IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

ATTESO che, in base all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n.159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l’incarico commissariale è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;

VISTO l’art 17 comma 1 lett a) del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111. il quale prevede che le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella L. 7-8-2012 n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) ed in particolare l’art 15 comma 14 -come successivamente modificato ed integrato dall’ art. 49, comma 2-bis, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 - il quale prevede che “A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. Qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della spesa possono tenere conto degli atti di programmazione regionale riferiti alle predette strutture rimaste inoperative, purché la Regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal presente comma. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”;

VISTO il Programma Operativo 2013-2015, approvato con Decreto Commissariale n. 84 del 9 ottobre 2013, integrato e modificato con Decreto Commissariale n. 112 del 30 dicembre 2013, il quale prevede, quale tetto massimo di spesa per l’acquisto di prestazioni ospedaliere 2014, l’importo di euro 123.963.659,43;

CONSIDERATO che detto importo rappresenta il valore del tetto massimo complessivo di spesa per l’acquisto di prestazioni ospedaliere 2013, riportato nello stesso Programma operativo, decurtato dell’ 1% ;

CONSIDERATO, altresì, che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali finalità;

VISTA la nota prot RA/46432/Comm del 18.02.2014 con la quale, nelle more della adozione del provvedimento commissariale di approvazione dello schema di contratto per l’acquisto da privato di prestazioni ospedaliere per l’anno 2014 e di determinazione e ripartizione del tetto massimo complessivo di spesa, sono state comunicate alle Case di Cura le modalità operative medio tempore e il budget provvisorio per ciascuna struttura per complessivi euro 123.963.659,43, con la previsione del frazionamento del tetto di spesa in mensilità e l’obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili;

RITENUTO di dover procedere, per l’annualità 2014, alla definizione di un modello contrattuale da sottoscrivere tra Regione Abruzzo, Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed Erogatori privati e all’individuazione del budget definitivo per ciascuna struttura;

RITENUTO di assegnare alle Case di Cura private un tetto di spesa individuale determinato con riferimento ai tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni ospedaliere riportati per il 2013 nell’allegato 3 al Decret0 Commissariale n. 24 del 29.03.2013 (Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata provvisoriamente accreditata per l’anno 2013) decurtati dell’ 1%;

CONSIDERATO che, pertanto, gli importi dei contratti per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera, stabiliti per il 2014, corrispondenti ai volumi di prestazioni da erogare a pazienti regionali ed extraregionali, vanno determinati complessivamente per ciascuna struttura nella misura indicata nel prospetto che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1 al presente atto);

RITENUTO di stabilire l’importo massimo per l’acquisto di prestazioni ospedaliere da privato da rendere a pazienti regionali ed extraregionali nella somma complessiva di euro 123.963.659,43, che rappresenta il valore massimo sostenibile per la Regione Abruzzo per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera nel 2014;

RILEVATO, altresì, che il surrichiamato Programma Operativo 2013/2015, al punto 3.1-Intervento 1 “Rete Ospedaliera” stabilisce, fra l’altro, che al 01/01/2014 la rete ospedaliera regionale vigente, con riferimento ai posti letto, è quella raffigurata alla figura 7 laddove è indicato per ciascuna Casa di Cura privata il numero dei posti letto per attività e per regime di degenza;

EVIDENZIATO, inoltre, che il Programma Operativo di che trattasi all’Intervento 18 “Autorizzazione ed Accreditamento” stabilisce che l’accreditamento istituzionale delle strutture ospedaliere private va effettuato con riferimento ai posti letto di cui alla tabella 15;

VISTI i seguenti Decreti Commissariali con i quali si è provveduto, in conformità alla L.R. 31-7-2007 n. 32 e ai manuali di autorizzazione e accreditamento di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 591/P del 2009, all’accreditamento istituzionale delle Case di cura private appresso indicate:

-          Decreto commissariale n. 78 del 09.10.2013 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale Casa di cura Privata S. Raffaele;

-          Decreto commissariale n. 79 del 09.10.2013 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale Casa di cura Privata Villa Serena”;

-          Decreto commissariale n. 80 del 09.10.2013 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale Casa di cura Privata Pierangeli”;

-          Decreto commissariale n. 81 del 09.10.2013 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale Casa di cura Privata Nova Salus”;

-          Decreto commissariale n. 88 del 24.10.2013 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale Casa di cura Privata Villa Letizia”;

-          Decreto commissariale n. 89 del 24.10.2013 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale Casa di cura Privata Spatocco”;

-          Decreto commissariale n. 81 del 09.06.2014 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale Casa di Cura Privata Di Lorenzo”;

RILEVATO che i posti letto accreditati di cui ai surrichiamati provvedimenti sono conformi a quelli indicati nel Programma Operativo 2013/2015;

ATTESO che sono tuttora in corso le procedure per l’accreditamento istituzionale delle seguenti Case di Cura:

-          INI Canistro;

-          L’ Immacolata;

-          San Francesco;

-          Villa Pini;

VISTO il Decreto Commissariale n.98 del 25.08.2014 recante: ” Voltura in favore della società Casa di cura Santa Camilla SPA dell’accreditamento predefinitivo relativo alle attività di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale già in capo al complesso aziendale Villa Pini d’Abruzzo srl”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 50 del 16/11/2011, “Piano regionale per la riduzione delle prestazioni inappropriate” come successivamente modificato ed integrato con i Decreti Commissariali n. 63 del 07/12/2011 e n. 8 del 12/03/2012, con il quale sono state approvate le soglie di ammissibilità calcolate per specifico DRG unitamente ai disciplinari tecnici per i DRG medici e DRG chirurgici trasferiti in regime ambulatoriale, di cui all’allegato B del Patto della Salute 2010 – 2012 (Intesa Rep. n. 243 del 03/12/2009), e stabiliti criteri per la verifica dell’appropriatezza delle relative prestazioni;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 64 del 14/11/2012 recante “Approvazione protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate”;

VISTA la nota prot. RA/264970/Comm del 23/11/2012 con la quale il Commissario ad acta, richiamando anche il disappunto già manifestato in proposito dal Tavolo di monitoraggio, ha invitato le strutture ospedaliere private ad attenersi al budget assegnato, disapprovando espressamente ogni produzione prestazionale superiore al tetto di spesa assegnato, per altro assolutamente ingiustificata, tenuto conto anche del fatto che l’attività delle Case di Cura private consiste esclusivamente in prestazioni di ricovero programmato;

VISTA la nota prot. RA/8178/Comm del 11/01/2013 con la quale il Commissario ad acta nell’assegnare alle strutture di ospedalità privata il tetto provvisorio 2013 ha raccomandato ancora una volta alle stesse di “provvedere ad erogare volumi di prestazioni correlati a detto importo, tenuto conto del fatto che la produzione delle Case di Cura consiste esclusivamente in attività di ricovero programmato e che le strutture pubbliche regionali sono comunque in grado di soddisfare la domanda prestazionale”;

ATTESO che la predetta raccomandazione ad attenersi alla produzione nei limiti del budget assegnato è stata reiterata alle strutture di ospedalità privata nel Decreto Commissariale n.24 del 29 marzo 2013 di approvazione dei tetti di spesa 2013 e nel relativo schema contrattuale, oltre che negli accordi contrattuali sottoscritti dalle medesime Case di cura private nel 2013, mediante esplicito richiamo alla nota prot RA/264970/Comm del 23/11/2012 già detta;

CONSIDERATO che lo stesso invito ad una produzione nei limiti del tetto di spesa assegnato è stato ulteriormente ribadito, nei medesimi termini, anche nella già citata nota la nota prot RA/46432/Comm del 18.02.2014 con la quale è stato assegnato alle strutture il budget provvisorio 2014;

VISTO il verbale della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la Verifica degli Adempimenti Regionali con il Comitato Permanente per la Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 17 e 22 aprile 2014 nel quale viene suggerito al Commissario ad Acta l’inserimento nel contratto di clausole “che penalizzino gli erogatori che non trasmettono con tempestività il flusso SDO e di clausole che, oltre a prevedere la non remunerabilità della produzione oltre il budget, prevedano anche ulteriori penalizzazioni riguardanti il rapporto di accreditamento e la definizione dei tetti degli esercizi successivi”;

RITENUTO, conseguentemente, di inserire nello schema di contratto 2014 le seguenti previsioni:

-          -il mancato invio, entro il termine indicato nel contratto del file di produzione (ASDO) , da parte della struttura privata, non consente il pagamento della relativa fattura;

-          nel caso in cui la struttura realizzi una produzione eccedente il tetto massimo annuale di spesa assegnato con il contratto, la Regione si riserva di escluderla dalla contrattazione per l’acquisto di prestazioni ospedaliere relativa all’annualità successiva;

VISTO l’allegato schema di contratto che si acclude al presente provvedimento (allegato 2 al presente atto), che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e le strutture private accreditate, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera rese a pazienti regionali ed extraregionali;

VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 13/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera. D.M. 18.10.2012”;

VISTO il Decreto Commissariale n. 32 del 13.05.2013 recante "Approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera D.M. 18.10.2012 - Rettifica ed integrazione Allegato "A";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta 45 del 12/06/2013 avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni ai Decreti del Commissario ad acta 12/2013 del 20.02.2013 “Approvazione Nomenclatore Tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – D.M. 18.10.2012” e 13/2013 del 20.02.2013 “Approvazione del Tariffario Regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera - D.M. 18.10.2012”;

VISTO l’art. 8, comma 4, della legge regionale n. 32 del 31.07.2007, che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

TENUTO CONTO che il presente decreto, unitamente agli allegati, viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno/ posta elettronica certificata, a ciascun erogatore privato entro il termine di sette giorni dalla data di adozione, fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto con gli erogatori ammessi alla contrattazione che deve essere effettuata entro i successivi quindici giorni;

CONSIDERATO che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dalla struttura privata ammessa alla contrattazione ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

RITENUTO di fissare la data del 12 dicembre 2014 come termine massimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti l’ospedalità privata, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;

CONSIDERATO che i tetti fissati nel presente provvedimento, per ciascuna struttura privata, costituiscono il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo può mettere a disposizione per la copertura di contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione per l’esistenza e validità del contratto;

PRECISATO pertanto che la Regione Abruzzo, non dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali produzioni eccedenti il budget complessivo che non possono, pertanto, in alcun modo essere remunerate;

STABILITO che, qualora le verifiche periodiche sul fatturato evidenzino il reiterato superamento del tetto massimo annuale di spesa assegnato con il presente provvedimento come valorizzato per ciascuna Casa di cura nell’allegato prospetto (allegato 1), la Regione puo’ motivatamente riservarsi, fatti salvi i principi di garanzia del contraddittorio e di partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, di non invitare i predetti erogatori interessati alle negoziazioni per l’acquisto di prestazioni ospedaliere successive a quelle a cui è riferita la verifica;

VISTO l’art 7 comma 5 lett b) della LR 32 del 31-7-2007 che prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;

PRECISATO che nei confronti degli erogatori privati che non provvederanno a stipulare il contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;

Tutto ciò premesso

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:

-          di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni ospedaliere con le quali si procede alla negoziazione 2014 sono quelle che hanno ottenuto l’accreditamento istituzionale nonché quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R. 31.07.2007, n. 32, ai sensi dell’articolo 12 della legge stessa;

-          di autorizzare nella misura di euro 123.963.659,43 il tetto di spesa massimo complessivo relativo all’anno 2014 per l’acquisto di prestazioni di ospedalità privata in favore di pazienti regionali ed extraregionali, ripartito tra le singole strutture private come indicato nell’allegato prospetto (allegato1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-          di dare atto che il predetto valore risulta coerente con il programma Operativo 2013-2015, approvato con Decreto Commissariale n. 84 del 9 ottobre 2013, integrato e modificato con Decreto Commissariale n. 112 del 30 dicembre 2013;

-          di dare atto altresì che, in conformità a quanto previsto dall’art 15 comma 14 -come successivamente modificato ed integrato dall’ art. 49, comma 2-bis, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 - “il predetto valore massimo complessivo di spesa tiene conto anche degli atti di programmazione regionale riferiti a strutture provvisoriamente accreditate precedentemente operanti sul territorio regionale e rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza (e conseguentemente non ammesse alla negoziazione per l’anno in corso)”;

-          di specificare che anche nella fattispecie, di cui al capoverso precedente, la Regione assicura, tramite l’adozione di misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal menzionato art. 15 comma 14 -come successivamente modificato ed integrato dall’ art. 49, comma 2-bis, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

-          di stabilire che, qualora le verifiche periodiche sul fatturato evidenzino il reiterato superamento del tetto massimo annuale di spesa assegnato con il presente provvedimento come valorizzato per ciascuna Casa di cura nell’allegato prospetto (allegato 1), la Regione puo’ motivatamente riservarsi, fatti salvi i principi di garanzia del contraddittorio e di partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, di non invitare i predetti erogatori interessati alle negoziazioni per l’acquisto di prestazioni ospedaliere successive a quelle a cui è riferita la verifica;

-          di approvare lo schema di contratto negoziale per le prestazioni di assistenza ospedaliera, erogate dalle strutture private accreditate, di cui all’allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-          di stabilire che il presente decreto, unitamente agli allegati, viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno/posta elettronica certificata, a ciascun erogatore privato entro il termine di sette giorni dalla data di adozione, fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto con gli erogatori ammessi alla contrattazione che deve essere effettuata entro i successivi quindici giorni;

-          di stabilire che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dalla struttura privata ammessa alla contrattazione ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

-          di fissare la data del 12 dicembre 2014 come termine massimo per la sottoscrizione dei contratti di ospedalità privata con gli erogatori ammessi alla contrattazione, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;

-          di dare atto che, con riferimento agli erogatori privati che non provvederanno a sottoscrivere il contratto proposto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

-          di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

-          di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Seguono allegati

Allegato 1

Allegato 2