PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTO DI PROMULGAZIONE

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 14/5 del 9.12.2014

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 47

Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale

Art. 1

(Finalità)

1.         Al fine di contenere i costi dell’azione amministrativa, di realizzare economie di scala e di razionalizzare le partecipazioni societarie regionali, la Regione Abruzzo persegue il miglioramento della gestione operativa ed economico-finanziaria delle Società regionali di trasporto pubblico locale e a tal fine promuove la costituzione di una unica azienda pubblica.

2.         Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina le modalità dirette alla fusione mediante incorporazione delle società “Gestione Trasporti Metropolitani S.p.A.” e “Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.” nella società “Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi S.p.A”.

Art. 2

(Fusione per incorporazione)

1.         Al fine di realizzare la fusione delle società di trasporto mediante incorporazione di F.A.S. S.p.A. e G.T.M. S.p.A. in A.R.P.A. S.p.A., la Regione conferisce la totalità del capitale sociale di F.A.S. S.p.A. e G.T.M. S.p.A. in A.R.P.A. S.p.A.

2.         La Regione Abruzzo impegna gli organi amministrativi e deliberanti delle tre società pubbliche A.R.P.A. S.p.A., F.A.S. S.p.A. e G.T.M. S.p.A. a procedere nei tempi tecnici strettamente necessari alla fusione per incorporazione delle società G.T.M. e F.A.S. in A.R.P.A., ai sensi dell’art. 2505 c.c..

Art. 3

(Autorizzazione)

1.         Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al conferimento delle azioni delle società G.T.M. S.p.A. e F.A.S. S.p.A. in A.R.P.A. S.p.A., nonché tutte le altre operazioni dirette alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 4

(Progetto di fusione)

1.         La proposta di progetto di fusione, redatta dagli amministratori delle Società partecipanti alla fusione, deve essere approvata dal Consiglio regionale prima di essere sottoposta ai soci per la conseguente decisione ai sensi dell’art. 2502 c.c.. Eventuali modifiche al progetto di fusione deliberate dal Consiglio regionale vincolano il rappresentante della Regione a deliberare conformemente.

Art. 5

(Norma Finanziaria)

1.         Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Abrogazione)

1.         L’art. 18 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)” è abrogato.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 23 Dicembre 2014

 

IL PRESIDENTE

Luciano D’Alfonso

 

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TESTO

DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)"

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 23 DICEMBRE 2014, n. 47 "Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).

Art. 18

(Riordino delle partecipazioni societarie in materia di trasporto pubblico)

[1.        La Regione Abruzzo, in conformità all'articolo 66 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale 2011), attua azioni di riordino delle proprie partecipazioni societarie del trasporto pubblico locale al fine di:

a)         dar vita ad un nuovo soggetto imprenditoriale che operi nel settore del trasporto pubblico locale;

b)         attuare politiche di contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione dei costi ed economie di scala.

2.         Al fine di dare vita ad un'unica azienda pubblica per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, con esclusione di quelli ferroviari, la Regione Abruzzo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 57 dello Statuto regionale, costituisce un'unica società mediante la fusione della società "Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi (A.R.P.A) S.p.A." con sede in Chieti e della società "Gestione Metropolitana Trasporti (G.T.M.) S.p.A." con sede in Pescara, in conformità alle deliberazioni dei consigli di amministrazione delle società interessate alla fusione stessa.

3.         La nuova azienda pubblica assume la forma di società per azioni, denominata NEWCO SPA, con sede in Chieti/Pescara ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, dalle norme del codice civile riguardanti le società per azioni.

4.         Alla NEWCO SPA è assegnato, mediante scissione parziale della società "Ferrovia Adriatico Sangritana (F.A.S.) S.p.A" con sede in Lanciano, la parte del patrimonio attinente l'attività di gestione dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale.

5.         La Regione Abruzzo è autorizzata a mantenere la propria partecipazione nella società "Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A" alla quale competerà la gestione dei servizi ferroviari di trasporto passeggeri e merci.

6.         Gli organi amministrativi dell'ARPA SPA e della GTM SPA presentano alla Direzione competente per materia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il progetto di fusione, la situazione patrimoniale e la prevista relazione degli amministratori unitamente a quella degli esperti di cui all'articolo 2501 sexies c.c..

7.         Prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, a norma del comma 3 dell'articolo 2501 ter c.c., il progetto di fusione unitamente agli altri documenti di cui al comma 6 devono essere approvati dal Consiglio regionale. L'approvazione costituisce rinuncia del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2501 ter c.c..

8.         Gli organi amministrativi della FAS SPA presentano alla Direzione competente per materia, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il progetto di scissione ai sensi dell'articolo 2506 bis c.c. e secondo le indicazioni di cui al precedente comma 4.

9.         Prima della pubblicazione a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2506 bis c.c., il progetto di scissione deve essere approvato dal Consiglio regionale. L'approvazione costituisce rinuncia del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2501 ter c.c..

10.       L'omissione degli adempimenti previsti dal presente articolo a carico degli organi di amministrazione costituisce giusta causa per dar corso alla revoca degli amministratori delle società inadempienti.

11.       A seguito della revoca degli amministratori la Regione in qualità di socio di maggioranza nomina un commissario per la prosecuzione delle attività necessarie al perfezionamento del riordino di cui al presente articolo.

12.       Al fine di coordinare le operazioni di riordino delle partecipazioni societarie di cui al presente articolo è costituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, un Comitato di coordinamento composto da:

a)         l'Assessore regionale ai Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica;

b)         il Direttore regionale ai Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica;

c)         il Dirigente del Servizio regionale "Servizio Affari Finanziari e Giuridici, Vigilanza e Controllo" della Direzione "Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica";

d)         il Presidente e il Direttore dell'Arpa Spa;

e)         il Presidente e il Direttore della GTM Spa;

f)          il Presidente e il Direttore della FAS Spa..

13.       Il Presidente della Regione o un suo delegato allo scopo è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge al fine di perfezionare le operazioni che derivano dall'attuazione del presente articolo.

14.       A conclusione delle operazioni di riordino e in ogni caso entro il 30 giugno 2012, il Presidente della Regione relaziona al Consiglio regionale in ordine alle azioni di cui al presente articolo.

15.       Il presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.]