LA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la Deliberazione CIPE n. 174/2006 ”Approvazione del Quadro Strategico Nazionale
2007 - 2013”;
VISTE
le Deliberazioni CIPE n. 166/2007, 1/2009, 1/2011, 79/2011 di attuazione del
Quadro Strategico Nazionale 2007 – 2013 che regolamentano la Programmazione
delle Risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) rinominato Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione (FSC) con D.lgs. n. 88 del 31 maggio 2011;
RILEVATO
che, per dare attuazione alla strategia della politica regionale unitaria
delineata nel QSN, la Delibera CIPE 166/2007 ha definito le assegnazioni del
Fondo per le Aree sottoutilizzate (FAS), quale fondo nazionale pluriennale per
lo sviluppo, con attribuzione delle relative risorse alla Regione Abruzzo;
RILEVATO
che la suddetta Delibera CIPE 166/2007 stabilisce i principi base della
programmazione FAS che sottendono al legittimo ed efficace utilizzo delle
risorse aggiuntive nazionali in particolare:
- il principio di addizionalità
delle risorse, che non possono sostituirsi a quelle della politica ordinaria;
- principio di sussidiarietà e di
adeguatezza territoriale del livello di programmazione ed attuazione degli
interventi;
CONSIDERATO
che è previsto che la programmazione FAS (FSC) possa intervenire in attuazione
della strategia del QSN:
- sui medesimi ambiti e linee di
intervento previsti dalla programmazione operativa comunitaria (ove presente),
rafforzandone l’intensità di azione;
- su ambiti diversi ai fini
dell'integrazione territoriale o tematica di tali linee di intervento;
VISTA
la D.G.R. n. 759 del 21 dicembre 2009 con la quale è
stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) delle risorse FAS,
programmazione 2007/2013;
VISTA
la D.G.R. n. 458 del 4 luglio 2011 avente ad oggetto:
“Programma Attuativo Regionale delle risorse FAS 2007/2013: Presa d’atto degli
adeguamenti resi necessari a seguito delle modifiche al quadro normativo e
finanziario di riferimento”, rettificata con D.G.R.
n. 556 del 8 agosto 2011;
RICHIAMATA
la Delibera CIPE 79/2011 che ha definito la “Presa d’atto del PAR della Regione
Abruzzo ‐ FAS 2007/2013”;
RICHIAMATA
la D.G.R. n. 84 del 17 febbraio 2014 che modifica i
nominativi dei responsabili di Linea d’Azione indicati dalle rispettive
Direzioni Regionali precedentemente individuati con D.G.R.
n. 956 del 29 dicembre 2011;
RICHIAMATE
le note esplicative sulla fase di avvio del PAR FAS Abruzzo 2007‐2013 predisposte
dal Servizio “Politiche Nazionali per lo Sviluppo” con propria Circolare n.
RA/160211 del 10 luglio 2012;
DATO
ATTO che al Servizio “Interventi strutturali - DH26” della Direzione Politiche
Agricole e Di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione è stata
attribuita la Responsabilità della Linea d’Azione IV.1.1.b “Interventi per il
recupero e il riutilizzo delle risorse idriche non pregiate per usi compatibili
in ambito irriguo e civile”, inserita nell’ambito dell’Area di Policy “Ambiente
e Territorio”;
VISTA
la D.G.R. n. 481 del 24 luglio 2012 con la quale, a
seguito di rimodulazione finanziaria delle risorse attribuite alla Regione
Abruzzo in attuazione della deliberazione CIPE n. 79/2011, sono state
assegnate, per la suddetta Linea d’Azione, risorse pari ad € 4.120.900,00;
DATO
ATTO che ai sensi del comma 4 art. 19 della L.R. 30
maggio 1997, n. 53, “in materia di bonifica idraulico-agraria e altre opere ed
infrastrutture pubbliche d'interesse agrario, la Giunta regionale può
predisporre direttamente interventi straordinari per la realizzazione, la
riattivazione e la straordinaria manutenzione di opere ed infrastrutture,
avvalendosi per la progettazione e la realizzazione esclusivamente dei Consorzi
di Bonifica competenti”;
CONSIDERATO
che l’attuazione della suddetta Linea d’Azione deve essere realizzata
attraverso lo Strumento di Attuazione Diretta (SAD), in coerenza con i criteri
e gli indirizzi definiti dalle Deliberazioni CIPE 166/2007 e seguenti,
attraverso gli interventi previsti per la Linea d’Azione di che trattasi;
DATO
ATTO che i finanziamenti di cui trattasi sono esenti dagli obblighi sugli Aiuti
di stato ai sensi della L.R. n. 55/2013 art. 18,
commi 2 e 3;
CONSIDERATO
che ai sensi del richiamato art. 18 della L.R. n.
55/2013, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 141, comma 2 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e ferme
restando le competenze spettanti ai Consorzi di bonifica ai sensi della
legislazione vigente, la Regione individua i Consorzi di Bonifica regionali, di
cui alla L.R. 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento
funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e ss.mm.ii., come soggetti attuatori degli interventi
previsti nell’obiettivo operativo IV.1.1.b recante «Interventi per il recupero
e riutilizzo delle risorse idriche non pregiate per usi compatibili in ambito
irriguo e civile» previsto nel Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo
e Coesione 2007-2013;
CONSIDERATO
che ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 36/1996, come
integrato dalla L.R. n. 19/2013, i Consorzi di
Bonifica, esercitano, tra le altre, la funzione relativa all’attività di
progettazione e che per la progettazione e direzione lavori è ammesso il
ricorso ad incarichi esterni solo se il direttore del Consorzio attesti la mancanza
in organico di professionalità adeguata;
CONSIDERATO
altresì che, ai sensi della medesima L.R. art. 11
comma 1 ter, in materia di affidamento in concessione
di opere pubbliche inerenti le competenze dei Consorzi di Bonifica, gli stessi
possono:
- realizzare in concessione per lo
Stato, la Regione o altri Enti Pubblici operati in Abruzzo, con assunzione dei
relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti, la progettazione,
l’esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi
compresa la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione degli interventi di
bonifica previsti nei piani di bacini e nei programmi di intervento di cui al
D.lgs. 152/2006;
e,
ai sensi del comma 1 quater, possono, tra l’altro:
- concorrere alla realizzazione di
azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine
della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi
d’acqua e della fitodepurazione, ai sensi dell’art.
75 del D.lgs. 152/2006;
- provvedere, direttamente o su incarico
di Enti pubblici o privati, alla progettazione, realizzazione e gestione di
impianti e il trattamento delle acque di scarico o di reflui di altra
provenienza;
RITENUTO
opportuno dover fissare con la presente Deliberazione opportuni criteri e
parametri sulla base dei quali disporre l’assegnazione, ai Consorzi di bonifica
regionali, delle risorse disponibili per l’attuazione della Linea di Azione
IV.1.1.b pari a € 4.120.900,00 per i previsti “Interventi per il recupero e il
riutilizzo delle risorse idriche non pregiate per usi compatibili in ambito
irriguo e civile”;
CONSIDERATO
che per la succitata Linea d’Azione il Programma Attuativo Regionale prevede la
realizzazione di almeno n. 3 interventi;
RITENUTO
che il grado di approssimazione della spesa pubblica, richiesta nella proposta
progettuale per il finanziamento dell’intervento, alla somma corrispondente ad
un terzo della disponibilità finanziaria stanziata per la linea di azione di
che trattasi possa essere assunto come criterio aggiuntivo di premialità per la selezione degli interventi cofinanziati;
VISTO
il Regolamento assunto con D.P.G.R. 13 agosto 2007 n.
2/Reg recante “Individuazione di un primo elenco
degli impianti di depurazione di acque reflue urbane destinate al riutilizzo,
ai sensi dell'art. 5 D.M. 12 giugno 2003, n. 185 del Ministero dell’Ambiente e
per la disciplina della procedura autorizzativi”;
CONSIDERATO
che l’allegato al sopracitato regolamento individua un primo elenco, non
esaustivo, di impianti di depurazione per il recupero delle acque reflue
potenzialmente oggetto degli interventi previsti nella presente linea di azione
a cui poter fare riferimento per la verifica di coerenza degli interventi
proposti con la programmazione regionale;
RITENUTO,
al fine di assicurare la necessaria trasparenza nelle procedure esecutive
propedeutiche all’avvio della linea di azione
e per la concessione dei finanziamenti:
- di approvare l’Allegato A recante
<<Modalità, criteri e iter procedurali di selezione e finanziamento degli
interventi a valere sul Programma del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex
FAS 2007/2013) ‐ Policy “Ambiente e territorio” Linea d’Azione
IV.1.1.b: “Interventi per il recupero e il riutilizzo delle risorse idriche non
pregiate per usi compatibili in ambito irriguo e civile”>> facente parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di stabilire che gli interventi
proposti, debitamente sottoscritti dal Legale Rappresentante del Soggetto
Attuatore, all’uopo autorizzato dagli organi deliberanti degli stessi, dovranno
essere presentati mediante l’Allegato B recante - <<Scheda progettuale di
sintesi per la richiesta di finanziamento>> facente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
DATO
ATTO che sono da considerarsi non ricevibili eventuali progetti pervenuti in
data antecedente la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.;
RITENUTO
di dover procedere, mediante apposita Determinazione Direttoriale, alla nomina
di una specifica Commissione di valutazione per la selezione degli interventi
da finanziare e la stesura della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili;
CONSIDERATO
che il Servizio Interventi Strutturali DH/26, al fine di assicurare un rapido
avanzamento della spesa, è autorizzato in caso di mancata presentazione di
progetti nei termini stabiliti a scorrere la graduatoria ovvero, laddove
necessario, per esaurimento della graduatoria in essere, a predisporre gli atti
idonei alla riapertura dei termini di presentazione di nuovi progetti;
CONSIDERATO
che, per avere certezza di realizzazione dell’intervento, per efficientare i procedimenti ottimizzando tempi e costi,
nonché in ottemperanza agli obblighi fissati dalla Delibera CIPE 79/2011,
possono essere concessi finanziamenti solo su progetti esecutivi di opere
approvati dal beneficiario, ovvero su progetti preliminari o definitivi
approvati in caso di appalto integrato ai sensi dell’art. 53 co. 2 lett. a), b) e c) del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 55
del DPR n. 207/2010;
RITENUTO
che ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 163/2006, le progettazioni debbano essere
redatte dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti salva la facoltà di cui
al comma 6 del medesimo articolo, tra l’altro, in coerenza con quanto riportato
nel vigente comma 1 art. 11 della L.R. n. 36/1996 per i Consorzi di bonifica regionali;
CONSIDERATO
che il Soggetto attuatore incorrerà nella revoca parziale o totale del
finanziamento secondo le clausole che saranno fissate nell’atto di concessione
nell'ipotesi di:
- mancato, irregolare o incompleto
adempimento degli obblighi di realizzazione dell’intervento ritenuto
finanziabile;
- modifiche introdotte all’interno del
progetto non autorizzate, o difformità progettuali;
- utilizzo delle economie non autorizzato;
CONSIDERATO,
altresì, che le eventuali economie prodotte dagli interventi inseriti nel SAD
potranno essere riprogrammate nell’ambito della Linea di Azione su proposta
della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e
Pesca, Emigrazione e utilizzate, comunque, il loro utilizzo da parte del RUP è
subordinato alla autorizzazione da parte del Comitato di Sorveglianza o
dell’Organo all’uopo preposto;
DATO
ATTO che con D.G.R . n. 612 del 24 settembre 2012 la
Giunta Regionale ha approvato:
1. il Piano Finanziario del PAR FAS
2007/2013;
2. la Variazione di Bilancio con
iscrizione delle risorse con decorrenza dall’annualità 2012, sul Capitolo di
entrata 44000/1 (UPB 04.03.012) e sui correlati Capitoli di Spesa,
specificamente individuati per ciascuna Linea d’Azione e Direzione Regionale;
3. la ripartizione delle risorse per le
annualità dal 2012 al 2016;
DATO
ATTO della avvenuta assegnazione a questa Direzione della risorsa complessiva
di € 4.120.900,00 per la Linea d’Azione IV.1.1.b con individuazione del
Capitolo di Spesa 102500.1 (UPB 07.02.014);
CONSIDERATO
che:
- con Determinazione Dirigenziale n.
DA11/54 del 4.10.2012 è stato disposto, ai sensi della L.R.
25 marzo 2002 n. 3, art. 33, comma 2bis, l’accertamento n. 1967 del 10.10.2012
di € 149.424.816,00 con imputazione dell’entrata sul cap. 44000/1 (UPB
04.03.012);
- con Determinazione Dirigenziale n.
DA11/18 del 14.03.2013 è stato disposto, ai sensi della L.R.
25 marzo 2002 n. 3, art. 33, comma 2bis, l’accertamento n. 481 del 18.03.2013
di € 142.732.644,00 con imputazione dell’entrata sul cap. 44000/1 (UPB
04.03.013);
- con Determinazione Dirigenziale n.
DA11/1 del 28.01.2014 è stato disposto, ai sensi della L.R.
25 marzo 2002 n. 3, art. 33, comma 2bis, l’accertamento n. 27 del 29.01.2014 di
€ 174.211.800,00 con imputazione dell’entrata sul cap. 44000/1 (UPB 04.03.014);
CONSIDERATO,
pertanto, che in data odierna risultano disponibili per l’avvio degli
interventi previsti sulla Linea di Azione complessivi € 2.472.540,00 di cui €
824.180,00 iscritti nell’esercizio corrente ed € 1.689.569,00 iscritti negli
esercizi precedenti;
CONSIDERATO,
altresì, che sul bilancio degli esercizi
2015 e 2016 dovrà essere stanziata la restante somma necessaria per
l’attuazione della linea di azione nell’importo massimo di € 1.648.360,00 (€
824.180,00 nel 2015 e € 824.180,00 nel 2016) che concorre alla somma di €
4.120.900,00 come definita dal programma attuativo di che trattasi;
DATO
ATTO che con nota. prot. RA228662 del 1 settembre 2014 il Servizio
Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale ha trasmesso, al Servizio
Bilancio, la proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 22 della L.R. 23.08.2011, n. 35 nonché del punto 7) della D.G.R. n. 63 del 3.02.2014;
DATO
ATTO, altresì, della nota prot. RA231819 in data 4
settembre 2014 del Servizio Bilancio in cui, sulla scorta della non definita
dotazione finanziaria disponibile per l’attuazione del programma, si ipotizza
la correlata potenziale capacità del provvedimento proposto di generare danni a
carico dell’erario regionale per mancanza di copertura finanziaria;
DATO
ATTO della necessità di riservare, in capo alla Giunta regionale, la facoltà di
rideterminare in diminuzione l’ammontare delle risorse per gli interventi di
cui al presente provvedimento, qualora tale rideterminazione si renda
necessaria per la riduzione dei trasferimenti di risorse dal PAR FSC 2007 –
2013 da parte dello Stato;
DATO
ATTO che la presente Deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa
a carico del Bilancio regionale e che si procederà in tal senso con adozione di
formali provvedimenti successivi e conseguenti;
DATO
ATTO che il Direttore della Direzione Agricoltura ed il Dirigente del Servizio
Interventi Strutturali hanno espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico – amministrativa del presente provvedimento a norma della L.R. n.77/1999;
DATO
ATTO del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto
proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per
le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente
richiamate:
1. di dare atto che i finanziamenti di cui
trattasi sono destinati ad “Interventi per il recupero e riutilizzo delle
risorse idriche non pregiate per usi compatibili in ambito irriguo e civile” e
sono esenti dagli obblighi sugli Aiuti di stato ai sensi L.R.
n. 55/2013;
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18
della L.R. n. 55/2013, fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 141, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, per l’attuazione degli interventi sono individuati quali Soggetti
Attuatori degli interventi da realizzare i Consorzi di Bonifica, di cui alla L.R. n. 36 del 7 giugno 1996;
3. di approvare l’Allegato A recante -
Modalità, criteri e iter procedurali di selezione e finanziamento degli interventi
Programma del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex FAS 2007/2013) ‐ Policy
“Ambiente e territorio” Linea d’Azione IV.1.1.b: “Interventi per il recupero e
il riutilizzo delle risorse idriche non pregiate per usi compatibili in ambito
irriguo e civile” facente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
4. di stabilire che gli interventi
proposti, debitamente sottoscritti dal Legale Rappresentante del Soggetto
Attuatore all’uopo autorizzato dagli organi deliberanti degli stessi, dovranno
essere presentati mediante l’Allegato B recante - Scheda progettuale di sintesi
per la richiesta di finanziamento facente parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
5. di dare atto che sono da considerarsi
non ricevibili eventuali progetti pervenuti in data antecedente la
pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.;
6. di demandare al Direttore regionale
competente l’adozione degli atti necessari per la nomina della Commissione di
valutazione dei progetti da finanziare a valere sulla succitata Linea di Azione
IV.1.1.b “Interventi per il recupero e il riutilizzo delle risorse idriche non
pregiate per usi compatibili in ambito irriguo e civile”;
7. di autorizzare il Servizio Interventi
Strutturali DH/26, al fine di assicurare un rapido avanzamento della spesa, in
caso di mancata presentazione di progetti nei termini stabiliti a scorrere la
graduatoria ovvero, laddove necessario per esaurimento della graduatoria in
essere, a predisporre gli atti idonei alla riapertura dei termini di
presentazione di nuovi progetti;
8. di dare atto che in ottemperanza agli
obblighi fissati dalla CIPE 79/2011 possono essere concessi finanziamenti solo
su progetti esecutivi di opere approvati dal beneficiario, ovvero su progetti
preliminari o definitivi approvati in caso di appalto integrato ai sensi
dell’art. 53 commi 2 e 3. b) e c) del D.Lgs.
163/2006;
9. di rinviare al successivo atto
deliberativo di approvazione del SAD (Strumento di Attuazione Diretta) i
vincoli e gli impegni che regolano il rapporto tra la Regione Abruzzo e gli
Enti Attuatori desumibili dagli atti prodromici al
presente atto;
10. di dare atto che:
- la
presente Deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del
Bilancio Regionale e che si procederà in tal senso con adozione di formali
provvedimenti successivi e conseguenti;
- per
la realizzazione degli interventi si provvederà con le risorse finanziarie di
provenienza PAR FAS 2007/2013 stanziate pari a € 4.120.900,00, con D.G.R. n. 612 del 24 settembre 2012, sul Capitolo di Spesa
102500.1 (UPB 07.02.014) correlato al Capitolo 44000.1 (UPB 04.03.012);
- la
Giunta Regionale può avvalersi della facoltà di rideterminare in diminuzione
l’ammontare delle risorse per gli interventi di cui al presente provvedimento,
qualora tale rideterminazione si renda necessaria per la riduzione dei
trasferimenti di risorse dal PAR FSC 2007 – 2013 da parte dello Stato;
- le
eventuali economie prodotte dagli interventi inseriti nel SAD potranno essere
riprogrammate nell’ambito della Linea di Azione su proposta della Direzione
Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
e utilizzate, comunque, il loro utilizzo da parte del RUP è subordinato alla
autorizzazione da parte del Comitato di Sorveglianza o dell’Organo all’uopo
preposto;
11. di inviare copia del presente atto, per
opportuna conoscenza, all’Organismo di Programmazione istituito presso il Servizio Politiche Nazionali per lo
Sviluppo della Direzione Affari della Presidenza nonché al Sevizio Bilancio;
12. di pubblicare la presente Deliberazione
sul B.U.R.A. e sul sito internet della Regione
Abruzzo.
Seguono allegati