IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
che la Regione Abruzzo, in attuazione di quanto disposto dall’art. 25, comma 2,
del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dal Decreto
Legislativo 8 luglio 2003, n. 277, ha bandito con la Deliberazione di Giunta
Regionale n. 154 del 14.03.2014 il concorso pubblico, per esami, per
l’ammissione di 20 medici al Corso triennale di formazione specifica in
Medicina Generale 2014/2017, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A.) n. 34 Speciale del 21.03.2014 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale Concorsi ed Esami n. 33 del 29.04.2014;
DATOATTO
che, in attuazione dell’art. 3, Legge 29 dicembre 2000, n. 401, con D.G.R. n. 435 del 23.05.2014, è stato approvato l’Avviso
pubblico, per titoli, per l’ammissione in soprannumero di due medici al
suddetto Corso triennale di formazione specifica in medicina generale
2014/2017, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Speciale
n. 73 del 13.06.2014;
DATOATTO
che hanno presentato domanda per la selezione dei medici da ammettere in
soprannumero al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in
medicina generale 2014/2017 n. 27
(ventisette) medici di cui 23 (ventitré) validi e 4 (quattro) esclusi;
CONSIDERATO
che il numero delle domande ammissibili è superiore al numero dei posti
disponibili;
RITENUTO,
pertanto, di dover approvare la graduatoria dei medici aspiranti all’ammissione
in soprannumero al corso 2014/2017 con la definizione dei relativi punteggi,
formulata sulla base dei titoli valutabili ai sensi dell’art. 4 del citato
Avviso, così come riportata nell’allegato A) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
EVIDENZIATO
che, ai sensi dell’art. 4, comma dell’Avviso in argomento, in caso di parità di
punteggio, nella suddetta graduatoria precede chi ha minore anzianità di laurea
e, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età;
CONSIDERATO
che, secondo il numero dei posti prefissati dall’art. 1 del più volte
menzionato Avviso hanno diritto all’ammissione in soprannumero al corso di
formazione considerato soltanto i primi due candidati utilmente collocati nella
graduatoria in questione, senza riconoscimento della borsa di studio e con
diritto all’esercizio di attività libero professionale compatibile con gli
obblighi formativi;
RILEVATO
che, ai sensi dell’art. 4 comma 5 dell’Avviso, i candidati, utilmente collocati
nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia
sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la
quale l’interessato:
a) esplicita la volontà di intraprendere
il Corso triennale previsto per la formazione specifica in medicina generale,
che comporta impegno a tempo pieno;
b) rinuncia al percorso formativo
specialistico già intrapreso, incompatibile;
DATOATTO
che la graduatoria regionale dei soprannumerari potrà essere utilizzata fino al
termine massimo di 60 (sessanta) giorni dopo l’inizio del corso di formazione
per assegnare, secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano
resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e che, entro
tale limite la Regione Abruzzo provvederà mediante comunicazione personale a
convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine
della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da
assegnare;
VISTO
il D.L.vo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni;
VISTO
il Decreto del Ministero della Salute 7 Marzo 2006 di attuazione dell’art. 26
del menzionato D. Lgs. 368/1999, pubblicato sulla
G.U. del 13 Marzo 2006 n. 60, concernente “Principi fondamentali per la
disciplina unitaria della formazione specifica di medicina generale”;
VISTO
l’art 3 della Legge 29 dicembre 2000 n. 401.
VISTA
la L.R. del 14.09.99 n. 77 avente ad oggetto “Norme
di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” che demanda ai
Dirigenti l’adozione di provvedimenti amministrativi non espressamente posti in
capo alla Giunta Regionale (Art 5, lett. i) e s.m. e i.;
CONSTATATA
la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità del presente
provvedimento;
DETERMINA
per
le motivazioni espresse in narrativa:
- di approvare la graduatoria regionale
dei medici aspiranti all’ammissione in soprannumero al corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale 2014/2017, di cui all’ Allegato “A”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, formulata dal competente Ufficio
sulla base dei criteri previsti dall’Avviso pubblico citato in premessa;
- di escludere dalla procedura per
l’ammissione in soprannumero al corso di cui trattasi le istanze presentate dai
medici elencati nell’allegato “B”;
- di ammettere a partecipare al Corso
2014/2017, in soprannumero, i primi due candidati inseriti nella graduatoria
regionale degli aspiranti;
- di dare, individualmente,
comunicazione scritta ai medici utilmente collocati nella suddetta graduatoria
regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1 dell’Avviso pubblico
nonché a quelli successivamente situati nel numero dei posti resisi vacanti per
cancellazione, rinuncia e decadenza, o altri motivi, entro i 60 (sessanta)
giorni successivi all’inizio del Corso;
- di prendere atto che i medici ammessi
in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere
attività libero professionale solo se compatibile con gli obblighi formativi e
che qualora un medico che ha diritto all’ammissione in soprannumero risulti
vincitore anche del concorso ordinario per l’ammissione al corso, dovrà
scegliere se frequentare il corso in soprannumero senza borsa di studio o come
vincitore del concorso e quindi con borsa di studio;
- di disporre che gli ammessi in
soprannumero saranno convocati unitamente ai vincitori del bando di concorso
per l’ammissione al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in
medicina generale 2014/2017 e sono tenuti a rispettare e ad accettare tutte le
disposizioni e regolamentazioni utili che l’Amministrazione Regionale
formalizzerà per pianificazione e il regolare svolgimento del corso in
argomento;
- di utilizzare, ai sensi dell’art. 4
dell’Avviso, la graduatoria regionale dei soprannumerari non oltre il termine massimo di dieci giorni dopo
l’inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l’ordine della
graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione,
rinuncia, decadenza o per altri motivi;
- di dare atto che tutta la documentazione
utile per la definizione dei punteggi è agli atti del Servizio Assistenza
Sanitaria di Base e Specialistica della Direzione Politiche della Salute della
Regione Abruzzo;
- di pubblicare nel B.U.R.A.
la suddetta graduatoria regionale, a valere quale formale comunicazione per gli
interessati tutti.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Nicola Allegrini
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