IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

ATTESO che, in base all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n.159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l’incarico commissariale è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;

CONSIDERATO che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha disposizione per tali finalità;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini);

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed in particolare l’art 17 comma 1 lett a) il quale prevede che le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

VISTO il DPCM 29/11/2001 e ss. mm. ii. Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

CONSIDERATO che nella Regione Abruzzo le prestazioni termali sono assicurate esclusivamente da strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate;

VISTO l’art. 4, comma 4, della legge 24.10.2000, n. 323 il quale stabilisce che “L’unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della Sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;

ATTESO che la determinazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni termali è definita, per ciascuna regione, nell’ambito dei predetti accordi;

VISTA l’Intesa del 5 dicembre 2013 (Rep. Atti n. 172/CSR) con la quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha recepito, ai sensi del sopracitato art. 4, comma 4, della L. 24 ottobre 2000, n. 323, l’Accordo sottoscritto in data 7 novembre 2013 tra la stessa Conferenza Stato - Regioni e le Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015;

PRESO ATTO:

-          che il suddetto Accordo prevede per il triennio 2013-2015 che le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza termale erogate con oneri a carico del SSN siano incrementate in modo uniforme e fisso del 3% per le prestazioni a decorrere dal 01 luglio 2013;

-          che in applicazione dello stesso Accordo la ripartizione tra le Regioni del contributo stanziato dalla L. 228/2012 art. 1, comma 178, a copertura dell’aumento delle tariffe (a carico dello Stato) per gli anni 2013-2015 in proporzione alla spesa 2012, prevede per la Regione Abruzzo la quota di € 47.600,00 per l’anno 2013, e la quota di € 95.300,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, come da Allegato 1 – Tabella 1 alla predetta Intesa 172/CSR;

DATO ATTO che con il Decreto del Commissario ad Acta n. 51/2014 del 03/04/2014 sono stati rideterminati i tetti di spesa complessivi per l’acquisto delle prestazioni di assistenza termale relativi all’annualità 2013, in attuazione del prefato Accordo nazionale recepito con l’Intesa rep. 172/CSR;

PRECISATO che sono ammesse alla contrattazione le sole strutture di cui all’allegato 1 al presente atto, provvisoriamente autorizzate ed accreditate all’erogazione di prestazioni sanitarie termali come da elenco allegato alla nota del Servizio Programmazione Sanitaria prot. n. 45058/DG19 del 14/02/2014;

CONSIDERATO che l’esistenza e la sottoscrizione di un contratto che stabilisca il tetto massimo di spesa sostenibile dall’amministrazione regionale è condizione essenziale affinché le strutture private accreditate possano erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

RITENUTO, a tal fine, di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, i Direttori Generali delle AA.SS.LL. e gli Erogatori privati;

VISTO l’art. 8, comma 4, della legge regionale n. 32 del 31.07.2007, che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

VISTO l’allegato schema di contratto che si acclude al presente provvedimento (allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto), che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e le strutture private provvisoriamente accreditate, e che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza termale rese in favore di pazienti residenti sia nella Regione Abruzzo che fuori Regione;

RITENUTO di dovere definire ed assegnare alle predette strutture sanitarie il tetto di spesa massimo annuale complessivo per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

VISTO il Programma Operativo 2013-2015 approvato con decreto del commissario ad acta n. 84/2013 del 09/10/2013, come modificato ed integrato con decreto del commissario ad acta n. 112/2013 del 30/12/2013;

 

TENUTO CONTO altresì delle risorse stabilite per la Regione Abruzzo nell’Intesa rep. Atti 172/CSR del 05/12/2013 sopra richiamata, pari alla quota parte di 95.300,00, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, del contributo stanziato dalla predetta L n. 228/2012 art. 1, comma 178;

PRECISATO che la Regione Abruzzo non dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali produzioni eccedenti il budget complessivo che non possono, pertanto, in alcun modo essere remunerate;

RITENUTO pertanto di assegnare alle strutture termali di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, il tetto di spesa massimo omnicomprensivo relativo alle prestazioni erogate ai residenti regionali ed extraregionali, stabilito in complessivi euro 3.205.500,00 (euro tremilioniduecentocinquecinquecento/00) per ciascuno degli anni 2014 e 2015, che rappresenta il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo può mettere a disposizione per l’acquisto di prestazioni termali per ciascuna delle predette annualità 2014 e 2015;

CONSIDERATO che, pertanto, gli importi dei singoli contratti per l’acquisto di prestazioni di assistenza termale stabiliti per gli anni 2014 2015, corrispondenti ai volumi di prestazioni da erogare a pazienti regionali ed extraregionali, sono determinati per ciascuna struttura nella misura indicata nel prospetto allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

TENUTO CONTO che il presente decreto, unitamente ai citati allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali, viene notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno/Posta Elettronica Certificata, a ciascun erogatore privato entro dieci giorni dalla data di adozione e la sottoscrizione del contratto viene effettuata decorsi non meno di quindici giorni dalla predetta notifica;

CONSIDERATO che in tale lasso di tempo ciascuna struttura ammessa alla negoziazione potrà depositare eventuali controdeduzioni al Commissario ad Acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro quindici giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

STABILITO che la data del 27 novembre 2014 è da considerarsi termine ultimo per la sottoscrizione dei singoli contratti per l’acquisto di prestazioni sanitarie termali biennio 2014 – 2015 nei limiti dei tetti annuali di spesa di cui al richiamato allegato 1 al presente atto;

VISTO l’art 7 comma 5 lett b) della LR 32 del 31-7-2007 che prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;

PRECISATO che nei confronti degli erogatori privati che non provvedono a stipulare il contratto offerto trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;

Tutto ciò premesso

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

-          di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni termali, con le quali si procede alla negoziazione, sono quelle accreditate ovvero provvisoriamente accreditate ai sensi della LR n. 32/2007 e s.m.i., di cui alla richiamata nota del Servizio Programmazione Sanitaria prot. RA/45058 del 14/02/2014;

-          di autorizzare nella misura di complessivi euro 3.205.500,00 (euro tremilioniduecento-cinquecinquecento/00) il tetto di spesa massimo annuale per ciascuno degli anni 2014 e 2015, relativo all’acquisto di prestazioni di assistenza termale in favore di pazienti residenti sia nella Regione Abruzzo che fuori Regione, ripartito tra le singole strutture private come indicato nel prospetto Allegato 1 al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-          di approvare lo schema di contratto negoziale per le prestazioni di assistenza termale erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate, di cui all’allegato 2) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-          di stabilire la data del 27 novembre 2014 quale termine ultimo per la sottoscrizione dei singoli contratti per l’acquisto di prestazioni sanitarie termali, biennio 2014 - 2015, nei limiti dei tetti annuali di spesa di cui al richiamato allegato 1 al presente atto;

-          di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

-          di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali, comunicato secondo le modalità indicate in narrativa alle strutture private interessate provvisoriamente accreditate, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Seguono allegati

Allegati 1-2