IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012, con la quale il Presidente pro tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 03.08.2012 con la quale si è provveduto ad integrare il mandato commissariale conferito al Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo in funzione di Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dei disavanzi del servizio sanitario regionale nei seguenti termini:

-          Definire, nell’ambito del Piano Sanitario Regionale, da adottare ai sensi della deliberazione del 20 gennaio 2012, gli obiettivi di indirizzo per l’attività dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise;

-          Prevedere, nell’ambito della programmazione regionale, le modalità di raccordo tra detto Istituto ed i Dipartimenti di Prevenzione;

-          Adottare i provvedimenti necessari  per assicurare la piena funzionalità ed operatività degli Organi dell’Istituto predetto;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 concernente “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria”;

CONSIDERATO l’art 1 Allegato 1 B del predetto D.P.C.M. 29 novembre 2001 che prevede tra le fonti LEA anche gli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato- Regioni per il raggiungimento degli obiettivi del PSN, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281 e che le prestazioni individuate dagli Accordi fanno dei LEA nei limiti previsti dal grado di cogenza degli Accordi medesimi, desumibili da quanto in essi convenuto;

VISTO il regolamento (CE) n. 73/2009 del consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica comune introducendo per le Aziende Agricole destinatarie di aiuti diretti l’obbligo del rispetto della condizionalità;

VISTO il regolamento (CE) n. 1120/2009 del Consiglio del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FESASR) e smi, che estende l’obbligo del rispetto della condizionalità anche alle aziende che aderiscono ai programmi di sviluppo rurale della nuova programmazione (2007-2013);

VISTO il Reg. (UE) n. 65/2011 della commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce mobilità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio e smi per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il Reg. (CE) n. 1975/2006;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e smi;

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 riguardante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO l’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204 con il quale si dispone che il Ministro delle Politiche agricole e forestali nell’ambito di sua competenza, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano , provvede con decreto all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

VISTO il DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale “ e smi;

VISTO il D.M. 1787 del 5 agosto 2004 che stabilisce che l’AGEA-OC  è responsabile dell’attuazione del sistema dei controlli eseguiti dagli Organismi Pagatori e garantisce, attraverso il SIAN, il rispetto delle condizioni di cui all’art. 8 del Reg. n. 1122/2009;

ACCERTATO che gli Organismi Pagatori sono l’autorità di controllo competente per l’esecuzione dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabile della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare ai singoli casi di inadempienza, ai sensi dell’art. 48 del Reg. 1122/2009;

CONSIDERATO che la Conferenza Stato-Regioni ha ritenuto che la competenza specialistica richiesta per l’esecuzione dei controlli previsti dalla condizionalità rendeva opportuno affidare tali controlli ai Servizi Veterinari (SSVV) delle Aziende Sanitarie Locali;

VISTA la nota prot. n. 272/C7SAN-C10AGR del 20 gennaio 2014 del Segretario generale della Conferenza delle Regioni e Province Autonome con la quale, nel trasmettere copia della nota prot. n. 25756 del 24.12.2013 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in ordine a quanto in discussione,  si sollecitano le Regioni alla stipula delle convenzioni operative tra i Servizi Veterinari regionali e gli Organismi Pagatori, anche al fine di evitare ulteriori sanzioni da parte della Commissione Europea;

VISTO il Protocollo d’Intesa tra Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e Forestali, Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome e AGEA, approvato il 10 maggio 2012 Repertorio atti n. 112/CSR, dalla Conferenza Stato-Regioni, adottato con l’intento di favorire le procedure di trasmissione al MIPAAF e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari regionali;

RITENUTO quindi di dover prendere atto e recepire, ai sensi dell’art.6 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l’Accordo tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Protocollo d’Intesa tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome e Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura finalizzato a favorire le procedure di trasmissione al MIPAAF e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari Regionali”, Allegato quale parte integrante dell’Accordo n. repertorio 112/CSR del 10 maggio 2012, oltre che per i fini sopra specificati anche in quanto tale  recepimento è oggetto di verifica degli adempimenti da parte del Comitato Lea, di cui all’art. 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

RITENUTO di individuare nei Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali regionali i destinatari dei contenuti del documento sopra citato;

RITENUTO di incaricare il Dirigente Regionale del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Politiche della Salute, competente in materia veterinaria, alla sottoscrizione della convenzione operativa parte integrante del documento sopra citato, nonché all’adozione ed esecuzione di tutti gli atti formali necessari all’attuazione del presente provvedimento.

RITENUTO, altresì, in ragione del carattere d’urgenza che riveste il presente decreto, di procedere al relativo inoltro ai Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Salute successivamente alla sua formale adozione

Tutto  ciò premesso

DECRETA

Per quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1.         di prendere atto e di recepire, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l’Accordo tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Protocollo d’Intesa tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome e Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura finalizzato a favorire le procedure di trasmissione al MIPAAF ed AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari Regionali” sancito il 10 maggio 2012 Repertorio Atti n. 112/CSR, disponibile sul sito della Conferenza Stato Regioni e Unificata all’indirizzo http://www.statoregioni.it/ nella sezione “ATTI”;

2.         di individuare nei Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali i destinatari dei contenuti del documento sopra citato;

3.         di incaricare il Dirigente Regionale del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Politiche della Salute, competente in materia veterinaria, alla sottoscrizione della convenzione operativa parte integrante del documento sopra citato, nonché all’adozione ed esecuzione di tutti gli atti formali necessari all’attuazione del presente provvedimento;

4.         di trasmettere al presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per la successiva validazione.

5.         il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo (BURAT).

6.         avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi

 

Seguono allegati

Protocollo d’intesa

Relazione tecnica