IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. Il rinnovo e la voltura della
concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dal
01.11.2013 per uso di seminativo “a favore del Sig. NASUTI Camillo nato a Guardiagrele (CH) il 23.04.1972 e residente a Rocca San
Giovanni (CH) in C/da Calcagna 62, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza
delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 300
circa della zona del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH)
distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 558(b, la
suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune
qualora l’area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l’ammontare del canone annuo dovuto
quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in
premessa, ammonta ad euro €. 10,00;
3. le anzidettesomme
dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c
postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul
Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria
il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione,
allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/7978 del 10.01.2014,
per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al
rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione
medesima.
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto
precedente, di evidenziare all’attenzione del privato concessionario che
l’utilizzo dell’area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004, in particolare:
- obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
- divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni
agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che
ne sia la causa o la destinazione.
- immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell’UTA di
Ortona e di Lanciano n. RA/7978 del 10.01.2014 da parte del concessionario,
nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs.
42/2004;
7. di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A..
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita