LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che la
gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata
conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella
produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui
originano i rifiuti, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e
trasparenza, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e
comunitario;
CONSIDERATO che la
Regione Abruzzo è stata interessata in data 6 aprile 2009 da un devastante
evento sismico che ha causato numerose vittime, ingenti danni ai centri urbani,
ai centri storici nonché alle attività economiche;
VISTA la Legge
24.06.2009, n. 77 avente per oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese
di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”,pubblicata
sulla G.U. 27 giugno 2009, n. 147, S.O;
RICHIAMATI i
provvedimenti emessi con Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
(OPCM) ed in particolare:
- OPCM 3754 del 09.04.2009 “Ulteriori
disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la
provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009”;
- OPCM 3760 del 30.04.2009 “Conferenza
dei Servizi ed Autorità di vigilanza sui contratti pubblici”;
- OPCM 3767 del 13.05.2009 “Ulteriori
disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la
provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009”;
- OPCM 3771 del 19.05.2009 “Ulteriori
interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella
regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;
- OPCM 3797 del 30.07.2009 “Ulteriori
interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella
regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione
civile”;
- OPCM 3813 del 29.09.2009 “Ulteriori
interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella
regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione
civile”;
- OPCM 3817del 16.10.2009 “Ulteriori
interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella
regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione
civile”;
- OPCM 3832 del 22.12.2009 “Ulteriori
interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella
regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione
civile”;
- OPCM 3857 del 10.03.2010 “Ulteriori
interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella
regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione
civile”;
- OPCM 3913 del 22..12.2010 “Ulteriori
interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella
regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione
civile”;
- OPCM 3923 del 18.02.2011 “Ulteriori
interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella
regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
- OPCM 3940 del 17.05.2011 “Ulteriori
interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella
regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione
civile”;
- OPCM 3942 del 20.05.2011 “Ulteriori
interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella
regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione
civile”;
- OPCM 3945 del 20.05.2011 “Ulteriori
interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella
regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione
civile”;
- OPCM 4014 del 14.03.2012 “Ulteriori
interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella
regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
VISTA la Direttiva 2008/98/Ce
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008, relativa ai rifiuti, che
abroga alcune precedenti direttive;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152., avente per oggetto: “Norme in
materia ambientale” e s.m.i. ed in particolare l’art. 196 del D.L.gs.
03.04.2006, n. 152 e s.m.i., relativo alle competenze
attribuite alle Regioni;
VISTO l’art. 208, comma
11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
che prevede: “le garanzie finanziarie richieste .. omissis .. devono essere
presentate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto,
le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase
successiva alla chiusura,dovranno essere prestate conformemente a quanto
disposto dall’art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;
VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei
rifiuti” e s.m.i., ed in particolare l’art. 48 che
prevede che la Giunta Regionale definisce entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, i criteri e i parametri per la determinazione
delle garanzie finanziarie che l’interessato è tenuto a fornire per ottenere
l’autorizzazione all’esercizio di un impianto per lo smaltimento e/o recupero
dei rifiuti;
RICHIAMATA la DGR n.
790 del 03.08.2007 “Garanzie finanziarie previste per le ì operazioni di
smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti
contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R.
n. 132 del 22.02.2006 “, con la quale si adempiuto alle disposizioni di cui
all’art. 48 della L.R. 45/07 e s.m.i.
e che, con il presente atto, si intende modificare, come di seguito;
RICHIAMATA la DGR n.
808 del 31.12.2009, che ha modificato alcune disposizioni di cui all’Allegato A
della DGR n. 790 del 3.08.2007;
RILEVATO che la
gestione dei materiali e dei rifiuti derivanti dai crolli e dalle demolizioni
degli edifici, nonché dei rifiuti inerti da C&D,
derivanti da interventi di interventi edilizi di manutenzione,
ristrutturazione, costituisce ancora un elemento di criticità ambientale che
deve essere affrontata e risolta con iniziative efficaci ed economiche, con
l’organizzazione di una rete integrata di impianti di smaltimento e/o recupero,
con il massimo coordinamento delle istituzioni pubbliche ed il coinvolgimento
delle Associazioni di categoria interessate, anche al fine di limitare il più
possibile, fenomeni di abbandono e smaltimento abusivo dei materiali e dei
rifiuti;
CONSIDERATO che si
rende opportuno adeguare le vigenti disposizioni di cui alla DGR n. 790/2007 e s.m.i., al fine di prevedere una ulteriore specifica
operazione di gestione dei rifiuti non pericolosi riferita all’operazione R13,
da parte di Enti pubblici e collegata esclusivamente agli eventi del sisma
Abruzzo del 6 aprile 2009, da inserire nell’Allegato E alla stessa DGR n.
790/2007, aggiungendo un0operazione di gestione dei rifiuti che non era
possibile contemplare alla data di approvazione della DGR n. 790/2007 e,
comunque, collegata ad impianti pubblici necessari al raggiungimento di
obiettivi di risanamento dei territori interessati;
DATO ATTO che ai sensi
dell’art. 1, comma 2) dell’OPCM n. 3767 del 13.05.2009, i Comuni hanno avuto la
possibilità di individuare dei siti da adibire a deposito temporaneo e
selezione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché
quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma;
EVIDENZIATO che ai
sensi dell’art.1, commi 1 e 2 dell’OPCM n. 4014 del 23.03.2012, i Comuni
possono organizzare i suddetti siti da adibire a deposito temporaneo per il
conferimento dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati,
dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti,
effettuati su incarico della pubblica amministrazione, raggruppati in categorie
omogenee ed identificati con il corrispondenti codice CER ovvero, qualora non
raggruppabili per categorie omogenee ed identificabili con il corrispettivo
CER, identificati con il CER 20 03 99, limitatamente alla fase di raccolta e
trasporto degli stessi;
DATO ATTO che i
suddetti siti di deposito temporaneo sono funzionali ad una corretta gestione
dei rifiuti di cui ai precedenti commi 1 e 2 dell’art. 1 dell’OPCM n.
4014/2012, al fine di rendere funzionale, efficace, economica e tracciabile la
filiera del riciclo e recupero degli stessi;
EVIDENZIATO che, al
fine di organizzare la corretta gestione dei suddetti siti di deposito
temporaneo ed inquadrare l’attività secondo schemi organizzativi e funzionali
allineati alle disposizioni normative vigenti
in materia, nonché organizzare il flusso dei rifiuti conferibili secondo
le reali esigenze dei Comuni e degli operatori pubblici/privati presenti nel
territorio, i gestori pubblici dei suddetti siti di deposito temporaneo possono
convertire la gestione degli stessi secondo le disposizioni di cui all’art. 2,
comma 6), lett. c) dell’OPCM n. 4014 del 23.03.2012, ovvero ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
RITENUTO che in merito
alle disposizioni di cui alla DGR n. 790 del 03.08.07, in adempimento all’art.
48 della L.R. 45/07 e s.m.i.,
occorre introdurre alcune modifiche ed integrazioni alle stesse, in riferimento
agli importi delle garanzie finanziarie che devono prestare i siti pubblici
autorizzati alla messa in riserva dei rifiuti (op. R13)di rifiuti non
pericolosi, autorizzati ai sensi dell’art. 2, comma 6, lett. c) dell’OPCM n.
4014/2012 ovvero ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., precedentemente individuati dai
Comuni come siti di deposito temporaneo, ai sensi dell’art. 1, comma 2
dell’OPCM n. 3767 del 13.05.2009;
EVIDENZIATO infatti,
che nei suddetti siti possono essere conferiti:
- rifiuti che comportano un minimo
impatto ambientale in quanto gli stessi sono selezionati all’origine nei siti
di crollo, demolizione e selezione con la separazione di eventuali rifiuti pericolosi
(es. amianto) e successivamente trasportati verso i siti individuati dai
Comuni;
- rifiuti rientranti per l’intero ciclo
di gestione (es. demolizione selettiva, trasporto e conferimento), nella sfera
dei finanziamenti a carico della Pubblica Amministrazione;
RITENUTO, pertanto,
nell’ottica di una gestione efficace, economica e nell’interesse pubblico, di
dover modificare ed integrare l’Allegato E alla DGR n. 790 del 03.08.2007,
contenente “Valori e parametri di riferimento per la determinazione delle
garanzie finanziarie”,al fine di individuare gli importi delle garanzie
finanziarie da prestare per gli impianti pubblici di messa in riserva dei
rifiuti non pericolosi prodotti nei siti di crollo demolizione e selezione dei
rifiuti, posti nelle aree del “cratere”, individuati a seguito del sisma del 6
aprile 2009, adeguando per gli stessi gli importi delle garanzie a copertura
dei reali danni alla salute dei cittadini e/o dell’ambiente derivanti dalla
gestione degli impianti in argomento;
RITENUTO pertanto, con
il presente provvedimento di modificare ed integrare l’Allegato E alla DGR n.
790 del 03.08.2007, avente per oggetto: “Valori e parametri di riferimento per
la determinazione delle garanzie finanziarie”,limitatamente alle operazioni R13
– Messa in riserva, aggiungendo gli importi riferiti agli impianti pubblici di
messa in riserva (R13) dei rifiuti non pericolosi derivanti dai siti di crollo,
demolizione e selezione, posti nelle aree del “cratere”, autorizzati ai sensi
dell’art. 2, comma 6, lett. c) dell’OPCM n. 4014 del 23.03.2012, ovvero ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., precedentemente individuati dai Comuni come siti di
deposito temporaneo ai sensi dell’art. 1, comma 2 dell’OPCM n. 3767 del
13.05.2009, come segue:
Nuovo
prospetto riferito alle Op. R13 Messa in riserva - Allegato E della DGR n.
790/2007.
OPERAZIONI
DI SMALTIMENTO |
IMPORTI
GARANZIE |
IMPORTO
GARANZIA MINIMA |
|
Messa in riserva (Op. R13) |
Rifiuti pericolosi |
Capacità
massima istantanea di stoccaggio X 210,00 €/ton. |
21.000,00€ |
Rifiuti non pericolosi |
Capacità
massima istantanea di stoccaggio
X 98,00 €/ton. |
14.000,00€ |
|
Messa in riserva (Op. R13) Sitidi
cui alle OO.PP.CC.MM n. 3767/2009 e 4014/2012 |
Rifiuti non pericolosi |
Capacità
massima istantanea di stoccaggio X
10,00 €/ton. |
14.000,00€ |
RITENUTO di accogliere
la modifica all’Allegato E alla DGR n. 790 del 03.08.07, contenente: “Valori e parametri
di riferimento per la determinazione delle garanzie finanziarie”;
DATO ATTO altresì, che
il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha reso l’attestazione
di cui al punto 7. della DGR n. 113 del 27.02.2012, debitamente firmata e
riportata in calce al dispositivo del presente atto;
DATO ATTO del parere
favorevole espresso dal Direttore dell’Area Affari della Presidenza, Politiche
Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente,
Energia,in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura
seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;
UDITA la relazione del
Componente la Giunta preposto alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche
Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente,
Energia;
VISTI
il D.Lgs. 152/06 e
s.m.i.;
la L.R.
45/07 e s.m.i.
RICHIAMATA la legge
n.241/90 es.m.i. recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
VISTA la L.R. n. 77 del 14.9.99 recante: “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
a voti unanimi espressi
nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni
espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte,
1) di modificare ed integrare, per le
motivazioni riportate in premessa, l’Allegato E della DGR n. 790 del 03.08.2007
contenente: “Valori e parametri di riferimento per la determinazione delle
garanzie finanziarie”, limitatamente alle operazioni R13 – Messa in riserva,
aggiungendo gli importi riferiti agli impianti pubblici di messa in riserva
(Op. R13) dei rifiuti non pericolosi derivanti dai siti di crollo demolizione e
selezione dei rifiuti, posti nelle aree del “cratere”, individuati dai Comuni
come siti di deposito temporaneo ai sensi dell’art. 1, comma 2 dell’OPCM n.
3767 del 13.05.2009, a seguito del sisma del 6 aprile 2009 ed autorizzati ai
sensi dell’art. 2, comma 6, lett. c) dell’OPCM n. 4014 del 23.03.2012, ovvero
ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come segue:
Nuovo
prospetto riferito alle Op. R13 Messa in riserva - Allegato E della DGR n.
790/2007.
OPERAZIONI
DI SMALTIMENTO |
IMPORTI
GARANZIE |
IMPORTO
GARANZIA MINIMA |
|
Messa in riserva (Op. R13) |
Rifiuti pericolosi |
Capacità
massima istantanea di stoccaggio
X 210,00 €/ton. |
21.000,00€ |
Rifiuti non pericolosi |
Capacità
massima istantanea di stoccaggio X 98,00 €/ton. |
14.000,00€ |
|
Messa in riserva (Op. R13) Siti di cui alle OO.PP.CC.MM n. 3767/2009 e 4014/2012 |
Rifiuti non pericolosi |
Capacità
massima istantanea di stoccaggioX 10,00 €/ton. |
14.000,00€ |
2) di incaricare il competente Servizio
Gestione Rifiuti all’adozione dei necessari e connessi adempimenti
tecnico-amministrativi, collegati all’attuazione del presente atto;
3) di trasmettere il presente
provvedimento agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, alle Province di
Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ARTA – Direzione Centrale, all’Albo
Gestori Ambientali c/o la C.C.I.A.A. di L’Aquila ed alle Associazioni di
categoria interessate;
4) di disporre la pubblicazione integrale
della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione
Rifiuti e Bonifiche.
Il Direttore regionale
dell’Area Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ai sensi della DGRn. 113 del 27.02.2012,
ATTESTA
che il presente
provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per
il corrente esercizio finanziario.
IL
DIRETTORE
Arch.
Antonio Sorgi