LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario; per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione tra cui accordi volontari, contratti di programma, protocolli d’intesa, .. etc;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali basate su principi di collaborazione tra i diversi Enti ed operatori coinvolti, previa verifica della compatibilità delle attività ed azioni previste con la programmazione regionale di settore nonché la coerenza con gli obiettivi prefissati, secondo principi di sostenibilità ambientale ed ottimizzazione tecnologica e gestionale dell’impiantistica di trattamento dei flussi di rifiuti coinvolti;

CONSIDERATO che il Consorzio Ecocarbon, con sede legale in via Einaudi, 1 – Cologno Monzese (MI), ha proposto alla Regione Abruzzo – Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti, la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa di cui all’Allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ Unione europea 2008/98/C e del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n.L312 e la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:

-          Riduzione a monte dei rifiuti (prevenzione e ecodesign);

-          Riutilizzo;

-          Riciclo sottoforma di materia;

-          Recupero sotto forma di energia elettrica e/o termica;

-          Smaltimento in discarica;

VISTA la direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);

VISTO il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare:

-          la Parte II^ come modificata dal Dlgs. 29.06.2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al Dlgs 3 aprile 2006, n. 152” (cd. “Correttivo Aria-VIA-IPPC”, che ha abrogato il Dlgs. 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

-          la Parte IV^ in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, come modificata dal Dlgs. 03.12.2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

CONSIDERATO che il Dlgs 03.12.2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, che ha modificato il Dlgs. 152/06 e s.m.i., ha introdotto all’art. 10, la nuova definizione di Combustibile Solido Secondario (Css): “omissis … cc) il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale. .. omissis”;

VISTO il Dlgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare:

-          l’art. 178, comma 1 in base al quale “La  gestione  dei  rifiuti  e'  effettuata  conformemente  ai principi  di  precauzione,  di  prevenzione,  di  sostenibilita',  di proporzionalita', di responsabilizzazione e di cooperazione di  tutti i  soggetti  coinvolti   nella   produzione,   nella   distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di  beni  da  cui  originano  i  rifiuti, nonche' del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione  dei rifiuti e'  effettuata  secondo  criteri  di  efficacia,  efficienza, economicita', trasparenza, fattibilita' tecnica ed economica, nonche' nel rispetto delle norme vigenti in materia di  partecipazione  e  di accesso alle informazioni ambientali.”;

-          all’art. 182, comma 2 che prevede: “I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorita' per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero”;

-          all’art. 182, comma 5 che prevede: “Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE”;

-          l’art. 182-bis che dispone che “Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei  rifiuti  urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una  rete  integrata ed adeguata  di  impianti,  tenendo  conto  delle  migliori  tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici  complessivi,  al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento  dei  rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro  trattamento  in  ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti  ed  il  recupero  dei rifiuti urbani indifferenziati in  uno  degli  impianti  idonei  piu' vicini ai luoghi di produzione o  raccolta,  al  fine  di  ridurre  i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati per  determinati  tipi  di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a  garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.”;

-          l’art. 183 “Definizioni”;

-          l’art. 196 “Competenze delle Regioni”;

-          l’art. 199 “Piani regionali”;

-          l’art. 206 “Accordi, contratti di programma, incentivi”;

VISTO il D.M. n. 22 del 10.03.2013 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (Css) - Attuazione articolo 184-ter del Dlgs. 152/2006”, che stabilisce, in particolare:

-          all’art. 1, comma 2: ”omissis …. nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure e le modalità affinché le fasi di produzione e utilizzo del Css-Combustibile, ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse, avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente, e in particolare senza:

-          creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

-          causare inconvenienti da rumori e odori;

-          danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. .. omissis”;

-          all’art. 3, comma 1, lett.d) “combustibile solido secondario (Css)”: il combustibile solido secondario, come definito all'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

-          all’art. 3, comma 1, lett. e) “Css-Combustibile”: il sottolotto di combustibile solido secondario (Css) per il quale risulta emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2;

CONSIDERATO altresì, come disposto dall’art. 5, comma 1 del DM n. 22/2013, il Css-Combustibile è prodotto esclusivamente in impianti autorizzati in procedura ordinaria in conformità alle disposizioni della Parte Quarta del Dlgs. 152/06 e s.m.i., oppure, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda dello stesso e, comunque, dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma Uni En 15358 ovvero, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas);

VISTO il Dlgs. 29.12.2003, n. 387, di attuazione  della  direttiva  2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;

VISTO il Dlgs. 11.05.2005, n. 133 “Attuazione della direttiva 2000/76/Ce - Incenerimento dei rifiuti”;

VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 ”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed in particolare:

-          l’art. 4 “Competenze della Regione”;

-          l’art. 26 “Valorizzazione energetica dei rifiuti”, comma 2;

-          l’art. 28 “Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa”;

-          l’art. 44 “Produzione ed utilizzo del CDR e CDR-Q”;

VISTA la L.R. 29.12.2011, n. 44 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE“ e del Regolamento (CE) 1107/2009. (LeggeComunitariaregionale2011”, con la quale si è provveduto a recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/C e del 19 novembre 2008;

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013 ed in particolare l’art. 2 “Ambiti Territoriali Ottimali”;

RITENUTO che la gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti debba essere interpretata nel senso di favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento e che, allo stato delle tecniche di riutilizzo e riciclo, per talune tipologie di rifiuti, la valorizzazione energetica sia preferibile allo smaltimento e rappresenti un adeguamento alla gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il Consorzio Ecocarbon, come illustrato nel “Documento di presentazione” dello stesso Consorzio, acquisito agli atti del Servizio Gestione Rifiuti, è aperto alla partecipazione dell’intera filiera:

-          produttori e detentori dei rifiuti trasformabili in Css;

-          trasformatori della frazione secca dei rifiuti in Css;

-          utilizzatori finali del Css;

-          mondo dell’associazionismo di impresa e ambientale – Enti pubblici e di controllo;

RITENUTO di approvare il “Protocollo d’Intesatra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Ecocarbon - Progetto CSS Abruzzo”, come da Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

RITENUTO che l’Accordo di cui al presente atto, può contribuire a costituire un punto di incontro e confronto fra domanda e offerta di materiale e di combustibile alternativo, promuoverne l’impiego e creare tutte le opportunità e possibilità per dare vita ad un mercato del Css trasparente, competitivo, controllato e certificato; 

RITENUTO che le risorse necessarie per far fronte al finanziamento delle attività previste dal Protocollo di Intesa, valutabili in circa Euro 2.500,00 (ogni onere compreso), trovano copertura nel capitolo di spesa 292210 del bilancio del corrente esercizio, che presenta sufficienti disponibilità;   

RITENUTO di dover incaricare la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti, per l’attuazione delle attività connesse alla gestione del presente Accordo;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha reso l’attestazione di cui al punto 7. della DGR n. 113 del 27.02.2012, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

RICHIAMATA la DGR n. 112 dell’11.02.2013, avente per oggetto: “Art.7 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3: approvazione del Programma Operativo per l’esercizio finanziario 2013”, che prevede prescrizioni e da adempimenti a carico delle strutture regionali;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

UDITA la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti;

RICHIAMATA la legge n. 241/90 e s.m.i .recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

VISTI

il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;

il D.M. n. 22/2013;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

la L.R. 36/03;

VISTA la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.         di approvare lo schema di «Protocollo d’Intesa trala Regione Abruzzo ed il Consorzio Ecocarbon –“Progetto CSS Abruzzo”», Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

2.         di autorizzare il Direttore dell’Area Affari del Presidente, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto 1), avvalendosi della collaborazione della competente - Servizio Gestione Rifiuti, per l’adozione di tutti gli atti necessari per la sua efficace attuazione;

3.         di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo per l’attuazione dei connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;

4.         di trasmettere copia del presente provvedimento al Consorzio Ecocarbon, con sede in via Einaudi, 1 – Cologno Monzese (MI), per i successivi adempimenti di competenza ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM);

5.         di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo.

Il Direttore dell’Area Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ai sensi della DGR n. 112 dell’11.02.2013,

ATTESTA

che il presente provvedimento, per la realizzazione degli interventi proposti, comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo pari a € 2.500,00 (ogni onere compreso), che trovano copertura con le risorse iscritte sul capitolo di spesa 292210 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

 

IL DIRETTORE

Arch. Antonio Sorgi

 

Segue allegato.

Allegato - Protocollo Intesa