IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIOANLE
VISTA
la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato
con R.D. n. 332/28;
VISTO
il D.P.R. n. 616/77;
VISTA
la L.R. n. 25/88;
VISTA
la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e
integrazioni;
DATO
ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. DH41/ 766 /Usi Civici del
04/11/2014 il Dirigente del Servizio
Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio della
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca,
Emigrazione ha approvato la richiesta di legittimazione con contestuale
affrancazione di terre civiche site nel Comune di Farindola
(PE);
VISTO
l’allegato “A” elenco n. 9 datato 18/12/2013 rettificato il 03/11/2014 allegato
alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le
Ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i
dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Farindola (PE), oltre alle 10 annualità pregresse nonché
l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO
che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei
Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicata nell’allegato
“A” elenco n. 9 datato 18/12/2013
rettificato il 03/11/2014 sopra richiamato;
VISTA
la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2
(valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati
con l’art. 104 della L.R. n. 6/2005;
RITENUTO
che sussistono le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale
affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n.
68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n.
9;
DATO
ATTO il Dirigente del Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche
Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa
nonché sulla legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
1) sono legittimate nel possesso con
contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Farindola (PE) a favore di n. 19 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 9
datato 18/12/2013 rettificato il 03/11/2014 formato da quattro facciate;
2) è fatto obbligo al Comune di riscuotere tempestivamente i canoni come
indicati nel più volte citato allegato “A”, elenco n. 9, nonché di accordare contestualmente
l’affrancazione del canone di cui trattasi;
3) il Comune è autorizzato ad applicare la riduzione
prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99
alle Ditte che ne avranno fatta richiesta e che ne abbiano diritto;
4) è fatto obbligo al Comune di
reinvestire il capitale di affranco
introitato in conseguenza dell’attuazione del presente decreto ai sensi
dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
5) la validità ed efficacia del presente
decreto di legittimazione è espressamente condizionata all’avvenuto pagamento,
da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso dovute al Comune e
dall’espletamento delle necessarie formalità di intestazione. Trascorso il
termine perentorio di giorni 180 (centoottanta) decorrenti dalla data di
comunicazione del presente decreto al beneficiario senza che siano state
completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione
e trascrizione presso i competenti registri pubblici, il presente Decreto
decadrà automaticamente (per il solo beneficiario inadempiente), ed i beni
resteranno nella libera disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di
reintegra contro il richiedente la legittimazione;
6) al Comune è fatto obbligo, trascorso il termine di 180
giorni di cui al precedente n. 5), di
trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Servizio procedente, formale
comunicazione in ordine all’avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte
per il completamento della procedura, e la conseguente trasformazione dei beni
di uso civico in beni privati.
7) di autorizzare il Dirigente del
Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio
della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e
Pesca, Emigrazione, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori
materiali dovuti da trascrizione di dati.
Il
Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n.
692.
Il
Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni,
ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120
giorni: termini decorrenti dalla data di comunicazione diretta al beneficiario,
ove effettuata, o da quella della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso
Segue allegato