IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo secondo i Programmi Operativi di cui al richiamato art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto commissariale n. 90/2014 del 12.08.2014, di presa d’atto dell’insediamento del Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo dott. Luciano D’Alfonso in qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del summenzionato Piano di Rientro, con decorrenza dell’incarico dal 12.08.2014;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad acta 03/2014 del 20 gennaio 2014 recante “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI IN MATERIA DI PRESTAZIONI IN RESIDENZE ASSISTENZIALI EROGATE DALLA RETE PRIVATA PROVVISORIAMENTE ACCREDITATA PER L’ANNO 2014”, unitamente ai relativi allegati, con il quale si è proceduto ad approvare:

-          i tetti di spesa annualità 2014 (Allegato 1) per le singole strutture private provvisoriamente accreditate ed operanti sul territorio regionale che erogano prestazioni in Residenze Assistenziali;

-          lo schema contrattuale (Allegato 2) per l’acquisto della sopracitata tipologia di prestazioni per l’annualità 2014, da erogare in favore dei residenti nella Regione Abruzzo, da sottoporre, per la relativa sottoscrizione, agli erogatori privati provvisoriamente accreditati operanti nel settore;

ATTESO che tra i predetti erogatori provvisoriamente accreditati per l’erogazione di prestazioni in residenze assistenziali è annoverata la Struttura: “ Il Giardino”;

CONSIDERATO il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – registro generale n°262 del 2014 - introdotto dalla Residenza Protetta “ Il Giardino” per l’annullamento del Decreto commissariale n°03/2014;

VISTA l’ordinanza n°123/2014, depositata il 30.04.2014, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale adito, pronunciandosi sull’istanza cautelare proposta da parte ricorrente e visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad acta, ha “Ritenuto, non condivisibile la tesi dell’Amministrazione resistente in ordine alla inammissibilità della domanda cautelare per difetto di interesse, sulla base del rilievo che la sospensione dell’accreditamento definitivo non discende automaticamente dalla mancata sottoscrizione del contratto, ma costituisce l’esito di un autonomo procedimento amministrativo, atteso che l’attualità dell’interesse alla domanda cautelare (e quindi della sospensione dell’efficacia della clausola) deriva proprio dalla immediata lesività di tale clausola, che si sostanzia nell’impossibilità di sottoscrivere il contratto, a meno che la struttura privata non rinunzi alla tutela giurisdizionale avverso il tetto di spesa assegnatole e che l’eventuale scelta dell’Amministrazione di non contrarre con la struttura privata che avesse deciso di impugnare i tetti di spesa in virtù dell’invocata incertezza del tetto di spesa da fronteggiare, si tradurrebbe nella violazione del diritto costituzionalmente garantito dall’art. 113, comma 1, Cost., di impugnare gli atti della Pubblica amministrazione, stante la natura autoritativa del provvedimento di assegnazione del tetto di spesa” e, per l’effetto “ sospende l’efficacia della clausola contrattuale, di cui all’art. 21, contenuta nello schema negoziale approvato con Decreto commissariale 03/2014 del 20 Gennaio 2014”;

DATO ATTO che:

-          con telefax 02/07/2014-283705 P dell’Avvocatura Generale dello Stato, la medesima ha comunicato, sul presupposto di un presumibile esito sfavorevole dell’impugnativa, di astenersi dal proporre impugnativa al Consiglio di Stato avverso l’ordinanza in oggetto, apparsa nel caso di specie particolarmente aleatoria e destinata con ogni probabilità ad esito sfavorevole;

VISTO altresì il decreto commissariale n. 102/2014 del 18 settembre 2014, con il quale, in ottemperanza all’ordinanza del Tar Abruzzo 262/2014 del 24 luglio 2014 si è provveduto a rideterminare il tetto di spesa annuale assegnato alla Residenza Protetta “Il Giardino” secondo i parametri indicati nel decreto 03/2014 del 20 gennaio 2014;

RITENUTO, pertanto - in ottemperanza alla predetta ordinanza n°123/2014 di dover procedere alla sospensione temporanea dell’efficacia della clausola contrattuale recata all’art. 21 “clausola di salvaguardia” di cui all’allegato 2 al decreto commissariale 03/2014 impugnato (rectius art. 20 - “ clausola di salvaguardia” - dello schema negoziale allegato al presente atto), limitatamente alla struttura privata interessata, nelle more della conclusione del giudizio pendente innanzi al Giudice Amministrativo;

RITENUTO, conseguentemente, di dover provvedere ad integrare il predetto decreto n. 102/2014 del 18 settembre 2014 e conseguentemente riformulare la proposta contrattuale da sottoporre alla Struttura ricorrente in conformità a quanto indicato nel precedente capoverso, secondo lo schema allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (allegato 2);

RICHIAMATE e confermate - per quanto nel presente provvedimento non espressamente modificate - tutte le previsioni contenute nel decreto del Commissario ad acta 03/2014;

CONSIDERATO CHE il presente provvedimento deve essere notificato – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo – all’ erogatore privato interessato entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di adozione del medesimo fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi 15 (quindici) giorni;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione della negoziazione con la struttura privata provvisoriamente accreditata di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1          di procedere alla sospensione temporanea - in ottemperanza alla ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) n°123/2014 - dell’efficacia della clausola contrattuale recata all’art. 21 “ clausola di salvaguardia” dello schema negoziale, di cui all’allegato 2 al Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro 03/2014 impugnato (rectius art. 20 – “ clausola di salvaguardia” . dello schema negoziale allegato al presente atto), limitatamente alla struttura privata “ Residenza Protetta – Il Giardino”, nelle more della conclusione del giudizio pendente innanzi al Giudice Amministrativo e fermo restando il tetto di spesa fissato per la Struttura ricorrente così come riportato nell’allegato 1 Decreto commissariale n. 102/2014 del 18 settembre 2014;

2          di disporre che il presente provvedimento venga notificato – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo – all’ erogatore privato interessato entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di adozione del presente decreto fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto entro 15 (quindici) giorni successivi alla notifica;

3          di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, ai fini della successiva validazione;

4          di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL.;

5          di trasmettere copia del presente atto all’Avvocatura Distrettuale dello Stato per i seguiti del contenzioso in essere;

6          di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.);

7          di dare mandato al competente Servizio “Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di Territorio, Medicina sociale e Tutela della Salute Mentale e Dipendenze” di porre in essere tutti gli adempimenti connessi all’attuazione del presente provvedimento, ivi comprese le incombenze di notifica e trasmissione agli interessati.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Segue allegato

Allegato 2 – Schema contrattuale