PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
ATTO DI PROMULGAZIONE
VISTO
l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22
novembre 1999 n. 1;
VISTI
gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;
VISTO
il verbale del Consiglio Regionale n. 14/5 del 9.12.2014
PROMULGA
LEGGE
REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 47
Riordino
delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale
Art. 1
(Finalità)
1. Al fine di contenere i costi dell’azione
amministrativa, di realizzare economie di scala e di razionalizzare le
partecipazioni societarie regionali, la Regione Abruzzo persegue il
miglioramento della gestione operativa ed economico-finanziaria delle Società
regionali di trasporto pubblico locale e a tal fine promuove la costituzione di
una unica azienda pubblica.
2. Per il conseguimento delle finalità di
cui al comma 1, la presente legge disciplina le modalità dirette alla fusione
mediante incorporazione delle società “Gestione Trasporti Metropolitani S.p.A.”
e “Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.” nella
società “Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi S.p.A”.
Art. 2
(Fusione per incorporazione)
1. Al fine di realizzare la fusione delle
società di trasporto mediante incorporazione di F.A.S.
S.p.A. e G.T.M. S.p.A. in A.R.P.A.
S.p.A., la Regione conferisce la totalità del capitale sociale di F.A.S. S.p.A. e G.T.M. S.p.A. in A.R.P.A. S.p.A.
2. La Regione Abruzzo impegna gli organi
amministrativi e deliberanti delle tre società pubbliche A.R.P.A.
S.p.A., F.A.S. S.p.A. e G.T.M.
S.p.A. a procedere nei tempi tecnici strettamente necessari alla fusione per
incorporazione delle società G.T.M. e F.A.S. in A.R.P.A., ai sensi
dell’art. 2505 c.c..
Art. 3
(Autorizzazione)
1. Il Presidente della Regione è
autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al
conferimento delle azioni delle società G.T.M. S.p.A.
e F.A.S. S.p.A. in A.R.P.A.
S.p.A., nonché tutte le altre operazioni dirette alla realizzazione delle
finalità di cui alla presente legge.
Art. 4
(Progetto di fusione)
1. La proposta di progetto di fusione,
redatta dagli amministratori delle Società partecipanti alla fusione, deve
essere approvata dal Consiglio regionale prima di essere sottoposta ai soci per
la conseguente decisione ai sensi dell’art. 2502 c.c..
Eventuali modifiche al progetto di fusione deliberate dal Consiglio regionale
vincolano il rappresentante della Regione a deliberare conformemente.
Art. 5
(Norma Finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 6
(Abrogazione)
1. L’art. 18 della L.R.
10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria
Regionale 2012)” è abrogato.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 23 Dicembre 2014
IL PRESIDENTE
Luciano D’Alfonso
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TESTO
DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO
2012, N. 1
"Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge
Finanziaria Regionale 2012)"
COORDINATO
CON LA LEGGE REGIONALE DI
MODIFICA 23 DICEMBRE 2014, n. 47 "Riordino delle partecipazioni societarie
nel settore del trasporto pubblico locale"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
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Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione)
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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LEGGE
REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014
della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).
Art. 18
(Riordino delle partecipazioni
societarie in materia di trasporto pubblico)
[1. La Regione Abruzzo, in conformità
all'articolo 66 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria
regionale 2011), attua azioni di riordino delle proprie partecipazioni
societarie del trasporto pubblico locale al fine di:
a) dar
vita ad un nuovo soggetto imprenditoriale che operi nel settore del trasporto
pubblico locale;
b) attuare
politiche di contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione dei
costi ed economie di scala.
2. Al fine di dare vita ad un'unica
azienda pubblica per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale,
con esclusione di quelli ferroviari, la Regione Abruzzo, ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 57 dello Statuto regionale, costituisce un'unica società
mediante la fusione della società "Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi
(A.R.P.A) S.p.A." con sede in Chieti e della
società "Gestione Metropolitana Trasporti (G.T.M.)
S.p.A." con sede in Pescara, in conformità alle deliberazioni dei consigli
di amministrazione delle società interessate alla fusione stessa.
3. La nuova azienda pubblica assume la
forma di società per azioni, denominata NEWCO SPA, con sede in Chieti/Pescara
ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo,
dalle norme del codice civile riguardanti le società per azioni.
4. Alla NEWCO SPA è assegnato, mediante
scissione parziale della società "Ferrovia Adriatico Sangritana
(F.A.S.) S.p.A" con
sede in Lanciano, la parte del patrimonio attinente l'attività di gestione dei
servizi automobilistici di trasporto pubblico locale.
5. La Regione Abruzzo è autorizzata a
mantenere la propria partecipazione nella società "Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A" alla quale
competerà la gestione dei servizi ferroviari di trasporto passeggeri e merci.
6. Gli organi amministrativi dell'ARPA SPA
e della GTM SPA presentano alla Direzione competente per materia, entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il progetto di fusione, la
situazione patrimoniale e la prevista relazione degli amministratori unitamente
a quella degli esperti di cui all'articolo 2501 sexies
c.c..
7. Prima dell'iscrizione nel registro
delle imprese, a norma del comma 3 dell'articolo 2501 ter
c.c., il progetto di fusione unitamente agli altri documenti di cui al comma 6
devono essere approvati dal Consiglio regionale. L'approvazione costituisce
rinuncia del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2501 ter c.c..
8. Gli organi amministrativi della FAS SPA
presentano alla Direzione competente per materia, entro tre mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, il progetto di scissione ai sensi dell'articolo
2506 bis c.c. e secondo le indicazioni di cui al precedente comma 4.
9. Prima della pubblicazione a norma dell'ultimo
comma dell'articolo 2506 bis c.c., il progetto di scissione deve essere
approvato dal Consiglio regionale. L'approvazione costituisce rinuncia del
termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2501 ter
c.c..
10. L'omissione degli adempimenti previsti
dal presente articolo a carico degli organi di amministrazione costituisce
giusta causa per dar corso alla revoca degli amministratori delle società
inadempienti.
11. A seguito della revoca degli
amministratori la Regione in qualità di socio di maggioranza nomina un
commissario per la prosecuzione delle attività necessarie al perfezionamento
del riordino di cui al presente articolo.
12. Al fine di coordinare le operazioni di
riordino delle partecipazioni societarie di cui al presente articolo è costituito,
senza oneri a carico del bilancio regionale, un Comitato di coordinamento
composto da:
a) l'Assessore
regionale ai Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica;
b) il
Direttore regionale ai Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica;
c) il
Dirigente del Servizio regionale "Servizio Affari Finanziari e Giuridici,
Vigilanza e Controllo" della Direzione "Trasporti Infrastrutture
Mobilità e Logistica";
d) il
Presidente e il Direttore dell'Arpa Spa;
e) il
Presidente e il Direttore della GTM Spa;
f) il
Presidente e il Direttore della FAS Spa..
13. Il Presidente della Regione o un suo
delegato allo scopo è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma
di legge al fine di perfezionare le operazioni che derivano dall'attuazione del
presente articolo.
14. A conclusione delle operazioni di
riordino e in ogni caso entro il 30 giugno 2012, il Presidente della Regione
relaziona al Consiglio regionale in ordine alle azioni di cui al presente
articolo.
15. Il presente articolo non comporta oneri a
carico del bilancio regionale.]