PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
ATTO DI PROMULGAZIONE
VISTO
l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22
novembre 1999 n. 1;
VISTI
gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;
VISTO
il verbale del Consiglio Regionale n. 15/3 del 16.12.2014
PROMULGA
LEGGE
REGIONALE 29 DICEMBRE 2014, N. 49
Modifiche
alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la
riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e
costruzioni in zone sismiche) e alla L.R. 19 agosto
2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio)
Art. 1
(Modifiche all’art. 14 della L.R. 28/2011)
1. Al comma 3 dell’art. 14 della legge regionale
11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di
vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), le parole
"
2. La lettera a) del comma 4 dell’art. 14
della L.R. 28/2011 è sostituita dalla seguente:
"a)
le attività di competenza del Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2
comma 5;".
3. La lettera c) del comma 4 dell’art. 14
della L.R. 28/2011 è abrogata.
4. Dopo il comma 4 dell’art. 14 della L.R. 28/2011 è inserito il seguente:
"4
bis. Per quanto non previsto dal Regolamento e per gli
aspetti di dettaglio, si provvede con deliberazioni di Giunta regionale,
sentito il Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2, comma 5.".
Art. 2
(Modifiche all’art. 15 della L.R. 28/2011)
1. Il comma 2 dell’art. 15 della L.R. 28/2011 è sostituito dal seguente:
"2.
I criteri generali per la definizione dei contributi, diritti e spese di cui al
comma 1 sono stabiliti con il Regolamento di cui all’art. 14, comma 3 e fissati con riferimento alla zonizzazione sismica,
all'entità ed alla tipologia dell'intervento. La
quantificazione degli importi e le modalità di versamento sono definite con
deliberazioni di Giunta regionale.".
Art. 3
(Disposizioni transitorie)
1. Il Regolamento regionale di cui
all’art. 1, comma 1, è emanato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge. Sino all’entrata in vigore del Regolamento, sono prorogati i
termini di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 13
dicembre 2011, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n 28
(Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo
su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali), come
da ultimo modificati dall’art. 1 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 36
"Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7
(Disposizioni finanziarie per la redazione
del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo
(Legge Finanziaria Regionale 2014)) e alla L.R. 25
ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di
locazione)".
Art. 4
(Modifiche all'art. 11 della L.R. 16/2009)
1. Al comma 4 dell'art. 11 della legge
regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostengo
del settore edilizio) come modificato dalla legge regionale 15 ottobre 2012, n.
49, le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite con le seguenti
"31 dicembre 2015".
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Dall’attuazione degli articoli da
Art. 6
(Integrazioni all'art. 21 della L.R. 28/2011)
1. All'art. 21 della L.R.
28/2011, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5 bis. Per
la realizzazione degli studi di micro zonazione sismica i Comuni beneficiari
sono tenuti a versare alla Regione le "spese di istruttoria" pari al
5% del costo convenzionale stabilito dai programmi annuali attuativi stimati
per l'anno
5 ter. Ai componenti esterni del "Tavolo tecnico
regionale di monitoraggio degli studi di micro zonazione sismica"
istituito con DGR n. 333/2011 e per le finalità di cui all'art. 5 della
presente legge, spetta il rimborso spese con le modalità di pagamento di cui
all'art. 7 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme
per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale
Tecnico-Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici).
5 quater. Agli oneri di cui al comma 5 ter, presuntivamente valutati in euro 40.000,00
(quarantamila) si provvede con le entrate regionali di cui al comma 5 bis del
presente articolo.
5 quinquies. Gli stanziamenti iscritti alla
spesa possono essere utilizzati previo accertamento del capitolo di entrata
03.05.001-35107.".
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione telematica.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 29 Dicembre 2014
IL PRESIDENTE
Luciano D’Alfonso
****************
TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON
"Modifiche alla L.R. 11
agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di
vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e alla L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno
del settore edilizio)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della
legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione)
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE
REGIONALE 19 AGOSTO 2009, N. 16
Intervento
regionale a sostengo del settore edilizio.
Art. 11
(Condizioni generali di ammissibilità degli
interventi)
1. Gli interventi di cui all’art. 4 della
presente legge sono realizzati mediante denuncia di inizio attività, nel
rispetto della disciplina generale di cui al D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e ss.mm.ii. Nella relazione asseverata di cui all’art. 23 del
D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., oltre a quanto ivi
previsto, è espressamente attestata la conformità degli interventi da
realizzare alle disposizioni della presente legge.
2. Gli interventi previsti dall’art. 6,
sono subordinati al rilascio del titolo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001 e
ss.mm.ii.
3. In ogni caso gli interventi previsti
dagli artt. 4 e 6 della presente legge sono effettuati nel rispetto della
normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa
tecnica, nonché delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati e
delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi.
4. Le istanze relative devono essere
presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
5. Il termine di cui al comma 4 è
prorogato, nei comuni inseriti nel cratere di cui al decreto n. 3 del 16 aprile
2009 e successive modifiche ed integrazioni, fino al termine dello stato di
emergenza.
6. La possibilità di ampliare gli edifici
esistenti è limitata alle unità immobiliari ultimate alla data del 31 marzo
7. Gli interventi di cui alla presente
legge sono altresì subordinati alla esistenza di opere
di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggior
carico urbanistico connesso al previsto aumento di superficie degli edifici
esistenti. L’adeguamento dovrà essere effettuato dal richiedente il titolo
abilitativo, con le procedure di cui all’art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
8. Non può essere riconosciuto alcun
aumento di volume o di superficie agli edifici anche parzialmente abusivi o a
quelli situati su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico.
9. Per gli edifici condonati il calcolo
delle percentuali e dei limiti di incremento delle superfici consentite dalla
presente legge, avviene computando negli incrementi stessi anche la superficie
già oggetto di condono limitatamente agli edifici di
volumetrie pari o superiore a 1000 mc.
10. La presente legge non può parimenti
essere applicata agli edifici aventi destinazione
commerciale al fine di derogare alle disposizioni regionali in materia di
programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita e
centri commerciali.
11. Gli interventi di cui agli artt. 4 e 6
della presente legge non sono cumulabili tra loro.
LEGGE
REGIONALE 11 AGOSTO 2011, N. 28
Norme
per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su
opere e costruzioni in zone sismiche.
Art. 14
(Attività di vigilanza e controllo)
1. L'attività di vigilanza e controllo, in
tutte le zone sismiche, si effettua ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 380/2001.
2. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 103 del D.P.R. 380/2001, nelle Zone 3 e
3. Il Consiglio regionale definisce, con
Regolamento, su proposta della Giunta regionale, i criteri di indirizzo aventi ad
oggetto le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza
e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone
soggette a rischio sismico previsti ai sensi del
presente capo.
4. I criteri di cui al comma 3 individuano
in generale:
a) le attività di competenza del Tavolo Tecnico Scientifico di
cui all'art. 2, comma 5;
b) le modalità di presentazione dei progetti concernenti le
opere assoggettate al procedimento di deposito per le zone a bassa sismicità ai
sensi dell'art. 10;
c) [la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e
geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio
attività;]
d) le varianti, che comportano mutamenti sostanziali alle
strutture portanti, ai sensi dell'art. 6;
e) le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica
incolumità che non sono soggette al procedimento di autorizzazione ovvero al
procedimento di preavviso con contestuale deposito;
f) le differenziazioni, tra comuni, della dimensione del
campione e della tipologia degli interventi da assoggettare a verifica sulla
base delle valutazioni del maggiore o minore rischio sismico stimato al livello
del territorio regionale;
g) per le zone a bassa sismicità 3 e 4, la dimensione del
campione da assoggettare a controllo e la tipologia degli interventi ai fini
della verifica dei progetti depositati, nonché i criteri in base ai quali il
sorteggio è effettuato.
4-bis.
Per quanto non previsto dal Regolamento e per gli aspetti di dettaglio, si
provvede con deliberazioni di Giunta regionale, sentito il Tavolo Tecnico
Scientifico di cui all'art. 2, comma 5.
5. Fino all'emanazione dei criteri di
indirizzo di cui al comma 3 è necessario il preventivo rilascio
dell'autorizzazione per tutte le varianti che il richiedente intende apportare,
nel corso dei lavori, al progetto originario presentato all'Ufficio provinciale
competente per territorio.
Art. 15
(Contributi e spese di istruttoria)
1. Per la richiesta dell'autorizzazione di
cui agli articoli 7 e 13 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'art. 9 è
dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di un
contributo per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2, e di
diritti e spese per lo svolgimento delle attività istruttorie e dell'attività
di conservazione e consultazione dei progetti da parte delle strutture tecniche
provinciali competenti per territorio.
2. I criteri generali per la definizione
dei contributi, diritti e spese di cui al comma 1 sono stabiliti con il
Regolamento di cui all’art. 14, comma 3 e fissati con
riferimento alla zonizzazione sismica, all'entità ed alla tipologia
dell'intervento. La quantificazione degli importi e le modalità di versamento
sono definite con deliberazioni di Giunta regionale.
3. Il mancato versamento degli oneri di
cui al comma 1 costituisce motivazione dell'improcedibilità della domanda.
4. Le risorse derivanti dal versamento del
contributo di cui al comma 1 per l'esercizio delle funzioni regionali, sono
riscosse dalla Regione.
5. Le risorse derivanti dal versamento dei
diritti e del rimborso per le spese istruttorie di cui al comma 1 e delle
sanzioni di cui all'articolo 16 sono riscosse:
a) per una quota del 90% dalla Provincia competente per
territorio e sono vincolate alla copertura di spese, incentivi, formazione e
aggiornamento per il personale preposto alle attività di istruttoria, vigilanza
e controllo di cui al comma 6, e per il funzionamento delle strutture tecniche
competenti;
b) per una quota del 10% dal Comune competente per territorio e
sono vincolate alla copertura delle spese di funzionamento e potenziamento
dello Sportello Unico per l'Edilizia preposto all'attività istruttoria
documentale ed alla trasmissione delle pratiche agli uffici provinciali.
6. Le Province che esercitano attività di
vigilanza e controllo in zona sismica trasmettono alla Regione i dati
informatizzati relativi alle pratiche edilizie depositate, ed una relazione
illustrativa sintetica sull'attività svolta, secondo le modalità e le
indicazioni stabilite con apposito atto di Giunta regionale.
7. Sono escluse dalla corresponsione del
contributo, dei diritti e delle spese istruttorie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
gli interventi effettuati a qualsiasi titolo dalla Pubblica Amministrazione e
dalle ONLUS.
Art. 21
(Disposizioni finanziarie)
1. Le entrate regionali di cui al comma 2
dell'art. 15, quantificate presuntivamente per l'anno
2. Per le finalità di cui all'art. 2 è
istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale,
nell'ambito della UPB 05.01.003, il capitolo 151304 di
nuova iscrizione ed istituzione denominato: "Interventi di spesa per
l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio
sismico" con uno stanziamento previsto per l'anno 2011 pari ad €
100.000,00.
3. Gli stanziamenti di cui al capitolo di
entrata UPB 03.05.001 - 35107 e al capitolo di spesa 05.01.003 - 151304 sono
determinati ed iscritti dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della
Regione Abruzzo).
4. Le risorse derivanti dal contributo di
cui all'art. 15, che risultano superiori alle spese necessarie per
l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico,
costituiscono economie di spesa.
4-bis.
Alla spesa necessaria per la realizzazione delle disposizioni di cui all'art.
19, comma 5 bis, si fa fronte con le risorse economiche di cui all'art. 15.
4-ter.
In riferimento alle previsioni di cui al comma 5 ter dell'art. 19, alla data di cui al comma 1,
dell'art. 1, della L.R. 27 febbraio 2012, n. 10,
cessano i trasferimenti assegnati alle Province per l'esercizio delle funzioni
di cui all'art. 7, comma 1, punto 3, della L.R.
72/1998
5. Alla spesa necessaria per la
realizzazione delle attività di microzonazione
sismica di cui all'art. 5, comma 4, si farà fronte secondo le seguenti
modalità:
a) quanto alla
quota di competenza statale attraverso le risorse del Fondo per la prevenzione
del rischio sismico istituito con l'art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39
(decreto Abruzzo) e successiva legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77;
b) quanto alla
quota di cofinanziamento regionale attraverso le risorse recate dal capitolo di
nuova istituzione 151304 di cui al comma 2 e dai capitoli 12601 e 12602 di
cofinanziamento del Programma Operativo Regionale POR-FESR Abruzzo (2007-2013).
5-bis.
Per la realizzazione degli studi di micro zonazione sismica i Comuni
beneficiari sono tenuti a versare alla Regione le "spese di
istruttoria" pari al 5% del costo convenzionale stabilito dai programmi
annuali attuativi stimati per l'anno
5-ter.
Ai componenti esterni del "Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli
studi di micro zonazione sismica" istituito con DGR n. 333/2011 e per le
finalità di cui all'art. 5 della presente legge, spetta il rimborso spese con
le modalità di pagamento di cui all'art. 7 della L.R.
2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del
Comitato Regionale Tecnico-Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici).
5-quater.
Agli oneri di cui al comma 5 ter,
presuntivamente valutati in euro 40.000,00 (quarantamila) si provvede con le
entrate regionali di cui al comma 5 bis del presente articolo.
5-quinquies.
Gli stanziamenti iscritti alla spesa possono essere utilizzati previo
accertamento del capitolo di entrata 03.05.001-35107.
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Riferimenti
normativi
Il
testo degli articoli 3 e 4 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 43
(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n 28 (Norme per la riduzione
del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni
in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali), vigente alla data della
presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 3
(Differimento applicazione di disposizioni
normative)
1. L'applicazione delle disposizioni di
cui ai Titoli III e IV della L.R. n. 28 del 2011 è
differita al 31 dicembre 2014.
Art. 4
(Reviviscenza di norme abrogate)
1. Fino alla data del 31 dicembre 2014,
rivive la legge regionale 17 dicembre 1996, n. 138 (Nuove norme per lo
snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione,
soprelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della
legge 2.2.1974, n. 64).