LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è
effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza,
fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto dei principi dell’ordinamento
nazionale e comunitario; per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli
Enti interessati adottano ogni opportuna azione tra cui accordi di programma,
contratti di programma e protocolli d’intesa, secondo principi di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti;
CONSIDERATO
che la Regione Lazio con nota prot.n. R483 del
15.07.2014, acquisita dal SGR al prot.n. RA/193903 del 17.07.2014, ha inoltrato alla
Regione Abruzzo, la richiesta di attivare un Accordo di Programma ai sensi
dell’art. 182, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al fine di conferire temporaneamente una quota dei
rifiuti urbani aventi CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale,
nell’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) di titolarità di ACIAM
Spa, con sede legale in via Edison, 27 - 67051 Avezzano (AQ); l’impianto di TMB
è ubicato in località “La Stanga” nel Comune di Aielli
(AQ);
CONSIDERATO
che, al fine di attivare le procedure previste dall’art. 182, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la
Regione Abruzzo, con nota prot.n. 199601 del
23.07.2014 dell’Assessore all’Ambiente ed al Ciclo Integrato dei Rifiuti, ha
comunicato al competente Assessore della Regione Lazio, un assenso di massima;
VISTA
la delibera della Giunta regionale del Lazio n. 546 del 05.08.2014, avente per
oggetto: “Approvazione schema di Accordo tra la Regione Lazio e la Regione
Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice
CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale”, inviata alla Regione
Abruzzo - Assessorato all’Ambiente ed al Ciclo Integrato dei Rifiuti, tramite
e-mail del 07.08.2014 e fatta pervenire per competenza al Servizio Gestione
Rifiuti (SGR);
VISTA
la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea
2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
VISTA
la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio
2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento
(IPPC);
VISTO
il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto:
”Norme in materia ambientale” e s.m.i., in
particolare:
- la Parte II^
come modificata dal D.Lgs. 29.06.2010, n. 128
“Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n.
152” (cd. “Correttivo Aria-VIA-IPPC”, che ha abrogato
il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale
della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento”;
- la Parte IV^
in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati”, come modificata dal D.Lgs. 03.12.2010, n.
205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive”;
VISTO
il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.
“Norme in materia ambientale”, Parte IV “Norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare:
- l’art. 178, comma 1 in base al quale:
“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione,
di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e
di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella
distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni
da cui originano
i rifiuti, nonché del principio
chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo
criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica
ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di
partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”;
- l’art. 182, comma 3 che sancisce il
divieto di “smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da
quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o
internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità
tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo
richiedano”;
- l’art. 182-bis che dispone che “Lo
smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei
rifiuti urbani non differenziati
sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di
impianti, tenendo conto
delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i
costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza
nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti
del loro trattamento in
ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei
rifiuti ed il
recupero dei rifiuti urbani
indifferenziati in uno degli
impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta,
al fine di
ridurre i movimenti dei rifiuti
stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti
specializzati per determinati tipi
di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente
e della salute pubblica.”;
- l’art. 196 “Competenze delle Regioni”;
- l’art. 199 “Piani regionali”;
- l’art. 206 “Accordi, contratti di
programma, incentivi”;
VISTO
il D.Lgs. 13.01.03, n. 36 “Attuazione della Direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.
ed in particolare l’art. 7, che dispone che i rifiuti possono essere collocati
in discarica solo dopo trattamento;
VISTO
il D.M. 27 settembre 2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in
discarica - Abrogazione DM 3 agosto 2005”; relativo all’ammissibilità del
conferimento di rifiuti in discariche classificate ai sensi dell’art. 4, comma
1, lett. b) del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.
per “rifiuti non pericolosi”;
VISTA
la Direttiva 9 aprile 2002 avente per oggetto: ”Indicazioni per la corretta e
piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di
rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova
codifica dei rifiuti;
VISTA
la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione
integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è
stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed in
particolare:
- l’art. 4 “Competenze della Regione”;
- l’art. 9 “Piano regionale per la
gestione integrata dei rifiuti”;
- l’art. 28 “Accordi e contratti di
programma, protocolli d’intesa”;
VISTA
la L.R. 29.12.2011, n. 44 “Disposizioni per l’adempimento
degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE,
2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge
Comunitaria regionale 2011)”, con la quale si è provveduto a recepire la
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98/Ce del 19 novembre
2008;
VISTA
la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e s.m.i.,
pubblicata sul BURA n. 37 del 07.07.2006, recante le disposizioni inerenti
l’applicazione del tributo speciale (cd. “ecotassa”), per i rifiuti che sono
conferiti negli impianti di trattamento/smaltimento/recupero, autorizzati ed in
esercizio;
RICHIAMATA
la DGR n. 693 del 13.09.2010 avente per oggetto: “L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive
regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani
agli impianti. Approvazione”;
PRESO
ATTO che, a seguito di consultazioni effettuate dal competente Servizio
Gestione Rifiuti, per le vie brevi (telefonica e via e-mail dell’11.07.2014),
secondo criteri di valutazione delle potenzialità disponibili c/o gli impianti
di TMB di rifiuti urbani indifferenziati (CER 20 03 01), pubblici e privati, in
esercizio nel territorio regionale, sono stati consultati:
- ACIAM Spa nel Comune di Aielli (AQ) – impianto di TMB;
- COGESA Spa nel Comune di Sulmona (AQ)
– impianto di TMB;
- DECO Spa nel Comune di Chieti (CH) –
impianto di TMB/CSS;
RITENUTO
che il SGR ha provveduto ad escludere dalla consultazione i seguenti titolari
di impianti pubblici di TMB:
- CIRSU Spa, ubicato nel Comune di
Notaresco (TE);
- CIVETA, ubicato nel Comune di Cupello (CH)
- Comunità Alto Sangro
e Altopiano delle Cinquemiglia di Castel
di Sangro, ubicato nel Comune di Castel
di Sangro (AQ);
per
la rilevata non disponibilità delle potenzialità quantitative degli impianti,
per l’ubicazione territoriale (distanza - km) e per motivi di carattere
tecnico-gestionale attualmente esistenti negli stessi (es. fermo tecnico,
attività di revamping in corso, .. etc.) che rendono
inopportuno un ulteriore apporto quantitativo di rifiuti;
TENUTO
CONTO altresì, della DGR n. 282 del 15.04.2013, recante: “D.Lgs.
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. _ D.Lgs.
13.01.2003, n. 36 e s.m.i. – L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i. Schema di Accordo tra la
Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota
dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma
Capitale”;
PRESO
ATTO della non autosufficienza degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani
non pericolosi aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio della Regione
Lazio, come evidenziato dalla Regione Lazio con DGR n. 546 del 05.08.2014, che
è tale da non poter essere risolta con le strutture in dotazione esistenti
nella stessa regione;
PRESO
ATTO della disponibilità comunicata da ACIAM Spa all’AMA Roma Spa, per il
conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20 03 01) nell’impianto di
TMB ubicato in località “La Stanga” nel Comune di Aielli
(AQ), con nota prot.n. 2437 del 10.07.2014; AMA Roma
Spa, che ha in gestione il servizio di igiene urbana di Roma Capitale, nota di
ACIAM Spa pervenuta al SGR della Regione Abruzzo tramite e-mail dell’11.07.2014
della Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti della Regione
Lazio;
RITENUTO
di non approvare lo “Schema di accordo tra la Regione Lazio e la Regione
Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei
rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale”,
Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della
stessa;
DATO
ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Affari
della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi,
Territorio, Ambiente, Energia, ha espresso parere favorevole in merito alla
legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e
non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;
DATO
ATTO, altresì, che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza,
Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio,
Ambiente, Energia, ha reso l’attestazione di cui alla DGR n. 63 del 03.02.2014,
debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;
UDITA
la relazione del Componente la Giunta preposto all’Ambiente ed alla Gestione
del Ciclo Integrato dei Rifiuti;
VISTA
la legge n. 241/90 e s.m.i. recante: “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA
la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;
VISTA
la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
a
voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte:
1. di non approvare lo “Schema di accordo
tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero
temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel
territorio di Roma Capitale” di cui all’Allegato parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. di richiedere posizione formale ai
Comuni del Bacino di riferimento di ACIAM Spa;
3. di demandare alla Direzione competente
l’onere della comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati;
4. di disporre la pubblicazione integrale
della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo.
Il
Direttore regionale dell’Area Affari della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ai sensi
della DGR n. 63 del 03.02.2014
ATTESTA
che
il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione
Abruzzo per il corrente esercizio finanziario.
IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Antonio Sorgi
Segue allegato