IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 con la quale il
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Abruzzo;
CONSIDERATO
che la predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specificazione
della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli
erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;
ATTESO
che, in base all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n.159, convertito in Legge
29.11.2007 n. 222, l’incarico commissariale è conferito per l’intero periodo di
vigenza del Piano di Rientro;
VISTO
l’art 17 comma 1 lett a) del decreto- legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.
il quale prevede che le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire
il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche
sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli
operatori privati accreditati;
VISTO
il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella L. 7-8-2012 n. 135 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini) ed in particolare l’art 15 comma 14 -come successivamente
modificato ed integrato dall’ art. 49, comma 2-bis, lett. b), D.L. 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 - il
quale prevede che “A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi
vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie
da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e
per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei
corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla
regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua,
rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per
l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere
dall'anno 2014. Qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate
siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o
per effetto di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione
della spesa possono tenere conto degli atti di programmazione regionale
riferiti alle predette strutture rimaste inoperative,
purché la Regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre
aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal
presente comma. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma
è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole
regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in
caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo
riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle
province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di
spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione della misura di
contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si
applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo periodo del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.”;
VISTO
il Programma Operativo 2013-2015, approvato con Decreto Commissariale n. 84 del
9 ottobre 2013, integrato e modificato con Decreto Commissariale n. 112 del 30
dicembre 2013, il quale prevede, quale tetto massimo di spesa per l’acquisto di
prestazioni ospedaliere 2014, l’importo di euro 123.963.659,43;
CONSIDERATO
che detto importo rappresenta il valore del tetto massimo complessivo di spesa
per l’acquisto di prestazioni ospedaliere 2013, riportato nello stesso
Programma operativo, decurtato dell’ 1% ;
CONSIDERATO,
altresì, che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei
tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati
accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha a
disposizione per tali finalità;
VISTA
la nota prot RA/46432/Comm
del 18.02.2014 con la quale, nelle more della adozione del provvedimento
commissariale di approvazione dello schema di contratto per l’acquisto da
privato di prestazioni ospedaliere per l’anno 2014 e di determinazione e
ripartizione del tetto massimo complessivo di spesa, sono state comunicate alle
Case di Cura le modalità operative medio tempore e il budget provvisorio per
ciascuna struttura per complessivi euro 123.963.659,43, con la previsione del
frazionamento del tetto di spesa in mensilità e l’obbligo di non superamento
dei limiti progressivi mensili;
RITENUTO
di dover procedere, per l’annualità 2014, alla definizione di un modello
contrattuale da sottoscrivere tra Regione Abruzzo, Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed Erogatori privati e all’individuazione del
budget definitivo per ciascuna struttura;
RITENUTO
di assegnare alle Case di Cura private un tetto di spesa individuale
determinato con riferimento ai tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni
ospedaliere riportati per il 2013 nell’allegato 3 al Decret0 Commissariale n.
24 del 29.03.2013 (Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in
materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata provvisoriamente
accreditata per l’anno 2013) decurtati dell’ 1%;
CONSIDERATO
che, pertanto, gli importi dei contratti per l’acquisto di prestazioni di
assistenza ospedaliera, stabiliti per il 2014, corrispondenti ai volumi di
prestazioni da erogare a pazienti regionali ed extraregionali, vanno
determinati complessivamente per ciascuna struttura nella misura indicata nel
prospetto che si allega al presente decreto quale parte integrante e
sostanziale (allegato 1 al presente atto);
RITENUTO
di stabilire l’importo massimo per l’acquisto di prestazioni ospedaliere da
privato da rendere a pazienti regionali ed extraregionali nella somma
complessiva di euro 123.963.659,43, che rappresenta il valore massimo
sostenibile per la Regione Abruzzo per l’acquisto di prestazioni di assistenza
ospedaliera nel 2014;
RILEVATO,
altresì, che il surrichiamato Programma Operativo
2013/2015, al punto 3.1-Intervento 1 “Rete Ospedaliera” stabilisce, fra
l’altro, che al 01/01/2014 la rete ospedaliera regionale vigente, con
riferimento ai posti letto, è quella raffigurata alla figura 7 laddove è
indicato per ciascuna Casa di Cura privata il numero dei posti letto per
attività e per regime di degenza;
EVIDENZIATO,
inoltre, che il Programma Operativo di che trattasi all’Intervento 18
“Autorizzazione ed Accreditamento” stabilisce che l’accreditamento
istituzionale delle strutture ospedaliere private va effettuato con riferimento
ai posti letto di cui alla tabella 15;
VISTI
i seguenti Decreti Commissariali con i quali si è provveduto, in conformità
alla L.R. 31-7-2007 n. 32 e ai manuali di
autorizzazione e accreditamento di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale
n. 591/P del 2009, all’accreditamento istituzionale delle Case di cura private
appresso indicate:
- Decreto commissariale n. 78 del
09.10.2013 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale Casa di cura Privata
S. Raffaele;
- Decreto commissariale n. 79 del
09.10.2013 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale Casa di cura Privata
Villa Serena”;
- Decreto commissariale n. 80 del
09.10.2013 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale Casa di cura Privata
Pierangeli”;
- Decreto commissariale n. 81 del
09.10.2013 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale Casa di cura Privata
Nova Salus”;
- Decreto commissariale n. 88 del
24.10.2013 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale Casa di cura Privata
Villa Letizia”;
- Decreto commissariale n. 89 del
24.10.2013 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale Casa di cura Privata
Spatocco”;
- Decreto commissariale n. 81 del
09.06.2014 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale Casa di Cura Privata
Di Lorenzo”;
RILEVATO
che i posti letto accreditati di cui ai surrichiamati
provvedimenti sono conformi a quelli indicati nel Programma Operativo
2013/2015;
ATTESO
che sono tuttora in corso le procedure per l’accreditamento istituzionale delle
seguenti Case di Cura:
- INI Canistro;
- L’ Immacolata;
- San Francesco;
- Villa Pini;
VISTO
il Decreto Commissariale n.98 del 25.08.2014 recante: ” Voltura in favore della
società Casa di cura Santa Camilla SPA dell’accreditamento predefinitivo
relativo alle attività di assistenza ospedaliera e di specialistica
ambulatoriale già in capo al complesso aziendale Villa Pini d’Abruzzo srl”;
VISTO
il Decreto del Commissario ad Acta n. 50 del
16/11/2011, “Piano regionale per la riduzione delle prestazioni inappropriate”
come successivamente modificato ed integrato con i Decreti Commissariali n. 63
del 07/12/2011 e n. 8 del 12/03/2012, con il quale sono state approvate le
soglie di ammissibilità calcolate per specifico DRG unitamente ai disciplinari
tecnici per i DRG medici e DRG chirurgici trasferiti in regime ambulatoriale,
di cui all’allegato B del Patto della Salute 2010 – 2012 (Intesa Rep. n. 243
del 03/12/2009), e stabiliti criteri per la verifica dell’appropriatezza delle
relative prestazioni;
VISTO
il Decreto del Commissario ad Acta n. 64 del
14/11/2012 recante “Approvazione protocolli di valutazione per le verifiche di
appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate
dalle strutture accreditate”;
VISTA
la nota prot. RA/264970/Comm
del 23/11/2012 con la quale il Commissario ad acta,
richiamando anche il disappunto già manifestato in proposito dal Tavolo di
monitoraggio, ha invitato le strutture ospedaliere private ad attenersi al
budget assegnato, disapprovando espressamente ogni produzione prestazionale
superiore al tetto di spesa assegnato, per altro assolutamente ingiustificata,
tenuto conto anche del fatto che l’attività delle Case di Cura private consiste
esclusivamente in prestazioni di ricovero programmato;
VISTA
la nota prot. RA/8178/Comm
del 11/01/2013 con la quale il Commissario ad acta
nell’assegnare alle strutture di ospedalità privata
il tetto provvisorio 2013 ha raccomandato ancora una volta alle stesse di
“provvedere ad erogare volumi di prestazioni correlati a detto importo, tenuto
conto del fatto che la produzione delle Case di Cura consiste esclusivamente in
attività di ricovero programmato e che le strutture pubbliche regionali sono
comunque in grado di soddisfare la domanda prestazionale”;
ATTESO
che la predetta raccomandazione ad attenersi alla produzione nei limiti del
budget assegnato è stata reiterata alle strutture di ospedalità
privata nel Decreto Commissariale n.24 del 29 marzo 2013 di approvazione dei
tetti di spesa 2013 e nel relativo schema contrattuale, oltre che negli accordi
contrattuali sottoscritti dalle medesime Case di cura private nel 2013,
mediante esplicito richiamo alla nota prot RA/264970/Comm del 23/11/2012 già detta;
CONSIDERATO
che lo stesso invito ad una produzione nei limiti del tetto di spesa assegnato
è stato ulteriormente ribadito, nei medesimi termini, anche nella già citata
nota la nota prot RA/46432/Comm
del 18.02.2014 con la quale è stato assegnato alle strutture il budget
provvisorio 2014;
VISTO
il verbale della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la Verifica degli
Adempimenti Regionali con il Comitato Permanente per la Verifica dei Livelli
Essenziali di Assistenza del 17 e 22 aprile 2014 nel quale viene suggerito al
Commissario ad Acta l’inserimento nel contratto di
clausole “che penalizzino gli erogatori che non trasmettono con tempestività il
flusso SDO e di clausole che, oltre a prevedere la non remunerabilità
della produzione oltre il budget, prevedano anche ulteriori penalizzazioni
riguardanti il rapporto di accreditamento e la definizione dei tetti degli
esercizi successivi”;
RITENUTO,
conseguentemente, di inserire nello schema di contratto 2014 le seguenti
previsioni:
- -il mancato invio, entro il termine
indicato nel contratto del file di produzione (ASDO) , da parte della struttura
privata, non consente il pagamento della relativa fattura;
- nel caso in cui la struttura realizzi
una produzione eccedente il tetto massimo annuale di spesa assegnato con il
contratto, la Regione si riserva di escluderla dalla contrattazione per
l’acquisto di prestazioni ospedaliere relativa all’annualità successiva;
VISTO
l’allegato schema di contratto che si acclude al presente provvedimento
(allegato 2 al presente atto), che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le
AA.SS.LL. e le strutture private accreditate, che
regola le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera
rese a pazienti regionali ed extraregionali;
VISTO
il Decreto Commissariale n. 13 del 13/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione
del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera. D.M. 18.10.2012”;
VISTO
il Decreto Commissariale n. 32 del 13.05.2013 recante "Approvazione del
tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera D.M. 18.10.2012 - Rettifica ed integrazione Allegato "A";
VISTO
il Decreto del Commissario ad Acta n° 45 del 12/06/2013 avente ad oggetto “Modifiche e
integrazioni ai Decreti del Commissario ad acta n° 12/2013 del 20.02.2013 “Approvazione Nomenclatore
Tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
– D.M. 18.10.2012” e n° 13/2013 del 20.02.2013
“Approvazione del Tariffario Regionale per la remunerazione delle prestazioni
di assistenza ospedaliera - D.M. 18.10.2012”;
VISTO
l’art. 8, comma 4, della legge regionale n. 32 del 31.07.2007, che stabilisce
che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale
e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;
TENUTO
CONTO che il presente decreto, unitamente agli allegati, viene notificato, a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno/ posta elettronica certificata, a
ciascun erogatore privato entro il termine di sette giorni dalla data di
adozione, fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto con gli
erogatori ammessi alla contrattazione che deve essere effettuata entro i
successivi quindici giorni;
CONSIDERATO
che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dalla struttura privata
ammessa alla contrattazione ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni
al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua
competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e
che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta
entro i successivi quindici giorni fissando entro i successivi dieci giorni la
data per la stipula del contratto;
RITENUTO
di fissare la data del 12 dicembre 2014 come termine massimo per la
sottoscrizione dei contratti afferenti l’ospedalità
privata, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;
CONSIDERATO
che i tetti fissati nel presente provvedimento, per ciascuna struttura privata,
costituiscono il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo può mettere a
disposizione per la copertura di contratti per gli erogatori privati ed il cui
rispetto è quindi condizione per l’esistenza e validità del contratto;
PRECISATO
pertanto che la Regione Abruzzo, non dispone di risorse aggiuntive da destinare
al finanziamento di eventuali produzioni eccedenti il budget complessivo che
non possono, pertanto, in alcun modo essere remunerate;
STABILITO
che, qualora le verifiche periodiche sul fatturato evidenzino il reiterato
superamento del tetto massimo annuale di spesa assegnato con il presente
provvedimento come valorizzato per ciascuna Casa di cura nell’allegato
prospetto (allegato 1), la Regione puo’ motivatamente
riservarsi, fatti salvi i principi di garanzia del contraddittorio e di
partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo di cui alla L.
241/90 e successive modifiche ed integrazioni, di non invitare i predetti
erogatori interessati alle negoziazioni per l’acquisto di prestazioni
ospedaliere successive a quelle a cui è riferita la verifica;
VISTO
l’art 7 comma 5 lett b) della LR 32 del 31-7-2007 che
prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità,
nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali
è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 7,5%
il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;
PRECISATO
che nei confronti degli erogatori privati che non provvederanno a stipulare il
contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del
D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni;
RILEVATO
che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità
di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le
strutture private di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è
sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e
delle Finanze;
Tutto
ciò premesso
DECRETA
per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:
- di dare atto che le strutture private
erogatrici di prestazioni ospedaliere con le quali si procede alla negoziazione
2014 sono quelle che hanno ottenuto l’accreditamento istituzionale nonché
quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all’atto
dell’emanazione della L.R. 31.07.2007, n. 32, ai
sensi dell’articolo 12 della legge stessa;
- di autorizzare nella misura di euro
123.963.659,43 il tetto di spesa massimo complessivo relativo all’anno 2014 per
l’acquisto di prestazioni di ospedalità privata in
favore di pazienti regionali ed extraregionali, ripartito tra le singole
strutture private come indicato nell’allegato prospetto (allegato1) che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che il predetto valore
risulta coerente con il programma Operativo 2013-2015, approvato con Decreto
Commissariale n. 84 del 9 ottobre 2013, integrato e modificato con Decreto
Commissariale n. 112 del 30 dicembre 2013;
- di dare atto altresì che, in
conformità a quanto previsto dall’art 15 comma 14 -come successivamente
modificato ed integrato dall’ art. 49, comma 2-bis, lett. b), D.L. 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 - “il
predetto valore massimo complessivo di spesa tiene conto anche degli atti di
programmazione regionale riferiti a strutture provvisoriamente accreditate
precedentemente operanti sul territorio regionale e rimaste inoperative
a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza (e
conseguentemente non ammesse alla negoziazione per l’anno in corso)”;
- di specificare che anche nella
fattispecie, di cui al capoverso precedente, la Regione assicura, tramite
l’adozione di misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa
sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal menzionato art.
15 comma 14 -come successivamente modificato ed integrato dall’ art. 49, comma
2-bis, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
- di stabilire che, qualora le verifiche
periodiche sul fatturato evidenzino il reiterato superamento del tetto massimo
annuale di spesa assegnato con il presente provvedimento come valorizzato per
ciascuna Casa di cura nell’allegato prospetto (allegato 1), la Regione puo’ motivatamente riservarsi, fatti salvi i principi di
garanzia del contraddittorio e di partecipazione degli interessati al
procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, di non invitare i predetti erogatori interessati alle
negoziazioni per l’acquisto di prestazioni ospedaliere successive a quelle a
cui è riferita la verifica;
- di approvare lo schema di contratto
negoziale per le prestazioni di assistenza ospedaliera, erogate dalle strutture
private accreditate, di cui all’allegato 2 che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- di stabilire che il presente decreto,
unitamente agli allegati, viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno/posta elettronica certificata, a ciascun erogatore privato entro il
termine di sette giorni dalla data di adozione, fissando, altresì, la data di
sottoscrizione del contratto con gli erogatori ammessi alla contrattazione che
deve essere effettuata entro i successivi quindici giorni;
- di stabilire che il termine di cui
sopra può anche essere utilizzato dalla struttura privata ammessa alla
contrattazione ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario
ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale
risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso,
il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi
quindici giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula
del contratto;
- di fissare la data del 12 dicembre
2014 come termine massimo per la sottoscrizione dei contratti di ospedalità privata con gli erogatori ammessi alla
contrattazione, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;
- di dare atto che, con riferimento agli
erogatori privati che non provvederanno a sottoscrivere il contratto proposto,
trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies,
comma 2 quinquies, del D. L.vo
502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze,
siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano
di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento
dell’equilibrio economico;
- di disporre che il presente
provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie
Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture
private interessate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Luciano D’Alfonso
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