LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che la Regione Abruzzo promuove politiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga”; a tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo ed el Consiglio dell’Unione europea 2008/98/C e del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”,pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n.L312;

VISTA la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 “Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006”, in particolare:

-          l’art. 177, comma 2 “La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.”;

-          l’art. 177, comma 7 “Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

-          l’art. 178, comma 3, “omissis … la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e nazionale”;

-          l’art. 196 in materia di “Competenze delle Regioni”;

-          l’art. 198, comma 1 “I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati … omissis”;

-          l’art. 199, comma 8 “La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti”, a tal fine è in corso l’attività di adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con L.R. 45/07 e s.m.i.;

-          l’art. 200, comma 1 “La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, .. omissis”;

CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2010), ha dettato nuove norme per l’organizzazione territoriale e l’esercizio appropriato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione con gli enti locali;

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”, che prevede, in recepimento delle suddette disposizioni, una nuova governance nella gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

PRESO ATTO che l’articolo 2, comma 1 della L.R. 36/2013 prevede che al fine di garantire una gestione unitaria e perseguire le finalità della stessa (articolo 1, comma 2 LR 36/2013), il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzato in un Ambito Territoriale Ottimale unico regionale denominato: "ATO Abruzzo" ed è istituita un’Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, denominata: “AGIR”, ente rappresentativo di tutti i Comuni dell’ATO Abruzzo, a cui i Comuni partecipano obbligatoriamente (articolo 4, comma 1 LR 36/2013);

CONSIDERATO che l’art. 3 “Commissario Unico Straordinario” della L.R. 36/2013 prevede al comma 1: “omissis ….. Ai fini della costituzione dell’AGIR di cui all’articolo 4, con decreto del Presidente della Giunta regionale, viene nominato, senza oneri per il bilancio regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Commissario Unico Straordinario, scelto tra i dirigenti regionali in servizio al momento del conferimento della nomina, in possesso di adeguata professionalità, che opera in base alle modalità ed agli indirizzi definiti con atto della Giunta regionale ….. omissis”, prevedendo i diversi compiti che il Commissario Unico Straordinario dovrà svolgere;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, che in particolare dispone:

-          al comma 3 “La Regione esercita le funzioni di vigilanza ed i relativi poteri sostitutivi nei casi di accertata inadempienza degli Enti per la mancata adozione di atti inerenti programmi ed interventi previsti dalle disposizioni regionali”;

-          al comma 4 “I poteri sostitutivi provinciali e regionali, previsti dal presente articolo, sono rispettivamente esercitati dal Presidente della Provincia e dal Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine e mediante la nomina di un commissario ad acta”;

 

VISTA la L.R. 29.12.2011, n.44 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE ,91/676/CE, 2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE“  e del Regolamento (CE)1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011”, con la quale si è provveduto a recepire, come previsto dall’art. 177, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ Unione europea 2008/98/C e del 19 novembre 2008, pubblicata sul B.U.R.A. n. 82 Speciale del 30.12.2011;

RITENUTO che si rende necessario dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L.R. 36/2013, per la nomina del Commissario Unico Straordinario, tra i dirigenti regionali in servizio, che dovrà svolgere i compiti assegnati, in particolare:

“omissis …………..

a.         verifica della corretta attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di riorganizzazione degli ATO e di soppressione delle Autorità d’Ambito eventualmente istituite ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 45/2007 e adozione degli atti necessari alla liquidazione delle stesse ai sensi della normativa vigente;

b.         proposta al Presidente della Giunta regionale del commissariamento dei consorzi obbligatori comprensoriali istituiti ai sensi della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74 (Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi);

c.         promozione dell’unitarietà delle gestioni all’interno dell’ATO di cui al comma 1 dell’articolo 2, anche con l’introduzione di sistemi di premialità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;

d.         elaborazione dello schema di convenzione dell’Autorità di cui all’articolo 4, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

e.         elaborazione dello schema di statuto contenente le norme di funzionamento dell’Autorità di cui all’articolo 4, da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

f.          svolgimento dei compiti dell’Assemblea e del Direttore generale dell’autorità servizio rifiuti di cui all’articolo 4 fino alla nomina degli stessi;

g.         svolgimento delle funzioni e delle attività necessarie per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fino alla nomina degli stessi. ……….. omissis”;

CONSIDERATO tra l’altro, che l’attività tecnico-amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia ed efficienza, che impongono alla pubblica amministrazione di ottenere un determinato risultato impiegando le risorse a disposizione in modo ottimale;

CONSIDERATO che per l’incarico di Commissario Unico Straordinario, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 36/2013, è previsto che:

-          non comporta oneri per il bilancio regionale (comma 1);

-          il Commissario Unico Straordinario invia ai comuni dell’ATO Abruzzo, la convenzione di cui al comma 1, lett. d), che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato, il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri sostitutivi, in particolare per:

-          l’approvazione della convenzione e dello statuto;

-          la sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’AGIR di cui all’articolo 4 (comma 2)

-          la durata è fissata in 180 giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento di nomina decorrenti dalla notifica del provvedimento di nomina (comma 3);

-          per lo svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessità organizzative, può avvalersi di uffici e servizi degli enti locali, previa intesa con gli stessi (comma 4);

RITENUTO opportuno di far carico al Commissario Unico Straordinario di relazionare trimestralmente al Presidente della Giunta regionale ed alla Direzione regionale competente sull’attività condotta e sugli adempimenti posti in essere;

RILEVATO che la durata dell’incarico del Commissario Unico Straordinario, potrà eventualmente essere prorogata, con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni;

DATO ATTO che il Direttore dell’Area Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha reso l’attestazione di cui al punto 7. della DGR n. 113 del 27.02.2012, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

RICHIAMATA la DGR n. 112 dell’11.02.2013, avente per oggetto: “Art.7 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3: approvazione del Programma Operativo per l’esercizio finanziario 2013”, che prevede prescrizioni ed adempimenti a carico delle strutture regionali;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 avente per oggetto: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;

VISTA la legge 07.08.1990, n.241 e s.m.i. recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;

UDITA la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTI

la L.R. 36/2013;

il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.         di demandare al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L.R. 21.10.2013, n. 36, l’emanazione di un decreto per la nomina di un Commissario Unico Straordinario, scelto tra i dirigenti regionali in servizio;

2.         di attribuire al Commissario Unico Straordinario i poteri necessari allo svolgimento dei seguenti compiti, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L.R. 36/2013, in particolare:

a.         verificare la corretta attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di riorganizzazione degli ATO e di soppressione delle Autorità d’Ambito eventualmente istituite ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 45/2007 e adozione degli atti necessari alla liquidazione delle stesse ai sensi della normativa vigente;

b.         proporre al Presidente della Giunta regionale del commissariamento dei consorzi obbligatori comprensoriali istituiti ai sensi della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74 (Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi);

c.         promuovere l’unitarietà delle gestioni all’interno dell’ATO di cui al comma 1 dell’articolo 2, anche con l’introduzione di sistemi di premialità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;

d.         elaborare lo schema di convenzione dell’Autorità di cui all’articolo 4, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

a.         elaborare lo schema di statuto contenente le norme di funzionamento dell’Autorità di cui all’articolo 4, da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

b.         svolgere i compiti dell’Assemblea e del Direttore generale dell’autorità servizio rifiuti di cui all’articolo 4 fino alla nomina degli stessi;

c.         svolgere le funzioni e delle attività necessarie per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fino alla nomina degli stessi.

3.         di rinviare al successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale, la definizione dei contenuti dell’incarico e le modalità di esecuzione del mandato e quant’altro necessario per il corretto svolgimento dell’attività;

4.         di notificare il presente provvedimento alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, alla Direzione Riforme Istituzionali,  EE.LL., Bilancio, Attività Sportive, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ANCI Abruzzo e Lega delle Autonomie locali Abruzzo, per quanto di loro rispettiva competenza;

5.         di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il Direttore regionale dell’Area Affari della Presidenza, Politiche legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ai sensi della DGR n. 112 dell’11.02.2013

ATTESTA

che il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per il corrente esercizio finanziario.

 

IL DIRETTORE

Arch. Antonio Sorgi