IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 con la quale il
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Abruzzo;
CONSIDERATO
che la predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specificazione
della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli
erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;
ATTESO
che, in base all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n.159, convertito in Legge
29.11.2007 n. 222, l’incarico commissariale è conferito per l’intero periodo di
vigenza del Piano di Rientro;
CONSIDERATO
che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di
spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati
accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha
disposizione per tali finalità;
VISTO
il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini);
VISTO
il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 ed in particolare l’art 17 comma 1 lett a) il quale prevede che le regioni adottano tutte le
misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio
programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle
prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;
VISTO
il DPCM 29/11/2001 e ss. mm. ii. Definizione dei
Livelli Essenziali di Assistenza;
CONSIDERATO
che nella Regione Abruzzo le prestazioni termali sono assicurate esclusivamente
da strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate;
VISTO
l’art. 4, comma 4, della legge 24.10.2000, n. 323 il quale stabilisce che
“L’unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla
specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è
assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero
della Sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le
organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali;
tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281”;
ATTESO
che la determinazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni termali
è definita, per ciascuna regione, nell’ambito dei predetti accordi;
VISTA
l’Intesa del 5 dicembre 2013 (Rep. Atti n. 172/CSR) con la quale la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano ha recepito, ai sensi del sopracitato art. 4, comma 4, della
L. 24 ottobre 2000, n. 323, l’Accordo sottoscritto in data 7 novembre 2013 tra
la stessa Conferenza Stato - Regioni e le Federterme
per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015;
PRESO
ATTO:
- che il suddetto Accordo prevede per il
triennio 2013-2015 che le tariffe massime per la remunerazione delle
prestazioni di assistenza termale erogate con oneri a carico del SSN siano
incrementate in modo uniforme e fisso del 3% per le prestazioni a decorrere dal
01 luglio 2013;
- che in applicazione dello stesso
Accordo la ripartizione tra le Regioni del contributo stanziato dalla L.
228/2012 art. 1, comma 178, a copertura dell’aumento delle tariffe (a carico
dello Stato) per gli anni 2013-2015 in proporzione alla spesa 2012, prevede per
la Regione Abruzzo la quota di € 47.600,00 per l’anno 2013, e la quota di €
95.300,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, come da Allegato 1 – Tabella 1
alla predetta Intesa 172/CSR;
DATO
ATTO che con il Decreto del Commissario ad Acta n.
51/2014 del 03/04/2014 sono stati rideterminati i tetti di spesa complessivi
per l’acquisto delle prestazioni di assistenza termale relativi all’annualità
2013, in attuazione del prefato Accordo nazionale recepito con l’Intesa rep.
172/CSR;
PRECISATO
che sono ammesse alla contrattazione le sole strutture di cui all’allegato 1 al
presente atto, provvisoriamente autorizzate ed accreditate all’erogazione di
prestazioni sanitarie termali come da elenco allegato alla nota del Servizio
Programmazione Sanitaria prot. n. 45058/DG19 del
14/02/2014;
CONSIDERATO
che l’esistenza e la sottoscrizione di un contratto che stabilisca il tetto
massimo di spesa sostenibile dall’amministrazione regionale è condizione
essenziale affinché le strutture private accreditate possano erogare
prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
RITENUTO,
a tal fine, di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale da
sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, i Direttori Generali delle AA.SS.LL. e gli Erogatori privati;
VISTO
l’art. 8, comma 4, della legge regionale n. 32 del 31.07.2007, che stabilisce
che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale
e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;
VISTO
l’allegato schema di contratto che si acclude al presente provvedimento
(allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto), che sarà
sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e
le strutture private provvisoriamente accreditate, e che regola le modalità di
erogazione delle prestazioni di assistenza termale rese in favore di pazienti
residenti sia nella Regione Abruzzo che fuori Regione;
RITENUTO
di dovere definire ed assegnare alle predette strutture sanitarie il tetto di
spesa massimo annuale complessivo per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
VISTO
il Programma Operativo 2013-2015 approvato con decreto del commissario ad acta n. 84/2013 del 09/10/2013, come modificato ed
integrato con decreto del commissario ad acta n.
112/2013 del 30/12/2013;
TENUTO
CONTO altresì delle risorse stabilite per la Regione Abruzzo nell’Intesa rep.
Atti 172/CSR del 05/12/2013 sopra richiamata, pari alla quota parte di
95.300,00, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, del contributo stanziato dalla
predetta L n. 228/2012 art. 1, comma 178;
PRECISATO
che la Regione Abruzzo non dispone di risorse aggiuntive da destinare al
finanziamento di eventuali produzioni eccedenti il budget complessivo che non
possono, pertanto, in alcun modo essere remunerate;
RITENUTO
pertanto di assegnare alle strutture termali di cui all’allegato 1 parte
integrante e sostanziale del presente atto, il tetto di spesa massimo
omnicomprensivo relativo alle prestazioni erogate ai residenti regionali ed
extraregionali, stabilito in complessivi euro 3.205.500,00 (euro tremilioniduecentocinquecinquecento/00) per ciascuno degli
anni 2014 e 2015, che rappresenta il limite massimo di spesa che la Regione
Abruzzo può mettere a disposizione per l’acquisto di prestazioni termali per
ciascuna delle predette annualità 2014 e 2015;
CONSIDERATO
che, pertanto, gli importi dei singoli contratti per l’acquisto di prestazioni
di assistenza termale stabiliti per gli anni 2014 2015, corrispondenti ai
volumi di prestazioni da erogare a pazienti regionali ed extraregionali, sono determinati
per ciascuna struttura nella misura indicata nel prospetto allegato 1 parte
integrante e sostanziale del presente atto;
TENUTO
CONTO che il presente decreto, unitamente ai citati allegati 1 e 2 parti
integranti e sostanziali, viene notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno/Posta Elettronica Certificata, a ciascun erogatore privato entro dieci
giorni dalla data di adozione e la sottoscrizione del contratto viene
effettuata decorsi non meno di quindici giorni dalla predetta notifica;
CONSIDERATO
che in tale lasso di tempo ciascuna struttura ammessa alla negoziazione potrà
depositare eventuali controdeduzioni al Commissario ad Acta
in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di
contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a
fornire la relativa risposta entro quindici giorni dalla ricezione delle
controdeduzioni, fissando entro i successivi dieci giorni la data per la
stipula del contratto;
STABILITO
che la data del 27 novembre 2014 è da considerarsi termine ultimo per la
sottoscrizione dei singoli contratti per l’acquisto di prestazioni sanitarie
termali biennio 2014 – 2015 nei limiti dei tetti annuali di spesa di cui al
richiamato allegato 1 al presente atto;
VISTO
l’art 7 comma 5 lett b) della LR 32 del 31-7-2007 che
prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità,
nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali
è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 7,5%
il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;
PRECISATO
che nei confronti degli erogatori privati che non provvedono a stipulare il
contratto offerto trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del
D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni;
RILEVATO
che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità
di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le
strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto,
il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della
Salute e dell’Economia e delle Finanze;
Tutto
ciò premesso
DECRETA
per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
- di dare atto che le strutture private
erogatrici di prestazioni termali, con le quali si procede alla negoziazione,
sono quelle accreditate ovvero provvisoriamente accreditate ai sensi della LR
n. 32/2007 e s.m.i., di cui alla richiamata nota del
Servizio Programmazione Sanitaria prot. RA/45058 del
14/02/2014;
- di autorizzare nella misura di
complessivi euro 3.205.500,00 (euro tremilioniduecento-cinquecinquecento/00)
il tetto di spesa massimo annuale per ciascuno degli anni 2014 e 2015, relativo
all’acquisto di prestazioni di assistenza termale in favore di pazienti
residenti sia nella Regione Abruzzo che fuori Regione, ripartito tra le singole
strutture private come indicato nel prospetto Allegato 1 al presente atto che
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare lo schema di contratto
negoziale per le prestazioni di assistenza termale erogate dalle strutture
private provvisoriamente accreditate, di cui all’allegato 2) che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire la data del 27 novembre
2014 quale termine ultimo per la sottoscrizione dei singoli contratti per
l’acquisto di prestazioni sanitarie termali, biennio 2014 - 2015, nei limiti
dei tetti annuali di spesa di cui al richiamato allegato 1 al presente atto;
- di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze,
siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano
di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento
dell’equilibrio economico;
- di disporre che il presente
provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende Unità
Sanitarie Locali, comunicato secondo le modalità indicate in narrativa alle
strutture private interessate provvisoriamente accreditate, e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Luciano D’Alfonso
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