IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA
la L.R. n° 66 del
21/12/2012 recante “Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e
valorizzazione dei tartufi in Abruzzo”
VISTO
che, a sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. in
oggetto, il riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori e produttori di
tartufi avviene con provvedimento a cura del competente Servizio della Giunta
Regionale;
VISTO
che, a sensi dell’art. 13 della L.R. in oggetto, il
Servizio competente della Giunta Regionale individua i criteri e la modalità
per il riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori di tartufi;
CONSIDERATO
che, i proprietari, i titolari di aziende agricole, i raccoglitori ed i
produttori a qualsiasi titolo possono costituire associazioni per la difesa del
tartufo e per la razionale raccolta e commercializzazione al fine del
raggiungimento degli obiettivi di cui alla L.R.
n°66/2012, volti alla salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni, nonché alla gestione delle tartufaie e alla
valorizzazione del prodotto;
CONSIDERATO
il provvedimento recante “Criteri per il riconoscimento delle associazioni
tartuficole regionali” approvato con Delibera di G.R.
n° 381 del 27 maggio 2013 e pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n° 24 del 26
giugno 2013;
RITENUTO
opportuno costituire, nell’ambito del provvedimento di cui sopra, l’elenco
delle Associazioni Tartuficole riconosciute per la partecipazione delle stesse
alle attività di cui alla L.R. 66/2012;
CONSIDERATO
che, per il 1° anno , entro 30 giorni dall’approvazione da parte della G.R. del provvedimento recante “Criteri per il
riconoscimento delle associazioni tartuficole regionali”, le Associazioni esistenti
sul territorio regionale possono presentare domanda di riconoscimento e di
iscrizione all’Elenco Regionale delle Associazioni Tartuficole, allegando la
documentazione richiesta dal comma 3 dell’art.13 della Legge 66/2012;
ACQUISITA
agli atti dello scrivente Servizio, da parte dell’ Associazione Tartufai Sante
Marie e Tagliacozzo, la domanda di riconoscimento e
di iscrizione all’elenco regionale delle Associazioni Tartuficole e la relativa
documentazione allegata, così come disciplinato dal comma 3,art. 13 della L.R. n° 66/2012;
RITENUTO
che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 della L.R.
n° 66/2012, nonché dall’esame della documentazione
prodotta, ricorrono le condizioni per approvare il riconoscimento dell’
Associazione Tartufai Sante Marie e Tagliacozzo,
avente sede legale in Tagliacozzo (AQ) in via Transimele n° 11, e l’iscrizione
nell’elenco regionale delle Associazioni Tartuficole;
RITENUTO,
ancora, di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.A., ai sensi delle norme vigenti in materia di
trasparenza;
RITENUTO,
infine, di potere autorizzare, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, la
pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca,
Emigrazione: http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
DATO
ATTO, quindi, che il presente provvedimento non comporta oneri presenti o
futuri a carico del bilancio regionale;
VISTA
la L.R. 77/99;
DETERMINA
per
i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:
- di riconoscere l’ Associazione
Tartufai Sante Marie e Tagliacozzo e di iscriverla
nell’elenco regionale delle Associazioni Tartuficole;
- che la conferma di tale riconoscimento
avviene annualmente a seguito di autocertificazione da parte del Presidente
dell’Associazione richiedente, da produrre entro il 31 gennaio di ogni anno;
- di pubblicare la presente
determinazione sul B.U.R.A. ed integralmente su
internet nel sito ufficiale della Regione Abruzzo;
- di dare atto che la pubblicazione
della presente Determinazione ha valore di notifica agli interessati.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita