IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. Il rinnovo della concessione precaria
per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dal 01.11.2013 per uso di
colture da tubero e orticole “ a favore della Sig.ra GIAMBERARDINO Maria nata a
Collarmele (AQ) il 28.12.1928 ed ivi residente in Via
Valeria 29, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui
al successivo punto 5), della superficie di mq. 980 circa della zona del
Tratturo Celano – Foggia in Comune di Collarmele (AQ)
distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 43, la
suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune
qualora l’area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l’ammontare del canone annuo dovuto
quale corrispettivo della concessione, ai della Legge 203/82 di cui in
premessa, ammonta ad euro €. 2,78;
3. le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’Agricoltura di L’Aquila di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo
n. RA/299851 del 02.12.2013, per l’espletamento di tutti gli adempimenti
connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni
che disciplinano la concessione medesima.
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’Agricoltura di L’Aquila, in sede della notifica di cui al
punto precedente, di evidenziare all’attenzione del privato concessionario che
l’utilizzo dell’area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004, in particolare :
- obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
- divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni
agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che
ne sia la causa o la destinazione.
- immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L’Aquila n. RA/299851 del 02.12.2013 da parte
del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente Determinazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A..
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita