PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTO DI PROMULGAZIONE

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 15/1 del 16.12.2014

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2014, N. 48

Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), in attuazione dei principi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di Fondo Sociale regionale e Aziende per il Diritto agli Studi Universitari

Art. 1

(Sostituzione dell’art. 1 della L.R. 18/2001)

1.         L’art. 1 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Funzioni)

1.         Il Consiglio regionale esercita le funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi in piena autonomia, secondo i principi generali di organizzazione e di funzionamento delle assemblee parlamentari, anche attraverso il confronto con le autonomie locali, le forze sociali e gli altri soggetti della realtà socio-economica regionale.

2.         Il Consiglio regionale esercita in particolare le seguenti funzioni:

a)         di rappresentanza della comunità abruzzese;

b)         legislativa e regolamentare e di monitoraggio sull’attuazione della produzione normativa;

c)         di indirizzo politico e programmazione;

d)         ispettiva, di controllo, monitoraggio e valutazione dei risultati delle politiche regionali;

e)         di promozione dei diritti e dei principi statutari e di verifica del loro stato di attuazione;

f)          di promozione di iniziative volte a valorizzare ed incentivare il paesaggio, l’ambiente ed il patrimonio storico, architettonico, culturale, rurale e montano abruzzese;

g)         di promozione della partecipazione dei cittadini all’attività del Consiglio regionale;

h)         di informazione e comunicazione istituzionale.

3.         Il Consiglio regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza:

a)         partecipa ad organismi nazionali, europei e internazionali di rappresentanza e di collaborazione tra assemblee legislative e tra regioni;

b)         collabora in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive, nonché con istituti universitari e scientifici;

c)         costituisce associazioni e fondazioni o vi aderisce, nei casi e con le modalità previste dalla legge;

d)         collabora con le autonomie locali per l’attuazione di iniziative di interesse della comunità abruzzese.".

Art. 2

(Sostituzione dell’art. 2 della L.R. 18/2001)

1.         L’art. 2 della L.R. 18/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Autonomia)

1.         Al fine di assicurare l’efficace svolgimento delle proprie funzioni e di consentire la massima ampiezza all’esercizio della rappresentanza democratica, il Consiglio regionale ha, ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto, autonomia funzionale, organizzativa, di bilancio, contabile, amministrativa, contrattuale, di uso del patrimonio assegnato.

2.         L’autonomia del Consiglio regionale è disciplinata ed esercitata secondo i principi di legalità, di imparzialità, di trasparenza, di economicità, di orientamento al risultato, per la tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini ed in attuazione dei principi di coordinamento di finanza pubblica di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.".

Art. 3

(Sostituzione dell’art. 3 della L.R. 18/2001)

1.         L’art. 3 della L.R. 18/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Autonomia di bilancio e contabile)

1.         Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo.

2.         Il bilancio annuale di previsione, al quale è allegato il bilancio pluriennale, è formulato sulla base del piano programmatico-strategico annuale e pluriennale. Nel rendiconto sono raffigurati i risultati finali della gestione del bilancio del Consiglio regionale.

3.         Il Consiglio regionale amministra in modo autonomo le proprie risorse finanziarie."

Art. 4

(Inserimento degli artt. 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies nella L.R. 18/2001)

1.         Dopo l’art. 3 della L.R. 18/2001 sono inseriti i seguenti:

"Art. 3 bis

(Procedura di approvazione)

1.         Il bilancio annuale di previsione ed il conto consuntivo del Consiglio regionale sono deliberati dall’Ufficio di Presidenza secondo gli schemi di bilancio e di rendiconto elaborati in attuazione e nel rispetto delle disposizioni e dei principi contabili sanciti dal D.Lgs. 118/2011 e sottoposti al Consiglio regionale per l’approvazione.

2.         Il bilancio annuale di previsione ed il conto consuntivo del Consiglio regionale costituiscono allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al rendicontodella Regione per la rispettiva annualità e sono approvati unitamente a questi dal Consiglio regionale.

3.         La spesa annuale complessiva relativa al funzionamento del Consiglio regionale costituisce una spesa corrente nell’ambito dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e presenta carattere di obbligatorietà. A tal fine, al bilancio del Consiglio Regionale è allegato l’elenco analitico dei capitoli contenenti spese aventi natura obbligatoria con l’indicazione del relativo stanziamento annuale.

4.         Per consentire il normale funzionamento del Consiglio regionale, la competente struttura della Giunta regionale provvede all’impegno contabile dello stanziamento destinato al finanziamento del fabbisogno del Consiglio regionale entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge che approva il bilancio della Regione.

5.         Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato, inerenti a spese che si rendano necessarie nel corso dell’esercizio finanziario, sono deliberate dall’Ufficio di Presidenza. La deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la conseguente proposta di variazione del bilancio regionale, nel rispetto dell’equilibrio generale del bilancio stesso.

6.         Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto del Consiglio regionale sono redatti ed approvati secondo le modalità ed i criteri disciplinati dal regolamento interno di contabilità.

Art. 3 ter

(Determinazione del fabbisogno)

1.         L’ammontare del trasferimento dal bilancio della Regione da iscrivere nel bilancio di previsione del Consiglio regionale è determinato in modo da garantire la piena funzionalità del Consiglio regionale stesso nell’autonomo esercizio delle sue funzioni, sulla base dell’andamento dell’entità del bilancio complessivo del Consiglio regionale dell’ultimo triennio, tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute nella composizione e nelle competenze del Consiglio regionale, dell’attuazione degli istituti e degli organismi previsti dallo Statuto e dei principi di coordinamento della finanza pubblica nazionale e regionale, come risultanti, in particolare, dai documenti di programmazione economica e finanziaria regionale.

Art. 3 quater

(Programmazione)

1.         In attuazione dell’articolo 67 del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili ivi sanciti, il Consiglio regionale attua la programmazione attraverso il "Programma Operativo" annuale e triennale.

2.         Ai fini di cui al comma 1, in ogni esercizio annuale, l’Ufficio di Presidenza, dopo l’approvazione con legge del Bilancio di previsione annuale e pluriennale, approva il "Programma operativo", riferito alla medesima durata del bilancio, nel quale sono individuati gli obiettivi gestionali del Consiglio regionale, quali risultanti dalla declinazione degli indirizzi strategici gestionali precedentemente approvati dall’Ufficio di Presidenza.

3.         Con l’approvazione del Programma Operativo, che include anche il Piano della performance ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e della L.R. 6/2011, sono assegnati ai singoli dirigenti della tecnostruttura del Consiglio gli obiettivi, unitamente alle risorse umane, finanziarie strumentali necessarie alla loro realizzazione.

4.         Il "Programma Operativo", a seguito dell’approvazione da parte dall’Ufficio di Presidenza, acquisisce carattere autorizzatorio al sostenimento delle spese analiticamente riportate nello stesso e collegate ai relativi obiettivi annuali o pluriennali; rappresenta utile strumento di responsabilizzazione dirigenziale anche ai fini della valutazione della performance individuale e organizzativa, che tiene conto anche dello svolgimento delle ordinarie attività di supporto alle funzioni del Consiglio regionale.

5.         Durante l’esercizio, il "Programma Operativo" può essere oggetto di modifiche e integrazioni nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Art. 3 quinquies

(Macroaggregati di spesa inerenti le attività del Consiglio regionale)

1.         Le attività svolte dal Consiglio regionale e dai suoi organi istituzionali sono riconducibili ai seguenti macroaggregati di spesa, nel rispetto dei limiti dettati nell’ambito della finanza pubblica vigenti per tempo e degli stanziamenti di bilancio:

a)         spese per trattamento economico dei Consiglieri regionali e dei componenti la Giunta regionale, trattamento di missione dei Consiglieri regionali;

b)         spese per assegni vitalizi corrisposti agli ex Consiglieri regionali;

c)         fondo di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale;

d)         spese per trattamento economico principale ed accessorio del personale dirigenziale e non del Consiglio regionale;

e)         spese per missioni, trasferte e per formazione del personale dirigenziale e non del Consiglio regionale;

f)          spese per contributi di funzionamento e spese per il personale dei Gruppi consiliari;

g)         spese di funzionamento del Co.Re.Com. Abruzzo, del Difensore Civico Regionale, del Collegio per le garanzie statutarie, della Commissione per le pari opportunità, del CAL, del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale;

h)         spese di funzionamento inerenti gli ulteriori organi istituiti presso il Consiglio regionale;

i)          spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, spese economali;

j)          spese per acquisizione di arredi;

k)         spese per acquisizione di hardware e software;

l)          spese inerenti la gestione e per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione del patrimonio in uso al Consiglio regionale;

m)        spese per attività promozionale di carattere istituzionale e di informazione, per attività editoriale, spese per biblioteca;

n)         spese per attività comunicazionale;

o)         spese per l’attività di rappresentanza e prossimità del Consiglio regionale al cittadino;

p)         spese derivanti dalla partecipazione agli organismi rappresentativi interregionali, nazionali ed europei e dalla collaborazione con le autonomie locali per l’attuazione di iniziative di interesse della comunità abruzzese;

q)         spese inerenti ulteriori attività individuate e programmate dall’Ufficio di Presidenza, che trovano copertura finanziaria all’interno del bilancio di previsione annuale del Consiglio regionale che per le stesse assume carattere autorizzatorio.

2.         Gli stanziamenti di bilancio delle spese correnti e di investimento di cui al comma 1 sono sorretti da leggi regionali, da regolamenti regionali o da deliberazioni approvate dall’Ufficio di Presidenza.".

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1.         Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il regolamento interno di contabilità del Consiglio regionale è adeguato ai criteri e principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 ed alla presente legge.

Art. 6

(Abrogazioni)

1.         Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni normative:

a)         Titolo IV ed articoli 45 e 46 in esso contenuti della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo);

b)         articolo 65 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale).

Art. 7

(Vincolo di destinazione del Fondo Sociale regionale)

1.         Le risorse del Fondo Sociale regionale sono vincolate all'attuazione di quanto previsto negli atti di programmazione per le politiche sociali vigenti per tempo.

2.         Nell'ambito dell'inderogabile vincolo di cui al comma 1, le risorse devono essere destinate, con priorità, alla remunerazione dei servizi resi in favore dei cittadini aventi diritto dalle organizzazioni affidatarie dei medesimi, in forza di contratti, convenzioni e atti equivalenti.

Art. 8

(Disposizioni in materia di Aziende per il Diritto agli Studi Universitari)

1.         Al comma 1 dell’art. 7 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390), le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) due rappresentanti dell’università di cui uno designato dagli studenti;

c)         due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa.".

2.         Al comma 2 dell’art. 7 della L.R. 91/1994 le parole "dura in carica quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "ha durata pari a quella della Legislatura".

3.         Le economie relative agli interventi di cui all'art. 2 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41, risultanti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono finalizzate al finanziamento del servizio di ristorazione 

 gestito dall' Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila.

4.         Al fine di garantire l'erogazione del servizio di cui al comma 3 senza soluzione di continuità, l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila è autorizzata a prorogare il contratto in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di quattro mesi ed in ogni caso fino alla conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica da esperire nel termine massimo di 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

5.         Nel periodo di proroga di cui al comma 4 del presente articolo, i servizi offerti dovranno essere i medesimi di quelli contenuti nel capitolato vigente.

6.         Le risorse di cui al comma 3 sono utilizzabili dall'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell'Aquila fino ad esaurimento delle stesse senza limiti temporali.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1.         La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, 29 Dicembre 2014

 

IL PRESIDENTE

Luciano D’Alfonso

 

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TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 29 DICEMBRE 2014, n. 48

"Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), in attuazione dei principi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di Fondo Sociale regionale e Aziende per il Diritto agli Studi Universitari"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1977, N. 81

Norme sulla contabilità regionale.

Art. 65

(Autonomia contabile del Consiglio regionale)

[Ai sensi dell’art. 32 dello Statuto, il Consiglio regionale esercita la propria autonomia funzionale e contabile nei limiti degli stanziamenti assegnati con la legge di bilancio.

Gli adempimenti per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, per la gestione di esso e per la rendicontazione sono disciplinati con la L.R. 1° marzo 1974, n. 8.

Entro il 30 settembre di ogni anno i fabbisogni di spesa del Consiglio regionale, ripartiti in capitoli ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sono comunicati alla Presidenza della Giunta regionale per l’iscrizione dei relativi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno successivo.

Le somme stanziate in tali capitoli sono messe globalmente a disposizione del presidente del Consiglio regionale presso la tesoreria della Regione, mediante titoli di spesa a lui intestati, e sono utilizzati con ordini tratti sulla tesoreria stessa.

Il saldo finanziario eventualmente risultante in chiusura di ciascun esercizio è riportato nel bilancio consiliare di previsione per l’esercizio immediatamente successivo ed è trasferito nel bilancio di previsione della Regione relativo alla competenza dello stesso esercizio in occasione dell’assestamento di cui al precedente art. 42.

I risultati del conto consuntivo del Consiglio regionale sono trasmessi alla presidenza della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno e sono inclusi nel rendiconto generale della Regione previsto dal successivo art. 67.

L’autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale, prevista nei precedenti commi, non esclude la responsabilità degli agenti contabili addetti alla gestione del bilancio consiliare, giusta l’ordinamento dello Stato e in relazione all’art. 103, secondo comma, della Costituzione.]

LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 1994, N. 91

Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Art. 7

(Consiglio di amministrazione)

1.         Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a)         il presidente;

b)         due rappresentanti dell’università di cui uno designato dagli studenti;

c)         due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa.

2.         Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale e ha durata pari a quella della Legislatura. I componenti possono essere confermati per una sola volta.

3.         I componenti del Consiglio di amministrazione eletti dagli studenti e dai docenti vengono rinnovati contestualmente al rinnovo delle rispettive rappresentanze negli organismi di Governo degli Atenei.

4.         In caso di dimissione o di decadenza per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti da altri soggetti eletti dall’ente o dall’organismo di cui sono espressione. I componenti espressione dei docenti e degli studenti sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

5.         La ricomposizione del Consiglio di amministrazione, nel caso di scioglimento anticipato per i motivi di cui all’art. 14, avviene entro sei mesi dalla nomina del commissario straordinario.

LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3

Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

TITOLO IV

Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio

[Art. 45

(Risorse e procedure)

1.         Il Consiglio, nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto regionale e dalla legge 6   

dicembre 1973, n. 853, così come ribadito dall'art. 30 del D.Lgs. n. 76/2000, è dotato di autonomia finanziaria e contabile.

2.         Il Consiglio, ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 18, disciplina le procedure e le modalità di gestione del proprio bilancio, mediante apposito regolamento interno.

3.         Il complessivo fabbisogno del Consiglio regionale è inserito quale spesa obbligatoria nel bilancio regionale in apposita Unità Previsionale di Base ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. n. 76/2000 senza suddivisione in capitoli.

4.         L'elenco delle spese obbligatorie di cui all'art. 16 della legge di bilancio per l'esercizio 2004, a termini dell'art. 18 della L.R. n. 3/2002, è integrato con il Cap. 11102 della F.O. 01.01.005.

Art. 46

(Bilancio e rendiconto)

1.         Il bilancio di previsione del Consiglio è predisposto dall'Ufficio di Presidenza, approvato con deliberazione consiliare dal Consiglio regionale ed inviato, entro il 30 settembre di ciascun anno, alla Giunta regionale.

2.         Il rendiconto del Consiglio è predisposto dall'Ufficio di Presidenza, approvato con deliberazione consiliare dal Consiglio regionale ed inviato alla Giunta regionale, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto dall'art. 39 della presente legge.

3.         Il bilancio di previsione e il rendiconto del Consiglio sono approvati con legge regionale unitamente al bilancio ed al rendiconto della Regione, dei quali costituiscono allegati.]

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 67 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 67

(Autonomia contabile del consiglio regionale)

1.         Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali.

2.         Il consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto.

3.         La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il testo dell'articolo 20 dello Statuto della Regione Abruzzo, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 20

(L'autorganizzazione del Consiglio regionale)

1.         Il Consiglio ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti adottati sulla base dei principi fissati dalla legge.

2.         Il bilancio e il rendiconto del Consiglio sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza e approvati dal Consiglio; sono allegati al bilancio e al rendiconto della Regione.

3.         Il Consiglio dispone di una dotazione organica e di uffici, dei quali si avvalgono l'Ufficio di Presidenza, le Giunte, le Commissioni, gli altri Organi interni e i Consiglieri.

4.         Lo Stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dal contratto.

Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

(Interventi in favore della popolazione studentesca)

1.         Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, la Regione sostiene specifici progetti ed azioni posti in essere dall'Azienda regionale per il diritto agli studi universitari di L'Aquila, di seguito denominata "Azienda", che favoriscano la permanenza e la vita sociale della popolazione studentesca iscritta all'Università degli Studi di L'Aquila fra i quali, prioritariamente, l'istituzione di una specifica tessera per il sostegno dei consumi di beni e servizi che gli studenti effettuano.

2.         L'Azienda, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione regionale competente in materia di diritto allo studio universitario, il dettaglio degli interventi da realizzare o in corso di realizzazione formulati d'intesa con l'Università degli Studi di L'Aquila.

3.         Sono ammissibili anche interventi di adeguamento strutturale purché gli stessi, come tutti gli interventi, siano finalizzati a facilitare la residenzialità e l'aggregazione sociale degli studenti universitari.

4.         La Direzione regionale competente in materia di diritto allo studio universitario provvede, nei successivi sessanta giorni, alla verifica dell'attinenza degli interventi rispetto alle finalità della presente legge ed ammette a finanziamento gli interventi ritenuti meritevoli di sostegno per l'importo complessivo di euro 1.500.000,00.

5.         Le risorse di cui al comma 4 sono trasferite all'Azienda in unica soluzione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. Gli interventi sono conclusi dall'Azienda entro trentasei mesi dalla data di comunicazione della concessione del sostegno finanziario regionale. Al termine di ciascun anno solare, l'Azienda provvede alla parziale rendicontazione delle risorse utilizzate, sottoscritta dal collegio dei revisori dei conti, ed alla illustrazione dello stato di attuazione dei singoli interventi in itinere. Al completamento di ogni singolo intervento provvede, altresì, all'invio della rendicontazione finale, sottoscritta dal collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una relazione su quanto realizzato e sugli effetti prodotti.

6.         Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 comporta la revoca del finanziamento, fatti salvi gli interventi totali o parziali già realizzati.