PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

ATTO DI PROMULGAZIONE

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 15/3 del 16.12.2014

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2014, N. 49

Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e alla L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio)

Art. 1

(Modifiche all’art. 14 della L.R. 28/2011)

1.         Al comma 3 dell’art. 14 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), le parole "La Regione, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2 comma 5, definisce, con deliberazione della Giunta regionale adottata previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio regionale definisce, con Regolamento, su proposta della Giunta regionale,".

2.         La lettera a) del comma 4 dell’art. 14 della L.R. 28/2011 è sostituita dalla seguente:

"a) le attività di competenza del Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2 comma 5;".

3.         La lettera c) del comma 4 dell’art. 14 della L.R. 28/2011 è abrogata.

4.         Dopo il comma 4 dell’art. 14 della L.R. 28/2011 è inserito il seguente:

"4 bis. Per quanto non previsto dal Regolamento e per gli aspetti di dettaglio, si provvede con deliberazioni di Giunta regionale, sentito il Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2, comma 5.".

Art. 2

(Modifiche all’art. 15 della L.R. 28/2011)

1.         Il comma 2 dell’art. 15 della L.R. 28/2011 è sostituito dal seguente:

"2. I criteri generali per la definizione dei contributi, diritti e spese di cui al comma 1 sono stabiliti con il Regolamento di cui all’art. 14, comma 3 e fissati con riferimento alla zonizzazione sismica, all'entità ed alla tipologia dell'intervento. La quantificazione degli importi e le modalità di versamento sono definite con deliberazioni di Giunta regionale.".

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1.         Il Regolamento regionale di cui all’art. 1, comma 1, è emanato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Sino all’entrata in vigore del Regolamento, sono prorogati i termini di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali), come da ultimo modificati dall’art. 1 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 36 "Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)) e alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione)".

Art. 4

(Modifiche all'art. 11 della L.R. 16/2009)

1.         Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostengo del settore edilizio) come modificato dalla legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49, le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2015".

Art. 5

(Norma finanziaria)

1.         Dall’attuazione degli articoli da 1 a 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Integrazioni all'art. 21 della L.R. 28/2011)

1.         All'art. 21 della L.R. 28/2011, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. Per la realizzazione degli studi di micro zonazione sismica i Comuni beneficiari sono tenuti a versare alla Regione le "spese di istruttoria" pari al 5% del costo convenzionale stabilito dai programmi annuali attuativi stimati per l'anno 2014 in € 40.000,00; tali risorse saranno iscritte sui capitoli di bilancio dello stato di previsione dell'entrata e della spesa, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5 ter. Ai componenti esterni del "Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli studi di micro zonazione sismica" istituito con DGR n. 333/2011 e per le finalità di cui all'art. 5 della presente legge, spetta il rimborso spese con le modalità di pagamento di cui all'art. 7 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico-Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici).

5 quater. Agli oneri di cui al comma 5 ter, presuntivamente valutati in euro 40.000,00 (quarantamila) si provvede con le entrate regionali di cui al comma 5 bis del presente articolo.

5 quinquies. Gli stanziamenti iscritti alla spesa possono essere utilizzati previo accertamento del capitolo di entrata 03.05.001-35107.".

Art. 7

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 29 Dicembre 2014

 

IL PRESIDENTE

Luciano D’Alfonso

 

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TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 29 DICEMBRE 2014, n. 49

"Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e alla L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 2009, N. 16

Intervento regionale a sostengo del settore edilizio.

Art. 11

(Condizioni generali di ammissibilità degli interventi)

1.         Gli interventi di cui all’art. 4 della presente legge sono realizzati mediante denuncia di inizio attività, nel rispetto della disciplina generale di cui al D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e ss.mm.ii. Nella relazione asseverata di cui all’art. 23 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità degli interventi da realizzare alle disposizioni della presente legge.

2.         Gli interventi previsti dall’art. 6, sono subordinati al rilascio del titolo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

3.         In ogni caso gli interventi previsti dagli artt. 4 e 6 della presente legge sono effettuati nel rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonché delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati e delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi.

4.         Le istanze relative devono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

5.         Il termine di cui al comma 4 è prorogato, nei comuni inseriti nel cratere di cui al decreto n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, fino al termine dello stato di emergenza.

6.         La possibilità di ampliare gli edifici esistenti è limitata alle unità immobiliari ultimate alla data del 31 marzo 2009 in forza di titolo abilitativo rilasciato nelle forme di legge. Per unità immobiliare ultimate devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.

7.         Gli interventi di cui alla presente legge sono altresì subordinati alla esistenza di opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di superficie degli edifici esistenti. L’adeguamento dovrà essere effettuato dal richiedente il titolo abilitativo, con le procedure di cui all’art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

8.         Non può essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie agli edifici anche parzialmente abusivi o a quelli situati su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico.

9.         Per gli edifici condonati il calcolo delle percentuali e dei limiti di incremento delle superfici consentite dalla presente legge, avviene computando negli incrementi stessi anche la superficie già oggetto di condono limitatamente agli edifici di volumetrie pari o superiore a 1000 mc.

10.       La presente legge non può parimenti essere applicata agli edifici aventi destinazione commerciale al fine di derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita e centri commerciali.

11.       Gli interventi di cui agli artt. 4 e 6 della presente legge non sono cumulabili tra loro.

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2011, N. 28

Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

Art. 14

(Attività di vigilanza e controllo)

1.         L'attività di vigilanza e controllo, in tutte le zone sismiche, si effettua ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 380/2001.

2.         Fermo restando quanto previsto dall'art. 103 del D.P.R. 380/2001, nelle Zone 3 e 4 a bassa sismicità, la Provincia effettua l'attività di vigilanza e il controllo ispettivo con metodo a campione nella misura minima del 10% delle pratiche la cui attestazione è avvenuta nel mese precedente. Restano esclusi dall'impiego del metodo a campione i casi previsti all'art. 7, comma 2.

3.         Il Consiglio regionale definisce, con Regolamento, su proposta della Giunta regionale, i criteri di indirizzo aventi ad oggetto le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico previsti ai sensi del presente capo.

4.         I criteri di cui al comma 3 individuano in generale:

a)         le attività di competenza del Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2, comma 5;

b)         le modalità di presentazione dei progetti concernenti le opere assoggettate al procedimento di deposito per le zone a bassa sismicità ai sensi dell'art. 10;

c)         [la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività;]

d)         le varianti, che comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti, ai sensi dell'art. 6;

e)         le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità che non sono soggette al procedimento di autorizzazione ovvero al procedimento di preavviso con contestuale deposito;

f)          le differenziazioni, tra comuni, della dimensione del campione e della tipologia degli interventi da assoggettare a verifica sulla base delle valutazioni del maggiore o minore rischio sismico stimato al livello del territorio regionale;

g)         per le zone a bassa sismicità 3 e 4, la dimensione del campione da assoggettare a controllo e la tipologia degli interventi ai fini della verifica dei progetti depositati, nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato.

4-bis. Per quanto non previsto dal Regolamento e per gli aspetti di dettaglio, si provvede con deliberazioni di Giunta regionale, sentito il Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2, comma 5.

5.         Fino all'emanazione dei criteri di indirizzo di cui al comma 3 è necessario il preventivo rilascio dell'autorizzazione per tutte le varianti che il richiedente intende apportare, nel corso dei lavori, al progetto originario presentato all'Ufficio provinciale competente per territorio.

Art. 15

(Contributi e spese di istruttoria)

1.         Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli 7 e 13 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'art. 9 è dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di un contributo per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2, e di diritti e spese per lo svolgimento delle attività istruttorie e dell'attività di conservazione e consultazione dei progetti da parte delle strutture tecniche provinciali competenti per territorio.

2.         I criteri generali per la definizione dei contributi, diritti e spese di cui al comma 1 sono stabiliti con il Regolamento di cui all’art. 14, comma 3 e fissati con riferimento alla zonizzazione sismica, all'entità ed alla tipologia dell'intervento. La quantificazione degli importi e le modalità di versamento sono definite con deliberazioni di Giunta regionale.

3.         Il mancato versamento degli oneri di cui al comma 1 costituisce motivazione dell'improcedibilità della domanda.

4.         Le risorse derivanti dal versamento del contributo di cui al comma 1 per l'esercizio delle funzioni regionali, sono riscosse dalla Regione.

5.         Le risorse derivanti dal versamento dei diritti e del rimborso per le spese istruttorie di cui al comma 1 e delle sanzioni di cui all'articolo 16 sono riscosse:

a)         per una quota del 90% dalla Provincia competente per territorio e sono vincolate alla copertura di spese, incentivi, formazione e aggiornamento per il personale preposto alle attività di istruttoria, vigilanza e controllo di cui al comma 6, e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti;

b)         per una quota del 10% dal Comune competente per territorio e sono vincolate alla copertura delle spese di funzionamento e potenziamento dello Sportello Unico per l'Edilizia preposto all'attività istruttoria documentale ed alla trasmissione delle pratiche agli uffici provinciali.

6.         Le Province che esercitano attività di vigilanza e controllo in zona sismica trasmettono alla Regione i dati informatizzati relativi alle pratiche edilizie depositate, ed una relazione illustrativa sintetica sull'attività svolta, secondo le modalità e le indicazioni stabilite con apposito atto di Giunta regionale.

7.         Sono escluse dalla corresponsione del contributo, dei diritti e delle spese istruttorie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 gli interventi effettuati a qualsiasi titolo dalla Pubblica Amministrazione e dalle ONLUS.

Art. 21

(Disposizioni finanziarie)

1.         Le entrate regionali di cui al comma 2 dell'art. 15, quantificate presuntivamente per l'anno 2011 in € 100.000,00, sono iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale nell'ambito della UPB 03.05.001 sul capitolo 35107 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: "Entrate derivanti dal contributo per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico".

2.         Per le finalità di cui all'art. 2 è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nell'ambito della UPB 05.01.003, il capitolo 151304 di nuova iscrizione ed istituzione denominato: "Interventi di spesa per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico" con uno stanziamento previsto per l'anno 2011 pari ad € 100.000,00.

3.         Gli stanziamenti di cui al capitolo di entrata UPB 03.05.001 - 35107 e al capitolo di spesa 05.01.003 - 151304 sono determinati ed iscritti dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

4.         Le risorse derivanti dal contributo di cui all'art. 15, che risultano superiori alle spese necessarie per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico, costituiscono economie di spesa.

4-bis. Alla spesa necessaria per la realizzazione delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 5 bis, si fa fronte con le risorse economiche di cui all'art. 15.

4-ter. In riferimento alle previsioni di cui al comma 5 ter dell'art. 19, alla data di cui al comma 1, dell'art. 1, della L.R. 27 febbraio 2012, n. 10, cessano i trasferimenti assegnati alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7, comma 1, punto 3, della L.R. 72/1998

5.         Alla spesa necessaria per la realizzazione delle attività di microzonazione sismica di cui all'art. 5, comma 4, si farà fronte secondo le seguenti modalità:

a)         quanto alla quota di competenza statale attraverso le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito con l'art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 (decreto Abruzzo) e successiva legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77;

b)         quanto alla quota di cofinanziamento regionale attraverso le risorse recate dal capitolo di nuova istituzione 151304 di cui al comma 2 e dai capitoli 12601 e 12602 di cofinanziamento del Programma Operativo Regionale POR-FESR Abruzzo (2007-2013).

5-bis. Per la realizzazione degli studi di micro zonazione sismica i Comuni beneficiari sono tenuti a versare alla Regione le "spese di istruttoria" pari al 5% del costo convenzionale stabilito dai programmi annuali attuativi stimati per l'anno 2014 in € 40.000,00; tali risorse saranno iscritte sui capitoli di bilancio dello stato di previsione dell'entrata e della spesa, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5-ter. Ai componenti esterni del "Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli studi di micro zonazione sismica" istituito con DGR n. 333/2011 e per le finalità di cui all'art. 5 della presente legge, spetta il rimborso spese con le modalità di pagamento di cui all'art. 7 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico-Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici).

5-quater. Agli oneri di cui al comma 5 ter, presuntivamente valutati in euro 40.000,00 (quarantamila) si provvede con le entrate regionali di cui al comma 5 bis del presente articolo.

5-quinquies. Gli stanziamenti iscritti alla spesa possono essere utilizzati previo accertamento del capitolo di entrata 03.05.001-35107.

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Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 3 e 4 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 3

(Differimento applicazione di disposizioni normative)

1.         L'applicazione delle disposizioni di cui ai Titoli III e IV della L.R. n. 28 del 2011 è differita al 31 dicembre 2014.

Art. 4

(Reviviscenza di norme abrogate)

1.         Fino alla data del 31 dicembre 2014, rivive la legge regionale 17 dicembre 1996, n. 138 (Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, soprelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2.2.1974, n. 64).