PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
ATTO DI PROMULGAZIONE
VISTO
l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22
novembre 1999 n. 1;
VISTI
gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;
VISTO
il verbale del Consiglio Regionale n. 15/7 del 16.12.2014
PROMULGA
LEGGE
REGIONALE 29 DICEMBRE 2014, N. 51
Modifiche
alle leggi regionali 143/1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei
Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi
comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), 35/2014 in materia di
convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, 8/2014 (Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016) e
interventi per le emergenze di viabilità regionale
Art. 1
(Modifiche alla L.R. 143/1997)
1. Al comma 5 dell’articolo 15 ter, al
comma 5 dell'articolo 15 quinquies, al comma 2 dell’articolo 15 sexies, al
comma 1 dell’articolo 15 septies, al comma 1 dell’articolo 15 opties della L.R.
17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni:
Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali.
Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) dopo le parole "di cui al
vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008", ovunque compaiano, sono
aggiunte le parole "nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle
procedure di stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)), avviate prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2008 e concluse prima
dell'entrata in vigore dell’articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e
pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale
2009).".
Art. 2
(Norma di invarianza finanziaria)
1. L’articolo 1 della presente legge non
comporta ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. La
copertura finanziaria è assicurata mediante gli stanziamenti previsti nella
L.R. 143/1997.
Art. 3
(Modifiche alla L.R. 35/2014)
1. Il comma 9 dell’articolo 31 della legge
regionale 26 agosto 2014, n. 35 (Modifiche alla L.R. 77/1999 "Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo",
alla L.R. 9/2000 "Istituzione dell’Avvocatura regionale", alla L.R.
18/2001 "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e
organizzazione", alla L.R. 4/2009 "Principi generali in materia di
riordino degli Enti regionali", parziale abrogazione della L.R. 17/2001
"Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture
amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale" e
ulteriori disposizioni urgenti) è sostituito con il seguente comma:
"9. I maggiori oneri derivanti dalla
Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato di cui all’art. 8 della L.R. 10
gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle
foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo), sono
corrisposti dalla Direzione regionale competente in materia di Politiche
Agricole mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 07.01.002 –
111417, di nuova istituzione, denominato "Oneri derivanti dalla
Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato.".
2. Dopo il comma 10 dell'art. 31 della
L.R. 35/2014 è inserito il seguente comma:
"10
bis All’elenco dei capitoli di spesa per
aperture di credito a favore dei funzionari delegati (Art.
Art. 4
(Interventi per le emergenze di viabilità
regionale)
1.
2.
3. L’onere finanziario quantificato per
l’anno
Art. 5
(Modifiche alla L.R. 8/2014)
1. Al bilancio di previsione di cui alla
legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8, recante "Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016" sono
apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, riportate nel
prospetto di variazione "Prospetto A" allegato alla presente legge.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo in versione telematica.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 29 Dicembre 2014
IL PRESIDENTE
Luciano D’Alfonso
****************
TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON
"Modifiche alle leggi regionali 143/1997 (Norme in
materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni,
delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni
e Fusioni), 35/2014 in materia di convenzioni con il Corpo Forestale dello
Stato, 8/2014 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 -
Bilancio pluriennale 2014 - 2016) e interventi per le emergenze di viabilità
regionale"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati
"Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un
accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE
REGIONALE 17 DICEMBRE 1997, N. 143
Norme
in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni,
delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni
e Fusioni.
Art. 15-ter
(Unioni Montane)
1. Fermo rimanendo l'obbligo di adempiere
alle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.L. 95/2012 convertito nella
Legge 135/2012 entro il termine ivi previsto, i Comuni appartenenti a Comunità
Montane trasmettono alla Regione, entro il termine perentorio del 15 settembre
2013, deliberazioni di identico contenuto, adottate dai Consigli Comunali ai
sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, con le quali costituiscono una o
più Unioni di Comuni montani, ovvero Unioni Montane, o ai sensi dell'articolo
30 del D.Lgs. 267/2000, con cui hanno stipulato apposite convenzioni, nel
rispetto della normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni
territoriali omogenee e le soglie demografiche minime per l'esercizio in forma
associata delle funzioni fondamentali.
2. Alla "Unione Montana" possono
aderire i Comuni montani che ne facciano richiesta.
3. Ciascun Comune montano può aderire ad
una sola Unione.
4. L'"Unione Montana" può
esercitare, nel rispetto delle norme vigenti, anche le specifiche competenze di
tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44,
comma 2, della Costituzione e in attuazione delle leggi in favore dei territori
montani.
5. I Comuni, con la medesima deliberazione
di cui al comma 1, stabiliscono la data entro cui saranno insediati gli organi
dell'Unione. L'insediamento dovrà avvenire entro e non oltre il termine
perentorio del 31 ottobre 2013. Stabiliscono altresì di assumere in capo
all'"Unione Montana" la gestione delle funzioni e dei servizi svolti
dalla Comunità Montana di appartenenza e di assumere conseguentemente alle
proprie dipendenze personale dipendente di Comunità Montane, titolare di
rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008
nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di
cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L.
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata
in vigore della L.R. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore
dell’articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per
la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione
Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009).
6. L' Unione Montana di cui al comma 1,
entro il termine perentorio del 31 ottobre 2013, trasmette al Presidente della
Giunta regionale e all'Assessore competente in materia di Enti Locali copia
dell'atto costitutivo e dello Statuto approvati.
7. Per l'assunzione del personale di cui
al comma 5, i Comuni beneficiano delle risorse finanziarie di cui all'articolo
15-sexies, comma 2. Al personale delle Comunità Montane che i Comuni non hanno
previsto di assumere alle proprie dipendenze si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 15-quinquies.
8. Nelle more dell'insediamento degli
organi dell'Unione Montana e della definizione del trasferimento del personale,
come previsto dal comma 5, i Comuni possono avvalersi del personale medesimo,
anche a tempo pieno, mediante convenzione a titolo gratuito con
Art. 15-quinquies
(Soppressione e liquidazione di Comunità
Montane per mancata costituzione di Unioni Montane)
1. Decorso inutilmente il termine
perentorio di cui all'articolo 15-ter, comma 1, il Presidente della Giunta
regionale dispone con proprio Decreto la soppressione delle relative Comunità
Montane e nomina un Commissario liquidatore per ciascuna di esse.
2. La soppressione della Comunità Montana
e la nomina di un Commissario liquidatore sono disposte dal Presidente della
Giunta regionale con proprio decreto anche nel caso in cui l'Unione Montana di
cui all'articolo 15-ter, comma 1, risulti non conforme alla normativa statale e
regionale che disciplina le dimensioni territoriali ed omogenee e le soglie
demografiche minime per l'esercizio in forma associata delle funzioni
fondamentali.
3. Per l'incarico di Commissario non viene
attribuito alcun compenso.
4. Dalla data di assunzione dell'incarico
da parte del Commissario gli Organi della Comunità Montana decadono dalle loro
funzioni ed i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
5. Con il Decreto del Presidente della
Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati i compiti e le
funzioni del Commissario necessari per la definizione dei rapporti successori,
ivi compresi quelli relativi al personale delle Comunità Montane soppresse
titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della
L.R. 10/2008 nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di
stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate
prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2008 e concluse prima dell'entrata
in vigore dell’articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 -
2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009).
6. Il Commissario, nello svolgimento delle
proprie funzioni e dei propri compiti, fa capo alle Direzioni della Giunta
regionale competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di
politiche del lavoro, seguendone gli indirizzi. Il Commissario relaziona alla
Direzione della Giunta regionale competente in materia di riforme istituzionali
e di enti locali.
7. Entro 60 giorni dall'insediamento,
ciascun commissario liquidatore propone, alle Direzioni regionali competenti in
materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro, un piano di
liquidazione della Comunità Montana soppressa e di ricollocazione del personale
di cui al comma 5, secondo le vigenti disposizioni del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e in particolare degli articoli 30 e 33 dello stesso,
espletando le relative procedure.
8. Ove il Commissario non adempia nel
termine di cui al comma 7, provvede
9. Il Presidente della Giunta regionale
approva con proprio decreto su proposta delle Direzioni regionali di cui al
comma 6, il piano di liquidazione e di successione nella titolarità del
patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a
ciascuna Comunità Montana soppressa e ne dichiara l'estinzione.
Art. 15-sexies
(Sostegno finanziario alla costituzione di
Unioni Montane ed alla ricollocazione del personale delle comunità montane
soppresse)
1.
a) del numero
di dipendenti delle Comunità Montane assunti dai Comuni partecipanti all'Unione
e destinati all'esercizio delle funzioni alla medesima affidate;
b) della
popolazione dell'Unione;
c) del numero
di Comuni dell'Unione;
d) della
densità abitativa del territorio dell'Unione.
2.
3.
Art. 15-septies
(Agevolazioni in materia di patto di
stabilità)
1. Gli enti locali e le Unioni che,
nell'ambito del processo di riordino istituzionale di cui alla presente legge,
assumono nei propri organici personale delle Comunità Montane soppresse
titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della
L.R. 10/2008 nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di
stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate
prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2008 e concluse prima dell'entrata
in vigore dell’articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 -
2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009), beneficiano
prioritariamente delle attribuzioni di spazi finanziari del patto di stabilità
operate dalla Regione ai sensi dell'articolo 1, commi da
2.
Art. 15-octies
(Disposizioni finali)
1. Il
personale dipendente delle Comunità Montane estinte, titolare del rapporto di
lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008 nonché di
rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla L.
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n.
244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata in vigore della
L.R. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore dell’articolo 27 della
L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge
Finanziaria Regionale 2009), non ricollocato presso altri enti al termine delle
procedure di cui all'articolo 15-quater, comma 7 e all'articolo 15-quinquies,
comma 7, viene, per il tramite della Direzione Risorse Umane e strumentali,
ricollocato presso il Consiglio regionale o presso
LEGGE
REGIONALE 26 AGOSTO 2014, N. 35
Modifiche
alla L.R. 77/1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo", alla L.R. 9/2000 "Istituzione dell’Avvocatura
regionale", alla L.R. 18/2001 "Consiglio regionale dell'Abruzzo,
autonomia e organizzazione", alla L.R. 4/2009 "Principi generali in
materia di riordino degli Enti regionali", parziale abrogazione della L.R.
17/2001 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle
strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta
regionale" e ulteriori disposizioni urgenti.
Art. 31
(Disposizioni urgenti: modifiche alle leggi
regionali 7/2014, 8/2014 e 17/2014; interventi per il complesso immobiliare
"Ex Cofa" e per
1. La "Tabella degli stanziamenti
continuativi e dei limiti d'impegno", di cui all'"Allegato 2"
dell'art. 2 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 7, recante "Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 -
2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)", è
sostituita dalla "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti
d'impegno" di cui all'"Allegato 2" della presente legge."
2. Al fine di consentire l'erogazione di
indennità pregresse al personale di cui alla L.R. 9 maggio 2001, n. 17 rimaste
non corrisposte,
3.
4. Per l'esercizio finanziario 2014, le
entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio
idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. 112/1998 sono destinate per l'importo di
Euro 930.000,00 al finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria
urgente di cui al comma 3.
5. Al bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di
competenza e di cassa:
a) lo
stanziamento del capitolo di spesa 05.02.012 - 152108, denominato
"Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e
idrogeologico" è ridotto di Euro 930.000,00;
b) lo
stanziamento del capitolo di spesa 02.02.002 - 12101, denominato "Spese
per nuove opere e ristrutturazioni degli immobili regionali" è
incrementato di Euro 930.000,00.
6. L'art. 6 della L.R. 17 aprile 2014, n.
17 (Disposizioni per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde
e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla L.R.
13 gennaio 2014, n. 7) è abrogato.
7. L'art. 9 della L.R. 13 gennaio 2014, n.
7 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale
2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale
2014)" è abrogato.
8. Al bilancio di previsione di cui alla
L.R. 13 gennaio 2014, n. 8 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016" sono apportate le
variazioni, in termini di competenza e di cassa, riportate nel prospetto di
variazione "Prospetto A" allegato alla presente legge.
9. I maggiori oneri derivanti dalla
Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato di cui all’art. 8 della L.R. 10
gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle
foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo), sono
corrisposti dalla Direzione regionale competente in materia di Politiche
Agricole mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 07.01.002 –
111417, di nuova istituzione, denominato "Oneri derivanti dalla
Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato".
10. Agli oneri derivanti dal comma 9,
valutati in euro 250.000,00, si provvede introducendo le seguenti modifiche per
competenza e cassa del bilancio per il corrente esercizio finanziario:
a) UPB
07.01.002 Cap. 111417.1 "Oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo
Forestale dello Stato" - in aumento € 250.000,00;
b) UPB
01.01.002 Cap. 11623 dell'entrata denominato "Tassa per l'abilitazione
alla ricerca dei tartufi" - in aumento € 50.000,00;
c) UPB
03.04.001 Cap. 31102 dell'entrata denominato "Entrate derivanti da
introiti per attività vivaistico forestale" - in aumento € 50.000,00;
d) UPB
07.01.002 Cap. 111404 "Interventi per la raccolta e la
commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" - in
diminuzione € 70.000,00;
e) UPB
07.01.002 Cap. 291419 "Interventi per la protezione della flora L.R.
11.9.1979, n. 45 e successive modifiche" - in diminuzione € 20.000,00;
f) UPB
07.02.009 Cap. 102419 "Fondo per le emergenze zootecniche e sanitarie
della Regione Abruzzo" - in diminuzione € 60.000,00.
10-bis
All’elenco dei capitoli di spesa per aperture di credito a favore dei
funzionari delegati (Art.
****************
Riferimenti
normativi
Il
testo dell'articolo 27 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 -
2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)), vigente alla
data della presente pubblicazione, è il seguente:
Articolo 27
(Modifiche alla L.R. 27 giugno 2008, n. 10)
1. Al comma 6 dell’art. 20 della L.R. 27
giugno 2008, n. 10 recante “Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e
modifiche a leggi regionali” le parole: “ed i rapporti con lavoratori
rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alle Leggi n. 296/2006 e
n. 244/2007” sono soppresse.
2. Al comma 5 dell’art. 21 della L.R. 27
giugno 2008, n. 10 le parole: “ed i rapporti con lavoratori rientranti nelle
procedure di stabilizzazione di cui alle Leggi n. 296/2006 e n. 244/2007” sono
soppresse;
3. Il comma 6 dell’art. 21 della L.R. 27
giugno 2008, n. 10, è abrogato.
Il
testo dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 2014, n. 3 (Legge
organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del
patrimonio arboreo della Regione Abruzzo), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art. 8
(Corpo forestale dello Stato)
1. Il Corpo forestale dello Stato
collabora con
2.
Segue allegato