IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. Il rinnovo e la voltura della
concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dal
01.11.202 per uso di seminativo “a favore della Sig.ra CARAFA Silvana nata a
Lanciano (CH) il 27.10.1966 ed ivi residente in Via G. Mameli 29/B, a corpo e
non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto
5), della superficie di mq. 330 circa della zona del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla
planimetria generale delle concessioni con il numero 107, la suddetta
concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area
tratturale verrà trasferita al patrimonio del
medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l’ammontare del canone annuo dovuto
quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in
premessa, ammonta ad euro €. 10,00;
3. le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria
il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione,
allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/302119 del
03.12.2013, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima.
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto
precedente, di evidenziare all’attenzione del privato concessionario che
l’utilizzo dell’area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte
le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004,
in particolare :
- obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
- divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni
agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che
ne sia la causa o la destinazione.
- immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. la esecutività della presente concessione
è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di
Lanciano n. RA/302119 del 03.12.2013 da parte del concessionario, nonché di
quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs.
42/2004;
7. di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A..
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita