PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

ATTO DI PROMULGAZIONE

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 15/6 del 16.12.2014

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2014, N. 50

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo)

Art. 1

(Modifiche all’art. 30 della L.R. 3/2014)

1.         Dopo il comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo) è aggiunto il seguente:

“7 bis. Per le attività di cui al comma 5 realizzate in assenza dell’autorizzazione di cui al medesimo comma 5, può essere richiesta autorizzazione a sanatoria, che è rilasciata quando le opere e le relative trasformazioni non abbiano pregiudicato né possano pregiudicare l’assetto idrogeologico delle aree interessate e siano state realizzate in conformità alla presente legge, al regolamento di cui all’articolo 5 e agli strumenti di pianificazione di cui al Titolo III, nonché ai vincoli esistenti ed alla pianificazione urbanistica e sovraordinata. Il rispetto delle predette condizioni deve essere attestato con apposita autocertificazione da parte del richiedente e del tecnico incaricato della redazione della progettazione esecutiva di cui al comma 7. L’autorizzazione a sanatoria è subordinata in ogni caso al pagamento delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge ed all’esecuzione dei lavori di consolidamento o adeguamento ove prescritti.”.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1.         Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 29 Dicembre 2014

 

IL PRESIDENTE

Luciano D’Alfonso

 

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TESTO

DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2014, N. 3

"Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo"

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 29 DICEMBRE 2014, n. 50

"Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2014, N. 3

Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo.

Art. 30

(Vincolo idrogeologico)

1.         Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sottoposti a vincolo idrogeologico tutti i terreni classificati come bosco ai sensi dell'articolo 3.

2.         Rimangono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni, anche aventi diversa destinazione d'uso, individuati a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

3.         Rimangono altresì confermati i vincoli disposti dalle norme nazionali e regionali in materia di difesa del suolo ed in materia di tutela dell'ambiente.

4.         Le Autorità di bacino presenti sul territorio regionale provvedono, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al riordino del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 56, comma 1, lett. n) del d.lgs 152/2006 nell'ambito della pianificazione di bacino.

5.         I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge sono sottoposti ad autorizzazione del dirigente di cui all'articolo 7, fatte salve le autorizzazioni, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati di competenza delle autorità competenti.

6.         L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero entro lo stesso termine è motivatamente negata quando gli interventi possono comportare pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione, grave turbamento del regime delle acque o sono in contrasto con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile e le soluzioni tecniche proposte non sono considerate idonee ad evitare con sufficiente certezza tale pericolo.

7.         L'autorizzazione non è necessaria per i movimenti di terra e di roccia relativi ad opere previste da piani di gestione silvopastorale approvati e vigenti, la cui realizzazione è comunque soggetta a comunicazione, corredata da progettazione esecutiva ove previsto, da inoltrarsi al Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, almeno trenta giorni prima dell'effettivo avvio dei lavori; entro tale termine il dirigente di cui all'articolo 7 può impartire motivate prescrizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori.

7-bis. Per le attività di cui al comma 5 realizzate in assenza dell’autorizzazione di cui al medesimo comma 5, può essere richiesta autorizzazione a sanatoria, che è rilasciata quando le opere e le relative trasformazioni non abbiano pregiudicato né possano pregiudicare l’assetto idrogeologico delle aree interessate e siano state realizzate in conformità alla presente legge, al regolamento di cui all’articolo 5 e agli strumenti di pianificazione di cui al Titolo III, nonché ai vincoli esistenti ed alla pianificazione urbanistica e sovraordinata. Il rispetto delle predette condizioni deve essere attestato con apposita autocertificazione da parte del richiedente e del tecnico incaricato della redazione della progettazione esecutiva di cui al comma 7. L’autorizzazione a sanatoria è subordinata in ogni caso al pagamento delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge ed all’esecuzione dei lavori di consolidamento o adeguamento ove prescritti.