IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come
integrata con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012, con
la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo é stato nominato
Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di
Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale, il
dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub
Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta
per l’attuazione del Piano di riorganizzazione, riqualificazione e
potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell’anno 2007 e
proseguito con i Programmi Operativi di cui all’art. 2, comma 88 della L. n.
191/2009;
PRECISATO
che la richiamata deliberazione del 7 giugno 2012 incarica il Sub Commissario a
collaborare con il Commissario ad Acta
“all’attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed
accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa
regionale”;
VISTO
il Decreto commissariale n. 20/2012 dell’11 giugno 2012, di presa d’atto
dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in
qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11 giugno 2012;
VISTA
la L.R. 31.07.2007 n. 32 recante “Norme generali in
materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali
delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”;
ATTESO
che il comma 5 lett. b dell’art. 3 della riferita legge regionale, come
modificato dalla L.R. n. 67/2012, subordina il
rilascio dell’autorizzazione anche al Nulla osta regionale di compatibilità
della tipologia delle attività richieste in relazione al fabbisogno e alla
localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio – sanitarie
presenti in ambito regionale;
VISTO
il Decreto commissariale n. 7/2013 del 1° febbraio 2013, con il quale l’Organo
commissariale, nel prendere atto del contratto di cessione di azienda fra il
Fallimento “Maristella Srl” e la società C.I.S.E. stipulato in data 31.10.2012 Rep. n. 83942-rcc. N.
41496 e della nota Prot. n. 78297 del 17.12.2012 con
la quale il Comune di Chieti, ha preso atto ed autorizzato il cambio di
titolarità della struttura dalla società Maristella
srl alla società C.I.S.E. Srl ed ha autorizzato la
voltura dell’accreditamento provvisorio relativo all’attività di riabilitazione
ex art. 26 L. 833/1978 limitatamente al titolo regionale di legittimazione già
in capo alla società Maristella srl in favore della
società subentrante C.I.S.E., con sede in Pescara,
via Venezia – numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pescara C.F. e
partita IVA n. 01741480683;
RICHIAMATA
l’ordinanza sindacale n. 208 del 28.01.2014 con al quale il Sindaco del Comune
di Chieti, “nel rilevare la sussistenza di gravi motivi tali da indurre a
disporre, ai sensi del richiamato art. 21 quater
comma 2 della L. 241/90 e smi”, ha sospeso
“l’efficacia della precedente ordinanza n. 202 del 17.12.2013 sino
all’individuazione dei tempi, delle modalità e delle procedure da parte dei
competenti organi finalizzate al trasferimento dei pazienti ospiti della
struttura ex Maristella e comunque per un periodo non
superiore a giorni 60 (sessanta) dalla notifica del presente provvedimento”;
PRECISATO
che, in considerazione dell’intervenuta voltura dell’accreditamento di cui al
citato Decreto commissariale n. 7/2013 il Centro di alta riabilitazione, ex Maristella sito in Chieti, via dei Frentani
n. 228 ora C.I.S.E., in forza delle deliberazioni G.R. n. 130 del 20.01.1995, n. 6382 del 21.12.1995 e n.
1411 del 04.06.1997, risulta struttura allo stato provvisoriamente autorizzata
e predefinitivamente accreditata all’erogazione di prestazioni
di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 per:
- n. 70 pl in regime residenziale
estensivo
- n. 40 prestazioni/die
in regime semiresidenziale estensivo
- n. 40 prestazioni/die
in regime ambulatoriale individuale
- n. 2 prestazioni/die
in regime ambulatoriale di gruppo
- n. 20 prestazioni/die
in regime domiciliare
- n. 3 prestazioni extramurarie.
ATTESO
che dalle verifiche ispettive effettuate presso la struttura ex Maristella, agli dell’ufficio commissariale, è emerso che
il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lanciano/Vasto/Chieti ha constatato
l’inappropriatezza delle prestazioni di
riabilitazione estensiva in regime residenziale, erogate dalla predetta
struttura in favore di 23 dei 35 pazienti attualmente ivi ricoverati e da indirizzare
verso setting assistenziali quali Residenza protetta
e Residenza per disabili adulti;
VISTI
i successivi accessi ispettivi della ASL di Lanciano/Vasto/Chieti che, nel
confermare la legittimazione del Centro di riabilitazione ex Maristella C.I.S.E.
all’erogazione delle attività sanitarie oggetto di autorizzazione provvisoria e
di accreditamento predefinitivo, ha evidenziato,
stante la ricorrenza dei requisiti minimi di sicurezza ed igienico-sanitari,
l’impossibilità di rilasciare alla struttura un parere favorevole
all’autorizzazione definitiva per problemi strutturali di difformità alla L.R. n. 32/2007 e sul rilievo che gli adeguamenti di cui al
punto 40 del crono programma non possono essere presi in considerazione dato
che la dotazione strumentale indicata doveva essere posseduta sin dal momento
dell’inizio dell’attività;
VISTA
la nota del Comune di Chieti del 7 novembre 2011 Prot.
n. RA/227643, agli atti dell’Ufficio commissariale, con la quale, alla luce
della situazione non sanabile rappresentata dalla ASL di Lanciano/Vasto/Chieti
, con la nota Prot. n. 54996 U11 – CH, è stata
respinta la richiesta della struttura alla concessione dell’autorizzazione
definitiva di cui all’art. 4 c. 3 della L.R. n.
32/2007;
RICHIAMATA
la domanda, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.
32/2007 e ss.mm.ii., presentata il 18 marzo 2013
dalla C.I.S.E. srl al Comune di Palena
(CH) per l’autorizzazione al trasferimento del Centro di riabilitazione Maristella C.I.S.E. nella
struttura denominata “Medical Centre
Maria Ausiliatrice” ubicata in Palena (CH) alla via Colleveduta;
PRECISATO
che la società C.I.S.E. Srl ha chiesto di essere
autorizzata al trasferimento, presso la struttura summenzionata “Medical Centre Maria Ausiliatrice”, di prestazioni relative
a:
- recupero e rieducazione funzionale (ex
art. 26 L. n. 833/78) per
1. n.
60 pl in regime residenziale
2. n.
40 prestazioni/die in regime semiresidenziale
3. n.
40 prestazioni/die in regime ambulatoriale
- studio di professione sanitaria di
specialistica medica
- attività di assistenza di soggetti non
esclusivamente anziani in esiti di patologie fisiche, psico-sensoriali o miste
non autosufficienti e non assistibili a domicilio (RSA Disabili Adulti);
RICHIAMATI
il Decreto commissariale n. 52/2012 dell’11 ottobre 2012 di determinazione del
fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale della Regione Abruzzo
per la non autosufficienza, disabilità, riabilitazione, salute mentale e
dipendenze patologiche, nonché il Decreto commissariale n. 67/2012 del 27
ottobre 2012 di determinazione del fabbisogno regionale di prestazioni di
specialistica ambulatoriale 2013 – 2015;
ATTESO
che in data 02 ottobre 2013 la società C.I.S.E. Srl
ha proposto ricorso avverso il Decreto commissariale n. 43/2013 del 12 giugno
2013 per vedere riconosciuta l’illegittimità dello stesso relativamente al
rilascio del nulla osta di compatibilità programmatoria
per l’autorizzazione alla realizzazione in Palena
(CH) alla via Colleveduta, di una struttura
denominata Maria Ausiliatrice per l’erogazione di prestazioni di:
1. n. 20 pl in regime residenziale per
l’erogazione di prestazioni di riabilitazione estensiva (ex art. 26 L. 833/78)
2. n. 40 pl in regime residenziale –
Residenza Protetta Area anziani non autosufficienti di cui al Decreto
commissariale n. 52/2012;
RILEVATA
la necessità, stante la pendenza del predetto ricorso, di dover superare i
profili di criticità emersi e comunque presenti nel Decreto commissariale n.
43/2013 impugnato;
RITENUTO
di dover intervenire a rettifica ed integrazione del decreto suddetto, per ridefinire correttamente e conformemente ai
provvedimenti commissariali surrichiamati di
determinazione del fabbisogno regionale di assistenza residenziale e
semiresidenziale per i setting di prestazioni
individuati e di specialistica ambulatoriale per il triennio 2013 - 2105;
RITENUTO
pertanto di rettificare ed integrare il Decreto commissariale n. 43/2013 del 12
giugno 2013, recante “Annullamento Decreto n. 33/2013 del 13 maggio 2013. Nulla
osta di compatibilità programmatoria al trasferimento
del Centro di Riabilitazione Maristella C.I.S.E. presso la struttura Medical
Centre Maria Ausiliatrice (art. 3 L.R.
32/2007)” nella parte relativa alla individuazione dei setting
assistenziali rispondenti ai fabbisogni regionali, tale che risultano conformi
n. 20 pl in regime residenziale di riabilitazione estensiva e, previa
definizione degli iter autorizzatori di cui agli
artt. 3 e 4 della L.R. 32/2007, n. 40 pl in regime
residenziale in residenza protetta – RADA, ricompresi nel n. di 60 pl in regime
residenziale di cui alla domanda del 18 marzo 2013 di autorizzazione al
trasferimento, ex art. 3 della L.R. 32/2007, presso
la struttura denominata “Medical Centre
Maria Ausiliatrice” di nuova realizzazione, sita in Palena
(CH) alla via Colleveduta, da parte della società C.I.S.E.
Srl;
RILEVATO
che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza, stante la
necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione di una soluzione
idonea a garantire l’effettivo diritto alla salute ed alla continuità e qualità
dell’assistenza dei pazienti del Centro di Riabilitazione ex Maristella e che, pertanto, il presente atto non è
sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e
delle Finanze, stabilendo tuttavia di curarne l’inoltro successivamente alla
sua formale adozione;
STABILITO
di notificare il presente provvedimento a mezzo raccomandata A/R al Comune di Palena (CH);
Tutto ciò premesso,
per
le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente trascritte ed approvate
DECRETA
- di rettificare ed integrare il Decreto
commissariale n. 43/2013 del 12 giugno 2013, recante “Annullamento Decreto n.
33/2013 del 13 maggio 2013. Nulla osta di compatibilità programmatoria
al trasferimento del Centro di Riabilitazione Maristella
C.I.S.E. presso la struttura Medical
Centre Maria Ausiliatrice (art. 3 L.R.
32/2007)” nella parte relativa alla individuazione dei setting
assistenziali rispondenti ai fabbisogni regionali, tale che risultano conformi
n. 20 pl in regime residenziale di riabilitazione estensiva e, previa
definizione degli iter autorizzatori di cui agli
artt. 3 e 4 della L.R. 32/2007, n. 40 pl in regime
residenziale in residenza protetta – RADA;
- di dare mandato al competente Servizio
della Direzione Politiche della Salute di notificate il presente provvedimento
a mezzo raccomandata A/R al Comune di Palena (CH),
che provvederà per quanto di propria competenza ai sensi e per gli effetti
della LR. 32/2007;
- di dare atto che il presente
provvedimento e quanto rappresentato in premessa riveste carattere di urgenza,
stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione di una
soluzione idonea a garantire l’effettivo diritto alla salute ed alla continuità
e qualità dell’assistenza dei pazienti del Centro di Riabilitazione ex Maristella e che, pertanto, il presente atto non è
sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e
delle Finanze, stabilendo tuttavia di curarne l’inoltro successivamente alla
sua formale adozione;
- di stabilire che il presente
provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), a cura del competente Servizio della Direzione
Politiche della Salute.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi