IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che

-          l’articolo 34 del vigente Statuto regionale prevede che la legge regionale, tranne che non preveda un termine diverso, è promulgata dal Presidente della Giunta entro venti giorni dalla trasmissione del testo deliberato;

-          il successivo articolo 44 del vigente Statuto dispone, tra l’altro, che il Presidente della Giunta Regionale promulga le leggi;

VISTA la Deliberazione consiliare n. 10/4 del 11.11.2014 avente ad oggetto “Legge regionale: Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014- Bilancio pluriennale 2014-2016)” con la quale viene disposta, tra l’altro, l’anticipazione del pagamento dell’indennità di fine mandato ai Consiglieri Regionali;

VISTO in particolare, l’art. 2 (Modifica all’art. 19 della L.R. 40/2010) della predetta deliberazione consiliare, con il quale si modifica il comma 5 dell’articolo 19 della Legge Regionale n. 40/2010 nel seguente tenore letterale: “5. Il consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per dieci anni, anche non consecutivi, qualora sia rieletto o sia in carica alla data del 21 dicembre 2012, non è assoggettato al contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) per gli anni di mandato successivi al decimo e può richiedere l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, maturata ai sensi della normativa regionale vigente alla data del 21 dicembre 2012. Analoga richiesta può essere presentata da tutti gli aventi diritto in qualsiasi tempo.”;

VISTO l’articolo 12, comma 7, del Decreto Legge 31/5/2010, n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con Legge 30/7/2010, n. 122 il quale dispone, tra l’altro, che il riconoscimento dell’indennità di buonuscita è corrisposta in un’unica soluzione e che troverebbe applicazione in via analogica la caso di specie, costituendo applicazione di norma di consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della spesa corrente per il patto interno di stabilità.

PRESO ATTO che, con nota prot. RA/309247 del 20.11.2014, il Servizio Verifica Atti  ha trasmesso la deliberazione consiliare in oggetto per la relativa promulgazione;

RITENUTO che in relazione a quanto disposto dal citato Decreto Legge n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, la disposizione contenuta nella predetta deliberazione consiliare, se promulgata in legge, potrebbe determinare eventuali profili di illegittimità costituzionale;

CONSIDERATO che nell’ordinamento regionale non esiste una disposizione analoga a quanto stabilito dall’articolo 74 della Costituzione, il quale attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di chiedere alle Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione della legge, al cui eventuale esercizio consegue però l’obbligo di promulgazione;

DATO ATTO che il superamento delle c.d. misure di privilegio è stato già oggetto di provvedimenti positivi da parte della Giunta Regionale;

RITENUTO di non promulgare la legge regionale avente ad oggetto “Legge regionale: Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014- Bilancio pluriennale 2014-2016)” con la quale viene disposta, tra l’altro, l’anticipazione del pagamento dell’indennità di fine mandato ai Consiglieri Regionali;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa

1.         di non promulgare la Deliberazione consiliare n. 10/4 del 11.11.2014 avente ad oggetto “Legge regionale: Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014- Bilancio pluriennale 2014-2016)” con la quale viene disposta, tra l’altro, l’anticipazione del pagamento dell’indennità di fine mandato ai Consiglieri Regionali.

2.         di rinviare la predetta disposizione legislativa al Consiglio regionale, unitamente al presente decreto;

3.         di trasmettere il presente atto al collegio Regionale per le Garanzie Statutarie;

4.         di pubblicare il presente decreto sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione affinchè i portatori di interesse possano agire nelle opportune sedi per l’eventuale, relativa tutela.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso