LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che la
gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata
secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto
dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario; per conseguire i
suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna
azione tra cui accordi volontari, contratti di programma, protocolli d’intesa,
.. etc;
CONSIDERATO che la
Regione Abruzzo persegue politiche ambientali basate su principi di
collaborazione tra i diversi Enti ed operatori coinvolti, previa verifica della
compatibilità delle attività ed azioni previste con la programmazione regionale
di settore nonché la coerenza con gli obiettivi prefissati, secondo principi di
sostenibilità ambientale ed ottimizzazione tecnologica e gestionale
dell’impiantistica di trattamento dei flussi di rifiuti coinvolti;
CONSIDERATO che il
Consorzio Ecocarbon, con sede legale in via Einaudi,
1 – Cologno Monzese (MI),
ha proposto alla Regione Abruzzo – Direzione Affari della Presidenza, Politiche
Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente,
Energia - Servizio Gestione Rifiuti, la sottoscrizione di un Protocollo
d’Intesa di cui all’Allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale
dello stesso;
VISTA la direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’ Unione europea 2008/98/C e del 19
novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”,
pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n.L312 e la gerarchia prevista
nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:
- Riduzione a monte dei rifiuti
(prevenzione e ecodesign);
- Riutilizzo;
- Riciclo sottoforma di materia;
- Recupero sotto forma di energia
elettrica e/o termica;
- Smaltimento in discarica;
VISTA la direttiva
2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008,
concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);
VISTO il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: ”Norme in
materia ambientale” e s.m.i., in particolare:
- la Parte II^
come modificata dal Dlgs. 29.06.2010, n. 128
“Modifiche ed integrazioni al Dlgs 3 aprile 2006, n.
152” (cd. “Correttivo Aria-VIA-IPPC”, che ha abrogato
il Dlgs. 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale
della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento”;
- la Parte IV^
in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati”, come modificata dal Dlgs. 03.12.2010, n.
205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive”;
CONSIDERATO che il Dlgs 03.12.2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre
2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, che ha modificato il Dlgs. 152/06 e s.m.i., ha
introdotto all’art. 10, la nuova definizione di Combustibile Solido Secondario
(Css): “omissis … cc) il combustibile solido prodotto
da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di
specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive
modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell’articolo 184-ter, il
combustibile solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale. ..
omissis”;
VISTO il Dlgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.
“Norme in materia ambientale”, Parte IV “Norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare:
- l’art. 178, comma 1 in base al quale
“La gestione dei
rifiuti e' effettuata
conformemente ai principi di
precauzione, di prevenzione,
di sostenibilita', di proporzionalita',
di responsabilizzazione e di cooperazione di
tutti i soggetti coinvolti
nella produzione, nella
distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni
da cui originano
i rifiuti, nonche'
del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti e' effettuata
secondo criteri di
efficacia, efficienza, economicita', trasparenza, fattibilita'
tecnica ed economica, nonche' nel rispetto delle
norme vigenti in materia di
partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”;
- all’art. 182, comma 2 che prevede: “I
rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile
ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di
riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorita' per quei rifiuti non recuperabili generati
nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero”;
- all’art. 182, comma 5 che prevede: “Le
attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le
disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione
della direttiva 1999/31/CE”;
- l’art. 182-bis che dispone che “Lo
smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei
rifiuti urbani non differenziati
sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di
impianti, tenendo conto
delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i
costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza
nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti
del loro trattamento in
ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei
rifiuti ed il
recupero dei rifiuti urbani
indifferenziati in uno degli
impianti idonei piu' vicini ai
luoghi di produzione o raccolta, al
fine di ridurre
i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o
della necessita' di impianti specializzati per determinati
tipi di rifiuti; c) utilizzare i
metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente
e della salute pubblica.”;
- l’art. 183 “Definizioni”;
- l’art. 196 “Competenze delle Regioni”;
- l’art. 199 “Piani regionali”;
- l’art. 206 “Accordi, contratti di
programma, incentivi”;
VISTO il D.M. n. 22 del
10.03.2013 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di
rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (Css) - Attuazione articolo 184-ter del Dlgs.
152/2006”, che stabilisce, in particolare:
- all’art. 1, comma 2: ”omissis …. nel
rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 184-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure e le modalità affinché le fasi
di produzione e utilizzo del Css-Combustibile, ivi
comprese le fasi propedeutiche alle stesse, avvengano senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente, e in particolare senza:
- creare rischi per l'acqua, l'aria, il
suolo e per la fauna e la flora;
- causare inconvenienti da rumori e
odori;
- danneggiare il paesaggio e i siti di particolare
interesse, tutelati in base alla normativa vigente. .. omissis”;
- all’art. 3, comma 1, lett.d) “combustibile solido secondario (Css)”: il combustibile solido secondario, come definito
all'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152;
- all’art. 3, comma 1, lett. e) “Css-Combustibile”: il sottolotto di combustibile solido
secondario (Css) per il quale risulta emessa una
dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8,
comma 2;
CONSIDERATO altresì,
come disposto dall’art. 5, comma 1 del DM n. 22/2013, il Css-Combustibile
è prodotto esclusivamente in impianti autorizzati in procedura ordinaria in
conformità alle disposizioni della Parte Quarta del Dlgs.
152/06 e s.m.i., oppure, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda dello stesso e, comunque,
dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma Uni En 15358
ovvero, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina
comunitaria sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit
(Emas);
VISTO il Dlgs. 29.12.2003, n. 387, di attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;
VISTO il Dlgs. 11.05.2005, n. 133 “Attuazione della direttiva
2000/76/Ce - Incenerimento dei rifiuti”;
VISTA la Direttiva 9
aprile 2002 ”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento
comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo
elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;
VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei
rifiuti” e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A.
n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed in particolare:
- l’art. 4 “Competenze della Regione”;
- l’art. 26 “Valorizzazione energetica
dei rifiuti”, comma 2;
- l’art. 28 “Accordi e contratti di
programma, protocolli d’intesa”;
- l’art. 44 “Produzione ed utilizzo del
CDR e CDR-Q”;
VISTA la L.R. 29.12.2011, n. 44 “Disposizioni per l’adempimento
degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE,
2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE“ e del Regolamento (CE) 1107/2009.
(LeggeComunitariaregionale2011”, con la quale si è provveduto a recepire la
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/C e
del 19 novembre 2008;
VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni
relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla
legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei
rifiuti)”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario
del 06.11.2013 ed in particolare l’art. 2 “Ambiti Territoriali Ottimali”;
RITENUTO che la
gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti debba essere interpretata nel
senso di favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento e che,
allo stato delle tecniche di riutilizzo e riciclo, per talune tipologie di
rifiuti, la valorizzazione energetica sia preferibile allo smaltimento e
rappresenti un adeguamento alla gerarchia comunitaria di trattamento dei
rifiuti;
CONSIDERATO che il
Consorzio Ecocarbon, come illustrato nel “Documento
di presentazione” dello stesso Consorzio, acquisito agli atti del Servizio
Gestione Rifiuti, è aperto alla partecipazione dell’intera filiera:
- produttori e detentori dei rifiuti
trasformabili in Css;
- trasformatori della frazione secca dei
rifiuti in Css;
- utilizzatori finali del Css;
- mondo dell’associazionismo di impresa
e ambientale – Enti pubblici e di controllo;
RITENUTO di approvare
il “Protocollo d’Intesatra la Regione Abruzzo ed il
Consorzio Ecocarbon - Progetto CSS Abruzzo”, come da
Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della
stessa;
RITENUTO che l’Accordo
di cui al presente atto, può contribuire a costituire un punto di incontro e
confronto fra domanda e offerta di materiale e di combustibile alternativo,
promuoverne l’impiego e creare tutte le opportunità e possibilità per dare vita
ad un mercato del Css trasparente, competitivo,
controllato e certificato;
RITENUTO che le risorse
necessarie per far fronte al finanziamento delle attività previste dal
Protocollo di Intesa, valutabili in circa Euro 2.500,00 (ogni onere compreso),
trovano copertura nel capitolo di spesa 292210 del bilancio del corrente
esercizio, che presenta sufficienti disponibilità;
RITENUTO di dover
incaricare la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio
Gestione Rifiuti, per l’attuazione delle attività connesse alla gestione del
presente Accordo;
DATO ATTO che il
Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha espresso
parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnico
amministrativa del presente provvedimento;
DATO ATTO, altresì, che
il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha reso
l’attestazione di cui al punto 7. della DGR n. 113 del 27.02.2012, debitamente
firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;
RICHIAMATA la DGR n.
112 dell’11.02.2013, avente per oggetto: “Art.7 della L.R.
25 marzo 2002, n. 3: approvazione del Programma Operativo per l’esercizio
finanziario 2013”, che prevede prescrizioni e da adempimenti a carico delle
strutture regionali;
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
UDITA la relazione del Componente
la Giunta preposto alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche
Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente,
Energia - Servizio Gestione Rifiuti;
RICHIAMATA la legge n.
241/90 e s.m.i .recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;
VISTI
il Dlgs.
152/06 e s.m.i.;
il D.M. n. 22/2013;
la L.R.
45/07 e s.m.i.;
la L.R.
36/03;
VISTA la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
A voti unanimi,
espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni
espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte:
1. di approvare lo schema di «Protocollo
d’Intesa trala Regione Abruzzo ed il Consorzio Ecocarbon –“Progetto CSS Abruzzo”», Allegato alla presente
deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di autorizzare il Direttore dell’Area
Affari del Presidente, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione,
Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, alla sottoscrizione dell’Accordo di cui
al punto 1), avvalendosi della collaborazione della competente - Servizio
Gestione Rifiuti, per l’adozione di tutti gli atti necessari per la sua
efficace attuazione;
3. di incaricare il competente Servizio
Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo per l’attuazione dei connessi
adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;
4. di trasmettere copia del presente
provvedimento al Consorzio Ecocarbon, con sede in via
Einaudi, 1 – Cologno Monzese (MI),
per i successivi adempimenti di competenza ed al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM);
5. di disporre la pubblicazione integrale
della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito
web della Regione Abruzzo.
Il Direttore dell’Area
Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione,
Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ai sensi della DGR n. 112
dell’11.02.2013,
ATTESTA
che il presente
provvedimento, per la realizzazione degli interventi proposti, comporta
obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo pari a € 2.500,00 (ogni onere
compreso), che trovano copertura con le risorse iscritte sul capitolo di spesa
292210 del bilancio del corrente esercizio finanziario.
IL
DIRETTORE
Arch.
Antonio Sorgi
Segue
allegato.