PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
ATTO DI PROMULGAZIONE
VISTO
l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22
novembre 1999 n. 1;
VISTI
gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;
VISTO
il verbale del Consiglio Regionale n. 15/6 del 16.12.2014
PROMULGA
LEGGE
REGIONALE 29 DICEMBRE 2014, N. 50
Modifiche
alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela
e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della
Regione Abruzzo)
Art. 1
(Modifiche all’art. 30 della L.R. 3/2014)
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 30 della
legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e
valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della
Regione Abruzzo) è aggiunto il seguente:
“7
bis. Per le attività di cui al comma 5 realizzate in assenza
dell’autorizzazione di cui al medesimo comma 5, può essere richiesta
autorizzazione a sanatoria, che è rilasciata quando le opere e le relative
trasformazioni non abbiano pregiudicato né possano pregiudicare l’assetto
idrogeologico delle aree interessate e siano state realizzate in conformità
alla presente legge, al regolamento di cui all’articolo 5 e agli strumenti di
pianificazione di cui al Titolo III, nonché ai vincoli esistenti ed alla
pianificazione urbanistica e sovraordinata. Il
rispetto delle predette condizioni deve essere attestato con apposita
autocertificazione da parte del richiedente e del tecnico incaricato della
redazione della progettazione esecutiva di cui al comma 7. L’autorizzazione a
sanatoria è subordinata in ogni caso al pagamento delle sanzioni amministrative
di cui alla presente legge ed all’esecuzione dei lavori di consolidamento o
adeguamento ove prescritti.”.
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. Dalle disposizioni della presente legge
non derivano nuovi oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione
Abruzzo.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 29 Dicembre 2014
IL PRESIDENTE
Luciano D’Alfonso
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TESTO
DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO
2014, N. 3
"Legge organica in materia di tutela e
valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della
Regione Abruzzo"
COORDINATO
CON LA LEGGE REGIONALE DI
MODIFICA 29 DICEMBRE 2014, n. 50
"Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014,
n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei
pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione)
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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LEGGE
REGIONALE 4 GENNAIO 2014, N. 3
Legge
organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del
patrimonio arboreo della Regione Abruzzo.
Art. 30
(Vincolo idrogeologico)
1. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono sottoposti a vincolo idrogeologico tutti i terreni
classificati come bosco ai sensi dell'articolo 3.
2. Rimangono sottoposti a vincolo
idrogeologico i terreni, anche aventi diversa destinazione d'uso, individuati a
norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma
della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).
3. Rimangono altresì confermati i vincoli
disposti dalle norme nazionali e regionali in materia di difesa del suolo ed in
materia di tutela dell'ambiente.
4. Le Autorità di bacino presenti sul
territorio regionale provvedono, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, al riordino del vincolo idrogeologico di cui
all'articolo 56, comma 1, lett. n) del d.lgs 152/2006
nell'ambito della pianificazione di bacino.
5. I movimenti di terra e di roccia nei
boschi e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge sono sottoposti ad
autorizzazione del dirigente di cui all'articolo 7, fatte salve le
autorizzazioni, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati di competenza
delle autorità competenti.
6. L'autorizzazione è rilasciata entro
novanta giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero entro lo stesso termine è
motivatamente negata quando gli interventi possono comportare pericolo di danno
pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione, grave turbamento del
regime delle acque o sono in contrasto con i criteri e gli indirizzi della
gestione forestale sostenibile e le soluzioni tecniche proposte non sono
considerate idonee ad evitare con sufficiente certezza tale pericolo.
7. L'autorizzazione non è necessaria per i
movimenti di terra e di roccia relativi ad opere previste da piani di gestione silvopastorale approvati e vigenti, la cui realizzazione è
comunque soggetta a comunicazione, corredata da progettazione esecutiva ove
previsto, da inoltrarsi al Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, almeno
trenta giorni prima dell'effettivo avvio dei lavori; entro tale termine il
dirigente di cui all'articolo 7 può impartire motivate prescrizioni sulle
modalità di esecuzione dei lavori.
7-bis.
Per le attività di cui al comma 5 realizzate in assenza dell’autorizzazione di
cui al medesimo comma 5, può essere richiesta autorizzazione a sanatoria, che è
rilasciata quando le opere e le relative trasformazioni non abbiano
pregiudicato né possano pregiudicare l’assetto idrogeologico delle aree
interessate e siano state realizzate in conformità alla presente legge, al
regolamento di cui all’articolo 5 e agli strumenti di pianificazione di cui al
Titolo III, nonché ai vincoli esistenti ed alla pianificazione urbanistica e sovraordinata. Il rispetto delle predette condizioni deve
essere attestato con apposita autocertificazione da parte del richiedente e del
tecnico incaricato della redazione della progettazione esecutiva di cui al
comma 7. L’autorizzazione a sanatoria è subordinata in ogni caso al pagamento
delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge ed all’esecuzione dei
lavori di consolidamento o adeguamento ove prescritti.