IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come
integrata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012, con
la quale il Presidente pro tempore della Regione Abruzzo è stato nominato
Commissario ad acta per l’attuazione del vigente
Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 03.08.2012 con la quale si è
provveduto ad integrare il mandato commissariale conferito al Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo in funzione di Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dei disavanzi
del servizio sanitario regionale nei seguenti termini:
- Definire, nell’ambito del Piano
Sanitario Regionale, da adottare ai sensi della deliberazione del 20 gennaio
2012, gli obiettivi di indirizzo per l’attività dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise;
- Prevedere, nell’ambito della
programmazione regionale, le modalità di raccordo tra detto Istituto ed i
Dipartimenti di Prevenzione;
- Adottare i provvedimenti
necessari per assicurare la piena
funzionalità ed operatività degli Organi dell’Istituto predetto;
VISTO
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001
concernente “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria”;
CONSIDERATO
l’art 1 Allegato 1 B del predetto D.P.C.M. 29
novembre 2001 che prevede tra le fonti LEA anche gli Accordi sanciti in sede di
Conferenza Stato- Regioni per il raggiungimento degli obiettivi del PSN,
secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.Lgs. 28
agosto 1997 n. 281 e che le prestazioni individuate dagli Accordi fanno dei LEA
nei limiti previsti dal grado di cogenza degli Accordi medesimi, desumibili da
quanto in essi convenuto;
VISTO
il regolamento (CE) n. 73/2009 del consiglio del 19 gennaio 2009, che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito
della politica comune introducendo per le Aziende Agricole destinatarie di
aiuti diretti l’obbligo del rispetto della condizionalità;
VISTO
il regolamento (CE) n. 1120/2009 del Consiglio del 29 ottobre 2009, recante
modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento
(CE) n. 73/2009;
VISTO
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio del 20 settembre 2005, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FESASR) e smi, che estende l’obbligo
del rispetto della condizionalità anche alle aziende che aderiscono ai
programmi di sviluppo rurale della nuova programmazione (2007-2013);
VISTO
il Reg. (UE) n. 65/2011 della commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce
mobilità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio e smi per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo
e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che
abroga il Reg. (CE) n. 1975/2006;
VISTO
il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo
all’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per
taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e smi;
VISTO
il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica
il regolamento (CE) n. 1234/2007 riguardante l’organizzazione comune dei
mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli
(regolamento unico OCM);
VISTO
l’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità Europee (legge comunitaria per il 1990) così come
modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157,
convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204 con il quale
si dispone che il Ministro delle Politiche agricole e forestali nell’ambito di
sua competenza, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano , provvede con decreto
all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla
Comunità europea;
VISTO
il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009,
recante modalità di applicazione della Condizionalità, della modulazione e del
sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
VISTO
il DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, “Disciplina del regime di Condizionalità
ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo
Rurale “ e smi;
VISTO
il D.M. 1787 del 5 agosto 2004 che stabilisce che l’AGEA-OC è responsabile dell’attuazione del sistema
dei controlli eseguiti dagli Organismi Pagatori e garantisce, attraverso il
SIAN, il rispetto delle condizioni di cui all’art. 8 del Reg. n. 1122/2009;
ACCERTATO
che gli Organismi Pagatori sono l’autorità di controllo competente per
l’esecuzione dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabile
della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare ai singoli
casi di inadempienza, ai sensi dell’art. 48 del Reg. 1122/2009;
CONSIDERATO
che la Conferenza Stato-Regioni ha ritenuto che la competenza specialistica
richiesta per l’esecuzione dei controlli previsti dalla condizionalità rendeva
opportuno affidare tali controlli ai Servizi Veterinari (SSVV) delle Aziende
Sanitarie Locali;
VISTA
la nota prot. n. 272/C7SAN-C10AGR del 20 gennaio 2014
del Segretario generale della Conferenza delle Regioni e Province Autonome con
la quale, nel trasmettere copia della nota prot. n.
25756 del 24.12.2013 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali in ordine a quanto in discussione,
si sollecitano le Regioni alla stipula delle convenzioni operative tra i
Servizi Veterinari regionali e gli Organismi Pagatori, anche al fine di evitare
ulteriori sanzioni da parte della Commissione Europea;
VISTO
il Protocollo d’Intesa tra Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e
Forestali, Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome e AGEA,
approvato il 10 maggio 2012 Repertorio atti n. 112/CSR, dalla Conferenza
Stato-Regioni, adottato con l’intento di favorire le procedure di trasmissione
al MIPAAF e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai
Servizi Veterinari regionali;
RITENUTO
quindi di dover prendere atto e recepire, ai sensi dell’art.6 del Decreto
Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l’Accordo tra il Governo le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Protocollo
d’Intesa tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e
Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome e Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura finalizzato a favorire le procedure di trasmissione
al MIPAAF e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai
Servizi Veterinari Regionali”, Allegato quale parte integrante dell’Accordo n.
repertorio 112/CSR del 10 maggio 2012, oltre che per i fini sopra specificati
anche in quanto tale recepimento è
oggetto di verifica degli adempimenti da parte del Comitato Lea, di cui
all’art. 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
RITENUTO
di individuare nei Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle
Aziende Sanitarie Locali regionali i destinatari dei contenuti del documento
sopra citato;
RITENUTO
di incaricare il Dirigente Regionale del Servizio Sanità Veterinaria e
Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Politiche della Salute,
competente in materia veterinaria, alla sottoscrizione della convenzione
operativa parte integrante del documento sopra citato, nonché all’adozione ed
esecuzione di tutti gli atti formali necessari all’attuazione del presente
provvedimento.
RITENUTO,
altresì, in ragione del carattere d’urgenza che riveste il presente decreto, di
procedere al relativo inoltro ai Ministeri dell’Economia e delle Finanze e
della Salute successivamente alla sua formale adozione
Tutto ciò premesso
DECRETA
Per
quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
1. di prendere atto e di recepire, ai
sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l’Accordo tra
il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante “Protocollo d’Intesa tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali e Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome e Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura finalizzato a favorire le procedure di
trasmissione al MIPAAF ed AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità
effettuati dai Servizi Veterinari Regionali” sancito il 10 maggio 2012
Repertorio Atti n. 112/CSR, disponibile sul sito della Conferenza Stato Regioni
e Unificata all’indirizzo http://www.statoregioni.it/
nella sezione “ATTI”;
2. di individuare nei Servizi Veterinari
dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali i destinatari
dei contenuti del documento sopra citato;
3. di incaricare il Dirigente Regionale
del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione
Regionale Politiche della Salute, competente in materia veterinaria, alla
sottoscrizione della convenzione operativa parte integrante del documento sopra
citato, nonché all’adozione ed esecuzione di tutti gli atti formali necessari
all’attuazione del presente provvedimento;
4. di trasmettere al presente provvedimento
ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per la successiva
validazione.
5. il presente decreto sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo (BURAT).
6. avverso il presente decreto è ammesso
ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel
termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni centoventi.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi
Seguono allegati