IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 10/4 del 11.11.2014.

PROMULGA

Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016)

Art. 1

(Modifica all'art. 5 della L.R. 57/1978)

1.         Al comma 4 dell'articolo 5 della L.R. 31 agosto 1978, n. 57 "Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti" le parole "è liquidata" sono sostituite dalle seguenti "e gli altri istituti similari che la Regione è chiamata ad erogare sono liquidati".

Art. 2

(Modifica all'art. 19 della L.R. 40/2010)

1.         Al comma 5 dell’articolo 19 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40 "Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari" è aggiunto il seguente periodo: "Analoga richiesta può essere presentata da tutti gli aventi diritto in qualsiasi tempo".

Art. 3

(Modifica all'art. 41 della L.R. 40/2010)

1.         Al comma 3 dell'articolo 41, Capo III, Titolo II della L.R. 40/2010 le parole ", che lo trasmette entro i successivi cinque giorni, al Presidente della Regione" sono soppresse.

Art. 4

(Sostituzione dell'art. 42 della L.R. 40/2010)

1.         L'articolo 42 della L.R. 40/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 42

(Obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate)

1.         Il Gruppo consiliare ha l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate al verificarsi di una delle seguenti irregolarità:

a)         mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformità trasmessa dalla sezione regionale della Corte dei conti, entro il termine fissato nella comunicazione stessa;

b)         mancata trasmissione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 41, comma 3;

c)         non conformità del rendiconto diesercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso, al modello ed alle linee guida di cui all'articolo 41, comma 1.".

Art. 5

(Modifiche alla L.R. 8/2014)

1.         Al bilancio di previsione di cui alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 8, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016" sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

a)         lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.001 - 37204 denominato "Entrate

derivanti da contributi a carico del personale per assicurare il trattamento previdenziale ed assistenziale" è incrementato di Euro 550.000,00;

b)         lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.002 - 35025 denominato "Contributo per maggiorazione oneri di urbanizzazione per ampliamento, demolizione, ricostruzione del patrimonio edilizio esistente" è incrementato di Euro 40.000,00;

c)         lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.004 - 11396 denominato "Imposta regionale sulle attività produttive a carico della Giunta regionale su compensi per collaborazione coordinata e continuativa e occasionale" è ridotto di Euro 10.000,00;

d)         lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.007 - 11409 denominato "Spese per traslochi e facchinaggi" è ridotto di Euro 40.000,00;

e)         lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.007 - 11424 denominato "Spese casuali" è ridotto di Euro 10.000,00;

f)          lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.003 - 11438 denominato "Restituzione e rimborsi di somme versate alla Regione" è ridotto di Euro 20.000,00;

g)         lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.007 - 11439 denominato "Spese per la manutenzione di mobili e arredi" è ridotto di Euro 15.000,00;

h)         lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.007 - 11441 denominato "Spese per fitto immobili" è ridotto di Euro 85.000,00;

i)          lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.003 - 11825 denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" è ridotto di Euro 35.000,00;

j)          lo stanziamento del capitolo di spesa 02.02.002 - 12110 denominato "Spese per l’acquisto di mobili, arredi e attrezzature d’ufficio" è ridotto di Euro 20.000,00;

k)         lo stanziamento del capitolo di spesa 09.01.002 - 241585 denominato "Contributi per il funzionamento dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale" è incrementato di Euro 30.000,00;

l)          lo stanziamento del capitolo di spesa 07.02.003 - 102421 denominato "Interventi per il credito agrario agevolato ai sensi della L.R. 14.9.1994, n. 62 e successive modificazioni" è incrementato di Euro 750.000,00;

m)        lo stanziamento del capitolo di spesa 13.01.003 - 71635 denominato "Provvidenze in favore della famiglia - L.R. 2 maggio 1995, n. 95" è incrementato di Euro 45.000,00.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 28 novembre 2014

 

IL PRESIDENTE

Luciano D’Alfonso

 

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TESTI

DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1978, N. 57

"Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti"

DEGLI ARTICOLI 19 E 41 DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2010, N. 40

"Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 28.11.2014, n. 42

"Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1978, N. 57

Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti.

Art. 5

(Indennità di buonuscita)

L’anzianità valutabile ai fini dell’indennità di buonuscita nonché la misura dell’indennità stessa sono determinate alla stregua delle disposizioni richiamate nell’articolo precedente.

Le stesse disposizioni si applicano per quanto riguarda l’individuazione dei servizi riscattabili, la determinazione e le modalità di pagamento dei relativi oneri.

Ai sensi dell’art. 44, terzo comma, della L.R. 2 agosto 1973, n. 32, per i dipendenti che si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli cessati dal servizio nel periodo compreso tra la data di assunzione del servizio presso la Regione e la data anzidetta, la misura dell’indennità di buonuscita, per ogni anno di servizio utile, è confermata in 1/12 dell’ultima retribuzione annuale percepita in base agli articoli 39 e 75 della citata L.R. 2 agosto 1973, n. 32.

L’indennità di buonuscita spettante al dipendente o ai superstiti e gli altri istituti similari che la Regione è chiamata ad erogare sono liquidati d’ufficio entro i sessanta giorni successivi alla data di decorrenza della cessazione dal servizio.

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2010, N. 40

Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 19

(Indennità di fine mandato)

1.         Il Consigliere che per qualsiasi motivo cessi dalla carica ha diritto a un'indennità di fine mandato.

2.         L'indennità di cui al comma 1 è pari a tante mensilità e relativi dodicesimi, dell'indennità di carica mensile lorda per quanti sono gli anni e i mesi trascorsi nella carica; le frazioni di mese superiori ai quindici giorni sono computate come mese intero.

3.         In conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'indennità di cui al comma 1 non può superare l'importo di dieci mensilità dell'indennità di carica.

4.         La disposizione di cui al comma 3 si applica anche in caso di rielezione a legislature non immediatamente successive.

5.         Il consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per dieci anni, anche non consecutivi, qualora sia rieletto o sia in carica alla data del 21 dicembre 2012, non è assoggettato al contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) per gli anni di mandato successivi al decimo e può richiedere l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, maturata ai sensi della normativa regionale vigente alla data del 21 dicembre 2012. Analoga richiesta può essere presentata da tutti gli aventi diritto in qualsiasi tempo.

Art. 41

(Rendicontazione)

1.         A decorrere dall'esercizio 2013, ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, secondo il modello di rendicontazione di cui all'Allegato B. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

2.         Il rendiconto di esercizio annuale è corredato da una relazione illustrativa sottoscritta dal Presidente del Gruppo che ne assume la responsabilità, nella quale si dà atto delle spese sostenute da ciascun Gruppo, supportate da formale documentazione contabile allegata alla relazione stessa.

3.         Ciascun gruppo trasmette entro il 30 gennaio di ogni anno il rendiconto di esercizio al Presidente del Consiglio regionale[che lo trasmette entro i successivi cinque giorni, al Presidente della Regione] ai fini dell'inoltro alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai fini dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 213/2012.

4.         A fine legislatura o in caso di scioglimento del Gruppo, per qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto deve avvenire entro trenta giorni dalla data dell'evento a cura di colui che rivestiva la carica di Presidente del Gruppo.

5.         In caso di scioglimento di un Gruppo ovvero nel caso in cui lo stesso non risulti essere presente nella nuova legislatura, colui che rivestiva la carica di Presidente del Gruppo, entro sessanta giorni, è tenuto a trasferire al patrimonio del Consiglio regionale l'attivo patrimoniale eventualmente esistente.

6.         I libri, le scritture ed i documenti contabili sono depositati presso la Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del Gruppo e sono conservati per almeno dieci anni dalla data di deposito.