IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
che
- l’articolo 34 del vigente Statuto
regionale prevede che la legge regionale, tranne che non preveda un termine
diverso, è promulgata dal Presidente della Giunta entro venti giorni dalla
trasmissione del testo deliberato;
- il successivo articolo 44 del vigente
Statuto dispone, tra l’altro, che il Presidente della Giunta Regionale promulga
le leggi;
VISTA
la Deliberazione consiliare n. 10/4 del 11.11.2014 avente ad oggetto “Legge
regionale: Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n.
57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010,
n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai
Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi
consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014- Bilancio pluriennale 2014-2016)” con la quale viene disposta,
tra l’altro, l’anticipazione del pagamento dell’indennità di fine mandato ai
Consiglieri Regionali;
VISTO
in particolare, l’art. 2 (Modifica all’art. 19 della L.R.
40/2010) della predetta deliberazione consiliare, con il quale si modifica il comma
5 dell’articolo 19 della Legge Regionale n. 40/2010 nel seguente tenore
letterale: “5. Il consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per
dieci anni, anche non consecutivi, qualora sia rieletto o sia in carica alla
data del 21 dicembre 2012, non è assoggettato al contributo obbligatorio
mensile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) per gli anni di mandato
successivi al decimo e può richiedere l'erogazione dell'indennità di cui al
comma 1, maturata ai sensi della normativa regionale vigente alla data del 21
dicembre 2012. Analoga richiesta può essere presentata da tutti gli aventi
diritto in qualsiasi tempo.”;
VISTO
l’articolo 12, comma 7, del Decreto Legge 31/5/2010, n. 78 recante “Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”, convertito con Legge 30/7/2010, n. 122 il quale dispone, tra
l’altro, che il riconoscimento dell’indennità di buonuscita è corrisposta in
un’unica soluzione e che troverebbe applicazione in via analogica la caso di
specie, costituendo applicazione di norma di consolidamento dei conti pubblici
attraverso il contenimento della spesa corrente per il patto interno di
stabilità.
PRESO
ATTO che, con nota prot. RA/309247 del 20.11.2014, il
Servizio Verifica Atti ha trasmesso la
deliberazione consiliare in oggetto per la relativa promulgazione;
RITENUTO
che in relazione a quanto disposto dal citato Decreto Legge n. 78/2010,
convertito in L. n. 122/2010, la disposizione contenuta nella predetta
deliberazione consiliare, se promulgata in legge, potrebbe determinare
eventuali profili di illegittimità costituzionale;
CONSIDERATO
che nell’ordinamento regionale non esiste una disposizione analoga a quanto
stabilito dall’articolo 74 della Costituzione, il quale attribuisce al
Presidente della Repubblica il potere di chiedere alle Camere, con messaggio
motivato, una nuova deliberazione della legge, al cui eventuale esercizio
consegue però l’obbligo di promulgazione;
DATO
ATTO che il superamento delle c.d. misure di privilegio è stato già oggetto di
provvedimenti positivi da parte della Giunta Regionale;
RITENUTO
di non promulgare la legge regionale avente ad oggetto “Legge regionale:
Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57
(Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n.
40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri
regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13
gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014-
Bilancio pluriennale 2014-2016)” con la quale viene disposta, tra l’altro,
l’anticipazione del pagamento dell’indennità di fine mandato ai Consiglieri
Regionali;
DECRETA
per
le motivazioni espresse in premessa
1. di non promulgare la Deliberazione
consiliare n. 10/4 del 11.11.2014 avente ad oggetto “Legge regionale: Modifiche
alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento
assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo
unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali
e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio
2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014- Bilancio
pluriennale 2014-2016)” con la quale viene disposta, tra l’altro,
l’anticipazione del pagamento dell’indennità di fine mandato ai Consiglieri
Regionali.
2. di rinviare la predetta disposizione
legislativa al Consiglio regionale, unitamente al presente decreto;
3. di trasmettere il presente atto al
collegio Regionale per le Garanzie Statutarie;
4. di pubblicare il presente decreto sul
BURAT e sul sito istituzionale della Regione affinchè
i portatori di interesse possano agire nelle opportune sedi per l’eventuale,
relativa tutela.
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso