PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
ATTO DI PROMULGAZIONE
VISTO
l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22
novembre 1999 n. 1;
VISTI
gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;
VISTO
il verbale del Consiglio Regionale n. 12/5 del 2.12.2014
Promulga
LEGGE
REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 46
Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Disposizioni
per l’attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché
per l’applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE)
1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del
regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE)
2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l’attuazione della
normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea
regionale 2014)
TITOLO I
(ADEGUAMENTO ALL’ORDINAMENTO EUROPEO)
Art. 1
(Finalità)
1.
a) direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all’assistenza sanitaria transfrontaliera;
b) direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire
l’ingresso dei medicinali falsificati nella catena di fornitura legale;
c) regolamento (UE) n. 717/2013 della Commissione, del 25
luglio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto
riguarda le voci sul benessere degli animali in determinati modelli di
certificati sanitari;
d) regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al
consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;
e) regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari;
f) regolamento (CE) n. 234/2011 della Commissione, del 10 marzo
2011, che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli
additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari;
g) regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori, del 25 ottobre 2011, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006
e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la
direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio,
la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
h) regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e
ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai
sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso
e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE,
1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE)
n. 953/2009 della Commissione;
i) regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22
dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
j) regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo
2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al
contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006.
2. La presente legge contiene inoltre
disposizioni per assicurare la conformità alla normativa europea sugli aiuti di
Stato:
a) della disciplina regionale sullo spettacolo dal vivo;
b) della disciplina regionale sulla promozione e sullo sviluppo
del sistema produttivo regionale con riguardo agli aspetti di tutela
ambientale.
TITOLO II
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/24/UE CONCERNENTE
L’APPLICAZIONE DEI DIRITTI DEI PAZIENTI RELATIVI ALL’ASSISTENZA SANITARIA
TRANSFRONTALIERA)
Art. 2
(Indirizzi e criteri generali)
1. Ai fini dell’attuazione della direttiva
2011/24/UE e nel rispetto del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38
(Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti
dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della
direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad
agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato
membro)
Art. 3
(Istituzione del punto di contatto
regionale)
1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del
d.lgs. 38/2014 è istituito presso il Dipartimento regionale competente in
materia di politiche della salute il punto di contatto regionale, al fine di
agevolare la trasmissione al punto di contatto nazionale delle informazioni
previste dal menzionato decreto legislativo.
2.
Art. 4
(Verifica e rimborso dei costi
dell’assistenza sanitaria transfrontaliera)
1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del
d.lgs. 38/2014,
a) la formulazione di indirizzi e criteri alle Aziende Unità
Sanitarie Locali presenti sul territorio regionale al fine di assicurare che
agli utenti siano fornite informazioni sui rimborsi dell’assistenza sanitaria
transfrontaliera;
b) l’istituzione di specifici flussi informativi tra le Aziende
Unità Sanitarie Locali appartenenti al territorio regionale e
c) la predisposizione della modulistica relativa alle procedure
di autorizzazione e per l’organizzazione delle attività di rilevazione e
trasmissione dei dati.
Art. 5
(Disposizioni in materia di autorizzazioni
preventive)
1. Tenuto conto di quanto previsto
dall’articolo 9, comma 8, del d.lgs. 38/2014 non sono sottoposte ad
autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni rispetto a quelle definite a
livello nazionale.
TITOLO III
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/62/UE RIGUARDANTE IL CODICE
COMUNITARIO RELATIVO AI MEDICINALI PER USO UMANO, AL FINE DI
IMPEDIRE L’INGRESSO DEI MEDICINALI FALSIFICATI NELLA CATENA DI
FORNITURA LEGALE)
Art. 6
(Controlli sulle sostanze attive)
1. Le Commissioni delle Aziende Unità
Sanitarie Locali competenti per territorio, di cui alla legge regionale 14
agosto 1981, n. 32 (Norme per il trasferimento alle Unità locali sociosanitarie
delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica, di vigilanza sulle
farmacie e per l'assistenza farmaceutica) e successive modifiche ed
integrazioni e alla legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72 (Piano sanitario
regionale 1994-1996) e successive modifiche ed integrazioni, esercitano la
vigilanza sulle attività di produzione, importazione e distribuzione sul
territorio regionale delle sostanze attive di cui all’articolo 51 bis, comma 1,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, 219 (Attuazione della direttiva
2001/83/CE e successive direttive di modifica relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), ai
sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 20 (Modifiche
alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 -
2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche
alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e
ulteriori disposizioni normative) e nel rispetto di quanto previsto dalla
deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 del medesimo articolo 18
della l.r. 20/2013.
Art. 7
(Autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso
dei medicinali)
1. Il Servizio competente in materia
farmaceutica del Dipartimento regionale competente in materia di salute
rilascia l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di cui all’articolo
100 del d.lgs. 219/2006 e s.m.i, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 103 del citato decreto legislativo e di quanto
definito dal Ministero della salute in attuazione del comma 4
quater del medesimo articolo 103.
Art. 8
(Ispezioni e rilascio certificazione sul
rispetto dei principi e degli orientamenti sulle buone pratiche di
distribuzione)
1. Le ispezioni di cui all’articolo 103,
commi 2 e 4 bis del d.lgs. 219/2006 e s.m.i. sono
effettuate dalle Commissioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali di cui alla
legge regionale 32/1981 e s.m.i e alla legge
regionale 72/1994 e s.m.i., ai sensi dell’articolo 18
della legge regionale 20/2013.
2. I verbali relativi alle ispezioni di
cui al comma 1 sono trasmessi al Servizio regionale competente in materia
farmaceutica.
3. Il Dipartimento regionale competente in
materia di salute, attraverso il Servizio preposto, rilascia la certificazione
di cui all’articolo 103, comma 4 bis del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.,
sulla base del verbale di cui al comma 2 e tenuto conto di quanto definito dal
Ministero della salute ai sensi dell’articolo 103, comma 4 quater del medesimo decreto legislativo.
4.
Art. 9
(Segnalazioni relative a
farmaci non reperibili nella rete di distribuzione regionale)
1. Per consentire lo svolgimento delle
attività di verifica da parte della Regione, previste dall’articolo 105, comma 3 ter del d.lgs. 219/2006 e s.m.i., il farmacista, anche tramite le associazioni di
categoria, è tenuto ad effettuare la segnalazione di cui all’articolo 105,
comma 3-bis del medesimo decreto legislativo, al Servizio regionale competente
in materia farmaceutica, mediante procedura informatizzata, utilizzando la
piattaforma telematica a tal fine attivata.
2. Nelle more dell’attivazione della
procedura informatizzata, la segnalazione di cui al comma 1 è effettuata in
forma cartacea.
Art. 10
(Registrazioni dei distributori di sostanze
attive ed ispezioni)
1. I distributori di sostanze attive di
cui all’articolo 108 bis del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.,
stabiliti sul territorio regionale, registrano la loro attività presso il
Servizio regionale competente in materia farmaceutica.
2. Per le finalità di cui al comma 1,
presso il Servizio competente in materia farmaceutica è attivato un registro
informatico.
3. Le ispezioni di cui all’articolo 108
bis del d.lgs. 219/2006 e s.m.i. sono effettuate
dalle Commissioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali di cui alla legge
regionale 32/1981 e s.m.i. e alla legge regionale
72/1994 e s.m.i., ai sensi dell’articolo 18 della
legge regionale 20/2013.
4. Le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo sono definite con deliberazione della
Giunta regionale.
Art. 11
(Ispezioni richieste dal Ministero della
salute e dall’AIFA)
1. Le ispezioni richieste alla Regione dal
Ministero della salute e dall’AIFA, ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del
d.lgs. 219/2006 e s.m.i, sono effettuate dalle
Commissioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali di cui alla legge regionale
32/1981 e s.m.i. e alla legge regionale 72/1994 e s.m.i., ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale
20/2013.
Art. 12
(Disposizioni sulla vendita a distanza al
pubblico)
1. Il Servizio competente in materia
farmaceutica del Dipartimento regionale competente in materia di salute
autorizza le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma
1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale) convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), a
fornire medicinali a distanza al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di
cui all’articolo 112 quater del d.lgs. 219/2006 e s.m.i..
Art. 13
(Attuazione in via amministrativa)
1. Entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge,
2.
TITOLO IV
(APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 717/2013 RIGUARDANTE LE VOCI SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN
DETERMINATI MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI E DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009 SULLE
NORME SANITARIE RELATIVE AI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E AI PRODOTTI DERIVATI NON DESTINATI AL
CONSUMO UMANO)
Art. 14
(Attuazione in via amministrativa)
1. Per l’applicazione del reg. (UE) n.
717/2013 e del reg. (CE) n. 1069/2009 si provvede in via amministrativa, nel
rispetto della normativa statale di riferimento, del decreto legislativo 1°
ottobre 2012, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non
destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per
la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva
97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a
controlli veterinari in frontiera), nonché di quanto previsto dall’Accordo tra
il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le autonomie
locali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013).
TITOLO V
(APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 SULL’IGIENE
DEI PRODOTTI ALIMENTARI E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 234/2011 CHE ISTITUISCE UNA
PROCEDURA UNIFORME DI AUTORIZZAZIONE PER GLI
ADDITIVI, GLI ENZIMI E GLI AROMI ALIMENTARI)
Art. 15
(Attuazione in via amministrativa e
disciplina riconoscimento)
1. Per l’applicazione del reg. (CE) n.
852/2004 e del reg. (UE) n. 234/2011 si provvede in via amministrativa
attraverso la definizione della procedura per il riconoscimento delle strutture
che svolgono attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini
della commercializzazione degli additivi, degli enzimi e degli aromi
alimentari, nel rispetto di quanto previsto dal reg. (CE) n. 1331/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una
procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi
naturali, dall’articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193
(Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo
settore), nonché di quanto contenuto nell’Accordo tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 59/CSR del 29 aprile
2010).
2. Il riconoscimento delle strutture di
cui al comma 1 è disposto, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7
della legge regionale 1° ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di
procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e
semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle ll.rr. 2/2013 e 20/2013), dal Servizio competente in
materia di veterinaria e sicurezza alimentare del Dipartimento regionale
competente in materia di salute entro sessanta giorni dalla richiesta, per
consentire le attività di accertamento ed i sopralluoghi da svolgere in
collaborazione con le Aziende Unità Sanitarie Locali ai fini della verifica
della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente
normativa.
3. Le tariffe relative al riconoscimento
sono stabilite dalla Giunta regionale in conformità a quanto previsto
dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 (Disciplina
delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in
attuazione del regolamento CE n. 882/2004).
TITOLO VI
(APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 RELATIVO
ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI
CONSUMATORI E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 609/2013 RELATIVO AGLI ALIMENTI DESTINATI
AI LATTANTI E AI BAMBINI NELLA PRIMA INFANZIA, AGLI ALIMENTI A FINI MEDICI
SPECIALI E AI SOSTITUTI DELL’INTERA RAZIONE ALIMENTARE GIORNALIERA PER IL
CONTROLLO DEL PESO)
Art. 16
(Disposizioni sul riconoscimento e la
registrazione delle strutture che operano nel settore dei prodotti alimentari
destinati ad una alimentazione particolare)
1. Ai fini dell’applicazione del reg. (UE)
n. 1169/2011 e del reg. (UE) n. 609/2013 e nel rispetto dell’articolo 10 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della direttiva
89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una
alimentazione particolare) e s.m.i., il
riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti
alimentari, di cui all’articolo 1 del medesimo d.lgs. 111/1992 e s.m.i., è disposto dal Servizio regionale competente in
materia di veterinaria e sicurezza alimentare entro sessanta giorni dalla
richiesta, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 della legge
regionale 31/2013, per consentire le attività di accertamento ed i sopralluoghi
da svolgere in collaborazione con le Aziende Unità Sanitarie Locali ai fini
della verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti
dalla vigente normativa.
2. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE
relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei
regolamenti comunitari nel medesimo settore), al di fuori delle fattispecie di
riconoscimento di cui al reg. (CE) n. 852/2004 e al reg. (CE) n. 853/2004 ed in
conformità a quanto previsto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 59/CSR del 29 aprile 2010),
le Aziende Unità Sanitarie Locali effettuano le registrazioni delle strutture
che svolgono le attività di produzione, trasformazione, trasporto,
magazzinaggio, somministrazione e vendita dei prodotti di cui all’articolo 1
del d.lgs. 111/1992 e s.m.i..
3. La registrazione delle strutture di cui
al comma 2 è effettuata dalla Azienda Unità Sanitaria
Locale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica;
l’operatore del settore alimentare può iniziare l’attività successivamente
all’avvenuta notifica, conformemente a quanto previsto dall’Accordo di cui al
comma 2.
4. Le tariffe relative alla registrazione
e al riconoscimento delle strutture di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite dalla
Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo
19 novembre 2008, n. 194 (Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei
controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004).
TITOLO VII
(APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2023/2006 SULLE BUONE
PRATICHE DI FABBRICAZIONE DEI MATERIALI E DEGLI
OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI E DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 282/2008 RELATIVO AI MATERIALI E AGLI OGGETTI DI PLASTICA RICICLATA DESTINATI AL CONTATTO CON GLI
ALIMENTI)
Art. 17
(Disposizioni sugli operatori del settore
dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti che
hanno sede nel territorio regionale)
1. Nel rispetto dell’articolo 2 del d.lgs.
193/2007 e per lo svolgimento dei controlli dei materiali destinati al contatto
alimentare, di cui al reg. (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e
alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, gli operatori del
settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli
alimenti, che hanno sede nel territorio regionale, comunicano, prima
dell’inizio dell’attività, al Servizio competente in materia di veterinaria e
sicurezza alimentare del Dipartimento regionale competente in materia di
salute, gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al reg. (CE) n.
2023/2006 e al reg. (CE) 282/2008 ai fini dell’iscrizione in un registro regionale,
avente funzioni meramente ricognitive; la
comunicazione non costituisce autorizzazione all’esercizio dell’attività.
2. Le procedure per l’attuazione di quanto
previsto dal comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale entro centoventi
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto
previsto dalla vigente normativa statale.
3. Coloro che operano nel territorio
regionale alla data di entrata in vigore della presente legge presentano la
notifica di cui al comma 1 entro il termine fissato con la deliberazione della
Giunta regionale di cui al comma 2, nel rispetto della vigente normativa
statale.
TITOLO VIII
(ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI
STATO IN MATERIA CULTURALE E IN MATERIA AMBIENTALE ATTRAVERSO IL CONTRATTO DI SVILUPPO LOCALE)
CAPO I
(Disposizioni
in materia di spettacolo dal vivo)
Art. 18
(Principi generali e finalità)
1.
2.
3. La presente legge definisce il sistema
degli interventi che
a) promuovere la diffusione dello spettacolo dal vivo;
b) valorizzare le espressioni artistiche tradizionali,
contemporanee e di spettacolo itinerante;
c) promuovere il recupero del patrimonio storico e linguistico
del teatro vernacolare, della musica popolare e del teatro di marionette e
burattini;
d) favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione dei
linguaggi artistici dello spettacolo dal vivo;
e) valorizzare il patrimonio storico-artistico afferente allo
spettacolo dal vivo;
f) promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale
artistico e tecnico;
g) avvicinare nuovo pubblico allo spettacolo dal vivo, con
particolare riguardo ai giovani;
h) favorire l’imprenditoria giovanile nel settore dello
spettacolo dal vivo;
i) favorire la collaborazione tra soggetti produttivi privi di
un teatro e i gestori di teatri pubblici e privati per la realizzazione di
residenze temporanee;
j) realizzare speciali iniziative di altissimo valore nel
quadro di una straordinaria compartecipazione regione-privato sociale.
Art. 19
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge per
spettacolo dal vivo s’intende l’attività di rappresentazione teatrale, musicale
e coreutica, nonché di spettacolo viaggiante.
Art. 20
(Programmazione degli interventi)
1.
2. Il Programma può essere aggiornato, con
le modalità di cui al comma 1, prima della scadenza del triennio, in relazione
a sopravvenute esigenze.
3. Il Programma, tenuto conto del contesto
di riferimento, individua:
a) le priorità, le linee d'indirizzo e gli obiettivi da
perseguire nel triennio;
b) la ripartizione delle risorse tra gli ambiti di intervento e
le tipologie di interventi finanziabili ivi compresi gli interventi di qualità
presentati dai soggetti non beneficiari dei finanziamenti ministeriali, con un
minimo del 5 per cento dei finanziamenti disponibili;
c) i criteri di carattere generale per il finanziamento degli
interventi;
d) le procedure per il monitoraggio e la verifica
dell’attuazione degli interventi.
4. Per la realizzazione del Programma,
5. Gli atti annuali di indirizzo e gli
avvisi pubblici assicurano l’accesso ai finanziamenti regionali, nei limiti
delle risorse disponibili, prioritariamente agli interventi proposti dai
soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) a qualsiasi titolo;
a tal fine gli atti annuali di indirizzo e gli avvisi pubblici specificano la
quota del Fondo Unico Regionale per
6.
Art. 21
(Commissione tecnica per la valutazione
degli interventi)
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione
degli avvisi di cui all’articolo 20, il vertice del Dipartimento competente
nomina
2.
3. Il funzionamento della Commissione non
comporta oneri a carico del bilancio regionale.
4.
5. Gli esperti sono nominati dal vertice
del Dipartimento competente, previa acquisizione di disponibilità a mezzo
avviso pubblico.
Art. 22
(Beneficiari)
1. Possono beneficiare dei finanziamenti
previsti dalla presente legge i soggetti pubblici e privati che operano nel
campo dello spettacolo dal vivo, secondo quanto stabilito negli atti annuali di
indirizzo e negli avvisi pubblici di cui all’articolo 20.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono
essere in possesso di comprovati requisiti di onorabilità, professionalità ed
esperienza.
Art. 23
(Osservatorio Culturale d’Abruzzo)
1. Per favorire lo sviluppo dello
spettacolo e migliorare la capacità di intervento regionale anche in materia di
valorizzazione dei beni culturali è istituito presso il Servizio competente in
materia di cultura l’Osservatorio Culturale d’Abruzzo (di seguito Osservatorio)
senza ulteriori costi per il bilancio regionale.
2. Attraverso l’Osservatorio
3. Nello svolgimento delle proprie
funzioni l’Osservatorio può avvalersi della collaborazione degli Enti Locali,
delle Università e degli operatori del settore.
4. L’organizzazione ed il funzionamento
dell’Osservatorio sono definiti dalla Giunta regionale entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 24
(Fondo Unico Regionale per
1. E' istituito il Fondo Unico Regionale
per
2. Alle Istituzioni culturali che
beneficiano del FUS a qualsiasi titolo è assicurato l’accesso alla quota del
Fondo Unico Regionale per
3. L'ammontare del fondo di cui al comma 1
è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio che individua il
pertinente capitolo di spesa.
Art. 25
(Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto
delle intensità)
1. I finanziamenti previsti dalla presente
legge sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi
regionali e statali per le medesime finalità ed attività.
2. Il Servizio competente in materia di
cultura verifica, in caso di cumulo con altri aiuti di Stato in relazione agli
stessi costi ammissibili, il non superamento dell'intensità di aiuto più
elevata concedibile, corrispondente a quanto necessario per coprire le perdite
di esercizio con esclusione della possibilità per le istituzioni culturali di
ottenere un utile, pur se ragionevole.
3. In sede di rendicontazione consuntiva,
può essere presentata dall’istituzione culturale una modifica rispetto al
preventivo economico dell’istanza non superiore al 15 per cento. In tal caso,
se la variazione è in diminuzione, il contributo è ridotto in maniera
proporzionale, se invece la variazione è in aumento, il contributo non viene
adeguato.
Art. 26
(Normativa europea in materia di aiuti di
Stato)
1. I finanziamenti di cui alla presente
legge sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e
dell’articolo 14 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni
sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione
Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei).
CAPO
II
(Disposizioni
in materia di contratto di sviluppo locale)
Art. 27
(Modifiche all’articolo 14 della l.r.
40/2012)
1. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge
regionale 8 agosto 2012, n. 40 (Promozione e sviluppo del sistema produttivo
regionale), la parola “due” è sostituita con la parola “tre”.
2. Dopo la lettera b) del comma 2
dell’articolo 14 della l.r. 40/2012 è aggiunta la seguente:
“b
bis) programma di sviluppo per la tutela ambientale: un’iniziativa
imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente, per la cui
realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale ed,
eventualmente, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale,
strettamente connessi e funzionali tra di loro in
relazione all’obiettivo di salvaguardia ambientale del programma.”.
3. Al comma 6 dell’articolo 14 della l.r.
40/2012 le parole “articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE"
sono sostituite con le parole “articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE”.
4. Dopo la lettera d) del comma 7
dell’articolo 14 della l.r. 40/2012, è aggiunta la seguente:
“d
bis) interventi di efficientamento energetico su
unità produttive esistenti.”.
5. Dopo il comma 7 dell’articolo 14 della
l.r. 40/2012 è aggiunto il seguente:
“7 bis. Le agevolazioni relative a progetti di investimento per la
tutela ambientale possono essere concesse per:
a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle
attività dell’impresa proponente al di là delle soglie fissate dalle norme
applicabili dell’Unione europea, indipendentemente dall'esistenza di una
normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme europee;
b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle
attività dell'impresa proponente in assenza di norme dell’Unione europea;
c) consentire alle sole PMI di adeguarsi a nuove norme
dell’Unione che innalzano il livello di tutela ambientale e che non sono ancora
in vigore;
d) consentire risparmi energetici da parte delle imprese
beneficiarie;
e) realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
f) assegnare una precedenza alla realizzazione di impianti di
produzione alimentati da fonti rinnovabili."
6. Al comma 12 dell’articolo 14 della l.r.
40/2012, le parole: “per il periodo 2007-
TITOLO IX
(DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI ED ENTRATA IN VIGORE)
Art. 28
(Disposizioni transitorie)
1. Per i procedimenti amministrativi
disciplinati dalle leggi regionali di cui all’articolo 30 ed in corso di
svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti al momento di avvio dei relativi procedimenti
e nel rispetto delle quali sono conclusi.
2. Le disposizioni di cui al Capo I del
Titolo VIII (Attuazione della normativa sugli Aiuti di Stato in materia
culturale) si applicano a partire dal 1° gennaio 2015.
Art. 29
(Norma finanziaria)
1. Le disposizioni contenute nel Titolo II
(Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti
dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera) non comportano
oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto disciplinano prestazioni
che rientrano nei livelli essenziali di assistenza e che già trovano copertura
finanziaria nell’ambito degli stanziamenti di spesa per il servizio sanitario
regionale nell’ambito della UPB 12.01.001 denominata
“Funzioni regionali di parte corrente connesse al servizio sanitario
nazionale”.
2. Le disposizioni di cui al Titolo III
(Attuazione della direttiva 2011/62/UE riguardante il codice comunitario
relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso dei
medicinali falsificati nella catena di fornitura legale) non comportano oneri a
carico del bilancio regionale; le entrate derivanti dalle sanzioni
amministrative irrogate dalla Regione per le violazioni di cui all’articolo
105, comma 3 quater del
d.lgs. 219/2006 e s.m.i. confluiscono nell’UPB
03.05.002 – capitolo 35211.1 di nuova istituzione ed iscrizione denominato
“Proventi derivanti da sanzioni in materia di politiche della salute”.
3. Le disposizioni di cui al Titolo IV
(Applicazione del regolamento (UE) n. 717/2013 riguardante le voci sul
benessere degli animali in determinati modelli di certificati sanitari e del
regolamento (CE) n. 1069/2009 sulle norme sanitarie relative ai sottoprodotti
di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano) non
comportano oneri a carico del bilancio regionale.
4. Le disposizioni di cui al Titolo V
(Applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti
alimentari e del regolamento (UE) n. 234/2011 che istituisce una procedura
uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi
alimentari), al Titolo VI (Applicazione del
regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori e del regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti
a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare
giornaliera per il controllo del peso) e al Titolo VII (Applicazione del
regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei
materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e del regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli
oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti) non
comportano oneri a carico del bilancio regionale; gli introiti derivanti dai
riconoscimenti di cui all’articolo 15, comma 2 e dai riconoscimenti di cui
all’articolo 16, comma 1, confluiscono nell’UPB 03.04.001, capitolo 35010/E
“Proventi tariffe previste dal d.lgs. 194/2008 nonché dai regolamenti CE
852/2004, 853/2004, 882/2004, 183/2005 e dal d.lgs. 112/1998”.
5. Le previsioni di cui al Titolo VIII, ad
eccezione di quelle di cui all’articolo 24 non comportano oneri aggiuntivi a
carico del bilancio regionale in quanto hanno natura programmatoria.
6. Alle spese di cui all’articolo 24, si
provvede con le risorse annualmente stanziate sul capitolo 61665 U.P.B. 10.01.005 denominato “Fondo Unico Regionale per
Art. 30
(Abrogazioni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono
abrogate le seguenti leggi:
a) legge
regionale 24 agosto 2001, n. 40 (Riconoscimento del Teatro Marrucino
di Chieti quale teatro lirico d'Abruzzo);
b) legge
regionale 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività
musicali nella Regione Abruzzo);
c) legge
regionale 21 settembre 1999, n. 85 (Determinazione intervento
finanziario previsto dall'art. 17 della L.R.
11 febbraio 1999, n. 5 - Norme organiche sul teatro di prosa);
d) legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 5 (Norme organiche sul teatro di prosa);
e) legge
regionale 11 settembre 1996, n. 88 (Modifiche ed integrazioni della L.R. 71/1990 nel testo modificato dalla L.R.
55/1995: Ente teatrale regionale - Teatro stabile d'Abruzzo);
f) legge
regionale 9 agosto 1990, n. 76 (Istituzione sinfonica abruzzese. Norme generali
di finanziamento);
g) legge
regionale 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d’Arte e Cultura "Il
quadrivio di Sulmona" per l’organizzazione del Premio Sulmona).
Art. 31
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 23 Dicembre 2014
IL PRESIDENTE
Luciano D’Alfonso
****************
TESTO
DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2012, N. 40
"Promozione e sviluppo del sistema produttivo
regionale"
COORDINATO
CON
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione)
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE
REGIONALE 8 AGOSTO 2012, N. 40
Promozione
e sviluppo del sistema produttivo regionale.
Art. 14
(Il contratto di sviluppo locale)
1.
2. Il contratto di sviluppo locale (CSL)
può essere promosso e sviluppato anche dai poli d'innovazione, dalle reti
d'imprese e dalle associazioni di categoria presenti nel CNEL, ed ha ad oggetto
la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, anche di settori diversi
(industria, artigianato, commercio, ecc.) di un programma di sviluppo
rientrante in una delle tre fattispecie previste:
a) programma di sviluppo produttivo: un'iniziativa imprenditoriale
finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono
necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di
ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e
funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti
finali;
b) programma di sviluppo turistico: un'iniziativa
imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica, attraverso il
potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva, delle
attività integrative l'offerta ricettiva e dei servizi di supporto alla
fruizione del prodotto turistico, per la cui realizzazione sono necessari uno o
più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale
a prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di
loro in relazione alla definizione di offerta turistica per il territorio di
riferimento.
b-bis) programma di sviluppo
per la tutela ambientale: un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla
salvaguardia dell’ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o più
progetti per la tutela ambientale ed, eventualmente, progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di
loro in relazione all’obiettivo di salvaguardia ambientale del programma.
3. L'importo complessivo delle spese
ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo,
è definito di volta in volta per le singole tipologie di programmi di sviluppo
all'interno di appositi Bandi.
4. Le agevolazioni sono concesse nei
limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa nazionale ed
europea vigente, in relazione agli specifici progetti d'investimento.
5. L'utilizzo delle varie forme e la loro
combinazione è definita in fase di negoziazione, sulla base delle
caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti d'intervento.
6. In fase di valutazione è attribuita una
premialità agli investimenti previsti, nell'ambito
delle aree in deroga ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, nelle aree
di crisi riconosciute da apposite delibere della Regione Abruzzo e agli
investimenti che prevedano un incremento della base occupazionale.
7. Le agevolazioni relative ai progetti
possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento volti ai seguenti
obiettivi di sviluppo:
a) realizzazione di nuove unità produttive;
b) ampliamento di unità produttive esistenti;
c) diversificazione della produzione di un'unità produttiva in
nuovi prodotti aggiuntivi;
d) cambiamento fondamentale del processo di produzione
complessivo di un'unità produttiva esistente;
d-bis) interventi di efficientamento energetico su unità produttive esistenti.
7-bis.
Le agevolazioni relative a progetti di investimento
per la tutela ambientale possono essere concesse per:
a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle
attività dell’impresa proponente al di là delle soglie fissate dalle norme
applicabili dell’Unione europea, indipendentemente dall'esistenza di una
normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme europee;
b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle
attività dell'impresa proponente in assenza di norme dell’Unione europea;
c) consentire alle sole PMI di adeguarsi a nuove norme dell’Unione
che innalzano il livello di tutela ambientale e che non sono ancora in vigore;
d) consentire risparmi energetici da parte delle imprese
beneficiarie;
e) realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
f) assegnare una precedenza alla realizzazione di impianti di
produzione alimentati da fonti rinnovabili.
8. Le spese ammissibili debbono riferirsi
all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni nella misura necessaria
alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese
riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative
all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10 per cento
dell'investimento complessivo ammissibile del progetto;
b) opere
murarie e assimilate;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di
fabbrica;
e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non
brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per
la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unita' produttiva
interessata dal progetto; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili
solo fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile.
9. La misura delle agevolazioni è definita
in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore
attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle
spese ammissibili.
10. Le spese ammissibili e le agevolazioni
erogabili in più rate sono attualizzate/rivalutate al momento della
concessione.
11. Il tasso d'interesse da applicare ai fini
dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della
concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione
europea.
12. Le intensità massime delle agevolazioni
concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali,
sono quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna
area ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla
Commissione europea [per il periodo 2007- 2013].
13. I soggetti beneficiari delle agevolazioni
sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse
proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi
tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili
e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno cinque
anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione.
14. Per data di ultimazione s'intende la data
relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.
15. Le agevolazioni concesse in relazione ai
progetti d'investimento di cui al presente Capo non sono cumulabili con altre
agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.
16.
17. Le agevolazioni finanziarie e gli
interventi complementari e funzionali di cui al presente articolo possono
essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito
dalla Regione Abruzzo, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili, anche
provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate.