IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall ‘01.11.2012 per
uso di seminativo “ a favore della Sig.ra
LA FARCIOLA Venturina nata a
Lanciano (CH) il 07.03.1953 ed ivi
residente in C/da Villa Andreoli 333; a corpo e non a misura e sotto l’osservanza
delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq.
1.232 circa delle zone del Tratturo
Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle
concessioni con i numeri 89 e 90/a, la suddetta concessione rientrerà nelle
competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art.
5);
2. l’ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 18,90;
3. le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’Agricoltura di
Chieti di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/302119
del 03.12.2013; per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi
all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che
disciplinano la concessione medesima;
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’Agricoltura di Chieti,
in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare
all’attenzione del privato concessionario che l’utilizzo dell’area di cui alla
concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del
citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
- obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .
- divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni
agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che
ne sia la causa o la destinazione .
- immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/302119
del 03.12.2013 da parte del
concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita