IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo é stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale, il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i Programmi Operativi di cui all’art. 2, comma 88 della L. n. 191/2009;

PRECISATO che la richiamata deliberazione del 7 giugno 2012 incarica il Sub Commissario a collaborare con il Commissario ad Acta “all’attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale”;

VISTO il Decreto commissariale n. 20/2012 dell’11 giugno 2012, di presa d’atto dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11 giugno 2012;

VISTA la L.R. 31.07.2007 n. 32 recante “Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”;

ATTESO che il comma 5 lett. b dell’art. 3 della riferita legge regionale, come modificato dalla L.R. n. 67/2012, subordina il rilascio dell’autorizzazione anche al Nulla osta regionale di compatibilità della tipologia delle attività richieste in relazione al fabbisogno e alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio – sanitarie presenti in ambito regionale;

VISTO il Decreto commissariale n. 7/2013 del 1° febbraio 2013, con il quale l’Organo commissariale, nel prendere atto del contratto di cessione di azienda fra il Fallimento “Maristella Srl” e la società C.I.S.E. stipulato in data 31.10.2012 Rep. n. 83942-rcc. N. 41496 e della nota Prot. n. 78297 del 17.12.2012 con la quale il Comune di Chieti, ha preso atto ed autorizzato il cambio di titolarità della struttura dalla società Maristella srl alla società C.I.S.E. Srl ed ha autorizzato la voltura dell’accreditamento provvisorio relativo all’attività di riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978 limitatamente al titolo regionale di legittimazione già in capo alla società Maristella srl in favore della società subentrante C.I.S.E., con sede in Pescara, via Venezia – numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pescara C.F. e partita IVA n. 01741480683;

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 208 del 28.01.2014 con al quale il Sindaco del Comune di Chieti, “nel rilevare la sussistenza di gravi motivi tali da indurre a disporre, ai sensi del richiamato art. 21 quater comma 2 della L. 241/90 e smi”, ha sospeso “l’efficacia della precedente ordinanza n. 202 del 17.12.2013 sino all’individuazione dei tempi, delle modalità e delle procedure da parte dei competenti organi finalizzate al trasferimento dei pazienti ospiti della struttura ex Maristella e comunque per un periodo non superiore a giorni 60 (sessanta) dalla notifica del presente provvedimento”;

PRECISATO che, in considerazione dell’intervenuta voltura dell’accreditamento di cui al citato Decreto commissariale n. 7/2013 il Centro di alta riabilitazione, ex Maristella sito in Chieti, via dei Frentani n. 228 ora C.I.S.E., in forza delle deliberazioni G.R. n. 130 del 20.01.1995, n. 6382 del 21.12.1995 e n. 1411 del 04.06.1997, risulta struttura allo stato provvisoriamente autorizzata e predefinitivamente accreditata all’erogazione di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 per:

-          n. 70 pl in regime residenziale estensivo

-          n. 40 prestazioni/die in regime semiresidenziale estensivo

-          n. 40 prestazioni/die in regime ambulatoriale individuale

-          n. 2 prestazioni/die in regime ambulatoriale di gruppo

-          n. 20 prestazioni/die in regime domiciliare

-          n. 3 prestazioni extramurarie.

ATTESO che dalle verifiche ispettive effettuate presso la struttura ex Maristella, agli dell’ufficio commissariale, è emerso che il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lanciano/Vasto/Chieti ha constatato l’inappropriatezza delle prestazioni di riabilitazione estensiva in regime residenziale, erogate dalla predetta struttura in favore di 23 dei 35 pazienti attualmente ivi ricoverati e da indirizzare verso setting assistenziali quali Residenza protetta e Residenza per disabili adulti;

VISTI i successivi accessi ispettivi della ASL di Lanciano/Vasto/Chieti che, nel confermare la legittimazione del Centro di riabilitazione ex Maristella C.I.S.E. all’erogazione delle attività sanitarie oggetto di autorizzazione provvisoria e di accreditamento predefinitivo, ha evidenziato, stante la ricorrenza dei requisiti minimi di sicurezza ed igienico-sanitari, l’impossibilità di rilasciare alla struttura un parere favorevole all’autorizzazione definitiva per problemi strutturali di difformità alla L.R. n. 32/2007 e sul rilievo che gli adeguamenti di cui al punto 40 del crono programma non possono essere presi in considerazione dato che la dotazione strumentale indicata doveva essere posseduta sin dal momento dell’inizio dell’attività;

VISTA la nota del Comune di Chieti del 7 novembre 2011 Prot. n. RA/227643, agli atti dell’Ufficio commissariale, con la quale, alla luce della situazione non sanabile rappresentata dalla ASL di Lanciano/Vasto/Chieti , con la nota Prot. n. 54996 U11 – CH, è stata respinta la richiesta della struttura alla concessione dell’autorizzazione definitiva di cui all’art. 4 c. 3 della L.R. n. 32/2007;

RICHIAMATA la domanda, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., presentata il 18 marzo 2013 dalla C.I.S.E. srl al Comune di Palena (CH) per l’autorizzazione al trasferimento del Centro di riabilitazione Maristella C.I.S.E. nella struttura denominata “Medical Centre Maria Ausiliatrice” ubicata in Palena (CH) alla via Colleveduta;

PRECISATO che la società C.I.S.E. Srl ha chiesto di essere autorizzata al trasferimento, presso la struttura summenzionata “Medical Centre  Maria Ausiliatrice”, di prestazioni relative a:

-          recupero e rieducazione funzionale (ex art. 26 L. n. 833/78) per

1.         n. 60 pl in regime residenziale

2.         n. 40 prestazioni/die in regime semiresidenziale

3.         n. 40 prestazioni/die in regime ambulatoriale

-          studio di professione sanitaria di specialistica medica

-          attività di assistenza di soggetti non esclusivamente anziani in esiti di patologie fisiche, psico-sensoriali o miste non autosufficienti e non assistibili a domicilio (RSA Disabili Adulti);

RICHIAMATI il Decreto commissariale n. 52/2012 dell’11 ottobre 2012 di determinazione del fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale della Regione Abruzzo per la non autosufficienza, disabilità, riabilitazione, salute mentale e dipendenze patologiche, nonché il Decreto commissariale n. 67/2012 del 27 ottobre 2012 di determinazione del fabbisogno regionale di prestazioni di specialistica ambulatoriale 2013 – 2015;

ATTESO che in data 02 ottobre 2013 la società C.I.S.E. Srl ha proposto ricorso avverso il Decreto commissariale n. 43/2013 del 12 giugno 2013 per vedere riconosciuta l’illegittimità dello stesso relativamente al rilascio del nulla osta di compatibilità programmatoria per l’autorizzazione alla realizzazione in Palena (CH) alla via Colleveduta, di una struttura denominata Maria Ausiliatrice per l’erogazione di prestazioni di:

1.         n. 20 pl in regime residenziale per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione estensiva (ex art. 26 L. 833/78)

2.         n. 40 pl in regime residenziale – Residenza Protetta Area anziani non autosufficienti di cui al Decreto commissariale n. 52/2012;

RILEVATA la necessità, stante la pendenza del predetto ricorso, di dover superare i profili di criticità emersi e comunque presenti nel Decreto commissariale n. 43/2013 impugnato;

RITENUTO di dover intervenire a rettifica ed integrazione del decreto suddetto, per  ridefinire correttamente e conformemente ai provvedimenti commissariali surrichiamati di determinazione del fabbisogno regionale di assistenza residenziale e semiresidenziale per i setting di prestazioni individuati e di specialistica ambulatoriale per il triennio 2013 - 2105; 

RITENUTO pertanto di rettificare ed integrare il Decreto commissariale n. 43/2013 del 12 giugno 2013, recante “Annullamento Decreto n. 33/2013 del 13 maggio 2013. Nulla osta di compatibilità programmatoria al trasferimento del Centro di Riabilitazione Maristella C.I.S.E. presso la struttura Medical Centre Maria Ausiliatrice (art. 3 L.R. 32/2007)” nella parte relativa alla individuazione dei setting assistenziali rispondenti ai fabbisogni regionali, tale che risultano conformi n. 20 pl in regime residenziale di riabilitazione estensiva e, previa definizione degli iter autorizzatori di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 32/2007, n. 40 pl in regime residenziale in residenza protetta – RADA, ricompresi nel n. di 60 pl in regime residenziale di cui alla domanda del 18 marzo 2013 di autorizzazione al trasferimento, ex art. 3 della L.R. 32/2007, presso la struttura denominata “Medical Centre Maria Ausiliatrice” di nuova realizzazione, sita in Palena (CH) alla via Colleveduta, da parte della  società C.I.S.E. Srl; 

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza, stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione di una soluzione idonea a garantire l’effettivo diritto alla salute ed alla continuità e qualità dell’assistenza dei pazienti del Centro di Riabilitazione ex Maristella e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, stabilendo tuttavia di curarne l’inoltro successivamente alla sua formale adozione;

STABILITO di notificare il presente provvedimento a mezzo raccomandata A/R al Comune di Palena (CH);

Tutto  ciò premesso,

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DECRETA

-          di rettificare ed integrare il Decreto commissariale n. 43/2013 del 12 giugno 2013, recante “Annullamento Decreto n. 33/2013 del 13 maggio 2013. Nulla osta di compatibilità programmatoria al trasferimento del Centro di Riabilitazione Maristella C.I.S.E. presso la struttura Medical Centre Maria Ausiliatrice (art. 3 L.R. 32/2007)” nella parte relativa alla individuazione dei setting assistenziali rispondenti ai fabbisogni regionali, tale che risultano conformi n. 20 pl in regime residenziale di riabilitazione estensiva e, previa definizione degli iter autorizzatori di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 32/2007, n. 40 pl in regime residenziale in residenza protetta – RADA;

-          di dare mandato al competente Servizio della Direzione Politiche della Salute di notificate il presente provvedimento a mezzo raccomandata A/R al Comune di Palena (CH), che provvederà per quanto di propria competenza ai sensi e per gli effetti della LR. 32/2007;

-          di dare atto che il presente provvedimento e quanto rappresentato in premessa riveste carattere di urgenza, stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione di una soluzione idonea a garantire l’effettivo diritto alla salute ed alla continuità e qualità dell’assistenza dei pazienti del Centro di Riabilitazione ex Maristella e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, stabilendo tuttavia di curarne l’inoltro successivamente alla sua formale adozione;

-          di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), a cura del competente Servizio della Direzione Politiche della Salute.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi