LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che la Regione
Abruzzo promuove politiche ambientali nel settore della gestione integrata dei
rifiuti conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità,
di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i
soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel
consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina
paga”; a tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di
efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed
economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione
e di accesso alle informazioni ambientali;
VISTA la direttiva del Parlamento europeo ed el Consiglio dell’Unione europea 2008/98/C e del 19
novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive”,pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n.L312;
VISTA la Direttiva
2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008,
concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 “Recepimento della direttiva
2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs.
152/2006”, in particolare:
- l’art. 177, comma 2 “La gestione dei
rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.”;
- l’art. 177, comma 7 “Le regioni e le
province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente
decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione”;
- l’art. 178, comma 3, “omissis … la
gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di
prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di
tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo
e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi
dell’ordinamento comunitario e nazionale”;
- l’art. 196 in materia di “Competenze
delle Regioni”;
- l’art. 198, comma 1 “I comuni
concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti
territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste,
alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati … omissis”;
- l’art. 199, comma 8 “La regione
approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento,
restano in vigore i piani regionali vigenti”, a tal fine è in corso l’attività
di adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato
con L.R. 45/07 e s.m.i.;
- l’art. 200, comma 1 “La gestione dei
rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, ..
omissis”;
CONSIDERATO che
l’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge
Finanziaria 2010), ha dettato nuove norme per l’organizzazione territoriale e
l’esercizio appropriato delle funzioni pubbliche relative al servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs.
03.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione con gli
enti locali;
VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni
relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla
legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei
rifiuti)”, che prevede, in recepimento delle suddette disposizioni, una nuova governance nella gestione dei servizi del ciclo integrato
dei rifiuti urbani, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40
Ordinario del 06.11.2013;
PRESO ATTO che
l’articolo 2, comma 1 della L.R. 36/2013 prevede che
al fine di garantire una gestione unitaria e perseguire le finalità della
stessa (articolo 1, comma 2 LR 36/2013), il servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani è organizzato in un Ambito Territoriale Ottimale unico regionale
denominato: "ATO Abruzzo" ed è istituita un’Autorità per la gestione
integrata dei rifiuti urbani, denominata: “AGIR”, ente rappresentativo di tutti
i Comuni dell’ATO Abruzzo, a cui i Comuni partecipano obbligatoriamente
(articolo 4, comma 1 LR 36/2013);
CONSIDERATO che l’art.
3 “Commissario Unico Straordinario” della L.R.
36/2013 prevede al comma 1: “omissis ….. Ai fini della costituzione dell’AGIR
di cui all’articolo 4, con decreto del Presidente della Giunta regionale, viene
nominato, senza oneri per il bilancio regionale, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un Commissario Unico Straordinario,
scelto tra i dirigenti regionali in servizio al momento del conferimento della
nomina, in possesso di adeguata professionalità, che opera in base alle
modalità ed agli indirizzi definiti con atto della Giunta regionale …..
omissis”, prevedendo i diversi compiti che il Commissario Unico Straordinario
dovrà svolgere;
VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei
rifiuti” e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha
approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, che in
particolare dispone:
- al comma 3 “La Regione esercita le
funzioni di vigilanza ed i relativi poteri sostitutivi nei casi di accertata
inadempienza degli Enti per la mancata adozione di atti inerenti programmi ed
interventi previsti dalle disposizioni regionali”;
- al comma 4 “I poteri sostitutivi
provinciali e regionali, previsti dal presente articolo, sono rispettivamente
esercitati dal Presidente della Provincia e dal Presidente della Regione,
previa diffida ad adempiere entro un determinato termine e mediante la nomina di
un commissario ad acta”;
VISTA la L.R. 29.12.2011, n.44 “Disposizioni per l’adempimento degli
obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE ,91/676/CE,
2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE“ e del
Regolamento (CE)1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011”, con la quale si
è provveduto a recepire, come previsto dall’art. 177, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ Unione europea 2008/98/C
e del 19 novembre 2008, pubblicata sul B.U.R.A. n. 82
Speciale del 30.12.2011;
RITENUTO che si rende
necessario dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi
dell’art. 3, comma 1 della L.R. 36/2013, per la
nomina del Commissario Unico Straordinario, tra i dirigenti regionali in
servizio, che dovrà svolgere i compiti assegnati, in particolare:
“omissis …………..
a. verifica della corretta attuazione
delle disposizioni nazionali e regionali in materia di riorganizzazione degli
ATO e di soppressione delle Autorità d’Ambito eventualmente istituite ai sensi
dell’articolo 7 della L.R. 45/2007 e adozione degli
atti necessari alla liquidazione delle stesse ai sensi della normativa vigente;
b. proposta al Presidente della Giunta
regionale del commissariamento dei consorzi obbligatori comprensoriali
istituiti ai sensi della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74 (Piano
regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, tossici e nocivi);
c. promozione dell’unitarietà delle
gestioni all’interno dell’ATO di cui al comma 1 dell’articolo 2, anche con
l’introduzione di sistemi di premialità, nel rispetto
della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di affidamento dei
servizi pubblici locali a rilevanza economica;
d. elaborazione dello schema di
convenzione dell’Autorità di cui all’articolo 4, previo parere del Consiglio
delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41
(Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), da proporre
alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione
consiliare competente;
e. elaborazione dello schema di statuto
contenente le norme di funzionamento dell’Autorità di cui all’articolo 4, da proporre
alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione
consiliare competente;
f. svolgimento dei compiti dell’Assemblea
e del Direttore generale dell’autorità servizio rifiuti di cui all’articolo 4
fino alla nomina degli stessi;
g. svolgimento delle funzioni e delle
attività necessarie per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei
rifiuti, fino alla nomina degli stessi. ………..
omissis”;
CONSIDERATO tra
l’altro, che l’attività tecnico-amministrativa è retta da criteri di
economicità, efficacia ed efficienza, che impongono alla pubblica
amministrazione di ottenere un determinato risultato impiegando le risorse a
disposizione in modo ottimale;
CONSIDERATO che per
l’incarico di Commissario Unico Straordinario, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 36/2013, è previsto che:
- non comporta oneri per il bilancio
regionale (comma 1);
- il Commissario Unico Straordinario
invia ai comuni dell’ATO Abruzzo, la convenzione di cui al comma 1, lett. d),
che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di
30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato,
il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri
sostitutivi, in particolare per:
- l’approvazione della convenzione e
dello statuto;
- la sottoscrizione dell’atto
costitutivo dell’AGIR di cui all’articolo 4 (comma 2)
- la durata è fissata in 180 giorni,
decorrenti dalla notifica del provvedimento di nomina decorrenti dalla notifica
del provvedimento di nomina (comma 3);
- per lo svolgimento dei compiti
assegnati e per far fronte alle necessità organizzative, può avvalersi di
uffici e servizi degli enti locali, previa intesa con gli stessi (comma 4);
RITENUTO opportuno di
far carico al Commissario Unico Straordinario di relazionare trimestralmente al
Presidente della Giunta regionale ed alla Direzione regionale competente
sull’attività condotta e sugli adempimenti posti in essere;
RILEVATO che la durata
dell’incarico del Commissario Unico Straordinario, potrà eventualmente essere
prorogata, con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel caso in cui
ne ricorrano le condizioni;
DATO ATTO che il
Direttore dell’Area Affari della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha espresso
parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnico
amministrativa del presente provvedimento;
DATO ATTO, altresì, che
il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha reso
l’attestazione di cui al punto 7. della DGR n. 113 del 27.02.2012, debitamente
firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;
RICHIAMATA la DGR n.
112 dell’11.02.2013, avente per oggetto: “Art.7 della L.R.
25 marzo 2002, n. 3: approvazione del Programma Operativo per l’esercizio
finanziario 2013”, che prevede prescrizioni ed adempimenti a carico delle
strutture regionali;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 avente per oggetto: “Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.,
pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;
VISTA la legge
07.08.1990, n.241 e s.m.i. recante: “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;
UDITA la relazione del
Componente la Giunta preposto alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche
Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente,
Energia - Servizio Gestione Rifiuti;
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
VISTI
la L.R.
36/2013;
il D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;
la L.R.
45/07 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
A voti unanimi,
espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni
espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte:
1. di demandare al Presidente della Giunta
regionale, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L.R.
21.10.2013, n. 36, l’emanazione di un decreto per la nomina di un Commissario
Unico Straordinario, scelto tra i dirigenti regionali in servizio;
2. di attribuire al Commissario Unico
Straordinario i poteri necessari allo svolgimento dei seguenti compiti, ai
sensi dell’art. 3, comma 1 della L.R. 36/2013, in
particolare:
a. verificare la corretta attuazione delle
disposizioni nazionali e regionali in materia di riorganizzazione degli ATO e
di soppressione delle Autorità d’Ambito eventualmente istituite ai sensi
dell’articolo 7 della L.R. 45/2007 e adozione degli
atti necessari alla liquidazione delle stesse ai sensi della normativa vigente;
b. proporre al Presidente della Giunta
regionale del commissariamento dei consorzi obbligatori comprensoriali
istituiti ai sensi della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74 (Piano
regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, tossici e nocivi);
c. promuovere l’unitarietà delle gestioni
all’interno dell’ATO di cui al comma 1 dell’articolo 2, anche con
l’introduzione di sistemi di premialità, nel rispetto
della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di affidamento dei
servizi pubblici locali a rilevanza economica;
d. elaborare lo schema di convenzione
dell’Autorità di cui all’articolo 4, previo parere del Consiglio delle
Autonomie locali di cui alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41
(Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), da proporre
alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione
consiliare competente;
a. elaborare lo schema di statuto
contenente le norme di funzionamento dell’Autorità di cui all’articolo 4, da
proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la
Commissione consiliare competente;
b. svolgere i compiti dell’Assemblea e del
Direttore generale dell’autorità servizio rifiuti di cui all’articolo 4 fino
alla nomina degli stessi;
c. svolgere le funzioni e delle attività
necessarie per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti,
fino alla nomina degli stessi.
3. di rinviare al successivo decreto del
Presidente della Giunta Regionale, la definizione dei contenuti dell’incarico e
le modalità di esecuzione del mandato e quant’altro necessario per il corretto
svolgimento dell’attività;
4. di notificare il presente provvedimento
alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, alla Direzione Riforme
Istituzionali, EE.LL.,
Bilancio, Attività Sportive, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e
Teramo, all’ANCI Abruzzo e Lega delle Autonomie locali Abruzzo, per quanto di
loro rispettiva competenza;
5. di disporre la pubblicazione della
presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione
Rifiuti e Bonifiche.
Il Direttore regionale
dell’Area Affari della Presidenza, Politiche legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ai sensi della DGR n.
112 dell’11.02.2013
ATTESTA
che il presente
provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per
il corrente esercizio finanziario.
IL
DIRETTORE
Arch.
Antonio Sorgi