IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Abruzzo secondo i Programmi Operativi di
cui al richiamato art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO
il decreto commissariale n. 90/2014 del 12.08.2014, di presa d’atto
dell’insediamento del Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo dott.
Luciano D’Alfonso in qualità di Commissario ad acta
per l’attuazione del summenzionato Piano di Rientro, con decorrenza
dell’incarico dal 12.08.2014;
RICHIAMATO
il Decreto del Commissario ad acta n° 03/2014 del 20 gennaio 2014 recante “LINEE NEGOZIALI PER
LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI IN MATERIA DI
PRESTAZIONI IN RESIDENZE ASSISTENZIALI EROGATE DALLA RETE PRIVATA
PROVVISORIAMENTE ACCREDITATA PER L’ANNO 2014”, unitamente ai relativi allegati,
con il quale si è proceduto ad approvare:
- i tetti di spesa annualità 2014
(Allegato 1) per le singole strutture private provvisoriamente accreditate ed
operanti sul territorio regionale che erogano prestazioni in Residenze
Assistenziali;
- lo schema contrattuale (Allegato 2)
per l’acquisto della sopracitata tipologia di prestazioni per l’annualità 2014,
da erogare in favore dei residenti nella Regione Abruzzo, da sottoporre, per la
relativa sottoscrizione, agli erogatori privati provvisoriamente accreditati
operanti nel settore;
ATTESO
che tra i predetti erogatori provvisoriamente accreditati per l’erogazione di
prestazioni in residenze assistenziali è annoverata la Struttura: “ Il
Giardino”;
CONSIDERATO
il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – registro
generale n°262 del 2014 - introdotto dalla Residenza Protetta “ Il Giardino”
per l’annullamento del Decreto commissariale n°03/2014;
VISTA
l’ordinanza n°123/2014, depositata il 30.04.2014, con la quale il Tribunale
Amministrativo Regionale adito, pronunciandosi sull’istanza cautelare proposta
da parte ricorrente e visti gli atti di costituzione in giudizio del
Commissario ad acta, ha “Ritenuto, non condivisibile
la tesi dell’Amministrazione resistente in ordine alla inammissibilità della
domanda cautelare per difetto di interesse, sulla base del rilievo che la
sospensione dell’accreditamento definitivo non discende automaticamente dalla
mancata sottoscrizione del contratto, ma costituisce l’esito di un autonomo
procedimento amministrativo, atteso che l’attualità dell’interesse alla domanda
cautelare (e quindi della sospensione dell’efficacia della clausola) deriva
proprio dalla immediata lesività di tale clausola,
che si sostanzia nell’impossibilità di sottoscrivere il contratto, a meno che
la struttura privata non rinunzi alla tutela giurisdizionale avverso il tetto
di spesa assegnatole e che l’eventuale scelta dell’Amministrazione di non
contrarre con la struttura privata che avesse deciso di impugnare i tetti di
spesa in virtù dell’invocata incertezza del tetto di spesa da fronteggiare, si
tradurrebbe nella violazione del diritto costituzionalmente garantito dall’art.
113, comma 1, Cost., di impugnare gli atti della Pubblica amministrazione,
stante la natura autoritativa del provvedimento di
assegnazione del tetto di spesa” e, per l’effetto “ sospende l’efficacia della
clausola contrattuale, di cui all’art. 21, contenuta nello schema negoziale
approvato con Decreto commissariale 03/2014 del 20 Gennaio 2014”;
DATO
ATTO che:
- con telefax 02/07/2014-283705 P
dell’Avvocatura Generale dello Stato, la medesima ha comunicato, sul
presupposto di un presumibile esito sfavorevole dell’impugnativa, di astenersi
dal proporre impugnativa al Consiglio di Stato avverso l’ordinanza in oggetto,
apparsa nel caso di specie particolarmente aleatoria e destinata con ogni
probabilità ad esito sfavorevole;
VISTO
altresì il decreto commissariale n. 102/2014 del 18 settembre 2014, con il
quale, in ottemperanza all’ordinanza del Tar Abruzzo 262/2014 del 24 luglio
2014 si è provveduto a rideterminare il tetto di spesa annuale assegnato alla
Residenza Protetta “Il Giardino” secondo i parametri indicati nel decreto
03/2014 del 20 gennaio 2014;
RITENUTO,
pertanto - in ottemperanza alla predetta ordinanza n°123/2014 di dover
procedere alla sospensione temporanea dell’efficacia della clausola
contrattuale recata all’art. 21 “clausola di salvaguardia” di cui all’allegato
2 al decreto commissariale n° 03/2014 impugnato (rectius art. 20 - “ clausola di salvaguardia” - dello
schema negoziale allegato al presente atto), limitatamente alla struttura
privata interessata, nelle more della conclusione del giudizio pendente innanzi
al Giudice Amministrativo;
RITENUTO,
conseguentemente, di dover provvedere ad integrare il predetto decreto n.
102/2014 del 18 settembre 2014 e conseguentemente riformulare la proposta
contrattuale da sottoporre alla Struttura ricorrente in conformità a quanto
indicato nel precedente capoverso, secondo lo schema allegato al presente atto come
parte integrante e sostanziale (allegato 2);
RICHIAMATE
e confermate - per quanto nel presente provvedimento non espressamente
modificate - tutte le previsioni contenute nel decreto del Commissario ad acta n° 03/2014;
CONSIDERATO
CHE il presente provvedimento deve essere notificato – a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo – all’ erogatore privato interessato
entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di adozione del medesimo
fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere
effettuata entro i successivi 15 (quindici) giorni;
RILEVATO
che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità
di addivenire in tempi rapidi alla definizione della negoziazione con la
struttura privata provvisoriamente accreditata di che trattasi e che, pertanto,
il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della
Salute e dell’Economia e delle Finanze;
DECRETA
per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
1 di procedere alla sospensione
temporanea - in ottemperanza alla ordinanza del Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) n°123/2014 - dell’efficacia della clausola contrattuale recata
all’art. 21 “ clausola di salvaguardia” dello schema negoziale, di cui
all’allegato 2 al Decreto del Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di Rientro n° 03/2014
impugnato (rectius art. 20 – “ clausola di
salvaguardia” . dello schema negoziale allegato al presente atto),
limitatamente alla struttura privata “ Residenza Protetta – Il Giardino”, nelle
more della conclusione del giudizio pendente innanzi al Giudice Amministrativo
e fermo restando il tetto di spesa fissato per la Struttura ricorrente così
come riportato nell’allegato 1 Decreto commissariale n. 102/2014 del 18
settembre 2014;
2 di disporre che il presente
provvedimento venga notificato – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
altro mezzo idoneo – all’ erogatore privato interessato entro il termine di 7
(sette) giorni dalla data di adozione del presente decreto fissando, altresì,
la data di sottoscrizione del contratto entro 15 (quindici) giorni successivi
alla notifica;
3 di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze,
siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano
di Rientro dai disavanzi del settore sanitario e individuazione degli
interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, ai fini della
successiva validazione;
4 di disporre che il presente
provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali ai Direttori Generali delle
Aziende UU.SS.LL.;
5 di trasmettere copia del presente atto
all’Avvocatura Distrettuale dello Stato per i seguiti del contenzioso in
essere;
6 di pubblicare il presente provvedimento
nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.);
7 di dare mandato al competente Servizio
“Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di Territorio, Medicina
sociale e Tutela della Salute Mentale e Dipendenze” di porre in essere tutti
gli adempimenti connessi all’attuazione del presente provvedimento, ivi
comprese le incombenze di notifica e trasmissione agli interessati.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Luciano D’Alfonso
Segue allegato