 2012 incarica il Sub Commissario, dott. Giuseppe Zuccatelli, a collaborare con il Commissario ad Acta anche “ per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di Rientro”;

VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 di presa d’atto dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario con decorrenza dell’incarico dall’11 giugno 2012;

VISTO l’Allegato 2C del D.P.C.M. del 29 novembre 2011 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” che individua una lista di 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza se erogati in regime di degenza ordinaria;

RICHIAMATO l’art. 6 comma 5 del Patto per la Salute 2010-2012 che prevede, per le Regioni e le Province Autonome, l’integrazione della “lista dei 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza  di cui all’Allegato 2 C) del DPMC 29 novembre 2001, in base alla lista contenuta negli elenchi A e B allegati alla presente Intesa. Le Regioni e le Province autonome assicurano l’erogazione delle prestazioni già rese in regime ordinario, in regime di ricovero diurno ovvero in regime ambulatoriale. Nel caso di ricorso al regime ambulatoriale, le Regioni e le Province autonome provvedono a definire per le singole prestazioni o per pacchetti di prestazioni, in via provvisoria adeguati importi tariffari e adeguate forme di partecipazione alla spesa, determinati in maniera da assicurare minori oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale rispetto all’erogazione in regime ospedaliero”;

VISTA la deliberazione commissariale n. 13/2010 del 03 febbraio 2010 con la quale la Regione Abruzzo ha recepito gli  Allegati A) e B) del Patto per la Salute integrando la lista dei DRG di cui al DPCM del 2001;

VISTO il decreto commissariale n. 50/2011 del 16 novembre 2011, recante “Piano regionale per la riduzione delle prestazioni inappropriate”, come rettificato, integrato e precisato, rispettivamente, con provvedimenti del Commissario ad Acta n. 63/2011, n. 18/2011 e n. 8/2012;

PRECISATO che con il suddetto provvedimento la Regione Abruzzo ha avviato un processo di razionalizzazione della erogazione di prestazioni sanitarie finalizzato all’attuazione, sul territorio regionale, delle disposizioni recate dal succitato art. 6 comma 5 del Patto per la Salute;

ATTESO che tra i nuovi DRG individuati a rischio di in appropriatezza se erogati in regime ordinario, l’Allegato B del Patto per la Salute, come recepito dalla Regione Abruzzo con la suddetta deliberazione n. 13/2010, individua anche il DRG 410 “Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta”;

CONSIDERATO che l’Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo) ha attivato un Gruppo tecnico di lavoro composto da personale medico per il trasferimento in regime ambulatoriale delle terapie onco-ematologiche comprese dal DRG 410;

VISTO il Documento tecnico “Trasferimento delle terapie oncologiche e onco-ematologiche comprese dal DRG 410  a livello ambulatoriale”, allegato al presente decreto quale parte costitutiva ed integrante (All. 1), che l’ASR ha trasmesso  con nota prot. n. 253 del 30 gennaio 2014 acquisita con prot. n. RA/33658 del 05 febbraio 2014

PRECISATO che con il suddetto Documento tecnico (All.1) l’ASR ha sostituto quello di pari oggetto trasmesso con missiva prot. n. 2860 del 20 dicembre 2013 acquisito in pari data con prot. n. RA/322549, sostitutivo, a sua volta del documento inviato con missiva prot. n. 2186 del 01 ottobre 2013, acquisita in pari data con prot. n. RA/242155, come integrata con nota prot. n 2224 del 07 ottobre 2013 acquisita con prot. n. RA/246875, agli atti dell’Ufficio Commissariale;

CONSIDERATO che dall’analisi del file ASDO, il Gruppo tecnico di lavoro ha derivato la necessità che il 90% delle terapie oncologiche ed onco-ematologiche comprese dal DRG 410 di cui al Documento tecnico allegato (All.1) sia trasferito in regime ambulatoriale residuando, la restante quota del 10%, in regime ordinario;

PRECISATO che le suddette percentuali sono state comparate con quelle adottate allo stesso fine da altre Regioni e sono state convalidate dalle esperienze professionali dei componenti del medesimo Gruppo di Lavoro;

ATTESO che, il suddetto Gruppo di lavoro, a tutela della sicurezza delle cure sanitarie, ha evidenziato la necessità di erogare le terapie oncologiche ed onco-ematologiche trasferibili in regime ambulatoriale di cui all’allegato Documento tecnico (All.1), esclusivamente presso gli Ambulatori operanti nell’ambito di Strutture ospedaliere dotate di Unità Operative specialistiche di Oncologia o di Ematologia;

CONSIDERATO che nessuna Casa di Cura privata, insistente sul territorio regionale, attualmente è accreditata con il Servizio sanitario regionale per la disciplina di Oncologia  e per la disciplina di Ematologia;

PRECISATO che il Documento tecnico allegato (All.1) integra il vigente Nomenclatore tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al Decreto commissariale n. 12/2013 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.ii. con la previsione delle tariffe da applicare al PAC Terapeutico 1 “ Terapie orali o tramite iniezione intramuscolare o sottocutanea e trattamenti ancillari e monitoraggio correlati “ e al PAC terapeutico 2 “ Terapie infusionali brevi o comunque che non necessitano i ricovero in quanto non comportano interventi complessi ma limitati nel tempo anche in relazione alle condizioni cliniche del paziente”;

CONSIDERATO che i contenuti del Documento tecnico (All.1) sono stati assentiti dal CoReCUP di cui alla deliberazione giuntale n. 930/2011 del 23 dicembre 2011 come da nota del Servizio Gestione Flussi informativi, mobilità sanitaria, procedure informatiche ed emergenza sanitaria prot. n. RA/287372/DG13 del 19 novembre 2013 agli atti del Servizio Programmazione sanitaria;

RITENUTO necessario, in prosecuzione del processo regionale di razionalizzazione delle prestazioni sanitarie ed in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, approvare il Documento tecnico “Trasferimento delle terapie oncologiche e onco-ematologiche comprese dal DRG 410 a livello ambulatoriale (All.1);

STABILITO, in ragione della complessità dei pazienti sottoposti ai trattamenti terapeutici trasferiti in regime ambulatoriale di cui all’Allegato 1 e del carattere innovativo delle relative procedure, di demandare al Gruppo tecnico di lavoro autore del Documento tecnico che si approva (All.1) la rivalutazione dei relativi contenuti a sei mesi dalla notificazione del presente provvedimento;

STABILITO, da ultimo, per il carattere di urgenza che riveste il presente provvedimento, di procederne all’approvazione disponendone l’immediato inoltro ai Ministeri affiancanti il PDR per la prescritta validazione.

Tutto  ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DECRETA

-          di approvare il Documento tecnico “Trasferimento delle terapie oncologiche e onco-ematologiche comprese dal DRG 410 a livello ambulatoriale” (All.1);

-          di stabilire che la percentuale di trasferimento in regime ambulatoriale delle terapie oncologiche ed onco-ematologiche comprese dal DRG 410, di cui all’Allegato 1, è pari al 90% permanendo in regime ordinario l’erogazione della restante quota del 10%;

-          di stabilire che le terapie oncologiche ed onco-ematologiche trasferibili in regime ambulatoriale ai sensi dell’allegato Documento tecnico (All.1), potranno essere erogate esclusivamente presso gli ambulatori operanti nell’ambito di Strutture ospedaliere pubbliche dotate di Unità Operativa specialistica di Oncologia o di Ematologia;

-          di precisare che il Documento tecnico allegato (All.1) integra il vigente “Nomenclatore tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale” di cui al Decreto commissariale n. 12/2013 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.ii. con la previsione delle tariffe del PAC Terapeutico 1 “ terapie orali o tramite iniezione intramuscolare o sottocutanea e trattamenti ancillari e monitoraggio correlati “ e del PAC Terapeutico 2 “ Terapie infusionali brevi o comunque che non necessitano di ricovero in quanto non comportano interventi complessi ma limitati nel tempo anche in relazione alle condizioni cliniche del paziente”;

-          di pubblicare il presente decreto sul BURA con valore di notifica notiziandone l’ASR Abruzzo, le Aziende UU.SS.LL. regionali ed i competenti Servizi della Direzione Politiche della Salute e provvedendone all’inoltro al Ministero dell’Economia e Finanze ed al Ministero della Salute per la relativa validazione;

-          di demandare al Gruppo tecnico di lavoro autore del Documento Tecnico allegato (All.1), la rivalutazione dei relativi contenuti a sei mesi dalla notifica del presente provvedimento.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi

 

Segue allegato

Allegato 1