PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTO DI PROMULGAZIONE

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 15/7 del 16.12.2014

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2014, N. 51

Modifiche alle leggi regionali 143/1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), 35/2014 in materia di convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, 8/2014 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016) e interventi per le emergenze di viabilità regionale

Art. 1

(Modifiche alla L.R. 143/1997)

1.         Al comma 5 dell’articolo 15 ter, al comma 5 dell'articolo 15 quinquies, al comma 2 dell’articolo 15 sexies, al comma 1 dell’articolo 15 septies, al comma 1 dell’articolo 15 opties della L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) dopo le parole "di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008", ovunque compaiano, sono aggiunte le parole "nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore dell’articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009).".

Art. 2

(Norma di invarianza finanziaria)

1.         L’articolo 1 della presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. La copertura finanziaria è assicurata mediante gli stanziamenti previsti nella L.R. 143/1997.

Art. 3

(Modifiche alla L.R. 35/2014)

1.         Il comma 9 dell’articolo 31 della legge regionale 26 agosto 2014, n. 35 (Modifiche alla L.R. 77/1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", alla L.R. 9/2000 "Istituzione dell’Avvocatura regionale", alla L.R. 18/2001 "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", alla L.R. 4/2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali", parziale abrogazione della L.R. 17/2001 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale" e ulteriori disposizioni urgenti) è sostituito con il seguente comma:

"9.        I maggiori oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato di cui all’art. 8 della L.R. 10 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo), sono corrisposti dalla Direzione regionale competente in materia di Politiche Agricole mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 07.01.002 – 111417, di nuova istituzione, denominato "Oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato.".

2.         Dopo il comma 10 dell'art. 31 della L.R. 35/2014 è inserito il seguente comma:

"10 bis All’elenco dei capitoli di spesa per aperture di credito a favore dei funzionari delegati (Art. 37, L.R. 25.3.2002, n. 3) allegato al bilancio di previsione corrente è inserito il capitolo di spesa 07.01.002 - 111417, articolo 1, denominato "Oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato", per un importo in termini di competenza pari a Euro 250.000,00.".

Art. 4

(Interventi per le emergenze di viabilità regionale)

1.         La Regione interviene finanziariamente a supporto delle emergenze per la viabilità affrontate dalle Province a seguito di precipitazioni nevose.

2.         La Giunta regionale definisce i criteri di erogazione delle risorse di cui alla presente norma.

3.         L’onere finanziario quantificato per l’anno 2014 in Euro 100.000,00, trova copertura con lo stanziamento del capitolo di spesa, di nuova istituzione, 06.01.007 - 171401, denominato "Intervento regionale a favore delle Province per emergenze nella viabilità conseguenti a precipitazioni nevose".

Art. 5

(Modifiche alla L.R. 8/2014)

1.         Al bilancio di previsione di cui alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016" sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, riportate nel prospetto di variazione "Prospetto A" allegato alla presente legge.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 29 Dicembre 2014

 

IL PRESIDENTE

Luciano D’Alfonso

 

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TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 29 DICEMBRE 2014, n. 51

"Modifiche alle leggi regionali 143/1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), 35/2014 in materia di convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, 8/2014 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016) e interventi per le emergenze di viabilità regionale"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1997, N. 143

Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.

Art. 15-ter

(Unioni Montane)

 

1.         Fermo rimanendo l'obbligo di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 entro il termine ivi previsto, i Comuni appartenenti a Comunità Montane trasmettono alla Regione, entro il termine perentorio del 15 settembre 2013, deliberazioni di identico contenuto, adottate dai Consigli Comunali ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, con le quali costituiscono una o più Unioni di Comuni montani, ovvero Unioni Montane, o ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, con cui hanno stipulato apposite convenzioni, nel rispetto della normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali omogenee e le soglie demografiche minime per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali.

2.         Alla "Unione Montana" possono aderire i Comuni montani che ne facciano richiesta.

3.         Ciascun Comune montano può aderire ad una sola Unione.

4.         L'"Unione Montana" può esercitare, nel rispetto delle norme vigenti, anche le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione e in attuazione delle leggi in favore dei territori montani.

5.         I Comuni, con la medesima deliberazione di cui al comma 1, stabiliscono la data entro cui saranno insediati gli organi dell'Unione. L'insediamento dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2013. Stabiliscono altresì di assumere in capo all'"Unione Montana" la gestione delle funzioni e dei servizi svolti dalla Comunità Montana di appartenenza e di assumere conseguentemente alle proprie dipendenze personale dipendente di Comunità Montane, titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008 nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore dell’articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009).

6.         L' Unione Montana di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2013, trasmette al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente in materia di Enti Locali copia dell'atto costitutivo e dello Statuto approvati.

7.         Per l'assunzione del personale di cui al comma 5, i Comuni beneficiano delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15-sexies, comma 2. Al personale delle Comunità Montane che i Comuni non hanno previsto di assumere alle proprie dipendenze si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-quinquies.

8.         Nelle more dell'insediamento degli organi dell'Unione Montana e della definizione del trasferimento del personale, come previsto dal comma 5, i Comuni possono avvalersi del personale medesimo, anche a tempo pieno, mediante convenzione a titolo gratuito con la Comunità Montana.

Art. 15-quinquies

(Soppressione e liquidazione di Comunità Montane per mancata costituzione di Unioni Montane)

1.         Decorso inutilmente il termine perentorio di cui all'articolo 15-ter, comma 1, il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio Decreto la soppressione delle relative Comunità Montane e nomina un Commissario liquidatore per ciascuna di esse.

2.         La soppressione della Comunità Montana e la nomina di un Commissario liquidatore sono disposte dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto anche nel caso in cui l'Unione Montana di cui all'articolo 15-ter, comma 1, risulti non conforme alla normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali ed omogenee e le soglie demografiche minime per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali.

3.         Per l'incarico di Commissario non viene attribuito alcun compenso.

4.         Dalla data di assunzione dell'incarico da parte del Commissario gli Organi della Comunità Montana decadono dalle loro funzioni ed i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

5.         Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati i compiti e le funzioni del Commissario necessari per la definizione dei rapporti successori, ivi compresi quelli relativi al personale delle Comunità Montane soppresse titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008 nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore dell’articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009).

6.         Il Commissario, nello svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti, fa capo alle Direzioni della Giunta regionale competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, seguendone gli indirizzi. Il Commissario relaziona alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di riforme istituzionali e di enti locali.

7.         Entro 60 giorni dall'insediamento, ciascun commissario liquidatore propone, alle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro, un piano di liquidazione della Comunità Montana soppressa e di ricollocazione del personale di cui al comma 5, secondo le vigenti disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare degli articoli 30 e 33 dello stesso, espletando le relative procedure.

8.         Ove il Commissario non adempia nel termine di cui al comma 7, provvede la Giunta regionale per il tramite delle Direzioni regionali ivi indicate.

9.         Il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto su proposta delle Direzioni regionali di cui al comma 6, il piano di liquidazione e di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità Montana soppressa e ne dichiara l'estinzione.

Art. 15-sexies

(Sostegno finanziario alla costituzione di Unioni Montane ed alla ricollocazione del personale delle comunità montane soppresse)

1.         La Giunta regionale assicura, con appositi stanziamenti di bilancio, alle Unioni Montane di cui alla presente legge, quote premiali delle risorse finanziarie destinate all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, tenendo conto:

a)         del numero di dipendenti delle Comunità Montane assunti dai Comuni partecipanti all'Unione e destinati all'esercizio delle funzioni alla medesima affidate;

b)         della popolazione dell'Unione;

c)         del numero di Comuni dell'Unione;

d)         della densità abitativa del territorio dell'Unione.

2.         La Giunta regionale destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per tre anni risorse finanziarie in favore degli enti locali e delle Unioni che assumono alle proprie dipendenze personale delle Comunità Montane, interessate dal processo di riordino istituzionale della presente legge, titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008 nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore dell’articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009).

3.         La Giunta regionale individua entro il 31 marzo 2013 i criteri per la concessione delle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2.

Art. 15-septies

(Agevolazioni in materia di patto di stabilità)

1.         Gli enti locali e le Unioni che, nell'ambito del processo di riordino istituzionale di cui alla presente legge, assumono nei propri organici personale delle Comunità Montane soppresse titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008 nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore dell’articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009), beneficiano prioritariamente delle attribuzioni di spazi finanziari del patto di stabilità operate dalla Regione ai sensi dell'articolo 1, commi da 138 a 145 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2.         La Giunta regionale stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di patto di stabilità.

Art. 15-octies

(Disposizioni finali)

1. Il personale dipendente delle Comunità Montane estinte, titolare del rapporto di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008 nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore dell’articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009), non ricollocato presso altri enti al termine delle procedure di cui all'articolo 15-quater, comma 7 e all'articolo 15-quinquies, comma 7, viene, per il tramite della Direzione Risorse Umane e strumentali, ricollocato presso il Consiglio regionale o presso la Giunta regionale, o, in subordine, presso enti, aziende, agenzie, dipendenti della Regione Abruzzo, nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore.

LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 2014, N. 35

Modifiche alla L.R. 77/1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", alla L.R. 9/2000 "Istituzione dell’Avvocatura regionale", alla L.R. 18/2001 "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", alla L.R. 4/2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali", parziale abrogazione della L.R. 17/2001 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale" e ulteriori disposizioni urgenti.

Art. 31

(Disposizioni urgenti: modifiche alle leggi regionali 7/2014, 8/2014 e 17/2014; interventi per il complesso immobiliare "Ex Cofa" e per la Convenzione con il Corpo forestale dello Stato)

1.         La "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno", di cui all'"Allegato 2" dell'art. 2 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 7, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)", è sostituita dalla "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno" di cui all'"Allegato 2" della presente legge."

2.         Al fine di consentire l'erogazione di indennità pregresse al personale di cui alla L.R. 9 maggio 2001, n. 17 rimaste non corrisposte, la Giunta regionale è autorizzata, se dovuta, a disporre la relativa erogazione mediante utilizzo dello stanziamento del capitolo di spesa 02.01.005 - 11215, denominato "Spesa per il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale", iscritto sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, nei limiti dell'importo massimo di Euro 185.000,00.

3.         La Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto degli strumenti urbanistici della Città di Pescara vigenti, a predisporre interventi urgenti per la valorizzazione degli spazi del complesso immobiliare "Ex Cofa" di Pescara di proprietà della Regione Abruzzo, attraverso la demolizione dei manufatti decadenti nel rispetto delle procedure di legge. Per la finalità è autorizzato un intervento di spesa pari a Euro 930.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo di spesa 02.02.002 - 12101, denominato "Spese per nuove opere e ristrutturazioni degli immobili regionali" del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

4.         Per l'esercizio finanziario 2014, le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. 112/1998 sono destinate per l'importo di Euro 930.000,00 al finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria urgente di cui al comma 3.

5.         Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a)         lo stanziamento del capitolo di spesa 05.02.012 - 152108, denominato "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico" è ridotto di Euro 930.000,00;

b)         lo stanziamento del capitolo di spesa 02.02.002 - 12101, denominato "Spese per nuove opere e ristrutturazioni degli immobili regionali" è incrementato di Euro 930.000,00.

6.         L'art. 6 della L.R. 17 aprile 2014, n. 17 (Disposizioni per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7) è abrogato.

7.         L'art. 9 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)" è abrogato.

8.         Al bilancio di previsione di cui alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 8 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016" sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, riportate nel prospetto di variazione "Prospetto A" allegato alla presente legge.

9.         I maggiori oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato di cui all’art. 8 della L.R. 10 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo), sono corrisposti dalla Direzione regionale competente in materia di Politiche Agricole mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 07.01.002 – 111417, di nuova istituzione, denominato "Oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato".

10.       Agli oneri derivanti dal comma 9, valutati in euro 250.000,00, si provvede introducendo le seguenti modifiche per competenza e cassa del bilancio per il corrente esercizio finanziario:

a)         UPB 07.01.002 Cap. 111417.1 "Oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato" - in aumento € 250.000,00;

b)         UPB 01.01.002 Cap. 11623 dell'entrata denominato "Tassa per l'abilitazione alla ricerca dei tartufi" - in aumento € 50.000,00;

c)         UPB 03.04.001 Cap. 31102 dell'entrata denominato "Entrate derivanti da introiti per attività vivaistico forestale" - in aumento € 50.000,00;

d)         UPB 07.01.002 Cap. 111404 "Interventi per la raccolta e la commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" - in diminuzione € 70.000,00;

e)         UPB 07.01.002 Cap. 291419 "Interventi per la protezione della flora L.R. 11.9.1979, n. 45 e successive modifiche" - in diminuzione € 20.000,00;

f)          UPB 07.02.009 Cap. 102419 "Fondo per le emergenze zootecniche e sanitarie della Regione Abruzzo" - in diminuzione € 60.000,00.

10-bis All’elenco dei capitoli di spesa per aperture di credito a favore dei funzionari delegati (Art. 37, L.R. 25.3.2002, n. 3) allegato al bilancio di previsione corrente è inserito il capitolo di spesa 07.01.002 - 111417, articolo 1, denominato "Oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato", per un importo in termini di competenza pari a Euro 250.000,00.

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Articolo 27

(Modifiche alla L.R. 27 giugno 2008, n. 10)

1.         Al comma 6 dell’art. 20 della L.R. 27 giugno 2008, n. 10 recante “Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali” le parole: “ed i rapporti con lavoratori rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alle Leggi n. 296/2006 e n. 244/2007” sono soppresse.

2.         Al comma 5 dell’art. 21 della L.R. 27 giugno 2008, n. 10 le parole: “ed i rapporti con lavoratori rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alle Leggi n. 296/2006 e n. 244/2007” sono soppresse;

3.         Il comma 6 dell’art. 21 della L.R. 27 giugno 2008, n. 10, è abrogato.

Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 8

(Corpo forestale dello Stato)

1.         Il Corpo forestale dello Stato collabora con la Regione Abruzzo secondo le modalità definite da apposita Convenzione tra le suddette amministrazioni.

2.         La Convenzione specifica i campi di applicazione, le mansioni ed i compiti che la Regione conferisce al Corpo Forestale dello Stato nonché gli oneri della stessa.

 

Segue allegato

Allegato alla L.R. n.51