LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario; per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione tra cui accordi di programma, contratti di programma e protocolli d’intesa, secondo principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti;

CONSIDERATO che la Regione Lazio con nota prot.n. R483 del 15.07.2014, acquisita dal SGR al prot.n.  RA/193903 del 17.07.2014, ha inoltrato alla Regione Abruzzo, la richiesta di attivare un Accordo di Programma ai sensi dell’art. 182, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al fine di conferire temporaneamente una quota dei rifiuti urbani aventi CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale, nell’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) di titolarità di ACIAM Spa, con sede legale in via Edison, 27 - 67051 Avezzano (AQ); l’impianto di TMB è ubicato in località “La Stanga” nel Comune di Aielli (AQ);

CONSIDERATO che, al fine di attivare le procedure previste dall’art. 182, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la Regione Abruzzo, con nota prot.n. 199601 del 23.07.2014 dell’Assessore all’Ambiente ed al Ciclo Integrato dei Rifiuti, ha comunicato al competente Assessore della Regione Lazio, un assenso di massima;

VISTA la delibera della Giunta regionale del Lazio n. 546 del 05.08.2014, avente per oggetto: “Approvazione schema di Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale”, inviata alla Regione Abruzzo - Assessorato all’Ambiente ed al Ciclo Integrato dei Rifiuti, tramite e-mail del 07.08.2014 e fatta pervenire per competenza al Servizio Gestione Rifiuti (SGR);

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTA la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare:

-          la Parte II^ come modificata dal D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152” (cd. “Correttivo Aria-VIA-IPPC”, che ha abrogato il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

-          la Parte IV^ in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, come modificata dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare:

-          l’art. 178, comma 1 in base al quale: “La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione,   nella   distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di  beni  da  cui  originano  i  rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”;

-          l’art. 182, comma 3 che sancisce il divieto di “smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”;

-          l’art. 182-bis che dispone che “Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei  rifiuti  urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una  rete  integrata ed adeguata  di  impianti,  tenendo  conto  delle  migliori  tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici  complessivi,  al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento  dei  rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro  trattamento  in  ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti  ed  il  recupero  dei rifiuti urbani indifferenziati in  uno  degli  impianti  idonei  più vicini ai luoghi di produzione o  raccolta,  al  fine  di  ridurre  i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per  determinati  tipi  di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a  garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.”;

-          l’art. 196 “Competenze delle Regioni”;

-          l’art. 199 “Piani regionali”;

-          l’art. 206 “Accordi, contratti di programma, incentivi”;

VISTO il D.Lgs. 13.01.03, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i. ed in particolare l’art. 7, che dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento;

VISTO il D.M. 27 settembre 2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione DM 3 agosto 2005”; relativo all’ammissibilità del conferimento di rifiuti in discariche classificate ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. per “rifiuti non pericolosi”;

VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 avente per oggetto: ”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed in particolare:

-          l’art. 4 “Competenze della Regione”;

-          l’art. 9 “Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti”;

-          l’art. 28 “Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa”;

VISTA la L.R. 29.12.2011, n. 44 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)”, con la quale si è provveduto a recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98/Ce del 19 novembre 2008;

VISTA la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e s.m.i., pubblicata sul BURA n. 37 del 07.07.2006, recante le disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (cd. “ecotassa”), per i rifiuti che sono conferiti negli impianti di trattamento/smaltimento/recupero, autorizzati ed in esercizio;

RICHIAMATA la DGR n. 693 del 13.09.2010 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;

PRESO ATTO che, a seguito di consultazioni effettuate dal competente Servizio Gestione Rifiuti, per le vie brevi (telefonica e via e-mail dell’11.07.2014), secondo criteri di valutazione delle potenzialità disponibili c/o gli impianti di TMB di rifiuti urbani indifferenziati (CER 20 03 01), pubblici e privati, in esercizio nel territorio regionale, sono stati consultati:

-          ACIAM Spa nel Comune di Aielli (AQ) – impianto di TMB;

-          COGESA Spa nel Comune di Sulmona (AQ) – impianto di TMB;

-          DECO Spa nel Comune di Chieti (CH) – impianto di TMB/CSS;

RITENUTO che il SGR ha provveduto ad escludere dalla consultazione i seguenti titolari di impianti pubblici di TMB:

-          CIRSU Spa, ubicato nel Comune di Notaresco (TE);

-          CIVETA, ubicato nel Comune di Cupello (CH)

-          Comunità Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia di Castel di Sangro, ubicato nel Comune di Castel di Sangro (AQ);

per la rilevata non disponibilità delle potenzialità quantitative degli impianti, per l’ubicazione territoriale (distanza - km) e per motivi di carattere tecnico-gestionale attualmente esistenti negli stessi (es. fermo tecnico, attività di revamping in corso, .. etc.) che rendono inopportuno un ulteriore apporto quantitativo di rifiuti;

TENUTO CONTO altresì, della DGR n. 282 del 15.04.2013, recante: “D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. _ D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i.L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. Schema di Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale”;

PRESO ATTO della non autosufficienza degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio della Regione Lazio, come evidenziato dalla Regione Lazio con DGR n. 546 del 05.08.2014, che è tale da non poter essere risolta con le strutture in dotazione esistenti nella stessa regione;

PRESO ATTO della disponibilità comunicata da ACIAM Spa all’AMA Roma Spa, per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20 03 01) nell’impianto di TMB ubicato in località “La Stanga” nel Comune di Aielli (AQ), con nota prot.n. 2437 del 10.07.2014; AMA Roma Spa, che ha in gestione il servizio di igiene urbana di Roma Capitale, nota di ACIAM Spa pervenuta al SGR della Regione Abruzzo tramite e-mail dell’11.07.2014 della Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti della Regione Lazio;

RITENUTO di non approvare lo “Schema di accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale”, Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha reso l’attestazione di cui alla DGR n. 63 del 03.02.2014, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

UDITA la relazione del Componente la Giunta preposto all’Ambiente ed alla Gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti;

VISTA la legge n. 241/90 e s.m.i. recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

VISTA la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.         di non approvare lo “Schema di accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale” di cui all’Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.         di richiedere posizione formale ai Comuni del Bacino di riferimento di ACIAM Spa;

3.         di demandare alla Direzione competente l’onere della comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati;

4.         di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo.

Il Direttore regionale dell’Area Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ai sensi della DGR n. 63 del 03.02.2014

ATTESTA

che il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per il corrente esercizio finanziario.

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Arch. Antonio Sorgi

 

Segue allegato

Allegato - Schema di accordo