PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
ATTO DI PROMULGAZIONE
VISTO
l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22
novembre 1999 n. 1;
VISTI
gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;
VISTO
il verbale del Consiglio Regionale n. 15/1 del 16.12.2014
PROMULGA
LEGGE
REGIONALE 29 DICEMBRE 2014, N. 48
Modifiche
alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale
dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), in attuazione dei principi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di
Fondo Sociale regionale e Aziende per il Diritto agli Studi Universitari
Art. 1
(Sostituzione dell’art. 1 della L.R. 18/2001)
1. L’art. 1 della legge regionale 9 maggio
2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) è
sostituito dal seguente:
"Art.
1
(Funzioni)
1. Il Consiglio regionale esercita le
funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi in
piena autonomia, secondo i principi generali di organizzazione e di
funzionamento delle assemblee parlamentari, anche attraverso il confronto con
le autonomie locali, le forze sociali e gli altri soggetti della realtà
socio-economica regionale.
2. Il Consiglio regionale esercita in
particolare le seguenti funzioni:
a) di
rappresentanza della comunità abruzzese;
b) legislativa
e regolamentare e di monitoraggio sull’attuazione della produzione normativa;
c) di
indirizzo politico e programmazione;
d) ispettiva,
di controllo, monitoraggio e valutazione dei risultati delle politiche
regionali;
e) di
promozione dei diritti e dei principi statutari e di verifica del loro stato di
attuazione;
f) di
promozione di iniziative volte a valorizzare ed incentivare il paesaggio,
l’ambiente ed il patrimonio storico, architettonico, culturale, rurale e
montano abruzzese;
g) di
promozione della partecipazione dei cittadini all’attività del Consiglio
regionale;
h) di
informazione e comunicazione istituzionale.
3. Il Consiglio regionale, per l'esercizio
delle proprie funzioni, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza:
a) partecipa
ad organismi nazionali, europei e internazionali di rappresentanza e di
collaborazione tra assemblee legislative e tra regioni;
b) collabora
in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive,
nonché con istituti universitari e scientifici;
c) costituisce
associazioni e fondazioni o vi aderisce, nei casi e con le modalità previste
dalla legge;
d) collabora
con le autonomie locali per l’attuazione di iniziative di interesse della
comunità abruzzese.".
Art. 2
(Sostituzione dell’art. 2 della L.R. 18/2001)
1. L’art. 2 della L.R.
18/2001 è sostituito dal seguente:
"Art.
2
(Autonomia)
1. Al fine di assicurare l’efficace
svolgimento delle proprie funzioni e di consentire la massima ampiezza
all’esercizio della rappresentanza democratica, il Consiglio regionale ha, ai
sensi dell’articolo 20 dello Statuto, autonomia funzionale, organizzativa, di
bilancio, contabile, amministrativa, contrattuale, di uso del patrimonio
assegnato.
2. L’autonomia del Consiglio regionale è
disciplinata ed esercitata secondo i principi di legalità, di imparzialità, di
trasparenza, di economicità, di orientamento al risultato, per la tutela degli
interessi pubblici e dei diritti dei cittadini ed in attuazione dei principi di
coordinamento di finanza pubblica di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)
e successive modifiche.".
Art. 3
(Sostituzione dell’art. 3 della L.R. 18/2001)
1. L’art. 3 della L.R.
18/2001 è sostituito dal seguente:
"Art.
3
(Autonomia
di bilancio e contabile)
1. Per l’esercizio delle proprie funzioni,
il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo.
2. Il bilancio annuale di previsione, al
quale è allegato il bilancio pluriennale, è formulato sulla base del piano programmatico-strategico annuale e pluriennale. Nel
rendiconto sono raffigurati i risultati finali della gestione del bilancio del
Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale amministra in
modo autonomo le proprie risorse finanziarie."
Art. 4
(Inserimento degli artt. 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies nella L.R. 18/2001)
1. Dopo l’art. 3 della L.R.
18/2001 sono inseriti i seguenti:
"Art.
3 bis
(Procedura
di approvazione)
1. Il bilancio annuale di previsione ed il
conto consuntivo del Consiglio regionale sono deliberati dall’Ufficio di
Presidenza secondo gli schemi di bilancio e di rendiconto elaborati in
attuazione e nel rispetto delle disposizioni e dei principi contabili sanciti
dal D.Lgs. 118/2011 e sottoposti al Consiglio
regionale per l’approvazione.
2. Il bilancio annuale di previsione ed il
conto consuntivo del Consiglio regionale costituiscono allegato rispettivamente
al bilancio di previsione ed al rendicontodella
Regione per la rispettiva annualità e sono approvati unitamente a questi dal
Consiglio regionale.
3. La spesa annuale complessiva relativa
al funzionamento del Consiglio regionale costituisce una spesa corrente nell’ambito
dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e presenta
carattere di obbligatorietà. A tal fine, al bilancio del Consiglio Regionale è
allegato l’elenco analitico dei capitoli contenenti spese aventi natura
obbligatoria con l’indicazione del relativo stanziamento annuale.
4. Per consentire il normale funzionamento
del Consiglio regionale, la competente struttura della Giunta regionale
provvede all’impegno contabile dello stanziamento destinato al finanziamento
del fabbisogno del Consiglio regionale entro dieci giorni dall’entrata in
vigore della legge che approva il bilancio della Regione.
5. Le variazioni del fabbisogno
inizialmente determinato, inerenti a spese che si rendano necessarie nel corso
dell’esercizio finanziario, sono deliberate dall’Ufficio di Presidenza. La
deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente
della Giunta regionale. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la
conseguente proposta di variazione del bilancio regionale, nel rispetto
dell’equilibrio generale del bilancio stesso.
6. Il bilancio annuale di previsione ed il
rendiconto del Consiglio regionale sono redatti ed approvati secondo le
modalità ed i criteri disciplinati dal regolamento interno di contabilità.
Art. 3 ter
(Determinazione del fabbisogno)
1. L’ammontare del trasferimento dal
bilancio della Regione da iscrivere nel bilancio di previsione del Consiglio
regionale è determinato in modo da garantire la piena funzionalità del
Consiglio regionale stesso nell’autonomo esercizio delle sue funzioni, sulla
base dell’andamento dell’entità del bilancio complessivo del Consiglio
regionale dell’ultimo triennio, tenendo conto delle eventuali modifiche
intervenute nella composizione e nelle competenze del Consiglio regionale,
dell’attuazione degli istituti e degli organismi previsti dallo Statuto e dei
principi di coordinamento della finanza pubblica nazionale e regionale, come
risultanti, in particolare, dai documenti di programmazione economica e
finanziaria regionale.
Art. 3 quater
(Programmazione)
1. In attuazione dell’articolo 67 del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili ivi sanciti, il
Consiglio regionale attua la programmazione attraverso il "Programma
Operativo" annuale e triennale.
2. Ai fini di cui al comma 1, in ogni
esercizio annuale, l’Ufficio di Presidenza, dopo l’approvazione con legge del
Bilancio di previsione annuale e pluriennale, approva il "Programma
operativo", riferito alla medesima durata del bilancio, nel quale sono
individuati gli obiettivi gestionali del Consiglio regionale, quali risultanti
dalla declinazione degli indirizzi strategici gestionali precedentemente
approvati dall’Ufficio di Presidenza.
3. Con l’approvazione del Programma
Operativo, che include anche il Piano della performance ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e della L.R.
6/2011, sono assegnati ai singoli dirigenti della tecnostruttura del Consiglio
gli obiettivi, unitamente alle risorse umane, finanziarie strumentali
necessarie alla loro realizzazione.
4. Il "Programma Operativo", a
seguito dell’approvazione da parte dall’Ufficio di Presidenza, acquisisce
carattere autorizzatorio al sostenimento delle spese
analiticamente riportate nello stesso e collegate ai relativi obiettivi annuali
o pluriennali; rappresenta utile strumento di responsabilizzazione dirigenziale
anche ai fini della valutazione della performance individuale e organizzativa,
che tiene conto anche dello svolgimento delle ordinarie attività di supporto
alle funzioni del Consiglio regionale.
5. Durante l’esercizio, il "Programma
Operativo" può essere oggetto di modifiche e integrazioni nel rispetto dei
vincoli di bilancio.
Art. 3 quinquies
(Macroaggregati di spesa inerenti
le attività del Consiglio regionale)
1. Le attività svolte dal Consiglio
regionale e dai suoi organi istituzionali sono riconducibili ai seguenti
macroaggregati di spesa, nel rispetto dei limiti dettati nell’ambito della
finanza pubblica vigenti per tempo e degli stanziamenti di bilancio:
a) spese
per trattamento economico dei Consiglieri regionali e dei componenti la Giunta
regionale, trattamento di missione dei Consiglieri regionali;
b) spese
per assegni vitalizi corrisposti agli ex Consiglieri regionali;
c) fondo
di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale;
d) spese
per trattamento economico principale ed accessorio del personale dirigenziale e
non del Consiglio regionale;
e) spese
per missioni, trasferte e per formazione del personale dirigenziale e non del
Consiglio regionale;
f) spese
per contributi di funzionamento e spese per il personale dei Gruppi consiliari;
g) spese
di funzionamento del Co.Re.Com. Abruzzo, del
Difensore Civico Regionale, del Collegio per le garanzie statutarie, della
Commissione per le pari opportunità, del CAL, del Collegio dei revisori dei
conti del Consiglio regionale;
h) spese
di funzionamento inerenti gli ulteriori organi istituiti presso il Consiglio
regionale;
i) spese
postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione,
spese economali;
j) spese
per acquisizione di arredi;
k) spese
per acquisizione di hardware e software;
l) spese
inerenti la gestione e per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione
del patrimonio in uso al Consiglio regionale;
m) spese
per attività promozionale di carattere istituzionale e di informazione, per
attività editoriale, spese per biblioteca;
n) spese
per attività comunicazionale;
o) spese
per l’attività di rappresentanza e prossimità del Consiglio regionale al
cittadino;
p) spese
derivanti dalla partecipazione agli organismi rappresentativi interregionali,
nazionali ed europei e dalla collaborazione con le autonomie locali per
l’attuazione di iniziative di interesse della comunità abruzzese;
q) spese
inerenti ulteriori attività individuate e programmate dall’Ufficio di
Presidenza, che trovano copertura finanziaria all’interno del bilancio di
previsione annuale del Consiglio regionale che per le stesse assume carattere autorizzatorio.
2. Gli stanziamenti di bilancio delle
spese correnti e di investimento di cui al comma 1 sono sorretti da leggi
regionali, da regolamenti regionali o da deliberazioni approvate dall’Ufficio
di Presidenza.".
Art. 5
(Disposizioni transitorie)
1. Entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge il regolamento interno di contabilità del Consiglio
regionale è adeguato ai criteri e principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 ed alla presente legge.
Art. 6
(Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate le seguenti
disposizioni normative:
a) Titolo
IV ed articoli 45 e 46 in esso contenuti della legge regionale 25 marzo 2002,
n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo);
b) articolo
65 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità
regionale).
Art. 7
(Vincolo di destinazione del Fondo
Sociale regionale)
1. Le risorse del Fondo Sociale regionale
sono vincolate all'attuazione di quanto previsto negli atti di programmazione
per le politiche sociali vigenti per tempo.
2. Nell'ambito dell'inderogabile vincolo
di cui al comma 1, le risorse devono essere destinate, con priorità, alla
remunerazione dei servizi resi in favore dei cittadini aventi diritto dalle
organizzazioni affidatarie dei medesimi, in forza di contratti, convenzioni e
atti equivalenti.
Art. 8
(Disposizioni in materia di Aziende
per il Diritto agli Studi Universitari)
1. Al comma 1 dell’art. 7 della legge
regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in
attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390), le lettere b) e c) sono
sostituite dalle seguenti:
"b)
due rappresentanti dell’università di cui uno designato dagli studenti;
c) due
rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato
ad uno, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnica e/o
amministrativa.".
2. Al comma 2 dell’art. 7 della L.R. 91/1994 le parole "dura in carica quattro
anni" sono sostituite dalle seguenti: "ha durata pari a quella della
Legislatura".
3. Le economie relative agli interventi di
cui all'art. 2 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41,
risultanti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono
finalizzate al finanziamento del servizio di ristorazione
gestito dall' Azienda per il Diritto agli
Studi Universitari di L'Aquila.
4. Al fine di garantire l'erogazione del
servizio di cui al comma 3 senza soluzione di continuità, l'Azienda per il
Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila è autorizzata a prorogare il
contratto in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per un
periodo di quattro mesi ed in ogni caso fino alla conclusione della procedura
di gara ad evidenza pubblica da esperire nel termine massimo di 60 giorni
decorrenti dal 1° gennaio 2015.
5. Nel periodo di proroga di cui al comma
4 del presente articolo, i servizi offerti dovranno essere i medesimi di quelli
contenuti nel capitolato vigente.
6. Le risorse di cui al comma 3 sono
utilizzabili dall'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell'Aquila
fino ad esaurimento delle stesse senza limiti temporali.
Art. 9
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri
finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione telematica.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
29 Dicembre 2014
IL PRESIDENTE
Luciano D’Alfonso
****************
TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI
MODIFICA 29 DICEMBRE 2014, n. 48
"Modifiche alla L.R.
9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e
organizzazione), in attuazione dei principi del D.Lgs.
23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di Fondo Sociale regionale e
Aziende per il Diritto agli Studi Universitari"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione)
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE
REGIONALE 29 DICEMBRE 1977, N. 81
Norme
sulla contabilità regionale.
Art. 65
(Autonomia contabile del Consiglio
regionale)
[Ai
sensi dell’art. 32 dello Statuto, il Consiglio regionale esercita la propria
autonomia funzionale e contabile nei limiti degli stanziamenti assegnati con la
legge di bilancio.
Gli
adempimenti per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, per la
gestione di esso e per la rendicontazione sono disciplinati con la L.R. 1° marzo 1974, n. 8.
Entro
il 30 settembre di ogni anno i fabbisogni di spesa del Consiglio regionale,
ripartiti in capitoli ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sono
comunicati alla Presidenza della Giunta regionale per l’iscrizione dei relativi
stanziamenti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per
l’anno successivo.
Le
somme stanziate in tali capitoli sono messe globalmente a disposizione del
presidente del Consiglio regionale presso la tesoreria della Regione, mediante
titoli di spesa a lui intestati, e sono utilizzati con ordini tratti sulla
tesoreria stessa.
Il
saldo finanziario eventualmente risultante in chiusura di ciascun esercizio è
riportato nel bilancio consiliare di previsione per l’esercizio immediatamente
successivo ed è trasferito nel bilancio di previsione della Regione relativo
alla competenza dello stesso esercizio in occasione dell’assestamento di cui al
precedente art. 42.
I
risultati del conto consuntivo del Consiglio regionale sono trasmessi alla
presidenza della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno e sono inclusi
nel rendiconto generale della Regione previsto dal successivo art. 67.
L’autonomia
funzionale e contabile del Consiglio regionale, prevista nei precedenti commi,
non esclude la responsabilità degli agenti contabili addetti alla gestione del
bilancio consiliare, giusta l’ordinamento dello Stato e in relazione all’art.
103, secondo comma, della Costituzione.]
LEGGE
REGIONALE 6 DICEMBRE 1994, N. 91
Norme
sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991,
n. 390.
Art. 7
(Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è
composto da:
a) il
presidente;
b) due
rappresentanti dell’università di cui uno designato dagli studenti;
c) due
rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato
ad uno, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa.
2. Il Consiglio di amministrazione è
nominato con decreto del presidente della Giunta regionale e ha durata pari a
quella della Legislatura. I componenti possono essere confermati per una sola
volta.
3. I componenti del Consiglio di
amministrazione eletti dagli studenti e dai docenti vengono rinnovati
contestualmente al rinnovo delle rispettive rappresentanze negli organismi di
Governo degli Atenei.
4. In caso di dimissione o di decadenza
per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti da altri
soggetti eletti dall’ente o dall’organismo di cui sono espressione. I
componenti espressione dei docenti e degli studenti sono sostituiti dai primi
dei non eletti nelle rispettive liste.
5. La ricomposizione del Consiglio di
amministrazione, nel caso di scioglimento anticipato per i motivi di cui
all’art. 14, avviene entro sei mesi dalla nomina del commissario straordinario.
LEGGE
REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3
Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo.
TITOLO
IV
Autonomia
finanziaria e contabile del Consiglio
[Art.
45
(Risorse
e procedure)
1. Il Consiglio, nell'ambito dei principi
stabiliti dallo Statuto regionale e dalla legge 6
dicembre
1973, n. 853, così come ribadito dall'art. 30 del D.Lgs.
n. 76/2000, è dotato di autonomia finanziaria e contabile.
2. Il Consiglio, ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 18, disciplina le procedure e le
modalità di gestione del proprio bilancio, mediante apposito regolamento
interno.
3. Il complessivo fabbisogno del Consiglio
regionale è inserito quale spesa obbligatoria nel bilancio regionale in
apposita Unità Previsionale di Base ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del
D.Lgs. n. 76/2000 senza suddivisione in capitoli.
4. L'elenco delle spese obbligatorie di
cui all'art. 16 della legge di bilancio per l'esercizio 2004, a termini
dell'art. 18 della L.R. n. 3/2002, è integrato con il
Cap. 11102 della F.O. 01.01.005.
Art. 46
(Bilancio e rendiconto)
1. Il bilancio di previsione del Consiglio
è predisposto dall'Ufficio di Presidenza, approvato con deliberazione
consiliare dal Consiglio regionale ed inviato, entro il 30 settembre di ciascun
anno, alla Giunta regionale.
2. Il rendiconto del Consiglio è predisposto
dall'Ufficio di Presidenza, approvato con deliberazione consiliare dal
Consiglio regionale ed inviato alla Giunta regionale, almeno trenta giorni
prima della scadenza del termine previsto dall'art. 39 della presente legge.
3. Il bilancio di previsione e il
rendiconto del Consiglio sono approvati con legge regionale unitamente al
bilancio ed al rendiconto della Regione, dei quali costituiscono allegati.]
****************
Riferimenti
normativi
Il
testo dell'articolo 67 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), vigente alla data della
presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 67
(Autonomia contabile del consiglio
regionale)
1. Le regioni, sulla base delle norme dei
rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale,
nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai
principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi
strumentali.
2. Il consiglio regionale adotta il
medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della
regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al
presente decreto.
3. La presidenza del consiglio regionale
sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento
interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative
risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63,
comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare
approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Il
testo dell'articolo 20 dello Statuto della Regione Abruzzo, vigente alla data
della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 20
(L'autorganizzazione del Consiglio
regionale)
1. Il Consiglio ha autonomia
organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma
dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti adottati sulla base dei principi
fissati dalla legge.
2. Il bilancio e il rendiconto del
Consiglio sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza e approvati dal Consiglio;
sono allegati al bilancio e al rendiconto della Regione.
3. Il Consiglio dispone di una dotazione
organica e di uffici, dei quali si avvalgono l'Ufficio di Presidenza, le
Giunte, le Commissioni, gli altri Organi interni e i Consiglieri.
4. Lo Stato giuridico e il trattamento
economico del personale sono disciplinati dalla legge e dal contratto.
Il
testo dell'articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 41
(Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per
favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni
del cratere), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 2
(Interventi in favore della
popolazione studentesca)
1. Per l'attuazione di quanto previsto
all'articolo 1, la Regione sostiene specifici progetti ed azioni posti in
essere dall'Azienda regionale per il diritto agli studi universitari di
L'Aquila, di seguito denominata "Azienda", che favoriscano la permanenza
e la vita sociale della popolazione studentesca iscritta all'Università degli
Studi di L'Aquila fra i quali, prioritariamente, l'istituzione di una specifica
tessera per il sostegno dei consumi di beni e servizi che gli studenti
effettuano.
2. L'Azienda, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione regionale
competente in materia di diritto allo studio universitario, il dettaglio degli
interventi da realizzare o in corso di realizzazione formulati d'intesa con l'Università
degli Studi di L'Aquila.
3. Sono ammissibili anche interventi di
adeguamento strutturale purché gli stessi, come tutti gli interventi, siano
finalizzati a facilitare la residenzialità e l'aggregazione sociale degli
studenti universitari.
4. La Direzione regionale competente in
materia di diritto allo studio universitario provvede, nei successivi sessanta
giorni, alla verifica dell'attinenza degli interventi rispetto alle finalità
della presente legge ed ammette a finanziamento gli interventi ritenuti
meritevoli di sostegno per l'importo complessivo di euro 1.500.000,00.
5. Le risorse di cui al comma 4 sono
trasferite all'Azienda in unica soluzione con vincolo di destinazione alla
realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. Gli interventi sono
conclusi dall'Azienda entro trentasei mesi dalla data di comunicazione della
concessione del sostegno finanziario regionale. Al termine di ciascun anno
solare, l'Azienda provvede alla parziale rendicontazione delle risorse
utilizzate, sottoscritta dal collegio dei revisori dei conti, ed alla
illustrazione dello stato di attuazione dei singoli interventi in itinere. Al
completamento di ogni singolo intervento provvede, altresì, all'invio della
rendicontazione finale, sottoscritta dal collegio dei revisori dei conti,
unitamente ad una relazione su quanto realizzato e sugli effetti prodotti.
6. Il mancato rispetto dei termini di cui
al comma 5 comporta la revoca del finanziamento, fatti salvi gli interventi
totali o parziali già realizzati.