IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. Il rinnovo della concessione precaria
per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dal 01.11.2013 per uso di
oliveto e accesso brecciato “ a favore del Sig.
ROMANELLI Luigi nato a Torino Di Sangro (CH) il
01.10.1942 ed ivi residente in C/da Suvaro 2, a corpo
e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto
5), della superficie di mq. 2.225 circa della zona del Tratturo L’Aquila –
Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta
sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 116, la suddetta
concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area
tratturale verrà trasferita al patrimonio del
medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l’ammontare del canone annuo dovuto
quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e
della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 67,80;
3. le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria
il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione,
allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/7978 del 10.01.2014,
per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al
rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione
medesima.
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto
precedente, di evidenziare all’attenzione del privato concessionario che
l’utilizzo dell’area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004, in particolare:
- obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
- divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni
agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che
ne sia la causa o la destinazione.
- immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell’UTA di
Ortona e di Lanciano n. RA/7978 del 10.01.2014 da parte del concessionario,
nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs.
42/2004;
7. di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A..
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita