IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. il rinnovo della concessione precaria
per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2014 per uso di
colture erbacee “ a favore del Sig. PALANZA Remo nato a Rosciano
(PE) il 15.12.1957 ed ivi residente in Via Chieti 16, a corpo e non a misura e
sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della
superficie di mq. 1.100 circa della zona del Tratturo L’Aquila – Foggia in
Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria
generale delle concessioni con il numero 13, la suddetta concessione rientrerà
nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art.
5);
2. l’ammontare del canone annuo dovuto
quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in
premessa, ammonta ad euro € 19,66;
3. le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’ Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo
n. RA/301178 del 13.11.2014, per l’espletamento di tutti gli adempimenti
connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni
che disciplinano la concessione medesima.
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’ Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al
punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che
l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004, in particolare:
- obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
- divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni
agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che
ne sia la causa o la destinazione.
- immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/301178 del 13.11.2014 da parte
del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita