IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIOANLE

 

VISTA la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

VISTO il D.P.R. n. 616/77;

VISTA la L.R. n. 25/88;

VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. DH41/ 766 /Usi Civici del 04/11/2014  il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato la richiesta di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Farindola (PE);

VISTO l’allegato “A” elenco n. 9 datato 18/12/2013 rettificato il 03/11/2014 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Farindola (PE), oltre alle 10 annualità pregresse nonché l’affrancazione del canone;

CONSIDERATO che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicata nell’allegato “A” elenco n. 9 datato 18/12/2013  rettificato il 03/11/2014 sopra richiamato;

VISTA la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. n. 6/2005;

RITENUTO che sussistono le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 9;

DATO ATTO il Dirigente del Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

1)         sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Farindola (PE) a favore di n. 19  Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 9 datato 18/12/2013 rettificato il 03/11/2014 formato da quattro facciate;

2)         è fatto obbligo al Comune  di riscuotere tempestivamente i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A”, elenco n. 9,  nonché di accordare contestualmente l’affrancazione del canone di cui trattasi;

3)         il Comune  è autorizzato ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno fatta richiesta e che ne abbiano diritto;

4)         è fatto obbligo al Comune di reinvestire il capitale di affranco  introitato in conseguenza dell’attuazione del presente decreto ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;

5)         la validità ed efficacia del presente decreto di legittimazione è espressamente condizionata all’avvenuto pagamento, da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso dovute al Comune e dall’espletamento delle necessarie formalità di intestazione. Trascorso il termine perentorio di giorni 180 (centoottanta) decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto al beneficiario senza che siano state completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione e trascrizione presso i competenti registri pubblici, il presente Decreto decadrà automaticamente (per il solo beneficiario inadempiente), ed i beni resteranno nella libera disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di reintegra contro il richiedente la legittimazione;

6)         al Comune  è fatto obbligo, trascorso il termine di 180 giorni di cui al precedente n. 5),  di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Servizio procedente, formale comunicazione in ordine all’avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento della procedura, e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni privati.

7)         di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni,  ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni: termini decorrenti dalla data di comunicazione diretta al beneficiario, ove effettuata,  o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Segue allegato

Allegato A – Elenco n. 9